Ordinanza collegiale 24 dicembre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00422/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01067/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 proposto da
TA RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce piazza S. Oronzo;
per l’esecuzione
della sentenza n. 2829/2024 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28 novembre 2024, notificata a parte resistente il 13 dicembre 2024, munita del certificato di non proposto appello rilasciato in data 24 settembre 2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “ dichiara il diritto della parte ricorrente all'attribuzione del beneficio economico della “CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE”, nella misura di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso; 2. condanna il convenuto MINISTERO ad adottare ogni consequenziale adempimento per garantire l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “CARTA DOCENTE”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione; 3. dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.” con distrazione in favore degli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, dichiaratisi anticipatari.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Visto l’art. 114 c.p.a.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa IA UR e udito per le parti l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso di ottemperanza notificato il 14 ottobre 2025 e depositato lo stesso giorno, la ricorrente ha proposto a questo T.A.R. le domande riportate in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Espone che il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2829/2024, ha accolto il ricorso dalla stessa proposto al fine di vedersi riconoscere, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, co. 121, l. n. 107/2015 finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “Carta Elettronica del Docente”, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore della parte ricorrente, dell’importo di euro 2.000,00 quale contributo alla formazione professionale.
La predetta sentenza, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad assegnare alla parte ricorrente, ora per allora, la suddetta “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, accreditando sulla detta carta l’importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente, maggiorato di interessi legali, non è stata impugnata e ha, pertanto, acquisito l’autorità del giudicato.
Tuttavia, espone la ricorrente, l’amministrazione soccombente, non ha eseguito la citata sentenza, poiché, nonostante la notifica con formula esecutiva della sentenza in data 13 dicembre 2024, il Ministero resistente, non ha corrisposto il bonus attribuito dal Tribunale di Taranto e non ha messo a disposizione dell’attuale ricorrente la Carta Elettronica del Docente.
3. A sostegno del ricorso è stata rassegnata l’articolata censura di seguito rubricata:
- Violazione degli artt. 112 ss. del c.p.a.
4. Il 22 ottobre 2025, si è costituito in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza n. 1630 del 24 dicembre 2025, questa Sezione, rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso, in quanto non risultano depositati gli allegati n. 1 (sentenza del Tribunale di Taranto della quale chiede l’ottemperanza), n. 2 (certificato di non proposta impugnazione) e n. 3 (attestazione di notifica della sentenza) del ricorso, ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., la predetta questione preliminare di rito e ha assegnato alla parte ricorrente il termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della stessa ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione, rilevata d’ufficio e depositare i suindicati allegati mancanti, rinviando per le ulteriori determinazioni alla camera di consiglio del 10.03.2026.
6. In data 19 gennaio 2026 la difesa di parte ricorrente ha depositato: la sentenza n. 2829/2024 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28 novembre 2024 della quale chiede l’ottemperanza, il certificato di non proposta impugnazione rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Taranto il 24 settembre 2025 e l’attestazione di notifica della predetta sentenza n. 2829/2024 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro.
7. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. Il ricorso di ottemperanza è fondato e merita accoglimento.
8.1. Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso; b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni; c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita attestazione della cancelleria del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, in data 24 settembre 2025.
Inoltre, la predetta sentenza del Tribunale di Taranto è stata notificata, munita di formula esecutiva in data 13 dicembre 2024 al Ministero resistente (nella sede reale a mezzo PEC), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della CA ZI (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla CA ZI del titolo esecutivo.
A fronte della dedotta mancata ottemperanza, il Ministero costituito non ha contestato l’inadempimento all’obbligo di cui alla statuizione giudiziale sopra trascritta, contenuta nel titolo azionato.
L’ZI intimata, deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, oltre rivalutazione e/o interessi, alla sentenza n. 2829/2024 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28 novembre 2024, in favore della parte ricorrente, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima, provvedendo in tal senso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, facendo salvi eventuali pagamenti nelle more effettuati.
9. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, che provvederà – entro i 60 giorni successivi – ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
9.1. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ZI debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
10. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati.
11. Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro (di cui in epigrafe), nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00, per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR RO, Presidente
IA UR, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA UR | TR RO |
IL SEGRETARIO