Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 28/04/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
EN Guzzi Presidente MA ME I° referendario DO EL I° referendario relatore
S E N T E N Z A
Nel giudizio ad istanza di parte iscritto al n. 24479 del registro di Segreteria, promosso da:
Regione BR (C.F. 02205340793) in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede in Catanzaro alla Cittadella Regionale, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. Michele Rausei (PEC avvocato8.rc@pec.regione.calabria.it – fax 0965/25672 – C.F.
[...]) dell’avvocatura regionale, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura regionale, sita in Catanzaro alla Cittadella Regionale;
ricorrente contro
UM IG, [...], nato a [...]
Salvo il 20/6/1978, residente a [...], rione Zelante, UM GI, [...], nato a [...]
Sentenza n. 128/2026 Porto Salvo il 2/2/1989, residente a [...], via Altalia, UM Saverio, [...], nato a [...]
Salvo il 15/8/1984, residente a [...], rione Zelante, UM Giuseppina, PLMGPP83B58F112], nata a [...]
Porto Salvo il 18/2/1983, residente a [...], via Giardino del Porto N. 1, Ianni LE, [...], nato a [...]
di Porto Salvo il 24/11/1999, residente a [...], via Altalia, IO AR, [...], nata a [...]
il 21/3/1954, residente a [...], rione Zelante, UM EN, [...]nata a [...]
il 20.03.1977 e residente in [...]alla Via Zelante snc, tutti elettivamente domiciliati in Reggio BR alla via Montevergine n. 13 presso lo studio legale associato NA e rappresentati e difesi, anche unitamente e distintamente, dagli avv.ti GI NA f. G[...]e Francesca EM c. f. [...]in forza di procura speciale alle liti in atti, pec giovanni.gurnari@avvocatirc.legalmail.it -
francesca.gangemi@avvocatirc.legalmail.it - fax 0965.323340 resistenti
Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione BR della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corteconticert.it concludente
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
nella pubblica udienza del 25 marzo 2026, letta la relazione e uditi l’avv. Rausei per la ricorrente, l’avv. NA, anche per delega dell’avv. EM, per i resistenti e il pubblico ministero dott. LE Pedace per le conclusioni.
TO
1. Con ricorso del 28.1.2026 la Regione BR agisce in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare che le statuizioni di condanna contenute nelle sentenze n° 114/15 del 12 marzo 2015 della Corte dei conti – Sezione II Giurisdizionale Centrale d’Appello (di conferma della sentenza di primo grado) e n°
151/08 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione BR, emesse in danno del sig. UM LE, siano trasmissibili, e quindi si siano trasmesse, ai suoi eredi oggi intimati, che pertanto vanno condannati al pagamento.
A sostengo della domanda la regione rappresenta che con le citate sentenze il sig. LE UM veniva condannato al pagamento in favore della Regione BR di euro 65.401,08 oltre interessi e rivalutazione ed euro 3.206,36 per spese di giudizio e diritti di rilascio copie.
Il sig. UM decedeva in data 03.09.2019, nominando suoi eredi – come da testamento registrato il 13.08.20 e dichiarazione di successione (registrata al volume 88888, numero: 275294 anno: 2020 presentata il 18/08/2020 presso l’Ufficio territoriale di Locri – TDJ) – i signori IO AR, UM IG, UM Giuseppina, UM Saverio, UM GI, Iannì LE e UM EN, qui convenuti.
La sentenza, munita di formula esecutiva, veniva notificata alla sig.ra UM EN in data 26.04.24, mentre a tutti i restanti eredi veniva notificata, unitamente ad atto di precetto per l’importo di euro 101.874,39, in data 15.11.24.
All’atto di precetto seguiva la notifica dell’atto di pignoramento immobiliare in danno di tutti gli eredi con esclusione della sig.ra UM EN (nei confronti della quale, in quanto condannata anche in proprio con le succitate sentenze, si è proceduto separatamente con autonoma esecuzione immobiliare, nella quale si riservava di proporre intervento anche per il debito ereditario).
I debitori proponevano opposizione all’esecuzione eccependo, tra l’altro, l’intrasmissibilità nei loro confronti della condanna portata dalle sentenze citate.
La Regione BR si costituiva nel giudizio eccependo il difetto di giurisdizione sul punto da parte del G.O., per appartenere la materia alla giurisdizione contabile, e il Tribunale di Locri in data 16.10.25 emetteva ordinanza di sospensione della procedura esecutiva, ritenendo che “il presupposto per la trasmissibilità del debito agli eredi è l’illecito arricchimento e il conseguente arricchimento degli eredi stessi, il quale deve essere accertato in un giudizio innanzi al giudice contabile […] nel caso di specie, però, come ha riconosciuto la stessa Regione BR nella propria memoria di costituzione, l’accertamento dell’estensione del debito in capo agli eredi di LE UM spetta unicamente alla giustizia contabile”; evidenziava, dunque, che “si deve concludere nel senso che il titolo esecutivo azionato dalla Regione BR non vale nei confronti degli eredi di LE UM, in difetto dell’accertamento dei presupposti di cui all’articolo 1 c. I della legge. n. 20/1994, che non possono essere in ogni caso verificati dal giudice ordinario”.
Pertanto, la Regione BR agisce in giudizio per sentire dichiarare la trasmissibilità agli eredi del sig. LE UM del titolo esecutivo di cui si discute (recte della condanna in esso contenuta), per poi poter agire nei loro confronti per l’esecuzione della condanna.
In punto di diritto, ai fini della trasmissibilità agli eredi del debito, il ricorso rappresenta la sussistenza dei presupposti di legge; quanto all’illecito arricchimento del dante causa vengono richiamate le sentenze dalle quali emerge che UM LE era stato condannato per aver conseguito un illecito arricchimento (riscossione contributi non dovuti, attraverso l’utilizzo di false fatture di spesa), mentre quanto all’indebito arricchimento degli eredi, oltre a prospettarne la presunzione salvo prova contraria, la ricorrente opina nel senso che il compendio ereditario di cui hanno beneficiato gli eredi, come da dichiarazione di successione e domanda di volture catastali,
“risulta essere di valore enormemente maggiore rispetto alle somme per cui è condanna del de cuius loro dante causa”.
I convenuti si sono costituiti in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva in capo alla regione, non potendo essere quest’ultima ad esercitare dinanzi al giudice contabile una potestà esclusivamente attribuita al procuratore regionale, qual è appunto quella di chiedere l’accertamento dell’indebito arricchimento del dante causa e della conseguente trasmissibilità ad essi del debito erariale.
Nel merito viene eccepita l’insussistenza dei presupposti per la estensione delle sentenze di condanna agli eredi, in quanto non vi sarebbe la prova dell’indebito arricchimento del dante causa, né tale presupposto potrebbe essere ricavato dalle statuizioni di condanna.
Inoltre, non vi sarebbe prova di un vantaggio patrimoniale trasferito agli eredi, né questo potrebbe derivare dalla semplice qualità di erede.
In via gradata, nel caso di condanna, si chiede la riduzione dell’eventuale addebito nei limiti di quanto ricevuto, giuste disposizioni dell’art 752 c.c.
2. La procura regionale ha depositato le proprie conclusioni rappresentando che le argomentazioni di parte ricorrente depongono “per l’esclusione nel caso di specie della qualificazione del ricorso come istanza ex art. 172, lett. c) c.g.c.,
relativa ai ricorsi per l’interpretazione del titolo giudiziale di cui all’art. 211 c.g.c.”, pertanto la domanda formulata con il ricorso in esame andrebbe qualificata come di accertamento e condanna degli eredi, a titolo di trasmissibilità del debito di soggetto previamente condannato per responsabilità amministrativa.
Rispetto a tale domanda, ritenuta sussistente la giurisdizione contabile, la procura regionale ha richiamato la giurisprudenza che ne esclude l’ammissibilità in materia di giudizi ad istanza di parte in tutti i casi in cui, tramite tale istituto processuale, vengano presentate istanze di accertamento della responsabilità amministrativa, proprio della procura regionale, poiché si eluderebbe la disciplina procedimentale, pre-processuale e processuale, con tutte le garanzie di legge.
Inoltre, la presunta trasmissibilità agli eredi risulterebbe accertata dal mero fatto della sussistenza delle sentenze di condanna, quindi in base ad un automatismo fra illecito arricchimento del de cuius e presunto indebito arricchimento degli eredi, in difetto di qualsiasi attività istruttoria che, in ogni caso, il sistema di giustizia contabile riserva alla procura erariale.
3. All’udienza del 25.3.2026 l’avv. Rausei specificava che oggetto della domanda è la declaratoria di trasmissibilità.
L’avv. NA, oltre i profili di inammissibilità della domanda, rappresentava l’assenza di prova e concludeva per il rigetto.
Il pubblico ministero si soffermava sul profilo della qualificazione delle domande.
Le parti in replica argomentavano riportandosi alle conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione.
IR
5. In via preliminare occorre evidenziare che la domanda formulata da parte ricorrente non può che qualificarsi come richiesta volta alla dichiarazione di trasmissibilità del debito erariale di UM LE ai suoi eredi oggi intimati, con relativa richiesta di condanna al pagamento, e non come istanza di interpretazione del titolo giudiziale ex artt. 172, comma 1, lett. c), e 211 c.g.c.
Militano in questo senso sia il tenore letterale delle conclusioni formulate nel ricorso sia le precisazioni esplicitate in fase dibattimentale.
Così delineata la causa petendi, ritiene il Collegio in contrario avviso alle deduzioni della procura regionale, che il fatto di essere stata introdotta a mezzo del ricorso ad istanza di parte non possa considerarsi di per sé causa di inammissibilità della domanda, sul rilievo adombrato dal requirente contabile che, così agendo, risulterebbe elusa la disciplina procedimentale, pre-processuale e processuale, propria del giudizio di responsabilità amministrativa.
In proposito occorre infatti osservare che il caso in esame ha ad oggetto un credito già accertato in sede giudiziale e rispetto al quale, quindi, sussiste un interesse del creditore a veder soddisfatte le proprie ragioni statuite nel decisum.
Sotto il profilo sostanziale appare, dunque, inconfutabile l’interesse dell’amministrazione danneggiata a veder ricostituito il proprio patrimonio e rispetto al quale la procura ha una funzione prettamente strumentale.
Ciò posto, ritiene ancora il Collegio che l’ammissibilità del mezzo esperito dalla Regione e oggi in esame la si deve ritenere anche sotto il profilo processuale, poiché se è vero che la legittimazione ad agire dinanzi alla Corte dei conti per l’accertamento di una fattispecie di responsabilità rispetto alla produzione di un danno erariale è prerogativa esclusiva della procura regionale nel caso in esame, in cui oggetto della domanda non è l’accertamento della responsabilità di colui che ha prodotto il danno, generando il relativo credito, quanto la trasmissibilità iure ereditatis del debito già riconosciuto in capo al danneggiante occorre considerare che, in assenza di statuizioni contrarie, la lettura dell’art. 174, comma 1, lett. d), c.g.c. lascia aperta la possibilità per il creditore di azionare il giudizio ad istanza di parte, in via residuale (“comunque nelle materie di contabilità pubblica”), nel quale siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.
La previsione volutamente generica della norma consente senza dubbio di ricomprendere, in linea astratta, tra tali ipotesi ammissibili anche l’azione qui proposta, considerato che il recupero delle somme dovute all’amministrazione danneggiata
(già accertate definitivamente) incide inevitabilmente sui profili del bilancio pubblico (e, in particolare, sul relativo equilibrio di bilancio, costituzionalmente tutelato) e, dunque, materia per definizione di contabilità pubblica.
Tale interpretazione, peraltro, trova conforto negli artt. 2 e 3 c.g.c. sul principio della effettività, che si realizza mediante la concentrazione davanti al giudice contabile di “ogni forma e tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti”, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile.
Inoltre, va evidenziato che il ricorrente si è attivato in questa sede a seguito dell’incidente processuale, in sede di esecuzione dinanzi al giudice ordinario, perseguendo dunque la tutela del proprio credito, che è atto dovuto.
Quanto, poi, ai profili relativi all’eccepita mancanza delle garanzie pre-processuali che la domanda azionata da soggetto diverso dalla procura regionale determinerebbe (es. mancato invito a dedurre, audizioni, etc.), essi non appaiono incidere sulle tutele che l’ordinamento accorda alle parti (secondo il principio del giusto processo), risultando comunque garantito un contraddittorio perfetto, sia sotto il profilo processuale che sostanziale, anche in sede di giudizio ad istanza di parte.
6. Venendo, poi, al merito della domanda, stante la causa petendi per come emerge dalla prospettazione dell’istante e di cui si è dato sin qui conto, va osservato che l’eventuale accoglimento della domanda con una pronuncia di trasmissibilità agli eredi del debito accertato a carico del loro dante causa avrebbe natura ed effetti tutt’altro che esclusivamente dichiarativi, essendo invece evidente la sua efficacia costitutiva di un credito risarcitorio a carico degli eredi del soggetto previamente riconosciuto responsabile.
In altri termini, laddove si dovesse accedere alla tesi dell’istante, l’esito non potrebbe che essere quello di un tertium genus non consentito dall’ordinamento, poiché il Collegio andrebbe a riesaminare e pronunciarsi su una fattispecie già coperta da giudicato, implementandola di ulteriori elementi per produrre un titolo giudiziale (e, dunque, effetti) nei confronti di soggetti che erano estranei a quel giudizio.
In questi termini, il ricorso non può pertanto considerarsi meritevole di accoglimento.
7. Sussistono valide ragioni per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, considerata la novità della questione trattata, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la BR, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio ad istanza di parte promosso dalla procura regionale per la Regione BR, dichiara ammissibile il ricorso e nel merito lo respinge.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.
Il Relatore Il Presidente DO EL EN Guzzi Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 27/04/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente