Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/07/2025, n. 5921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5921 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05921/2025REG.PROV.COLL.
N. 09506/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9506 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Roma “IT IE”, in persona del Rettore pro tempore , e la Commissione giudicatrice, in persona del Presidente pro tempore , rappresentati e difesi dagli Avvocati Prof. Giuseppe Bernardi e Stefano Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IT IE Università degli Studi di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 il Consigliere Michele Tecchia;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Giunge in decisione l’appello in epigrafe con cui l’odierno ricorrente – premesso di aver partecipato alla procedura selettiva per titoli e colloquio indetta dall’Università degli Studi di Roma IT IE (nel prosieguo anche l’“Università”) per l’attribuzione di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (AREA 12 -Diritto Comparato, S.S.D. IUS/21, Diritto Pubblico comparato) nonché di essersi classificato al terzo posto e di aver quindi impugnato l’esito di detta procedura innanzi al T.A.R. Lazio – appella la sentenza del giudice di primo grado pubblicata in data 3 settembre 2024 nella parte in cui la stessa, pur accogliendo il ricorso e annullando dunque l’esito della procedura, ha disposto però che la commissione esaminatrice si ridetermini su tale procedura in medesima composizione .
In sintesi, quindi, la volontà dell’odierno appellante è quella di ottenere una riforma soltanto parziale della sentenza appellata, lì dove la stessa statuisce – in conseguenza dell’annullamento della prima valutazione dei titoli dei candidati – che la stessa commissione esaminatrice (e non invece un’altra commissione in diversa composizione) rivaluti i titoli dei concorrenti.
2. L’odierno atto di appello è stato notificato all’Università e ai soggetti controinteressati in data 16 dicembre 2024 , per essere poi depositato in data 19 dicembre 2024 .
3. All’esito della camera di consiglio fissata in data 21 gennaio 2025 per la trattazione dell’istanza cautelare, questo Consiglio di Stato ha ritenuto che “ non sussistano le condizioni per sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, atteso che nessuna norma di legge, né di regolamento, subordina il riesercizio del potere di rivalutare i titoli, all’esito di un giudicato di annullamento della prima valutazione, ad opera di una Commissione giudicatrice in diversa composizione, anziché, come è avvenuto, da parte della medesima Commissione. In parte qua, pertanto, la sentenza impugnata appare, sia pure con l’approfondimento della fase cautelare, immune dalle censure prospettate. Resta fermo che, ove il ricorrente si ritenga leso anche dal rinnovato giudizio, potrà attivare i rimedi ordinari previsti dall’ordinamento, censurando in quella sede, e non già in questa, l’illegittimità anche della nuova valutazione e le conseguenze risarcitorie dalla medesima, in tesi, derivanti ”.
4. Successivamente si è costituita nel presente giudizio di appello l’Università, che con memoria depositata in data 12 febbraio 2025 ha eccepito:
(i) in primo luogo l’ irricevibilità dell’appello per essere stato quest’ultimo notificato all’Università e alle altre parti soltanto in data 16 dicembre 2024 , in violazione del termine breve di impugnazione di 60 giorni previsto dall’art. 92, primo comma, c.p.a., termine che ha cominciato a decorrere dalla data in cui l’odierno appellante ha notificato alle altre parti la sentenza di primo grado ( 4 settembre 2024 ) ed è quindi inutilmente spirato in data 3 novembre 2024 ;
(ii) in secondo luogo l’ infondatezza del gravame, stante l’assenza di qualsiasi norma ordinamentale che prescriva una diversa composizione soggettiva della commissione esaminatrice incaricata di rivalutare i titoli dei candidati in sede di riesercizio del potere (a valle di un giudicato di annullamento della prima valutazione della medesima commissione);
(iii) in terzo luogo l’ inammissibilità di tutte quelle censure (formulate da pag. 10 a pag. 22 dell’atto di appello) con cui l’odierno appellante censura la nuova valutazione dei titoli che la medesima commissione esaminatrice ha effettuato in sede di riesercizio del potere a valle della sentenza del T.A.R. ora appellata (cfr. verbale n. 4 del 14 ottobre 2024); in particolare l’appellante osserva che tali censure – in quanto indirizzate verso un nuovo e autonomo provvedimento amministrativo – avrebbero dovuto formare oggetto di un autonomo ricorso di primo grado.
5. Con successiva memoria depositata in data 27 maggio 2025, la difesa dell’appellante – oltre a replicare alle eccezioni dell’Università – ha rappresentato al Collegio le seguenti sopravvenienze provvedimentali: “ nelle more del giudizio - il controinteressato, dr.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, quale candidato vincitore della procedura selettiva per il conferimento d’assegno di ricerca per cui è causa, risulta avere rinunciato all’attribuzione (come da nota mezzo e-mail all’Ateneo del 04 novembre 2024 depositata in atti dall’appellante in data 10.03.2025). Di fatto, quindi, la dott.ssa -OMISSIS- avrebbe svolto circa 6 mesi (marzo-settembre 2024) per il bando d’assegno oggetto di contenzioso. Peraltro, IT IE ha preferito non assegnare il posto bandito piuttosto che scorrere la graduatoria, lasciando vacante il posto messo a concorso ovvero né ha mai comunicato/pubblicato la revoca del bando, e dunque del posto, stesso, nonostante l’odierno appellante avesse anche presentato apposita istanza di scorrimento della graduatoria, proprio in considerazione della rinuncia da parte della dott.ssa -OMISSIS- (istanza depositata in atti dall’appellante in data 10.03.2025). Ed invero, l’Ateneo ha dato seguito negativo all’istanza di scorrimento ed accesso atti dell’appellante del 10.03.2025 riscontrando con nota (depositata in atti dall’appellante il 14.04.2025), «l’inesistenza dei suddetti atti», per cui alcun atto di scorrimento della graduatoria concorsuale risulta essere stato adottato, ricordando in materia che la redazione della graduatoria per le procedure concorsuali per assegni di ricerca è imposta dall’art. 22, c. 4, lett. a), l. n. 240/2010, nel testo anteriore alla novella, ex art. 14, c. 6-septies, d.l. n. 36/2022, conv. in l. n. 79/2022, quale applicabile alla procedura selettiva in esame, di talché il posto da assegnista di ricerca persiste ad essere del tutto vacante ”.
6. Con ulteriore memoria depositata in data 30 maggio 2025, poi, l’Università – ferme restando le eccezioni di rito e merito già sollevate – ha rappresentato al Collegio che il “ Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza cautelare (22 gennaio 2025), ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per impugnare la rinnovata valutazione della Commissione (verbale. 14 ottobre 2024) e il relativo D.R. 229/2024, con il quale il Rettore ha conferito alla Dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- l’assegno di ricerca. Il ricorso straordinario, trasposto in sede giurisdizionale, è stato respinto dal Tar Lazio - Roma con la sentenza breve n. -OMISSIS- (n. ric. -OMISSIS-) ”.
7. Con successiva memoria depositata in data 10 giugno 2025, l’appellante ha da un lato rappresentato che è ancora appellabile la sentenza del T.A.R. Lazio con cui è stato respinto il nuovo ricorso proposto avverso la nuova determinazione della commissione esaminatrice (sicché detta sentenza non è ancora divenuta definitiva) e dall’altro lato ha evidenziato “ l’irritualità ed anomalia degli atti e fatti che connotano la procedura concorsuale in esame per l’attribuzione di un assegno di ricerca presso l’Ateneo convenuto che, a seguito della rinuncia del candidato (ri)proclamato vincitore, ha preferito non assegnare il posto bandito piuttosto che scorrere la graduatoria, come da prodotta espressa comunicazione negativa dell’Ateneo in materia ”.
8. All’udienza pubblica del 1 luglio 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
9. L’appello è irricevibile.
9.1. Risulta ex actis , infatti, che l’odierno appellante ha notificato la sentenza in data 4 settembre 2024 e che il suo appello è stato poi notificato soltanto in data 16 dicembre 2024 , quindi ben oltre il termine breve di 60 giorni - scaduto nel caso di specie in data 3 novembre 2024 - che avrebbe dovuto applicarsi ai sensi dell’art. 92, co. 1, c.p.a.
Costituisce principio largamente consolidato quello secondo il quale la notifica della sentenza formalizzata da una delle parti del giudizio di primo grado segna l’inizio della decorrenza del termine breve di impugnazione non soltanto per il destinatario della notificazione, ma anche per il notificante (in relazione a quei capi che lo hanno visto eventualmente soccombente).
In particolare, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, con la notificazione della sentenza all’altra parte deve ritenersi definito il momento della conoscenza certa della sentenza in capo allo stesso soggetto notificante, ai fini della decorrenza a suo carico del termine breve per la sua impugnazione; ciò anche in funzione dei principi del giusto processo e dei corretti equilibri processuali tra le parti, che devono far escludere che una parte, sebbene pienamente consapevole degli aspetti parzialmente negativi della sentenza che la riguarda, possa riservarsene l’impugnativa pur utilizzando la sentenza stessa per far decorrere, mediante apposita notificazione alla controparte, il termine breve in danno di quest’ultima, anche essa parzialmente soccombente (Consiglio di Stato, sez. III n. 5962 del 2020; Consiglio di Stato, sez. II n. 2011 del 2020; Consiglio di Stato, sez. VI n. 6183 del 2019; Consiglio di Stato, sez. III n. 1272 del 2018; Consiglio di Stato, sez. V n. 2489 del 2007; Consiglio di Stato, sez. V n. 5401 del 2004; Consiglio di Stato, sez. IV n. 217 del 2005).
Anche secondo la giurisprudenza civile, la notificazione della sentenza eseguita ai sensi dell’art. 285 c.p.c., ha «efficacia bilaterale», nel senso che il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., decorre non solo nei confronti del destinatario della notificazione, ma anche nei confronti del notificante (ovviamente nel caso in cui sia soccombente su un capo della sentenza), il quale pertanto subisce gli effetti dell’attività sollecitatoria che ha imposto all’altra parte (Corte di Cassazione, sezioni unite, 19 novembre 2007, n. 23829; sezione terza, 6 marzo 2018, n. 5177).
In argomento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 4 marzo 2019, n. 6278) ‒ chiamate a pronunciarsi sulla questione se il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione operi anche con riferimento alla notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, e se, quindi, la notifica della sentenza eseguita ex art. 285 c.p.c., abbia efficacia bilaterale “sincronica”, nel senso che il termine di impugnazione decorra da un unico momento sia per il notificante che per il destinatario della notifica, ovvero “diacronica”, nel senso che il termine di impugnazione decorra da momenti diversi ‒ hanno precisato che: « in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325, decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti ».
Tali consolidati principi trovano il loro punto di emersione legislativa nel primo comma dell’art. 326 c.p.c., così come integrato dall’art. 3, comma 25, lett. a), d.lgs. n. 149 del 2022, il quale prevede che i termini brevi “ decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario … ”.
Poiché l’art. 92 c.p.a., il quale si occupa dei termini per le impugnazioni nel processo amministrativo, non contiene alcuna specifica previsione in ordine al momento di perfezionamento della notificazione ai fini dell’impugnazione, il nuovo disposto dell’art. 326, co. 1, c.p.c., ben può applicarsi anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39, co. 2, c.p.a.
L’applicabilità del disposto dell’art. 326, co. 1, c.p.c. alla presente fattispecie va riconosciuta anche in senso temporale, posto che in base all’art. 35, co. 4, del d.lgs. n. 149 del 2022, le modifiche da quest’ultimo apportate alle norme dei capi I e II del titolo III del codice di procedura civile intitolato “ Delle impugnazioni ” (norme tra le quali va ricompreso anche il richiamato art. 326 c.p.c.) “ si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023 ” (ivi incluso, pertanto, l’odierno appello notificato in data 16 dicembre 2024 ).
9.2. Né ha pregio il richiamo dell’appellante al precedente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. 662 del 2020, secondo il quale il presupposto logico dell’efficacia bilaterale della notifica della sentenza da impugnare può valere soltanto se (e nella misura in cui) entrambe le parti ( id est il notificante e il notificatario) risultino parzialmente soccombenti in base alla sentenza appellata, e non anche quando una delle due parti intenda appellare la sentenza soltanto per far valere un vizio di omessa pronuncia.
Il precedente appare privo di pregio per due distinti ordini di ragioni:
(i) in primo luogo perché nel caso di specie l’appellante – lungi dal far valere un mero vizio di omessa pronuncia – intende censurare uno specifico capo di sentenza che lo vede effettivamente soccombente , id est il capo con cui il primo giudice ha disposto che la stessa commissione esaminatrice (e non invece una diversa commissione in mutata composizione) si ridetermini sulla valutazione dei titoli in sede di riesercizio del potere; tale capo di sentenza è oggettivamente incompatibile con l’espressa domanda contenuta nel ricorso di primo grado dell’odierno appellante, con cui quest’ultimo chiedeva esplicitamente di procedere a nuova valutazione dei titoli presentati dai candidati mediante una Commissione giudicatrice “in diversa composizione ” (cfr. pag. 34 dell’atto di appello);
(ii) in secondo luogo perché nel caso di specie trova applicazione – come visto – la nuova formulazione dell’art. 326, co. 1, c.p.c., la quale prevede che in ipotesi di notifica della sentenza, in ogni caso il dies a quo del termine breve di impugnazione coincide, sia per il notificante che per il notificatario, con il momento di perfezionamento della notifica per il destinatario.
9.3. Parimenti irrilevante nel caso di specie è il richiamo dell’appellante al precedente della Corte di Cassazione n. 7262 del 2025, secondo cui l’anzidetto principio dell’“efficacia bilaterale” della notifica della sentenza potrebbe operare anche per il terzo chiamato in causa soltanto se (e nella misura in cui) la pluralità di parti del processo assuma i connotati di un litisconsorzio necessario.
Quel principio è stato affermato in relazione ad una particolare fattispecie in cui la notifica della sentenza era stata effettuata nei confronti del terzo chiamato in causa , terzo rispetto al quale la Cassazione ha predicato la necessità di verificare l’esistenza di un litisconsorzio necessario.
Tale verifica evidentemente non occorre nella diversa ipotesi - avveratasi nel caso di specie - in cui il ricorrente in primo grado abbia notificato la sentenza direttamente all’Amministrazione resistente (che riveste la qualifica di sua diretta controparte e non certo di terzo chiamato in causa): in questo caso la regola dell’unitarietà del termine di impugnazione non è revocabile in dubbio, posto che la notifica della sentenza si inserisce nel rapporto principale del giudizio tra ricorrente e resistente (e non nel rapporto indiretto tra una delle parti originarie del giudizio e il terzo chiamato in causa).
9.4. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l’appello va dichiarato irricevibile.
10. La natura assorbente e pregiudiziale dell’ irricevibilità dell’appello – in quanto avente ad oggetto uno dei presupposti processuali ( id est ricevibilità) il cui esame precede logicamente lo scrutinio delle condizioni dell’azione e del merito della causa (cfr. Ad. Plen. n. 5 del 2015) – consente di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e infondatezza dell’appello.
11. In conclusione, quindi, l’appello va dichiarato irricevibile.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna l’appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore dell’Università appellata e le liquida in misura complessivamente pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.