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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 4202/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4202/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 16/09/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. NASATO MICHELA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.3.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e nel merito
“1) dichiarare anche con sentenza parziale lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
contratto a Corbi (Romania) il 25.01.2020 e iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune CP_1 di Pieve di Soligo (TV) al n.71, parte II, Serie C, Anno 2022, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
2) disporsi l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre , con Persona_1 Parte_1 prevalente ed anagrafica residenza presso l'abitazione materna sita in Godega di Sant'Urbano (TV) via Roma n. 125,
e con facoltà per la stessa di prendere in via autonoma tutte le decisioni più importanti riguardanti la vita della figlia
, in particolare: sottoscrivere autonomamente i documenti sanitari, scolastici, per il rilascio/rinnovo della Persona_1
1 Carta di identità e/o del passaporto, per la richiesta di eventuali bonus, indennizzi, ecc. che riguardano la minore, per
i quali è normalmente richiesta la firma congiunta di entrambi i genitori;
prendere tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione ( ad es. tipo di scuola, istituto di tempo integrato, ripetizioni, viaggi e gite scolastiche), l'educazione
(ad es. scelte religiose, sportive, culturali, viaggi all'estero ecc. ) le scelte esistenziali ( ad es. luogo di residenza, collocazione
e assistenza temporanea della figlia presso parenti o terzi, scelta baby sitter ecc.).
3) disporsi che il padre abbia il diritto/dovere di vedere la figlia e stare in sua compagnia tutte le volte che lo vorrà, previ accordi e avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze e impegni della figlia e della madre;
considerata, altresì, la tenera età della bambina (di soli quattro anni), e la poca familiarità con la figura paterna, disporsi che il padre faccia visita alla bambina presso l'abitazione della madre sita in Godega di Sant'Urbano (TV) in via Roma n.125;
4) a titolo di concorso nel mantenimento della piccola , stabilirsi a carico del sig. una somma Persona_1 CP_1 mensile pari ad €. 250,00=, rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici Istat, che verrà corrisposta alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Treviso.
In ogni caso: Spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi.”
Per parte resistente: -
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con cui allegava di aver contratto matrimonio in Romania il 25.1.2020.
[...]
Dall'unione nasceva il 24.6.2020 . Persona_1
Allegava:
- che nel settembre 2022 il resistente decideva unilateralmente di lasciare la casa coniugale per tornare stabilmente in Romania;
- che da allora il resistente si disinteressava della figlia senza più vederla e senza contribuire al suo mantenimento, salvo qualche sporadico contributo versato fino al novembre 2023;
- di aver depositato ricorso per separazione rubricato al n. R.G. 7633/2022 dell'intestato Tribunale che veniva definito con sentenza definitiva n. 232/2024 del 30.1.2024 con cui il Collegio disponeva l'affido super esclusivo della minore;
- essersi nel frattempo ininterrottamente protratta la separazione;
- permanere le difficoltà di comunicazione – anche solo telefonica - con il resistente.
Chiedeva quindi la pronuncia di divorzio con affido super esclusivo della minore, collocamento presso di sé, possibilità per il padre di vedere la minore - in caso di richiesta dello stesso – previo avviso alla madre e presso l'abitazione della stessa e con statuizione a carico del resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando l'importo di € 250,00 mensili, oltre
2 rivalutazione annuale ISTAT e il 50 % delle spese straordinarie individuate e regolamentate come da
Protocollo dell'intestato Tribunale.
− All'udienza del 25.3.2025 il Giudice, rilevate la regolarità e la tempestività della notifica effettuata al resistente ne dichiarava la contumacia e procedeva all'audizione della ricorrente.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione e visto il parere del Pubblico Ministero, invitava il difensore a precisare le conclusioni e alla discussione orale e si riservava di riferire al Collegio.
***
Sulla domanda di divorzio
- Preliminarmente considerati gli elementi di internazionalità della controversia, va dato atto che sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla stessa.
- In base agli artt. 1, 3, e 7 del Regolamento UE n. 2019/1111, infatti, sussiste la giurisdizione italiana sia sulla domanda di divorzio che sulla domanda di affidamento della minore considerato che l'ultima residenza abituale dei coniugi era a Pieve di Soligo (TV) e che in Italia è ancora la residenza abituale della ricorrente e della minore.
- La legge sostanziale applicabile al divorzio ex art. 8 Reg. UE n. 1259/2010 (che ex art. 2 L. 218/1995 prevale sull'art. 31 di tale legge), in assenza di diversa scelta delle parti, è quella italiana vista l'ultima residenza abituale dei coniugi.
- Per quanto attiene, invece, alla disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti della minore, la stessa in base agli artt. 5 e 15 della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, ratificata dall'Italia con L. 18.6.2015 n. 101, risulta essere quella italiana in quanto legge dell'autorità dello Stato contraente di residenza abituale della minore.
- Con riguardo alla determinazione della disciplina sostanziale da applicare al mantenimento nei confronti della figlia minore, si deve aver riguardo all'art. 45 L. 218/1995 e agli artt. 3, 5 e 15 del
Regolamento CE n. 4/2009, per cui la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è individuata secondo gli artt. 3, 4 e 5 del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, in quella dello Stato di residenza abituale del creditore alimentare.
Non è revocabile in dubbio, pertanto, l'applicabilità, nel caso concreto, della legge italiana.
- Ciò premesso, i coniugi risultano essersi separati con sentenza n. 232/2024 dell'intestato Tribunale
(doc. 6 ricorrente), passata in giudicato.
- Parte resistente è rimasta contumace, non v'è dunque contestazione sul perdurare della separazione: ciò comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione
- Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e all'art 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970.
***
3 Sull'affido, il collocamento e le visite alla minore.
- Con la sentenza di separazione, l'intestato Tribunale così statuiva:
“2) affida in via esclusiva la minore alla madre, con collocazione presso la stessa;
Persona_1
3) dispone che tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre;
4) dispone che possa vedere e stare con la figlia secondo le modalità meglio descritte in narrativa;
Controparte_1
5) pone a carico di l'obbligo di versare a la somma mensile di €.200,00 Controparte_1 Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
6) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie in favore della figlia, per la cui individuazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
7) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali, che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi €.2.500,00= oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA se dovuti per legge. Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pieve di Soligo di procedere all'annotazione della presente sentenza” (doc. 6 ricorrente).
- Al momento, non sono sopravvenuti elementi che giustifichino una modifica del regime di affido, collocamento e visita della minore: il padre continua a risiedere stabilmente all'estero – dove ha ricevuto a mani la notifica del ricorso – ed è rimasto contumace, indirettamente confermando le allegazioni attoree relative al suo totale disinteresse nei confronti della minore.
Va quindi confermata la valutazione – già fatta in sede di separazione – per cui un affido della minore allo stesso risulta allo stato contraria all'interesse di potendo pregiudicare la possibilità Persona_1 per la madre, genitore che se ne occupa in via esclusiva, di assumere tempestivamente le decisioni che la riguardano.
- Quanto, nello specifico, al regime delle visite, si ritiene allo stesso modo di dover confermare quello già in essere – disposto in sede di separazione - e quindi di prevedere la possibilità per il padre di incontrare la minore solo previo avviso alla madre ed esclusivamente presso l'abitazione della stessa.
Sebbene nel frattempo la minore sia cresciuta, infatti, tale modalità continua a risultare la più idonea considerata la totale assenza di familiarità con il padre con cui non ha rapporti dal momento dell'allontanamento dello stesso avvenuto nel settembre 2022.
***
Sul mantenimento della minore
- Le condizioni economiche delle parti risultano sostanzialmente invariate rispetto a quelle considerate in sede di separazione.
4 - In particolare, quanto al resistente – rimasto contumace in entrambi i giudizi - va ribadito che l'obbligo di mantenimento dei figli sussiste anche nel caso di disoccupazione del genitore e, comunque, indipendentemente dal reddito dello stesso, fermo che la misura della contribuzione dovrà tenere conto di tali aspetti.
Nel caso di specie, pur non essendo nota l'attuale situazione del resistente contumace, va considerato che data l'età risulta presumibile una capacità lavorativa e, quindi, reddituale dello stesso, che, peraltro, risulta aver già lavorato in passato come muratore.
- Allo stato, fermo quanto sopra, deve però essere ulteriormente considerato che da allora il mantenimento e l'assistenza della minore sono rimasti a totale carico della madre, non essendosi mai il padre attivato per incontrarla, fermo che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, si può presumere che le esigenze dei figli aumentino con l'aumentare dell'età.
Considerato quindi che l'accudimento e il mantenimento ordinario della minore sono attualmente a totale carico della madre, risulta congruo stabilire un aumento del contributo posto a carico del resistente a € 250,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT.
- Non essendo mutate le condizioni economiche delle parti, viene confermata la ripartizione delle spese straordinarie al 50 % tra le stesse, individuate e regolamentate come da Protocollo dell'intestato
Tribunale.
***
Spese di lite
- Le spese, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e ss. mod. come in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione (cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto della natura documentale della causa e della contumacia del resistente), seguono la soccombenza e vengono poste a carico del resistente in considerazione del fatto che in tema di spese processuali il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace (Cass. civ. Sez. III
Ord., 27/02/2023, n. 5813). Deve inoltre essere tenuta in considerazione la necessità per la ricorrente di adire il Tribunale per la statuizione dell'obbligo di mantenimento ordinario della minore in capo al padre, stante la mancata contribuzione spontanea di questi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4202/2024 R.G.:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 25.1.2020 tra (n. a Curtea Parte_1
De Arges (Romania) il 22.5.1998) e (n. a Curtea De Arges (Romania) il Controparte_1
25.11.1987), e iscritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Pieve di Soligo (TV) al n.
71, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2022; 5 2. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pieve di Soligo (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
3. affida in via esclusiva la minore alla madre, con collocazione presso la stessa;
Persona_1
4. dispone che tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre compresa quindi la possibilità di ottenere autonomamente il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità e del passaporto per la minore;
5. dispone che possa vedere e stare con la figlia tutte le volte che lo vorrà, previ Controparte_1 accordi e avviso alla madre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni della figlia e della ricorrente. Gli incontri avverranno esclusivamente presso l'abitazione della madre;
6. pone a carico di , con decorrenza dalla data della presente pronuncia, l'obbligo Controparte_1 di versare a la somma mensile di € 250,00 a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 ordinario della figlia minore, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat;
7. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie in favore della figlia, individuate e regolamentate come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso;
8. condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.356,00 Controparte_1 per compensi oltre spese generali 15 %, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 25/03/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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