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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/11/2025, n. 5453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5453 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 14336/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14336/2021 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in RB (CT), Via G. Garibaldi n. 231, presso lo studio dell'avv. INDELICATO AGATA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
; C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: parte ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei
1 propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto a RB (CT) il 15/06/2012 con . Controparte_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli (il 17/05/2004) e (il Persona_1 Persona_2
31/08/2008).
La ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 4337/2019, pronunciato da questo Tribunale in data 09/12/2019, e che da allora non si sono più riconciliate.
Ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso dei due figli e di porre a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento di Euro 200,00 in favore della figlia minorenne collocata presso sé, e di disporre che il resistente debba provvedere al Per_1
mantenimento diretto del figlio minorenne , collocato presso il padre. Per_2
La ricorrente, infine, ha chiesto di porre a carico del marito un assegno mensile divorzile in suo favore dell'importo di Euro 150,00.
Non si è costituito in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 18/02/2025 è stato disposto l'ascolto del figlio minorenne;
Persona_2
precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia , il quale, sebbene Controparte_1
regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
2 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce i coniugi Parte_1
e .
[...] Controparte_1
Nulla va disposto in ordine all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della figlia
, essendo nel corso del procedimento divenuta maggiorenne e avendo, altresì, Persona_1
raggiunto l'indipendenza economica.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, presso il quale il Persona_2
ragazzo già di fatto abita. Il Collegio osserva, peraltro, che tale soluzione corrisponde ai desiderata del ragazzo, oggi diciasettenne, ritenuto che lo stesso in sede di ascolto ha dichiarato:
“Mi trovo bene con mio padre, vivo con lui, la sua compagna e con la sorellina più piccola
avuta da mio padre e dalla sua compagna. La sorella maggiore ha 19 anni e lavora al Per_1
Nord Italia in un albergo. Voglio restare a vivere con mio padre. Vedo frequentemente mia
madre che abita sempre a RB. Per me va bene l'attuale regolamentazione”.
Le modalità del diritto di visita con la madre vanno rimesse al gradimento del figlio, tenuto conto che il ragazzo, ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età, ha comunque dichiarato di frequentare regolarmente la madre.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che in corso di giudizio è stato accertato che il figlio minorenne abita presso il padre, il quale provvede al suo Persona_2
mantenimento diretto.
Appare opportuno porre a carico della ricorrente il pagamento di un Parte_1
assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minorenne dell'importo Persona_2
3 di Euro 150,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza: va, infatti, rispettato un importo pari o comunque prossimo al c.d. minimo vitale, dovendo questo Tribunale disciplinare, anche d'ufficio, i rapporti patrimoniali nel solo ed esclusivo interesse del figlio minorenne, interesse del tutto preminente rispetto a quello portato dalle odierne parti in giudizio.
Nulla va disposto a titolo di assegno divorzile, stante l'espressa rinuncia della ricorrente alla domanda.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili, attesa la natura della causa e la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a RB (CT) il 15/06/2012 tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio dello stato civile del Comune di RB (CT) dell'anno 2012, al N. 18, della
Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento presso il padre;
Controparte_1
dispone che gli incontri tra la ricorrente ed il figlio minorenne Parte_1
siano rimessi al gradimento del ragazzo, in quanto ormai prossimo al Persona_2
raggiungimento della maggiore età;
dispone che la ricorrente contribuisca al mantenimento del Parte_1
figlio minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile Persona_2
di mantenimento dell'importo di Euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
4 ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di RB (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 3 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14336/2021 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in RB (CT), Via G. Garibaldi n. 231, presso lo studio dell'avv. INDELICATO AGATA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
; C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: parte ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei
1 propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto a RB (CT) il 15/06/2012 con . Controparte_1
Dall'unione coniugale sono nati i figli (il 17/05/2004) e (il Persona_1 Persona_2
31/08/2008).
La ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 4337/2019, pronunciato da questo Tribunale in data 09/12/2019, e che da allora non si sono più riconciliate.
Ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso dei due figli e di porre a carico del resistente un assegno mensile di mantenimento di Euro 200,00 in favore della figlia minorenne collocata presso sé, e di disporre che il resistente debba provvedere al Per_1
mantenimento diretto del figlio minorenne , collocato presso il padre. Per_2
La ricorrente, infine, ha chiesto di porre a carico del marito un assegno mensile divorzile in suo favore dell'importo di Euro 150,00.
Non si è costituito in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 18/02/2025 è stato disposto l'ascolto del figlio minorenne;
Persona_2
precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia , il quale, sebbene Controparte_1
regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
2 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce i coniugi Parte_1
e .
[...] Controparte_1
Nulla va disposto in ordine all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della figlia
, essendo nel corso del procedimento divenuta maggiorenne e avendo, altresì, Persona_1
raggiunto l'indipendenza economica.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, presso il quale il Persona_2
ragazzo già di fatto abita. Il Collegio osserva, peraltro, che tale soluzione corrisponde ai desiderata del ragazzo, oggi diciasettenne, ritenuto che lo stesso in sede di ascolto ha dichiarato:
“Mi trovo bene con mio padre, vivo con lui, la sua compagna e con la sorellina più piccola
avuta da mio padre e dalla sua compagna. La sorella maggiore ha 19 anni e lavora al Per_1
Nord Italia in un albergo. Voglio restare a vivere con mio padre. Vedo frequentemente mia
madre che abita sempre a RB. Per me va bene l'attuale regolamentazione”.
Le modalità del diritto di visita con la madre vanno rimesse al gradimento del figlio, tenuto conto che il ragazzo, ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età, ha comunque dichiarato di frequentare regolarmente la madre.
Venendo alle questioni di natura economica, va rilevato che in corso di giudizio è stato accertato che il figlio minorenne abita presso il padre, il quale provvede al suo Persona_2
mantenimento diretto.
Appare opportuno porre a carico della ricorrente il pagamento di un Parte_1
assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minorenne dell'importo Persona_2
3 di Euro 150,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza: va, infatti, rispettato un importo pari o comunque prossimo al c.d. minimo vitale, dovendo questo Tribunale disciplinare, anche d'ufficio, i rapporti patrimoniali nel solo ed esclusivo interesse del figlio minorenne, interesse del tutto preminente rispetto a quello portato dalle odierne parti in giudizio.
Nulla va disposto a titolo di assegno divorzile, stante l'espressa rinuncia della ricorrente alla domanda.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili, attesa la natura della causa e la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dichiara la contumacia di;
Controparte_1
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a RB (CT) il 15/06/2012 tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio dello stato civile del Comune di RB (CT) dell'anno 2012, al N. 18, della
Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori, con Per_2
collocamento presso il padre;
Controparte_1
dispone che gli incontri tra la ricorrente ed il figlio minorenne Parte_1
siano rimessi al gradimento del ragazzo, in quanto ormai prossimo al Persona_2
raggiungimento della maggiore età;
dispone che la ricorrente contribuisca al mantenimento del Parte_1
figlio minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile Persona_2
di mantenimento dell'importo di Euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
4 ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di RB (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 3 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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