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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/10/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2573/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Dei Mille n. 46/A, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Sandro De Giuseppe che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
RA e DA VE - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
1 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n. 334 2025
CP_ 00006278 66 000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 44.086,14 a titolo di contribuzione per Gestione Commercianti per il periodo 04/2017-12/2024 sulla base del
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022003673 del 27.6.2022, per il quale al momento della proposizione del ricorso pendeva giudizio di opposizione. Ha chiesto inizialmente di annullare l'avviso di addebito.
CP_ L' si è costituito in giudizio assumendo che, a seguito di sentenza n. 1310/2025 del
23.7.2025 del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro (con cui si sono ritenuti insussistenti i presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente e non dovute le somme di cui al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022003673 del
27.6.2022), aveva proceduto allo sgravio della posizione debitoria sicché - affermando di lasciare impregiudicata la pretesa creditoria all'esito del giudizio di appello proposto contro la sentenza - ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La parte ricorrente, nelle note scritte depositate il 2.10.2025, ha preso atto del provvedimento
CP_ di sgravio insistendo per la condanna dell' alle spese di lite.
Deve anzitutto rilevarsi che non sussistono ipotesi di incompatibilità dello scrivente Giudice,
che ha emanato la sentenza n. 1310/2025 (tra le altre, in merito, Cass. 22930/2017),
dovendosi oltretutto considerare che, nel presente procedimento, non occorre procedere a nuova decisione sulle questioni già decise con la sentenza indicata.
CP_ Ciò posto, in questa sede deve rilevarsi che l' ha annullato il credito oggetto di giudizio,
sicché deve affermarsi che è venuto meno l'interesse alla pronuncia e che,
conseguentemente, è cessata la materia del contendere [la parte ricorrente non formula
2 richieste specifiche in merito (non si oppone comunque alla pronuncia di cessazione della materia del contendere), dovendosi in ogni caso considerare che il Giudice deve valutare il venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi,
laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr. principi affermati da Cass. 22650/2008)], valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU.
1048/2000; Cass. 4167/2020).
In ordine alle spese di lite, da regolare sulla base del principio di soccombenza virtuale, la circostanza per cui la cessazione della materia del contendere è conseguente alla sentenza n.
1310/2025, intervenuta dopo l'introduzione del giudizio, determina la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 25.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2573/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Dei Mille n. 46/A, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Sandro De Giuseppe che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
RA e DA VE - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
1 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in giudizio in opposizione all'avviso di addebito n. 334 2025
CP_ 00006278 66 000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 44.086,14 a titolo di contribuzione per Gestione Commercianti per il periodo 04/2017-12/2024 sulla base del
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022003673 del 27.6.2022, per il quale al momento della proposizione del ricorso pendeva giudizio di opposizione. Ha chiesto inizialmente di annullare l'avviso di addebito.
CP_ L' si è costituito in giudizio assumendo che, a seguito di sentenza n. 1310/2025 del
23.7.2025 del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro (con cui si sono ritenuti insussistenti i presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente e non dovute le somme di cui al Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2022003673 del
27.6.2022), aveva proceduto allo sgravio della posizione debitoria sicché - affermando di lasciare impregiudicata la pretesa creditoria all'esito del giudizio di appello proposto contro la sentenza - ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La parte ricorrente, nelle note scritte depositate il 2.10.2025, ha preso atto del provvedimento
CP_ di sgravio insistendo per la condanna dell' alle spese di lite.
Deve anzitutto rilevarsi che non sussistono ipotesi di incompatibilità dello scrivente Giudice,
che ha emanato la sentenza n. 1310/2025 (tra le altre, in merito, Cass. 22930/2017),
dovendosi oltretutto considerare che, nel presente procedimento, non occorre procedere a nuova decisione sulle questioni già decise con la sentenza indicata.
CP_ Ciò posto, in questa sede deve rilevarsi che l' ha annullato il credito oggetto di giudizio,
sicché deve affermarsi che è venuto meno l'interesse alla pronuncia e che,
conseguentemente, è cessata la materia del contendere [la parte ricorrente non formula
2 richieste specifiche in merito (non si oppone comunque alla pronuncia di cessazione della materia del contendere), dovendosi in ogni caso considerare che il Giudice deve valutare il venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi,
laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr. principi affermati da Cass. 22650/2008)], valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU.
1048/2000; Cass. 4167/2020).
In ordine alle spese di lite, da regolare sulla base del principio di soccombenza virtuale, la circostanza per cui la cessazione della materia del contendere è conseguente alla sentenza n.
1310/2025, intervenuta dopo l'introduzione del giudizio, determina la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 25.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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