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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1024/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Galeano, I. Marcedone e M. R. Battiato
Appellante / Appellato in via incidentale
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. M. Papa
Appellata / Appellante in via incidentale
OGGETTO: prestazioni a carico del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.11.2021, impugnava il Controparte_1
provvedimento con cui l aveva rigettato la domanda di intervento del Fondo Pt_1
di garanzia in relazione al TFR maturato fino alla dichiarazione di fallimento del 20.12.2018 della società datrice di lavoro nonché alle ultime tre mensilità precedenti l'interruzione del rapporto di lavoro.
Premetteva di essere stata licenziata a febbraio 2012 e di avere ottenuto, con sentenza del 2014 (poi confermata in appello) la dichiarazione di nullità del licenziamento e la condanna del datore di lavoro alla reintegra. Rilevava, inoltre, che il fallimento del datore di lavoro era stato chiuso senza accertamento del passivo per insufficienza dell'attivo.
Con sentenza n. 936/2022 del 3.10.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione del giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da Controparte_1
nei confronti dell' quale gestore del Fondo di garanzia, e dichiarava il diritto Pt_1
della ricorrente ad ottenere, dal suddetto Fondo, il pagamento del TFR non corrisposto nonché le somme dovute per tre mensilità precedenti l'interruzione del rapporto lavorativo.
In particolare, il tribunale, delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, dava atto, preliminarmente, che l' pur avendo prospettato in corso di Pt_1
giudizio la possibilità di accoglimento in autotutela della domanda della ricorrente relativa al pagamento del TFR, non aveva corrisposto alcuna somma.
Nel merito, riteneva che la chiusura del fallimento senza accertamento del passivo non ostacolasse, in alcun modo, l'intervento del Fondo e, per l'effetto, in assenza di specifiche contestazioni dell'istituto e ritenendo provato il quantum della pretesa nella misura richiesta, condannava l' al pagamento di € 8.568,67 per TFR Pt_1
nonché della somma dovuta per le ultime tre retribuzioni mensili, compensando interamente le spese di giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello l'ente soccombente, con atto depositato il
7.11.2022; si costituiva proponendo appello incidentale. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione in data 24 ottobre 2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico ed articolato motivo di gravame, l' censura la sentenza nella Pt_1
parte in cui ha condannato al pagamento delle tre mensilità precedenti la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro senza considerare che la ricorrente in primo grado ha richiesto le differenti mensilità di dicembre 2011, gennaio e febbraio
2012.
Sostiene che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione secondo cui la domanda avversaria, relativamente alle tre mensilità, non era accoglibile in quanto le mensilità richieste in sede amministrativa non rientravano nella garanzia del Fondo ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 80/1992.
Aggiunge che la data di cessazione del rapporto di lavoro considerata non può essere diversa per il TFR e per le tre mensilità, rilevando che, se il rapporto è proseguito e ha continuato a produrre effetti sino alla dichiarazione di fallimento della società del 20.12.2018, non è ammissibile sostenere che le ultime tre mensilità da tutelare da parte del Fondo siano quelle anteriori al licenziamento del febbraio
2012.
Prospetta, in subordine, che anche a ritenere che la domanda proposta in sede giudiziaria abbia ad oggetto le mensilità antecedenti la richiesta di fallimento, la stessa va ugualmente respinta per mancanza di domanda amministrativa.
2. Con l'appello incidentale censura la sentenza nella Controparte_1
parte in cui il decidente, con motivazione scarna, generica e impropria, ha compensato le spese processuali nonostante il totale accoglimento della domanda proposta.
3. L'appello principale è fondato.
L'appellata è stata licenziata dalla datrice di lavoro in data 8.2.2012 e, a seguito di ricorso giudiziario, ha ottenuto dichiarazione di inefficacia del licenziamento orale con condanna alla reintegra a carico del datore di lavoro. Il rapporto, dunque, è giuridicamente cessato alla data di dichiarazione del fallimento della cooperativa sociale intervenuta il 20.12.2018. CP_2 Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ha richiesto CP_1
al Fondo di garanzia il pagamento sia del tfr maturato fino al 20.12.2018 (calcolato, dunque, considerando tutte le mensilità che la cooperativa avrebbe dovuto pagare dal licenziamento fino alla dichiarazione di fallimento che ha reso impossibile la reintegra), sia delle ultime tre retribuzioni rispetto a tale ultima data. Infatti, nel ricorso si rivendica il diritto alle somme “dovute a titolo di ultime tre retribuzioni, riconosciute dalle sentenze passate in giudicato”, cioè le sentenze che hanno dichiarato il licenziamento inefficace e condannato la società a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a pagare le retribuzioni globali di fatto dal licenziamento all'effettiva reintegra.
E tuttavia in sede amministrativa l'appellata ha richiesto non le retribuzioni delle tre mensilità precedenti il 20.12.2018, bensì quelle relative al periodo dall'1.12.2011 all'8.2.2012.
La domanda giudiziaria relativa alle ultime tre mensilità precedenti la dichiarazione di fallimento della cooperativa, va dunque, dichiarata improponibile per l'assenza di domanda amministrativa: “Nei giudizi di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è rilevabile
d'ufficio, a prescindere dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto. Trattasi di condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non già di elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio. Pertanto, la mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo determina l'improponibilità della domanda giudiziaria, salvo l'effetto preclusivo di cui all'art. 324 cod.proc.dv., non configurabile nel caso di specie per quanto esposto nei paragrafi che precedono” (Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n.14696).
Anche a sostenere che la domanda giudiziaria abbia riguardato le stesse mensilità richieste in sede amministrativa la pronuncia avrebbe dovuto essere di rigetto, in quanto, essendo il rapporto giuridicamente proseguito dal licenziamento alla dichiarazione di fallimento, le mensilità di dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012 non rientrano nella tutela dell'art. 2 dlgs n. 80/1992, non essendo le ultime tre mensilità del rapporto.
4. Va accolto, altresì, l'appello incidentale, in quanto la motivazione posta dal tribunale a base della pronuncia di compensazione delle spese (“La novità della questione e la mancanza di orientamenti univoci in materia”) è estremamente generica e priva di contenuti concreti, di cui non si rinviene traccia nella motivazione.
5. E tuttavia il parziale accoglimento della domanda e, dunque, la soccombenza reciproca giustificano la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo;
i restanti due terzi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo le previsioni del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00 in ragione dell'attività difensiva espletata. Se ne dispone la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto, conferma, dichiara improponibile la domanda relativa al pagamento delle ultime tre mensilità; compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellante principale al pagamento dei restanti due terzi che liquida in €
1.798,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 1.937,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1024/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Galeano, I. Marcedone e M. R. Battiato
Appellante / Appellato in via incidentale
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. M. Papa
Appellata / Appellante in via incidentale
OGGETTO: prestazioni a carico del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.11.2021, impugnava il Controparte_1
provvedimento con cui l aveva rigettato la domanda di intervento del Fondo Pt_1
di garanzia in relazione al TFR maturato fino alla dichiarazione di fallimento del 20.12.2018 della società datrice di lavoro nonché alle ultime tre mensilità precedenti l'interruzione del rapporto di lavoro.
Premetteva di essere stata licenziata a febbraio 2012 e di avere ottenuto, con sentenza del 2014 (poi confermata in appello) la dichiarazione di nullità del licenziamento e la condanna del datore di lavoro alla reintegra. Rilevava, inoltre, che il fallimento del datore di lavoro era stato chiuso senza accertamento del passivo per insufficienza dell'attivo.
Con sentenza n. 936/2022 del 3.10.2022, il Tribunale di Siracusa, in funzione del giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da Controparte_1
nei confronti dell' quale gestore del Fondo di garanzia, e dichiarava il diritto Pt_1
della ricorrente ad ottenere, dal suddetto Fondo, il pagamento del TFR non corrisposto nonché le somme dovute per tre mensilità precedenti l'interruzione del rapporto lavorativo.
In particolare, il tribunale, delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, dava atto, preliminarmente, che l' pur avendo prospettato in corso di Pt_1
giudizio la possibilità di accoglimento in autotutela della domanda della ricorrente relativa al pagamento del TFR, non aveva corrisposto alcuna somma.
Nel merito, riteneva che la chiusura del fallimento senza accertamento del passivo non ostacolasse, in alcun modo, l'intervento del Fondo e, per l'effetto, in assenza di specifiche contestazioni dell'istituto e ritenendo provato il quantum della pretesa nella misura richiesta, condannava l' al pagamento di € 8.568,67 per TFR Pt_1
nonché della somma dovuta per le ultime tre retribuzioni mensili, compensando interamente le spese di giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello l'ente soccombente, con atto depositato il
7.11.2022; si costituiva proponendo appello incidentale. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione in data 24 ottobre 2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico ed articolato motivo di gravame, l' censura la sentenza nella Pt_1
parte in cui ha condannato al pagamento delle tre mensilità precedenti la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro senza considerare che la ricorrente in primo grado ha richiesto le differenti mensilità di dicembre 2011, gennaio e febbraio
2012.
Sostiene che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione secondo cui la domanda avversaria, relativamente alle tre mensilità, non era accoglibile in quanto le mensilità richieste in sede amministrativa non rientravano nella garanzia del Fondo ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 80/1992.
Aggiunge che la data di cessazione del rapporto di lavoro considerata non può essere diversa per il TFR e per le tre mensilità, rilevando che, se il rapporto è proseguito e ha continuato a produrre effetti sino alla dichiarazione di fallimento della società del 20.12.2018, non è ammissibile sostenere che le ultime tre mensilità da tutelare da parte del Fondo siano quelle anteriori al licenziamento del febbraio
2012.
Prospetta, in subordine, che anche a ritenere che la domanda proposta in sede giudiziaria abbia ad oggetto le mensilità antecedenti la richiesta di fallimento, la stessa va ugualmente respinta per mancanza di domanda amministrativa.
2. Con l'appello incidentale censura la sentenza nella Controparte_1
parte in cui il decidente, con motivazione scarna, generica e impropria, ha compensato le spese processuali nonostante il totale accoglimento della domanda proposta.
3. L'appello principale è fondato.
L'appellata è stata licenziata dalla datrice di lavoro in data 8.2.2012 e, a seguito di ricorso giudiziario, ha ottenuto dichiarazione di inefficacia del licenziamento orale con condanna alla reintegra a carico del datore di lavoro. Il rapporto, dunque, è giuridicamente cessato alla data di dichiarazione del fallimento della cooperativa sociale intervenuta il 20.12.2018. CP_2 Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la ha richiesto CP_1
al Fondo di garanzia il pagamento sia del tfr maturato fino al 20.12.2018 (calcolato, dunque, considerando tutte le mensilità che la cooperativa avrebbe dovuto pagare dal licenziamento fino alla dichiarazione di fallimento che ha reso impossibile la reintegra), sia delle ultime tre retribuzioni rispetto a tale ultima data. Infatti, nel ricorso si rivendica il diritto alle somme “dovute a titolo di ultime tre retribuzioni, riconosciute dalle sentenze passate in giudicato”, cioè le sentenze che hanno dichiarato il licenziamento inefficace e condannato la società a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a pagare le retribuzioni globali di fatto dal licenziamento all'effettiva reintegra.
E tuttavia in sede amministrativa l'appellata ha richiesto non le retribuzioni delle tre mensilità precedenti il 20.12.2018, bensì quelle relative al periodo dall'1.12.2011 all'8.2.2012.
La domanda giudiziaria relativa alle ultime tre mensilità precedenti la dichiarazione di fallimento della cooperativa, va dunque, dichiarata improponibile per l'assenza di domanda amministrativa: “Nei giudizi di previdenza e assistenza, la mancanza della preventiva presentazione della domanda amministrativa è rilevabile
d'ufficio, a prescindere dal comportamento processuale tenuto dall'ente previdenziale convenuto. Trattasi di condizione di proponibilità della domanda giudiziaria e non già di elemento costitutivo della pretesa azionata in giudizio. Pertanto, la mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo determina l'improponibilità della domanda giudiziaria, salvo l'effetto preclusivo di cui all'art. 324 cod.proc.dv., non configurabile nel caso di specie per quanto esposto nei paragrafi che precedono” (Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n.14696).
Anche a sostenere che la domanda giudiziaria abbia riguardato le stesse mensilità richieste in sede amministrativa la pronuncia avrebbe dovuto essere di rigetto, in quanto, essendo il rapporto giuridicamente proseguito dal licenziamento alla dichiarazione di fallimento, le mensilità di dicembre 2011, gennaio e febbraio 2012 non rientrano nella tutela dell'art. 2 dlgs n. 80/1992, non essendo le ultime tre mensilità del rapporto.
4. Va accolto, altresì, l'appello incidentale, in quanto la motivazione posta dal tribunale a base della pronuncia di compensazione delle spese (“La novità della questione e la mancanza di orientamenti univoci in materia”) è estremamente generica e priva di contenuti concreti, di cui non si rinviene traccia nella motivazione.
5. E tuttavia il parziale accoglimento della domanda e, dunque, la soccombenza reciproca giustificano la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo;
i restanti due terzi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo le previsioni del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00 in ragione dell'attività difensiva espletata. Se ne dispone la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto, conferma, dichiara improponibile la domanda relativa al pagamento delle ultime tre mensilità; compensa per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l'appellante principale al pagamento dei restanti due terzi che liquida in €
1.798,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 1.937,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi