TRIB
Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1767/2024 promossa da:
, ) nata il [...] ad [...], residente Parte_1 C.F._1
in via Vicinale Tre Vasche n° 15,
E
, ) nato il [...] in [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
di Fagnano Alto (AQ), Via Fonte Vecchia n° 5,
entrambi rappresentati e difesi in questa procedura dall'Avv. Davide Calderoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in L'Aquila, via Casella n° 1, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che il Tribunale di L'Aquila voglia omologare la separazione alle condizioni riportate in sede di accordo sottoscritto da entrambe, depositato all'udienza del 9.04.2025, disponendo la trascrizione dell'omologa nei registri dello stato civile.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso iscritto in data 19.11.2024, e premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Borgorose (RI) in data 30.09.2007, in regime di comunione dei beni e che dalla loro unione sono nati, in data 21.11.2008, (minorenne) e, in data Per_1
07.01.2014, (minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione Per_2
personale dei coniugi.
2. I coniugi dichiaravano che, in ragione del fatto che sono coniugati in regime di comunione dei beni, sono proprietari, ciascuno per la quota del 50% dei seguenti immobili acquistati dopo il matrimonio: terreno edificabile sito in Borgorose (RI), viale degli Eroi, censito in N.C.T. di Rieti al foglio 44, mappale n° 1072, confinante con le p.lle 1071, 915 e 1073 dello stesso foglio, viale degli Eroi, salvo altri, della superficie complessiva di are 04 e centiare 09, con reddito domenicale di € 1,16 e reddito agrario € 1,06, del valore di € 9.000,00 (cfr allegati); immobile sito in Comune di Fagnano Alto (AQ), fraz. Corbellino, via della Fonte Vecchia, identificato in NCEU al fgl. 14,
p.lla 1306, cat. A/3, cl. 2, vani 7,5, rendita catastale € 464,81, confinante con p.lle 974, 569, 568 stesso foglio e con la via Fonte Vecchia;
3. Dichiaravano, altresì, che il primo degli immobili sopra descritti è stato acquistato a rogito del
Notaio Dott. in data 26.05.2012, rep. n° 73.041, racc. n° 12.591, successivamente Persona_3
trascritto con nota di trascrizione distinta dal n° di registro generale 4982, registro particolare 3795, presentazione n° 32 del 07.06.2012 mentre il secondo è stato acquistato all'esito della procedura esecutiva n° 35/2014 R.G.E., con decreto di trasferimento di codesto Tribunale in data 09.06.2023, depositato in Cancelleria in data 13.06.2023 a firma della Dott.ssa Manzi, n° 340/2023, Cron. Rep.
207/2023 del valore di € 9.000,90 (cfr. allegati).
4. I coniugi intendono separare anche le proprietà immobiliari, sopra meglio specificate, ad oggi comuni, secondo le prescrizioni di cui all'accordo che segue;
dunque, ai sensi e per gli effetti della norma affidata al Legislatore alla lettera dell'art. 1376 c.c., il Sig. dichiara di voler trasferire Pt_2 alla Sig.ra che espressamente accetta, il 50% della quota di proprietà dell'immobile Parte_1 sito in Borgorose (RI), censito in N.C.T. di Rieti al fgl. 44, mappale n° 1072 del valore di €
9.000,00 (novemila,00) confinante con le particelle 1071, 915 e 1073 dello stesso foglio, viale degli Eroi, salvo altri, e la Sig.ra dichiara di voler trasferire al Sig. , che Parte_1 Pt_2 espressamente accetta, il 50% della quota di proprietà dell'immobile sito in Fagnano Alto, fraz.
Corbellino, via della Fonte Vecchia del valore di € 9000,90 (novemila,90), identificato in NCEU al fgl 14, p.lla 1306, cat. A/3, cl. 2, vani 7,5 rendita catastale € 464,81, confinante con p.lle 974,
569, 568 stesso foglio e con la via Fonte Vecchia;
5. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
2 6. All'udienza del 24.01.2025 il Giudice, rilevata la mancanza della documentazione aggiornata riguardo la domanda di sanatoria relativa all'immobile sito nel Comune di Fagnano Alto (AQ), fraz. Corbellino, via della Fonte Vecchia, identificato in NCEU al fgl.14, p.lla 1306, cat. A/3, cl.2, vani 7.5, rendita catastale € 464,81, confinante con le p.lle 974,569,568, di proprietà dei ricorrenti,
e della dichiarazione sul valore degli immobili attribuito ai sensi dell'art. 1 comma 497 Legge n.
266/05, rinviava la causa all'udienza del 19.03.2025, assegnando ai ricorrenti termine sino al 10 marzo 2025 per il deposito della documentazione indicata.
7. All'udienza del 19.03.2025, il difensore dei ricorrenti ha chiesto un termine per il deposito della documentazione richiesta e il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 9.04.2025.
8. Alla predetta udienza, le parti provvedevano a depositare un accordo sottoscritto da entrambi, contente le condizioni della separazione, tra le quali vi era il trasferimento immobiliare nei termini ivi meglio indicati.
9. Tanto premesso, ai fine dell'accoglimento della domanda, si osserva quanto segue.
10. Dalla documentazione versata in atti, nonché all'esito della richiesta di integrazione documentale rivolta alle parti, la richiesta di trasferimento immobiliare relativamente all'immobile sito in
Comune di Fagnano Alto (AQ), fraz. Corbellino, via della Fonte Vecchia - identificato in NCEU al fgl. 14, p.lla 1306, cat. A/3, cl. 2, vani 7,5, rendita catastale € 464,81, confinante con p.lle 974,
569, 568 stesso foglio e con la via Fonte Vecchia –, oggetto di trasferimento immobiliare nel presente giudizio di separazione consensuale, risulta sfornita della necessaria documentazione amministrativa (aggiornamento della domanda in sanatoria e mancanza dell'attestato di prestazione energetica), con la conseguenza che l'accordo sottoscritto tra le parti risulta inficiato.
11. La domanda, pertanto, per come proposta deve essere dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 30 aprile 2025
IL PRESIDENTE Rel. Est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1767/2024 promossa da:
, ) nata il [...] ad [...], residente Parte_1 C.F._1
in via Vicinale Tre Vasche n° 15,
E
, ) nato il [...] in [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
di Fagnano Alto (AQ), Via Fonte Vecchia n° 5,
entrambi rappresentati e difesi in questa procedura dall'Avv. Davide Calderoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in L'Aquila, via Casella n° 1, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che il Tribunale di L'Aquila voglia omologare la separazione alle condizioni riportate in sede di accordo sottoscritto da entrambe, depositato all'udienza del 9.04.2025, disponendo la trascrizione dell'omologa nei registri dello stato civile.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso iscritto in data 19.11.2024, e premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Borgorose (RI) in data 30.09.2007, in regime di comunione dei beni e che dalla loro unione sono nati, in data 21.11.2008, (minorenne) e, in data Per_1
07.01.2014, (minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione Per_2
personale dei coniugi.
2. I coniugi dichiaravano che, in ragione del fatto che sono coniugati in regime di comunione dei beni, sono proprietari, ciascuno per la quota del 50% dei seguenti immobili acquistati dopo il matrimonio: terreno edificabile sito in Borgorose (RI), viale degli Eroi, censito in N.C.T. di Rieti al foglio 44, mappale n° 1072, confinante con le p.lle 1071, 915 e 1073 dello stesso foglio, viale degli Eroi, salvo altri, della superficie complessiva di are 04 e centiare 09, con reddito domenicale di € 1,16 e reddito agrario € 1,06, del valore di € 9.000,00 (cfr allegati); immobile sito in Comune di Fagnano Alto (AQ), fraz. Corbellino, via della Fonte Vecchia, identificato in NCEU al fgl. 14,
p.lla 1306, cat. A/3, cl. 2, vani 7,5, rendita catastale € 464,81, confinante con p.lle 974, 569, 568 stesso foglio e con la via Fonte Vecchia;
3. Dichiaravano, altresì, che il primo degli immobili sopra descritti è stato acquistato a rogito del
Notaio Dott. in data 26.05.2012, rep. n° 73.041, racc. n° 12.591, successivamente Persona_3
trascritto con nota di trascrizione distinta dal n° di registro generale 4982, registro particolare 3795, presentazione n° 32 del 07.06.2012 mentre il secondo è stato acquistato all'esito della procedura esecutiva n° 35/2014 R.G.E., con decreto di trasferimento di codesto Tribunale in data 09.06.2023, depositato in Cancelleria in data 13.06.2023 a firma della Dott.ssa Manzi, n° 340/2023, Cron. Rep.
207/2023 del valore di € 9.000,90 (cfr. allegati).
4. I coniugi intendono separare anche le proprietà immobiliari, sopra meglio specificate, ad oggi comuni, secondo le prescrizioni di cui all'accordo che segue;
dunque, ai sensi e per gli effetti della norma affidata al Legislatore alla lettera dell'art. 1376 c.c., il Sig. dichiara di voler trasferire Pt_2 alla Sig.ra che espressamente accetta, il 50% della quota di proprietà dell'immobile Parte_1 sito in Borgorose (RI), censito in N.C.T. di Rieti al fgl. 44, mappale n° 1072 del valore di €
9.000,00 (novemila,00) confinante con le particelle 1071, 915 e 1073 dello stesso foglio, viale degli Eroi, salvo altri, e la Sig.ra dichiara di voler trasferire al Sig. , che Parte_1 Pt_2 espressamente accetta, il 50% della quota di proprietà dell'immobile sito in Fagnano Alto, fraz.
Corbellino, via della Fonte Vecchia del valore di € 9000,90 (novemila,90), identificato in NCEU al fgl 14, p.lla 1306, cat. A/3, cl. 2, vani 7,5 rendita catastale € 464,81, confinante con p.lle 974,
569, 568 stesso foglio e con la via Fonte Vecchia;
5. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
2 6. All'udienza del 24.01.2025 il Giudice, rilevata la mancanza della documentazione aggiornata riguardo la domanda di sanatoria relativa all'immobile sito nel Comune di Fagnano Alto (AQ), fraz. Corbellino, via della Fonte Vecchia, identificato in NCEU al fgl.14, p.lla 1306, cat. A/3, cl.2, vani 7.5, rendita catastale € 464,81, confinante con le p.lle 974,569,568, di proprietà dei ricorrenti,
e della dichiarazione sul valore degli immobili attribuito ai sensi dell'art. 1 comma 497 Legge n.
266/05, rinviava la causa all'udienza del 19.03.2025, assegnando ai ricorrenti termine sino al 10 marzo 2025 per il deposito della documentazione indicata.
7. All'udienza del 19.03.2025, il difensore dei ricorrenti ha chiesto un termine per il deposito della documentazione richiesta e il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 9.04.2025.
8. Alla predetta udienza, le parti provvedevano a depositare un accordo sottoscritto da entrambi, contente le condizioni della separazione, tra le quali vi era il trasferimento immobiliare nei termini ivi meglio indicati.
9. Tanto premesso, ai fine dell'accoglimento della domanda, si osserva quanto segue.
10. Dalla documentazione versata in atti, nonché all'esito della richiesta di integrazione documentale rivolta alle parti, la richiesta di trasferimento immobiliare relativamente all'immobile sito in
Comune di Fagnano Alto (AQ), fraz. Corbellino, via della Fonte Vecchia - identificato in NCEU al fgl. 14, p.lla 1306, cat. A/3, cl. 2, vani 7,5, rendita catastale € 464,81, confinante con p.lle 974,
569, 568 stesso foglio e con la via Fonte Vecchia –, oggetto di trasferimento immobiliare nel presente giudizio di separazione consensuale, risulta sfornita della necessaria documentazione amministrativa (aggiornamento della domanda in sanatoria e mancanza dell'attestato di prestazione energetica), con la conseguenza che l'accordo sottoscritto tra le parti risulta inficiato.
11. La domanda, pertanto, per come proposta deve essere dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 30 aprile 2025
IL PRESIDENTE Rel. Est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
3