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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/11/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2094/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2094/2025 V.G. promossa da:
, Parte_1
e
, , CP_1 Controparte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Martiri della Liberazione n. 5, UZ (CN) presso il difensore Avv. Dario GHIONE
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri
[...]
e esponevano: Parte_1 CP_1 Controparte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in Paesana (CN) il 31.8.1991, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, Parte II, Serie A, dell'anno 1991; che dal matrimonio sono nati i figli , a UZ (CN) il 16.8.1992, e Persona_1 Persona_2
a UZ (CN) il 14.4.1996;
che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 30.5.2017 davanti al Presidente del Tribunale di Cuneo e la separazione era stata omologata con decreto del 15.6.2017;
che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava il giudice relatore, il quale disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 3.10.2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso di seguito riportate, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
1. La casa già coniugale sita in Envie, via Aimeri n. 2/bis, censita al NCEU del Comune di Envie al
F. 13, part. 1098, subb. 1-2-3, in comproproprietà tra i sigg.ri e OU Parte_1
IE IS, attualmente abitata dal figlio , nato a [...] il [...], verrà Persona_1
allo stesso trasferita a titolo gratuito unitamente al terreno censito al NCEU del Comune di Envie al
F. 13 part. 1198 e F. 13 part. 1200, dandosi atto che i sigg.ri e OU IE Parte_1
IS hanno già trasferito altrove la propria residenza;
2. I sigg.ri e OU IE IS si impegnano altresì a trasferire a titolo Parte_1
gratuito il terreno censito al NCEU del Comune di Envie al F. 19 part. 664 al figlio Persona_2
nato a UZ il [...], in [...] accordi sopra raggiunti;
3. Le parti dichiarano che i trasferimenti a favore dei figli di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
4. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
5. I figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
6. Le spese legali saranno sostenute in misure eguale da ciascuna parte.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 13.8.2025 nulla opponendo all'accoglimento del ricorso. Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Peraltro, deve darsi atto che dall'unione matrimoniale sono nati i figli e ormai Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
31.8.1991 in Paesana (CN) da: , nato a Parte_1
UZ (CN) il 10.8.1964, e da , , nata a [...] CP_1 Controparte_2
il 27.12.1972, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Paesana al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 1991, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 7.10.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paesana di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 09/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2094/2025 V.G. promossa da:
, Parte_1
e
, , CP_1 Controparte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Martiri della Liberazione n. 5, UZ (CN) presso il difensore Avv. Dario GHIONE
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri
[...]
e esponevano: Parte_1 CP_1 Controparte_2
di aver contratto matrimonio concordatario in Paesana (CN) il 31.8.1991, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4, Parte II, Serie A, dell'anno 1991; che dal matrimonio sono nati i figli , a UZ (CN) il 16.8.1992, e Persona_1 Persona_2
a UZ (CN) il 14.4.1996;
che i coniugi si erano separati consensualmente comparendo in data 30.5.2017 davanti al Presidente del Tribunale di Cuneo e la separazione era stata omologata con decreto del 15.6.2017;
che sin dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale la convivenza si era interrotta e non è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo a declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava il giudice relatore, il quale disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 3.10.2025.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso di seguito riportate, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare:
1. La casa già coniugale sita in Envie, via Aimeri n. 2/bis, censita al NCEU del Comune di Envie al
F. 13, part. 1098, subb. 1-2-3, in comproproprietà tra i sigg.ri e OU Parte_1
IE IS, attualmente abitata dal figlio , nato a [...] il [...], verrà Persona_1
allo stesso trasferita a titolo gratuito unitamente al terreno censito al NCEU del Comune di Envie al
F. 13 part. 1198 e F. 13 part. 1200, dandosi atto che i sigg.ri e OU IE Parte_1
IS hanno già trasferito altrove la propria residenza;
2. I sigg.ri e OU IE IS si impegnano altresì a trasferire a titolo Parte_1
gratuito il terreno censito al NCEU del Comune di Envie al F. 19 part. 664 al figlio Persona_2
nato a UZ il [...], in [...] accordi sopra raggiunti;
3. Le parti dichiarano che i trasferimenti a favore dei figli di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
4. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
5. I figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
6. Le spese legali saranno sostenute in misure eguale da ciascuna parte.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 13.8.2025 nulla opponendo all'accoglimento del ricorso. Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Peraltro, deve darsi atto che dall'unione matrimoniale sono nati i figli e ormai Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
31.8.1991 in Paesana (CN) da: , nato a Parte_1
UZ (CN) il 10.8.1964, e da , , nata a [...] CP_1 Controparte_2
il 27.12.1972, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Paesana al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 1991, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 7.10.2025, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paesana di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 09/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi