Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02966/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00882/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2025, proposto da IA FI rappresentata e difesa dalle avvocatesse Francesca Picone e Simona Fulco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n.115/2025 emessa dal Tribunale di Agrigento, sez. Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di formale costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna AR;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025, l’Avvocato distrettuale dello Stato presente così come specificato nel verbale;
FATTO
La professoressa IA FI ha ritualmente proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’esecuzione della sentenza n. 115/2025 del Tribunale di Agrigento – sezione lavoro, notificata il 29 gennaio 2025 e passata in giudicato il 1° marzo 2025.
Con tale decisione il Giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio economico della “Carta del docente” per l’a.s. 2024/2025 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di € 500,00 sulla relativa piattaforma, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre accessori.
La ricorrente rappresenta che, nonostante la notificazione e la trasmissione dei dati necessari, l’Amministrazione non ha provveduto al caricamento della somma dovuta, né ha consentito l’attivazione della procedura informatica indispensabile per accedere alla piattaforma della Carta del docente; persistendo l’inottemperanza, la ricorrente chiede la piena esecuzione del giudicato e, se del caso, la nomina di un commissario ad acta .
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito deducendo che la causa del ritardo risiederebbe nella mole di richieste derivanti dal contenzioso seriale nazionale.
Alla camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Premesso che ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato, va rilevato che la pretesa fatta valere si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato ed è sorretta da idonea documentazione: consta agli atti di causa, infatti, che la sentenze reca l’esposta condanna pecuniaria, è passata in giudicato e sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.
L’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito integra pertanto pienamente l’inottemperanza rilevante ai fini dell’art. 114 c.p.a.
Il ricorso pertanto va accolto e, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito va obbligato a dare esecuzione al titolo esecutivo in epigrafe nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta , il Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione (DGOSV) del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), all’esecuzione completa del giudicato mediante registrazione della docente sulla piattaforma dedicata e all’accredito delle somme dovute, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).
Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in applicazione dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), l. n. 208/2015, poichè, nel caso di specie, l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo” dato che i comportamenti imposti dal titolo esecutivo non presentano particolare complessità e grava sull’Ente debitore il dovere di provvedere al reperimento delle risorse umane e finanziare per farvi fronte prontamente; la penalità di mora, per espressa previsione normativa, è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza, per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, con decorrenza dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell'Amministrazione (v. art. 114, co. 4, lett. e), seconda parte) e, comunque, non oltre il termine di sessanta (60) giorni assegnato all’Amministrazione per l'adempimento spontaneo, dovendo a tal punto attivarsi in via sostitutiva il Commissario ad acta , nel mandato del quale è compreso il pagamento della penale stessa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, a favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alle sentenze indicate in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere la penalità di mora secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione.
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione a favore delle procuratrici antistatarie.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione (DGOSV) del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in qualità di Commissario ad acta , presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE RU, Presidente
Anna AR, Consigliere, Estensore
AN LI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna AR | CE RU |
IL SEGRETARIO