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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7826/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 07/02/1972), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SCATENA DANIELA;
(ROMA (RM), 05/12/1970), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SCATENA DANIELA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di essersi Parte_1 Controparte_1
separati nell'anno 2022 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 24 maggio 2003
nel Comune di Roma e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma, anno 2003, atto 00729, parte 2, serie A01
B. Nel merito e sotto il profilo economico patrimoniale:
2. Assegno di mantenimento per la figlia ormai maggiorenne Persona_1
ma economicamente non autosufficiente.
Per_ 2.2. La figlia vivrà presso la madre, nell'abitazione sita in Roma alla
Via Romolo Balzani n.85, che rimarrà quindi assegnata alla IG.ra Parte_1
.
[...]
2.3. La frequentazione tra padre e figlia, ormai maggiorenne, sarà libera e
Per_ previo accordo diretto con .
Per_ 2.4. La figlia ancorché maggiorenne non è economicamente autosufficiente, perché ancora studentessa (scuola superiore di secondo grado). Le parti concordano che il IG. corrisponderà alla Controparte_1
IG.ra , a decorrere dalla data di sottoscrizione del Parte_1
presente accordo, quale assegno perequativo per il mantenimento della figlia
Per_
la somma mensile nella misura di €200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie comunicate dalla moglie. I coniugi concordano sin d'ora che l'assegno unico di cui è titolare la madre (circa €149,00 mensili) sarà percepito e trattenuto dalla IG.ra nella misura del 100% e destinati al Parte_1
Per_ mantenimento della figlia .
2.5. Per la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie verrà fatto riferimento a quanto previsto nel Protocollo siglato presso il Tribunale di Roma, da intendersi qui integralmente richiamato e che viene allegato e sottoscritto, e che le spese straordinarie come ivi indicate, sia subordinate al consenso di entrambi i genitori sia obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione, graveranno nella misura del 50% su entrambi i coniugi e le parti provvederanno direttamente al versamento della quota parte a proprio carico entro giorni 7 dalla richiesta dell'altro supportata dalla relativa documentazione fiscale idonea. Con riferimento alle spese mediche rimborsabili dall'assicurazione sanitaria fornita dal datore di lavoro e di cui è titolare la IG.ra , si precisa che l'importo Parte_1
della franchigia sarà posto a carico di ciascun genitore nella misura del 50%
(il marito procederà direttamente al versamento della quota parte a proprio carico e/o al rimborso della quota parte a proprio carico entro giorni 7 dalla richiesta).
3. Casa coniugale sita in Roma alla Via Romolo Balzani n.85.
3.1. Il IG. per tutte le ragioni esposte in premessa (lett. a, Controparte_1
b e c) riconosce espressamente di essere debitore nei confronti della IG.ra della somma complessiva di €170.000,00 e che è tenuto Parte_1
alla restituzione della somma così indicata, per tale ragione e considerato l'apporto fornito negli scorsi anni dalla moglie anche in ordine all'accudimento della figlia minore, si impegna a trasferire entro il 31
dicembre 2025 alla IG.ra la quota di sua proprietà pari Parte_1
al 50% casa coniugale sita in Roma alla Via Romolo Balzani n.85, censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 632, particella 115, sub 69,
zc.4, categoria A/3, vani 5,5.
3.2. Il trasferimento della titolarità della quota pari al 50% della porzione immobiliare de qua soddisfa esigenze restitutorie e perequative tra i coniugi e rappresenta elemento essenziale ed indispensabile per il raggiungimento di una definizione consensuale della cessazione degli effetti civili del matrimonio/divorzio.
4. Considerato l'accordo di cui al precedente paragrafo ed il trasferimento della quota della casa coniugale, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e per l'effetto ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/05/2003, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7826/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 24/05/2003 tra (ROMA (RM), Parte_1
07/02/1972) e (ROMA (RM), 05/12/1970) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 729, Parte
II, Serie A01, Anno 2003, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7826/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 07/02/1972), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SCATENA DANIELA;
(ROMA (RM), 05/12/1970), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SCATENA DANIELA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e premesso di essersi Parte_1 Controparte_1
separati nell'anno 2022 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 24 maggio 2003
nel Comune di Roma e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma, anno 2003, atto 00729, parte 2, serie A01
B. Nel merito e sotto il profilo economico patrimoniale:
2. Assegno di mantenimento per la figlia ormai maggiorenne Persona_1
ma economicamente non autosufficiente.
Per_ 2.2. La figlia vivrà presso la madre, nell'abitazione sita in Roma alla
Via Romolo Balzani n.85, che rimarrà quindi assegnata alla IG.ra Parte_1
.
[...]
2.3. La frequentazione tra padre e figlia, ormai maggiorenne, sarà libera e
Per_ previo accordo diretto con .
Per_ 2.4. La figlia ancorché maggiorenne non è economicamente autosufficiente, perché ancora studentessa (scuola superiore di secondo grado). Le parti concordano che il IG. corrisponderà alla Controparte_1
IG.ra , a decorrere dalla data di sottoscrizione del Parte_1
presente accordo, quale assegno perequativo per il mantenimento della figlia
Per_
la somma mensile nella misura di €200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie comunicate dalla moglie. I coniugi concordano sin d'ora che l'assegno unico di cui è titolare la madre (circa €149,00 mensili) sarà percepito e trattenuto dalla IG.ra nella misura del 100% e destinati al Parte_1
Per_ mantenimento della figlia .
2.5. Per la regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie verrà fatto riferimento a quanto previsto nel Protocollo siglato presso il Tribunale di Roma, da intendersi qui integralmente richiamato e che viene allegato e sottoscritto, e che le spese straordinarie come ivi indicate, sia subordinate al consenso di entrambi i genitori sia obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione, graveranno nella misura del 50% su entrambi i coniugi e le parti provvederanno direttamente al versamento della quota parte a proprio carico entro giorni 7 dalla richiesta dell'altro supportata dalla relativa documentazione fiscale idonea. Con riferimento alle spese mediche rimborsabili dall'assicurazione sanitaria fornita dal datore di lavoro e di cui è titolare la IG.ra , si precisa che l'importo Parte_1
della franchigia sarà posto a carico di ciascun genitore nella misura del 50%
(il marito procederà direttamente al versamento della quota parte a proprio carico e/o al rimborso della quota parte a proprio carico entro giorni 7 dalla richiesta).
3. Casa coniugale sita in Roma alla Via Romolo Balzani n.85.
3.1. Il IG. per tutte le ragioni esposte in premessa (lett. a, Controparte_1
b e c) riconosce espressamente di essere debitore nei confronti della IG.ra della somma complessiva di €170.000,00 e che è tenuto Parte_1
alla restituzione della somma così indicata, per tale ragione e considerato l'apporto fornito negli scorsi anni dalla moglie anche in ordine all'accudimento della figlia minore, si impegna a trasferire entro il 31
dicembre 2025 alla IG.ra la quota di sua proprietà pari Parte_1
al 50% casa coniugale sita in Roma alla Via Romolo Balzani n.85, censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 632, particella 115, sub 69,
zc.4, categoria A/3, vani 5,5.
3.2. Il trasferimento della titolarità della quota pari al 50% della porzione immobiliare de qua soddisfa esigenze restitutorie e perequative tra i coniugi e rappresenta elemento essenziale ed indispensabile per il raggiungimento di una definizione consensuale della cessazione degli effetti civili del matrimonio/divorzio.
4. Considerato l'accordo di cui al precedente paragrafo ed il trasferimento della quota della casa coniugale, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e per l'effetto ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 24/05/2003, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7826/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 24/05/2003 tra (ROMA (RM), Parte_1
07/02/1972) e (ROMA (RM), 05/12/1970) trascritto Controparte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 729, Parte
II, Serie A01, Anno 2003, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi