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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4704/19 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Luchina, come da Parte_1 mandato in atti
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Zacà, come da Controparte_1 mandato in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 19.6.24
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.5.19 il Maggio esponeva di aver contratto matrimonio concordatario, in data 2.4.01, con la insieme alla quale CP_1 aveva generato due figli, all'epoca di 14 e 16 anni;
evidenziava che la crisi coniugale fosse stata dettata dalla gravissima violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie, segnalando, in particolare, di essersi allontanato dalla casa coniugale una volta acquisita contezza dell'esistenza del rapporto extraconiugale in corso con tale
SE CO e di altri pregressi tradimenti;
chiedeva la pronuncia della separazione con addebito alla moglie;
assumeva che le condotte di costei risultassero ostative alla serenità della prole, di cui invocava l'affido esclusivo, con conseguente assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
invocava la regolamentazione dell'interazione della coniuge con i minori e degli obblighi di contribuzione al mantenimento di costoro sulla medesima gravanti.
La resistente, costituendosi, individuava l'antecedente causale della frattura coniugale nell'atteggiamento violento, dal punto di vista fisico e psichico, del ricorrente e nella sua inattitudine a contribuire ai bisogni economici della prole, in ragione della ludopatia;
segnalava che le cennate condotte fossero aggravate dalla depressione ansiosa bipolare per la quale il coniuge era seguito dal CIM di Casarano dal 2017; assumeva che dopo il trasferimento dalla casa familiare il non si Pt_1 fosse curato della prole né economicamente, né moralmente, come peraltro già avvenuto in costanza di convivenza;
indicava di aver intrapreso il rapporto con il
SE, residente in [...]fino al dicembre 2017, solo all'inizio del 2018, dopo la fine della relazione con il ricorrente;
invocava l'addebito della separazione al e l'affido esclusivo della prole in proprio favore;
chiedeva fossero stabilite Pt_1 le modalità di frequentazione tra padre e figli e di compartecipazione alle esigenze economiche di costoro.
Con ordinanza presidenziale emessa all'udienza del 29.10.19, stante la perdurante assenza di significativa interazione tra padre e figli, veniva disposto l'affido condiviso dei medesimi, con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnala la casa coniugale;
veniva demandata ai SS di Gallipoli, unitamente al competente CF, un'inchiesta sociale inerente la condizione esistenziale dei minori e sulla capacità accuditiva ed educativa delle parti;
agli enti suddetti veniva demandata l'individuazione degli interventi funzionali a ristabilire un rapporto tra padre e figlia;
la tempistica della frequentazione del Maggio con il figlio prossimo alla maggiore età veniva rimessa all'accordo diretto tra i due;
a carico del ricorrente venivano posti un contributo mensile al mantenimento di ogni figlio pari ad €
150,00, nonché il 50% delle spese straordinarie;
venivano, infine, adottati i provvedimenti funzionali all'istruzione del giudizio.
Nel corso del procedimento i SS davano atto dell'assenza di condizioni di pregiudizio nella condizioni esistenziale dei minori e dell'espletamento di un supporto psicologico per la figlia, irrigiditasi nella relazione con il padre;
venivano espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 15.10.21; all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 19.6.24 procuratori delle parti curavano la formulazione delle loro definitive istanze, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Preliminarmente, giovi osservare la tardività della memoria integrativa depositata da parte attrice in data 30.12.20; nella medesima, tuttavia, non sono state formulate istanze nuove, essendosi il Maggio limitatosi a precisare che una delle relazioni extraconiugali intrattenute dalla resistente avrebbe interessato il proprio fratello ed a depositare documentazione a supporto;
tali notazioni sono, peraltro, state ribadite nella memoria n. 1 c.p.c., al contrario, non risulta rituale il deposito del CD
Rom – asseritamente coevo al deposito della memoria integrativa- effettuato in assenza di previa autorizzazione dell'ufficio in tal senso.
La domanda di separazione formulata dalle parti si palesa meritevole di accoglimento: ed invero, le notazioni in ordine al rapporto coniugale contenute negli atti introduttivi, nonché il perdurare dell'assenza di coabitazione tra le parti consentono di ritenere che la comunione morale e materiale non possa essere ricostituita.
Con riferimento alla richiesta di addebito reciprocamente articolata dalle parti, preme rimarcare, in punto di diritto, come la parte che formuli tale istanza sia gravata dell'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, spettando, invece, alla controparte il ricorrere di una giusta causa (cfr. ex plurimis Cass. civ. Ord. n. 25966/16).
Il ha assunto che la crisi coniugale si sarebbe manifestata a seguito della Pt_1 scoperta dapprima della relazione extraconiugale intessuta con tale SE dalla e, successivamente, di altri tradimenti, uni dei quali aveva coinvolto il CP_1 proprio fratello, quest'ultima ha individuato l'antecedente causale della frattura coniugale negli atteggiamenti violenti del coniuge, affetto anche da una patologia Con per la quale era in cura presso il e nella ludopatia, che gli impediva di concorrere al menage familiare.
In ordine alla prospettazione del ricorrente, giovi osservare come il teste
[...]
abbia ammesso di aver intrattenuto una relazione extraconiugale con la Tes_1 cognata dall'agosto 2003 al febbraio 2019, sospesa e poi riallacciata nel 2022; il medesimo ha indicato di essere venuto alle mani per gelosia con il SE, con cui la aveva avuto analogo rapporto nel 2015, interrotto e poi ripreso nel CP_1
2018 – il SE è anche l'attuale compagno della resistente;
ha precisato di aver appreso dalla cognata che vi era un rischio di gravidanza in relazione a rapporti intimi avuti con costui;
ha confermato che costei gli avesse riferito i nominativi di diversi soggetti con cui aveva intessuto relazioni clandestine e che le chat allegate in atti riportassero le conversazioni da lui avute con la resistente.
Le vicende descritte in tali dichiarazioni appaiono suffragate dal complessivo quadro probatorio emerso dall'istruttoria – segnatamente dalla circostanza, dalla
Tramacere confermata, della lite tra ed il SE, occorsa in data Testimone_1
16.10.18 di fronte alla sua abitazione, a brevissima distanza temporale dalla quale era intervenuto l'allontanamento del ricorrente dalla casa coniugale, nonchè dal tenore delle chat presenti in atti, scambiate tra l'utenza del teste e quella che la resistente ha riconosciuto come propria, anche relative all'accadimento in questione;
d'altro canto, sebbene la resistente abbia ricondotto ad acrimonia la deposizione di , non risulta evidenziato alcun elemento in virtù Testimone_1 del quale il teste medesimo avrebbe dovuto ascrivere falsamente a sè, oltre che a costei, una condotta nei confronti del congiunto così discutibile;
peraltro, non può tacersi la difformità della datazione della relazione con il SE delineata dalla resistente in sede di costituzione e quella fornita in sede di interpello.
Deve, pertanto, ritenersi la separazione addebitabile alla resistente, in ragione dell' impatto dirompente sull'unità familiare della consapevolezza, da parte del Pt_1 delle relazioni extraconiugali dalla stessa coltivate - apprezzabile dalla datazione prossima dell'abbandono del tetto coniugale rispetto al litigio descritto dal teste
; si noti, peraltro, come nella relazione dei SS di Gallipoli venisse dato atto Pt_1 del forte risentimento del medesimo rispetto al tradimento da parte della donna .
Quanto alla ricostruzione fattuale delle cause della crisi delineata in comparsa, giovi osservare, in primo luogo, l'estrema genericità delle violenze ascritte al ricorrente, senza riferimento ad alcuno specifico episodio;
di tali condotte, peraltro, non vi è alcuna menzione nelle dichiarazioni rese dalla resistente ai SS di Gallipoli, documentate in atti;
in ordine alla ludopatia:
- i testi e , tutti Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 congiunti della resistente, hanno confermato per conoscenza diretta la consuetudine del Maggio con il gioco d'azzardo;
- la teste operatrice dei SS di Gallipoli onerata dell'inchiesta sociale Tes_5 disposta nel corso del procedimento, ha indicato che sia la resistente che la figlia le avessero riferito che il ricorrente avesse il vizio del gioco;
- la teste , medico del CSM di Gallipoli, ha indicato di avere in cura il Tes_6
sin dal 2016 per un disturbo d'ansia con attacchi di panico conseguito Pt_1 ad un evento meteorologico in mare, ha precisato che nei loro incontri non fosse mai emerso alcun elemento che poteva indicare il ricorrere di una ludopatia ed ha negato che il medesimo sembrasse avere problemi con il denaro.
In considerazione della prolungata conoscenza diretta, dal punto di vista professionale, della persona del Maggio da parte della teste deve ritenersi Tes_6 inverosimile l'insussistenza di una conclamata ludopatia in capo al ricorrente;
d'altro canto le deposizioni dei testi parenti della ricorrente appaiono generiche dal punto di vista della collocazione temporale e della frequenza degli eventi, sicchè può ritenersi che i medesimi, laddove avvenuti, non avessero assunto connotazioni patologiche.
A prescindere da tale rilievo, non può dirsi raggiunta la prova della circostanza che gli episodi di gioco abbiano comportato il radicale disinteresse del Maggio per le esigenze economiche della famiglia: in un contesto caratterizzato da evasive affermazioni dei testi sul punto, va osservato come in sede di interpello la stessa abbia confermato taluni esborsi del coniuge all'atto della stipula CP_1 dell'abitazione coniugale ed anche il teste abbia dato atto dell'apporto Pt_1 economico svolto dal fratello;
peraltro, appare singolare che la resistente, pur affermando la storicità di tale disinteresse sin dall'inizio del rapporto matrimoniale, abbia tollerato passivamente una situazione di tal guisa per quasi un ventennio.
La domanda di addebito formulata dalla resistente, pertanto, deve trovare rigetto.
In ordine alla prole, deve rilevarsi come, attualmente i figli, nati nel 2002 e nel 2005, siano divenuti entrambi maggiorenni, sicchè devono essere regolati in questa sede solo i profili economici ai medesimi inerenti.
Il risulta impegnato in attività di pescatore a chiamata ed ha documentato Pt_1 per il 2018 introiti annui di circa € 6.000,00; non risultando contestata tra le parti né l'assenza di autosufficienza economica in capo a costoro, né la cessazione della convivenza con la madre, deve trovare conferma l'importo del contributo di mantenimento stabilito in sede presidenziale, pari ad in € 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat dalla data del provvedimento ivi adottato;
le spese straordinarie inerenti i figli graveranno sui genitori nella misura del 50% cadauno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza – il ricorrente sull'affido e collocazione della prole, come delibati nel corso del procedimento e la resistente sull'addebito - vengono compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi, che hanno contratto del matrimonio civile in data 2.4.01, e trascritto nel registro dello stato civile del comune di Gallipoli al n. 5, p. I, anno 2001, con addebito alla resistente;
- rigetta la domande di addebito formulata dalla CP_1
- onera il del versamento al resistente, della somma di € 150,00, oltre Pt_1 rivalutazione annuale istat dalla data del provvedimento presidenziale, a titolo di contributo al mantenimento di ogni figlio;
- pone a carico di ciascuna delle parti la quota del 50% delle spese straordinarie inerenti il medesimo, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 20.3.25
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore