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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
In persona del Giudice Onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 37230 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. VIRGILIO MARIA Parte_1
FABBI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI, 60, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
OPPONENTI
E
in persona della sua procuratrice e legale rappresentante Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA DE LIMA SOUZA, elettivamente domiciliata preso il suo studio in NAPOLI VIA RIVIERA DI CHIAIA, 267, in virtù di procura allegata in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di prestito personale.
CONCLUSIONI: come da verbale di causa del 26.9.2024.
1 In decisione all'udienza in data 26.09.2024, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta, ha richiesto ed Controparte_1
ottenuto dal Tribunale Civile di Roma decreto ingiuntivo n. 3625/2021 emesso il 17/02/2021
R.G. n. 4517/2021, con il quale si ingiungeva di pagare a la somma Parte_1
di € 32.260,33 per sorte, oltre interessi come da domanda e spese del monitorio.
Detto importo è stato richiesto a titolo di pagamento del debito residuo relativo al contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un veicolo stipulato il 02/02/2005 da
[...]
con la che divenuta in data Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
24/12/2009, ha ceduto il credito alla che, a sua volta, in data Parte_2
27/12/2011, è stata fusa per incorporazione con la Quest'ultima il 3/07/2018 Controparte_4 ha costituito la conferendole il ramo d'azienda relativo alla gestione dei Controparte_5
portafogli “in sofferenza” cedendo poi il credito alla nell'ambito di Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte
Seconda n. 79 del 06/07/2019. sarebbe quindi creditrice di per la complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di € 32.260,33 di cui € 13.134,16 in linea capitale, oltre € 969,84 per interessi corrispettivi, ed € 18.156,33 per interessi di mora calcolati come da contratto.
La parte ingiunta ha proposto opposizione chiedendo, in via preliminare, di respingere l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, la revoca del medesimo decreto in accoglimento dell'eccezione assorbente di prescrizione ex artt. 2934 ss. cc. non avendo la medesima mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento dalla scadenza del contratto stabilita al 06/08/2007 e la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta l'8/04/2021. In via subordinata l'opponente ha chiesto la corretta determinazione di quanto eventualmente dovuto a titolo di rimborso del contratto di finanziamento non essendo chiara la quantificazione degli interessi. Con vittoria delle spese di giudizio.
2 Costituitasi in giudizio, la società ha contestato le deduzioni Controparte_1
avversarie e ha chiesto, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. In via subordinata, l'opposta ha chiesto di condannare
[...]
al pagamento del diverso importo accertato in corso di causa come dovuto oltre Parte_1
interessi successivi;
in ogni caso, la condanna al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio e di quello monitorio, oltre gli accessori come per legge.
L'opposta, riguardo alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione ha evidenziato che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione e che l'opponente non disconosce il rapporto contrattuale, né nega di aver assolto seppur parzialmente il proprio debito.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, l'opposta ha evidenziato l'infondatezza della stessa avendo l'opponente ricevuto, dapprima, in data 25/11/2010 una raccomandata contenente la comunicazione della cessione del credito e contestuale diffida al pagamento da parte della e successivamente, in data 23/12/2019, una raccomandata Parte_2
del medesimo contenuto da parte della CP_1
La ha osservato che le contestazioni sugli importi ingiunti risultano generiche CP_1
e non sono sostenute dalla prova specifica di indicazione del modo e della misura in cui risulterebbero illegittimamente computate dall'Istituto di credito.
Durante il procedimento è stata acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte e, con ordinanza del 28/10/2021, è stata respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non avendo l'opposta compiutamente documentato il regolare perfezionamento degli atti interruttivi della prescrizione e è stato assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione.
Successivamente le opponenti hanno depositato il verbale di mediazione con esito negativo.
L'opposizione deve ritenersi fondata.
Va accolta l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del credito.
Si osserva che, ai sensi dell'art. 2934 c.c., ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. I diritti di credito, in particolare, soggiacciono al termine di prescrizione ordinario decennale, di cui all'art. 2964 c.c. Ciò
3 significa che se il creditore non esercita il proprio diritto di credito per più di dieci anni, il credito stesso si estingue e non potrà più essere esercitato.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sulla parte opposta dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostante estintive o modifiche del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ex multiis Cass. 31.5.2007, 12765).
Pertanto, ai fini dell'interruzione della prescrizione, grava sulla parte opposta dimostrare che l'opponente abbia ricevuto le lettere prodotte in giudizio.
Nella specie si osserva che l'opposta ha fornito una copia della lettera del 28/05/2010 contenente l'avviso della cessione del credito e contestuale diffida inoltrata dalla Pt_2
e una ulteriore copia della lettera del 18/11/2019 inoltrata dalla Parte_2 CP_1
La lettera del 28/05/2010 è priva del riscontro probatorio in merito a quando la stessa sia stata consegnata alla destinataria. Si rileva, infatti, che seppur nel biglietto di ricevuta TNT allegato sia evidente la data di spedizione (25/11/2010), peraltro di molti mesi successiva alla data di formazione della lettera prodotta, non è stata apposta quella dell'avvenuta consegna considerato che la consegna della stessa è stata contestata dalla parte opponente. Dato, quest'ultimo, importante ai fini del computo dei termini. Inoltre, non è provato che alla destinataria le sia stata recapitata la menzionata spedizione, non essendo la ricevuta di consegna firmata dalla medesima o da persona risultante abilitata alla ricezione.
A norma del D.M. n. 242/2008 concernente l'espletamento del servizio postale universale, gli invii postali devono essere recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria o altra persona abilitata nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato. Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.
Nell'ordinamento giuridico, la notificazione costituisce lo strumento finalizzato a portare il contenuto di un atto nella legale conoscenza di uno o più soggetti determinati.
Si parla di “conoscenza legale” perché, ai fini della validità della notifica è necessario, e anche sufficiente, che vengano realizzate le formalità stabilite al riguardo dalla legge (vedi
Cassazione, n. 24002/2019, ove si precisa che il rispetto della sequenza procedimentale fissata dal legislatore “costituisce idoneo elemento di garanzia che il destinatario dell'atto, pur non avendo ricevuto l'atto, sia posto nelle condizioni di averne conoscenza”).
4 In definitiva, lo scopo della notifica può dirsi raggiunto e la notifica è valida quando è garantita la conoscibilità, “intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando” (Cassazione, SSUU, n. 10012/2021).
Rilevato che nella ricevuta di consegna allegata alla lettera del 28/05/2010 non è identificato il ricevente o la sua qualità, circostanza rilevante al fine di stabilire se la destinataria sia stata messa nelle condizioni di averne la effettiva conoscenza e, rilevato che non vi è la prova di quando sarebbe avvenuta la consegna, non è possibile sostenere che la lettera richiamata sia stata conosciuta dall'opponente e possa, pertanto, essere idonea ad interrompere i termini di prescrizione.
Sul punto la Suprema Corte non ha mancato di rilevare che “L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché sorge in capo al mittente l'onere della prova del detto ricevimento”
(Cass. Civ. sez. VI ord. n. 6725 del 19.03.2018).
A ciò si aggiunga che anche la ricevuta di consegna della lettera del 18/11/2019, nella quale sarebbe stata apposta la firma elettronica avanzata da parte della destinataria, ove il credito non fosse già prescritto sarebbe inidonea ad interrompere la prescrizione. Infatti, la stessa è priva dell'attestazione di conformità all'originale che è necessario allegare se non si produce telematicamente la copia digitale con la quale è possibile verificare l'autenticità delle firme.
Circostanza, questa, non avvenuta.
Posto che la data di scadenza dell'obbligazione contrattuale risale al 06/08/2007, giorno del pagamento dell'ultima rata, non essendo stato prodotto alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione, il credito risulta prescritto ed il relativo diritto di credito estinto alla data del
06/08/2017, rimanendo assorbite tutte le ulteriori questioni.
Pertanto, va accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di
Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
5
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca, nei confronti di il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3625/2021 del 17/02/2021 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G. n. 4517/2021;
- condanna la alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali, che si liquidano complessivamente in €. 259,00 per esborsi, oltra ad
€. 3.809,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 07.01.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Erminio Colazingari
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