Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2895/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la contestuale domanda di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio da e , Parte_1 Parte_2
d in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio;
All'udienza del 22.05.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 25.06.2005, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Dolo (VE) al N. 14 Parte I Anno 2005 e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia al N. 24 Parte II Serie C Anno 2005, hanno congiuntamente chiesto - sulla base dei presupposti di legge - che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza presidenziale del 25.09.2024, e in pari data questo Tribunale ha pronunziato sentenza parziale di separazione n. 388/2024 pubbl. il 31.10.2024, passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti, con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 22.05.2025, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle condizioni congiuntamente indicate nelle predette note scritte. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in data 25.06.2005, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Dolo
[...]
(VE) al N. 14 Parte I Anno 2005 e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia al N. 24 Parte II Serie C Anno 2005;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda, qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) La casa familiare, sita in Camponogara (VE), Via Cristoforo Colombo n. 3, per quanto occorrer possa, viene assegnata alla Sig.ra Pt_1
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Il minore vivrà Persona_1 prevalentemente con la madre, con facoltà per il padre di vederlo quando vuole, previo congruo preavviso, e di tenerlo con sé:
o Per un week-end alternato ogni 15 giorni dal sabato pomeriggio alla domenica sera e per due pomeriggi durante la settimana che non coincide con quella in cui trascorreranno il week-end insieme;
o Durante le Vacanze Natalizie, per una settimana dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01, alternata tra i genitori di anno in anno. Per la giornata del Natale i coniugi concorderanno di potere rimanere con un genitore a pranzo e con l'altro a cena;
o Vacanze Pasquali a metà, alternando la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
o Vacanze di Carnevale alternati;
o 15 giorni durante le ferie estive da concordare entro la fine di maggio di ogni anno. Restano impregiudicati e fatti salvi i diversi accordi tra le parti, nel preminente interesse del figlio, compatibilmente con le esigenze del medesimo e le necessità lavorative dei genitori. 3) A titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
l'importo di €.380,00 mensili, mediante bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese;
detto assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza dall'anno successivo alla data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente. 4) Le spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportivo-ricreative) per il figlio saranno divise al Persona_1
50% ed alle stesse si applicherà il Protocollo di Intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia e dell'Ordine degli Avvocati di Venezia siglato in data 20.09.2019. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota dovrà documentarle all'altro genitore. Non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate senza di esso. 5) L'assegno unico e universale per i figli a carico verrà corrisposto integralmente alla Sig.ra Pt_1
6) I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare reciprocamente al proprio personale mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -