Sentenza 25 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2004, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MAIORANO Franscesco Antonio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASA DI CURA SALUS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO MILETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA VI;
- intimata -
e sul 3^ ricorso n^ 01/02/9713 proposto da:
SA VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO IOELE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
CASA DI CURA SALUS SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2435/00 del Tribunale di SALERNO, depositata il 15/02/01 - R.G.N. 756/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato MILETTO;
udito l'Avvocato IOELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La dottoressa IR AN dipendente della casa di cura US s.p.a., quale responsabile del laboratorio di analisi, fu licenziata il 24 gennaio 1996 essendole stati contestati con due successive lettere, del 22 dicembre 1995 e del 15 gennaio 1996, atteggiamenti di insubordinazione, di inadeguata collaborazione e di denigrazione dei vertici aziendali. Il licenziamento fu impugnato e il Pretore di Eboli nella resistenza della convenuta Casa di Cura US s.p.a lo dichiarò illegittimo ordinando la reintegra della lavoratrice con le correlate pronunzie risarcitone.
Il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello della US e accogliendo l'appello incidentale della AN ha condannato l'appellante principale al pagamento, ex art. 22 comma 36^ della legge 724/94, degli accessori sull'indennità risarcitoria. Per ciò
che ancora rileva, il Tribunale ha anzitutto preso in esame la censura relativa al giudizio di inutilizzabilità ai fini del licenziamento delle contestazioni mosse alla AN con la missiva del 20 dicembre 1995 in quanto non recapitata alla lavoratrice. Secondo il Tribunale, contrariamente all'assunto della US non poteva trovare applicazione nel caso la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. perché non vi era prova o indizio alcuno che la missiva fosse pervenuta all'indirizzo della lavoratrice, desumendosi anzi dalla seconda lettera di contestazione che la prima era ritornata inevasa per asserita insufficienza dell'indirizzo. Ciò premesso il Tribunale ha considerato in ogni caso assorbente il rilievo che i fatti contestati con la comunicazione non andata a buon fine erano stati poi integralmente trasfusi nella seconda contestazione e valutati nel merito dal primo giudice, onde il motivo di censura non aveva alcun rilievo.
Con riferimento alla seconda doglianza della società US il Tribunale ha quindi osservato che le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla dottoressa NG e la relazione del dottor TR ben potevano concorrere a formare il convincimento del giudice, trattandosi di atti acquisiti al processo e sui quali le parti avevano potuto svolgere le proprie difese nel contraddicono. Ha comunque aggiunto che nella pronunzia del Pretore quegli atti non avevano avuto rilievo decisivo non potendosi ritenere che il giudice avesse giustificato il comportamento della dipendente, in via esclusiva o prevalente, quale reazione alle indebite intromissioni dell'amministratore delegato e del legale rappresentante della società, come sarebbe apparso dalle menzionate dichiarazioni. Il primo giudice, in realtà, aveva operato una valutazione ben più ampia e comprensiva di tutti gli aspetti della vicenda, tra i quali anche gli atteggiamenti immotivatamente intransigenti ed, in sostanza, dovuti non ad effettive esigenze imprenditoriali ma a finalità punitive nei confronti della AN, tra l'altro attiva sindacalmente, nonché un addebito consapevolmente inesistente, come tale sintomatico di mala fede datoriale. A proposito della quale consapevolezza, premesso che la US con nota del 15 dicembre 1995 aveva affermato di non essere in possesso della documentazione e con nota del 20 dicembre successivo aveva contestato le difese della AN circa l'impossibilità di fare pervenire tabulati, già trasmessi, il giudice d'appello osserva che non può allora sostenersi, come invece fa l'appellante, che il rilievo a carico della AN sarebbe posteriore all'esposto da questa presentato alla Procura di Napoli, e corrobora tale asserzione aggiungendo che in tale esposto la AN si era doluta fra l'altro dell'addebito, ingiustamente mossole, di indisponibilità dei suddetti tabulati, fatto implicitamente considerato dai Tribunale incompatibile con la posteriorità di tale addebito da parte del datore di lavoro, quale reazione all'esposto della lavoratrice, salvo ad ipotizzare in questa poteri di preveggenza.
Secondo il giudice d'appello quindi la circostanza che l'Amministratore delegato e il Presidente della società avessero spesso esulato dalle rispettive prerogative era solo uno degli elementi che avevano concorso a formare il convincimento del primo giudice circa le ragioni del comportamento della lavoratrice, convincimento che, in sostanza, prescindeva dal rilievo di una vera e propria carenza di potere ad attuare gli interventi datoriale e si fondava piuttosto sul fatto che a seguito di tali interventi era insorto un crescendo di incomprensioni nel cui ambito la condotta della dipendente risultava chiaramente diretta non a contestare l'autorità gerarchica ma a tutelare se stessa, sotto il profilo della responsabilità professionale e come sindacalista. Ciò che in altri termini contava era quindi non l'accertamento incidentale dell'astratta sussistenza del potere datoriale di porre in essere gli interventi suddetti.quanto l'idoneità degli atteggiamenti datoriali ad indurre nella dipendente la ragionevole convinzione che essi fossero diretti ingustamente a sanzionarne l'attività sindacale. Quanto alla effettiva valenza di tali atteggiamenti il giudice di merito osserva che solo allorquando la AN aveva assunto un ruolo sindacale e lo aveva esercitato attivamente affrontando la questione dei carichi di lavoro i vertici amministrativi della struttura convenzionata avevano posto in esser uno stillicidio di iniziative mai attuate in precedenza nei confronti della stessa dipendente ne' di altri, e dirette, sotto una mera apparenza di scelte imprenditoriali a screditare professionalmente la predetta e a intralciarne l'attività.
La fondatezza di tale conclusione è affidata dal Tribunale a diverse premesse, ciascuna riferita ad episodi diversi.
Quale rilievo di ordine generale viene ad ogni modo sottolineato che questa condotta del datore era stata posta in esser quasi ignorando il ruolo della direzione sanitaria, invece normativamente imposto, come, benché superfluamente, ricordato dal dr TR. Il Tribunale opera quindi da una ricostruzione dei fatti, supportata da testimonianze o documentazione, pone in luce la relazione cronologica fra ciascuno degli episodi e le iniziative della AN, afferma che cosi ricostruiti i fatti non possono trovare altra spiegazione se non nel già visto intento punitivo contro la lavoratrice. Passa poi ad esaminare la reazione di quest'ultima ed affronta il profilo della denigrazione. In proposito premette che in sostanza la condotta della AN non è stata affatto improntata ad aperta insubordinazione o ad intenti denigratori ma a richiedere tutela per aspetti della propria dignità professionale, sindacale e personale, dignità che aveva costituito esclusivo bersaglio di una serie non occasionale di interventi datoriali, sostanzialmente punitivi e discriminatori e come tali ragionevolmente interpretati dalla AN.
Gli episodi messi in rilievo dalla sentenza d'appello riguardano: a) il punto luce per la effettuazione delle analisi;
b) la sostituzione del microscopio;
e) l'impianto di condizionamento. Quanto al primo (pagg. 10 e11 della sentenza) il Tribunale riferisce che sarebbe stato accanitamente impedito alla AN di potere usufruire, per l'effettuazione delle analisi, persino a sue spese, di un punto luce, la cui utilità, non negata dalla stessa US, che ne contestava invece la indispensabilità, era correlata ad una maggiore accuratezza nella effettuazione delle analisi e ad una maggiore sicurezza in chi le eseguiva e si assumeva in proposito anche personali responsabilità.
Il Tribunale, dopo aver confortato il giudizio di utilità dell'apparecchiatura sulla base delle dichiarazioni della dottoressa NG, aggiunge che, in base a quanto detto dal del teste CA e a documenti, era risultato che per anni la lampada era stata fornita e che il suo uso da parte della AN era stato autorizzato, per casi particolarmente delicati, dalla stessa US, il consenso della quale non vi era motivo per ritenere estorto ricattatoriamente, data la presenza di numeroso altro personale cui affidare le operazioni da compiersi, in caso di rifiuto da parte della AN. Non risultavano specificamente dedotte ne' dimostrate le violazioni delle norme comunitarie connesse all'uso della lampada denunziate dalla US, ed era del resto, era poco credibile che questa avesse percepito la pericolosità della lampada, utilizzata per anni, solo quando la AN, sindacalista, aveva avanzato tesi poco gradite sui carichi di lavoro.
Quanto all'episodio sub b), definito nella sentenza come "il "ripensamento" sull'acquisto di un microscopio ormai poco affidabile", il Tribunale, utilizzando le dichiarazioni dei teste CA, riferisce che mentre la AN, era ancora in servizio si era guastato un microscopio, del quale la AN chiedeva insistentemente il riacquisto;
che tale richiesta era stata contestata dalla US, e che subito dopo il licenziamento della lavoratrice si era provveduto effettivamente a sostituire l'apparecchio. Il Tribunale ne desume in sostanza che non sussistevano "ragioni imprenditoriali" per rinviare l'acquisto, e che la contestazione della richiesta della lavoratrice non poteva aver altra spiegazione se non quella di mettere in dubbio la professionalità della AN. Il Tribunale valuta poi in questo contesto il fatto che la AN nella lettera del 9 dicembre 1995 avesse dichiarato al datore di trovare "mortificante che la sua valutazione tecnica sulla inadeguatezza del microscopio fosse stata scartata con modi spicci da chi confondeva "l'oculare con l'obiettivo" e "la vite micrometrica con quella macrometrica" proclamando sul piano tecnico che "si aggiustano gli aerei figurarsi un microscopio"ed afferma che tali dichiarazioni non potevano imputarsi a particolare suscettibilità della dipendente. Quanto all'ultimo dei tre episodi, il Tribunale sottolinea che l'esigenza, rappresentata dalla AN, che i macchinari fossero tenuti a temperatura costante e che quindi venisse consentito l'uso del condizionatore non costituiva certo un capriccio della dipendente, trattandosi di indicazione proveniente anche dalla casa costruttrice, riferisce che l'autorizzazione venne concessa il 19 dicembre 1995 "solo durante l'orario di servizio", osserva, in sostanza, sulla base delle dichiarazioni rese dalla dottoressa NG, che la detta limitazione non era idonea a consentire il mantenimento della temperatura ottimale, non essendo sufficiente che durante del ore notturne si lasciasse la finestra aperta, e conclude che "non si poteva" riconoscere la validità della indicazione tecnica della AN, intendendo che le ragioni per non farlo non avevano a che vedere con la fondatezza o no della richiesta sul piano professionale. Il Tribunale affronta poi la questione dei carichi di lavoro e riferisce che all'epoca dei fatti in una relazione della AN, confermata dalla dottoressa NG, e rimasta senza riscontro da parte della US, era risultato una surplus di carichi di lavoro del 75% rispetto ai modelli standard di altre strutture. Il Tribunale, messo in rilievo il carattere non meramente soggettivo delle opinioni della AN, osserva che, in ogni caso, nulla avendo replicato la US, non si poteva dubitare della buona fede della lavoratrice nel restare convinta della correttezza della propria tesi.
Viene a questo punto messa in evidenza nella sentenza impugnata (pag. 14) la relazione cronologica fra le iniziative, anche di carattere sindacale o professionale, della dipendente e le reazioni del datore di lavoro manifestate negli episodi menzionati in precedenza e si pone in luce come tali reazioni, provenienti prevalentemente dai vertici aziendali, anziché dalla direzione sanitaria si siano concretate" in un continuo stillicidio di iniziative e comunicazioni formali", di carattere inusuale tanto rispetto al precedente andamento del rapporto quanto rispetto al periodo successivo all'allontanamento della AN, e indirizzate solo nei confronti di questa.
In questo quadro il Tribunale perviene quindi a "valutare le reazioni della AN".
In proposito il giudice d'appello prende in considerazione l'assunto della US secondo cui la lavoratrice non si sarebbe limitata ad una critica, per quanto aspra e vivace, ma avrebbe posto in esser una intenzionale denigrazione segnalando anche in sede penale carenze strutturali, la possibilità di cadute di efficienza e la configurabilità di responsabilità professionali, ossia aspetti obiettivamente indimostrati e ritenuti comunque insussistenti dal giudice di primo grado, ed avrebbe anche qualificato in modo offensivo l'Amministratore delegato e il Presidente del Consiglio di amministrazione.
Il Tribunale osserva in linea generale, che sulla base degli elementi già evidenziati in precedenza, la condotta della AN non poteva ritenersi improntata ad una aperta insubordinazione o ad intenti denigratori ma al contrario all'esigenza di richiedere tutela della propria dignità professionale, sindacale e personale contro interventi datoriali, sostanzialmente punitivi e discriminatori nei suoi confronti. Tale assunto viene poi, in sostanza, analiticamente svolto con riferimento alle varie contestazioni mosse alla lavoratrice.
In particolare, il Tribunale esamina l'addebito, del 22 dicembre 1995, di "aver definitivamente suggellato ........l'ingiustificabile atteggiamento di manifesta ostilità recentemente assunto nei confronti dei vertici aziendali, degli organi societari e pertanto dell'azienda medesima" addebito mosso in relazione alle specifiche affermazioni della AN, nell'esposto del 20 dicembre 1995, riguardanti le finalità persecutorie degli interventi, peraltro tecnicamente incompetenti, attuati dall'Amministratore delegato e da estranei, e la falsità di una affermazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per la quale era stata sporta querela. Al riguardo il giudice di merito, ribaditone il carattere sostanzialmente difensivo rispetto ad atti ostili dell'azienda posti in essere quale ritorsione a legittime iniziative sindacali della AN, rileva che l'esposto, a parte un giustificabile connotato emotivo, non travalicava toni civili, ed osserva che il sindacato datoriale sulle valutazioni professionali della AN, cui essa reagiva, era effettivamente improntato a finalità punitive e non poteva esprimere, nel campo specifico in cui la dipendente operava, una superiore competenza tecnica. D'altra parte era sicuramente falso che la AN non avesse trasmesso i tabulati richiestile, come potevano invece far intendere le comunicazioni del 15 dicembre 1995 e del 20 dicembre 1995 della US. Quanto all'ulteriore addebito di "persistente atteggiamento di aperto disconoscimento del dovere di subordinazione nei confronti dei vertici aziendali, e di costante e reiterata lesione del dovere medesimo", il Tribunale oltre a rilevarne la genericità, pone in luce come la AN si fosse limitata a difendere le proprie valutazioni professionali, da essa ritenute corrette, nell'interesse stesso dell'azienda, ed avesse anche insistito perché su tali questioni non fosse svilito il ruolo della direzione sanitaria, normativamente riconosciuto. Circa la contestazione riguardante l'aver espresso la propria opinione critica sulla concessione di un permesso sindacale ad un dipendente, il giudice di merito prende in esame le note della AN in data 22 e 27 novembre 1995 e, sottolineato il tono civile delle stesse, osserva che la contestazione della AN non riguardava la concessione in se del permesso ma la carenza di accorgimenti amministrativi che avrebbero dovuto sopperire all'assenza nel laboratorio, nello stesso giorno, di gran parte del personale e rileva che la AN, quale responsabile del laboratori di analisi, era certamente legittimata ad occuparsi di tale questione sia come responsabile del laboratorio di analisi, anche per tutelarsi di fronte ad eventuali responsabilità, sia come sindacalista. Quanto invece al secondo episodio contestato, riguardante la mancata fornitura di notizie sulla dimissione di un paziente senza l'esito di un importante accertamento, il giudice di merito sottolinea che, lungi dal nasconderla, era stata la stessa AN ad attirare l'attenzione sulla vicenda con la missiva del 27 novembre 1995, e che ad ogni modo essa aveva fornito ulteriori ragguagli sulla vicenda con la nota del 4 dicembre 1995, evidenziando che il paziente era stato invitato a sottoporsi ad altro prelievo e quindi era stato compiutamente informato dell'esito delle analisi. Del resto - aggiunge il Tribunale - l'eventuale incomprensione determinatasi al riguardo avrebbe potuto esser superata dalla direzione della casa di cura chiedendo alla AN ulteriori dettagli, il che non era avvenuto. Contrariamente a quanto contestatole con il terzo addebito, non rispondeva al vero che la AN avesse volontariamente interrotto l'attività del laboratorio per mancanza di una fonte di luce concentrata, avendo essa solo fatto presente la difficoltà di eseguire le analisi senza tale ausilio.
Infondata era anche la quarta contestazione nella quale si addebitavano alla AN "inaccettabili vantazioni" sull'operato dell'amministratore delegato espresse in una nota del 9 dicembre 1995, unitamente al disconoscimento delle relative funzioni e alla manifestazione di indisponibilità- ribadita in altra nota del 15 dicembre - ad interloquire se non con il direttore sanitario. Secondo il Tribunale la nota, in quanto indirizzata non solo al direttore sanitario, esprimeva la chiara consapevolezza della AN di dover rispondere anche ai vertici aziendali, cos) riconoscendoli, conclusione corroborata ulteriormente dalla considerazione che nel corpo della missiva la AN aveva specificato che non era sua intenzione sottrarsi a qualsivoglia controllo. Non si era trattato quindi di insubordinazione ma di un auspicio, per quanto espresso in toni convinti, che determinate materie tecniche fossero affrontate dalla direzione sanitaria anche per la presumibile correlata competenza tecnica. Tale anche- secondo il Tribunale - il motivo meramente procedurale per cui la nota 11 dicembre 1995 della AN era inviata alla direzione sanitaria, ma con invito a trasmettere l'informativa alla Direzione Amminstrativa".
Il Tribunale prende ancora in esame la contestazione relativa a due episodi nei quali la AN secondo l'addebito avrebbe portato a conoscenza di terzi comunicazioni interne, e cioè una relazione da essa predisposta contenente valutazioni secondo la US discutibili e denigratorie sugli organici e una circolare interna, trasmessa via fax ad un fornitore.
Secondo il Tribunale la relazione non costituiva documento aziendale ed era invece un documento con cui la AN, "quale responsabile del servizio analisi e quale sindacalista, si attivava per affrontare la questione di quelle che si ritenevano in buona fede delle carenze, e che potevano trovare diversi piani di discussione e diversi interlocutori".
Nel secondo caso si era invece trattato "di una banale richiesta di chiarimenti all'assistenza tecnica circa il corretto funzionamento dei macchinari forniti".
Infine la contestazione relativa alla consegna del tabulati, già infondata alla luce di quel che il Tribunale aveva osservato in precedenza, veniva a cadere definitivamente data la presenza nella produzione della AN di copia documentale della trasmissione di tabulati anche per il 1995, recante la data del 19 dicembre 1995. Conclusivamente, secondo il giudice di appello i fatti contestati alla dipendente, specie se valutati nel contesto in cui si erano svolti, risultavano ampiamente ridimensionati e difettavano certamente della idoneità a fondare proporzionatamente un provvedimento espulsivo.
Quanto alla domanda di conversione del licenziamento in licenziamento per giustificato motivo, il giudice del gravame, ricordato che essa non può avvenire se non nel rispetto della regola di immutabilità della contestazione, ha rigettato anzitutto le deduzioni della US circa la sussistenza di un giustificato motivo correlabile a fatti non contestati quali la mancata evasione di esami anche urgenti richiesti da altri reparti, osservando ad ogni modo, che quest'ultimo fatto, potrebbe dimostrare proprio le difficoltà di smaltire i carichi di lavoro.
Quanto alla possibilità di considerare i fatti contestati quale giustificato motivo di recesso, il Tribunale, ribadendo sostanzialmente quanto ampiamente riferito sin'ora, la ha esclusa osservando che i comportamenti della AN trovavano origine in illegittime ritorsioni datoriali a fronte di legittime prospettazioni sindacali, e motivando specificamente circa la non attendibilità delle ultime dichiarazioni della dottoressa NG che, contraddicendo quelle da essa precedentemente rese e oltrepassando perfino le difese del datore di lavoro, aveva riferito di mancanza di serenità nei rapporti a causa della dipendente.
Rigettato l'appello principale, sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l'appello incidentale condannando, nel dispositivo, l'appellante a pagare alla AN gli accessori ex art. 22 comma 6^, sulla indennità risarcitola, ed affermando in motivazione di non poter tener conto, per difetto di strumenti giuridici ad hoc, della declaratoria di incostituzionalità di tale comma, contenuta nella
La AN resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, per la cassazione della sentenza con decisione di merito o con rinvio sul capo della ritenuta inapplicabilità della pronunzia di illegittimità costituzionale innanzi menzionata. Entrambe le parti hanno prodotto memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre riunire i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza (art. 335). Occorre poi mettere in rilievo, prima dell'esame dei quattro motivi di ricorso, che in quest'ultimo la trattazione dei motivi specifici nei quali si articola, è preceduta da una premessa generale, successivamente sviluppata anche, in parte, nel terzo motivo di gravame, nella quale in sostanza si censura la sentenza impugnata sul rilievo che essa muoverebbe dalla erronea premessa per cui non sarebbe sanzionabile qualsiasi azione del lavoratore che fosse da questi soggettivamente "vissuta" come lecita reazione ad un attacco del datore di lavoro, anche se nei fatti il comportamento di quest'ultimo fosse stato conforme a diritto o la eventuale reazione del dipendente fosse del tutto spropositata e fuori da ogni regola. Di tale premessa, definita peraltro implicita, si contesta il fondamento giuridico mettendone in rilievo la contrarietà ai principi generali del lavoro subordinato, come desumibili dagli arti 2036, 2094, 2104, 3 2105 c.c.. Questo assunto, esatto se fosse vero il presupposto da cui muove, non può condividersi in concreto, perché la complessiva "ratio decidendi" della sentenza impugnata non è quella che il ricorrente ritiene di potere individuare, anche se si deve riconoscere che taluni passaggi della diffusa motivazione, potrebbero indurre alla conclusione prospettata.
Come ampiamente riferito in precedenza, il giudice di merito si è mosso infatti nella direzione dell'accertamento non della interpretazione soggettiva data dalla lavoratrice ad atteggiamenti della controparte ma della "idoneità" di tali atteggiamenti a determinare in essa "la ragionevole convinzione che essi fossero diretti ingiustamente a sanzionarne l'attività sindacale e a recarle punitivamente un danno". Una siffatta valutazione di idoneità, in ambito giuridico, non può esser condotta che in base ai profili obiettivi di tali condotte: il che come si vedrà meglio in seguito ma come già risulta dalla precedente sintesi della motivazione è ciò che il Tribunale ha fatto in concreto accertando nei singoli episodi di cui consta la vicenda complessiva elementi di incompatibilità con qualsiasi altra motivazione che quella di perseguitare una dipendente ferma nella difesa della propria personalità professionale e del proprio ruolo sindacale. Un secondo profilo di contrarietà a più generali principi dell'ordinamento viene prospettato in relazione alla circostanze che la sentenza avrebbe affermato che l'archiviazione dell'esposto- querela della AN contro i vertici aziendali, nel quale erano stati ipotizzati "fatti potenzialmente e gravemente lesivi della salute pubblica", intervenuta dopo che gli accertamenti in sede penale avevano dimostrato l'infondatezza non sarebbe sufficiente a dimostrare "l'avventatezza e quindi l'illiceità almeno sul piano del rapporto di lavoro della azione penale provocata in danno della clinica dalla AN". Una affermazione espressa in tale forma o avente tale contenuto non è rinvenibile in alcuna parte della sentenza, e costituisce evidentemente una interpretazione, priva di adeguati elementi di conforto, di ciò che in essa sarebbe implicito. Quindi la censura dirigendosi contro un contenuto decisorio non riscontrabile va dichiarata inammissibile. Inoltre, anche a volendo prescindere dalla circostanza che del decreto penale di archiviazione non viene riprodotto il contenuto e dalla sua limitatissima valenza in altri processi si deve ricordare che i termini della controversia sono costituiti dall'accertamento del carattere ritorsivo della condotta del datore e dell'assenza o no di profili di insubordinazione nella ulteriore reazione della AN, ossia da questioni sulle quali non si vede quale influenza potesse avere l'esito della denunzia penale.
Ciò premesso, e passando all'esame dei motivi, con il primo di essi viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'articolo 1335 c.c. omesso esame del profilo problematico connesso "con l'esatta interpretazione del contratto", contraddittoria motivazione su un punto decisivo, il tutto in relazione all'articolo 360, comma 1^, numeri 3^ e 5^, del codice di procedura civile. Si assume che il tribunale avrebbe errato nel ritenere non applicabile la presunzione di conoscenza cui all'articolo 1335 codice civile una volta che la missiva del 20 dicembre 1995 contenente la prima contestazione di addebito era stata inviata all'ultimo indirizzo comunicato dalla AN all'azienda, si che la lavoratrice non avrebbe potuto trincerarsi, dietro la pretesa tardività della consegna della contestazione, poiché tale tardività era imputabile a sua omissione, essendo pacifico che l'indirizzo comunicato all'azienda sia dalla lavoratrice che dal suo sindacato di appartenenza era esattamente quello al quale la missiva era stata indirizzata. Per altro verso si addebita al tribunale di avere inesattamente applicato la norma contrattuale richiamata dalla AN a supporto della sua eccezione di intempestività, tale norma non prevedendo affatto la consegna del termine di 30 giorni ma il solo invio della contestazione nel rispetto di tale termine. Il motivo non merita accoglimento.
Il tribunale (pagine 5 e 6 della sentenza impugnata) ha messo in rilievo che i fatti contestati con la lettera 20 dicembre 1995, per la quale è controverso che si possa applicare la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 codice civile, erano stati poi integralmente trasfusi nella successiva lettera di contestazione del 15 gennaio 1996, ed erano stati specificamente esaminati dal primo giudice, che, con giudizio condiviso dal giudice del gravame, li aveva ritenuti irrilevanti ai fini di un provvedimento espulsivo. Ne deriva il totale difetto di interesse della ricorrente a prospettare la censura in esame, sotto entrambi i profili in cui è articolata, posto che il ritenuto difetto di tempestività della prima contestazione non ha determinato per la US alcun effetto pregiudizievole in ordine alla legittimità o no del provvedimento espulsivo da essa irrogato all'intimata.
Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione di norme processuali (articolo 115 e seguenti cpc) violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale attuativo dei decreti legislativi 502/92 e 517/93, motivazione omessa e comunque illogica su punti decisivi, il tutto in relazione all'articolo 360, comma 1^, numeri 3 e 5, c.p.c..
È censurata, in primo luogo, la decisione di conferma dell'operato del Pretore, che, in violazione del principio di cui all'articolo 116 c.p.c. aveva privilegiato, quanto ad attendibilità, le libere dichiarazioni rese dalla teste Dott.ssa NG ai Carabinieri rispetto alle dichiarazioni della stessa teste raccolte dal Pretore, attribuendo in tal modo rilievo decisivo non a prove raccolte in altro processo ma a mere vantazioni espresse da un terzo per di più non dinanzi a un giudice. È poi censurata la valorizzazione delle opinioni espresse in una relazione a firma del dottor TR, anche in tal caso deducendosi violazione del principio secondo il quale il convincimento del giudice deve essenzialmente fondarsi sulle prove raccolte nel processo, e comunque mancata considerazione della erroneità di tali opinioni in relazione a quanto previsto dai citati decreti legislativi 502/92 e 517/93, in base ai quali il direttore del laboratorio deve riferire direttamente al direttore generale, al dirigente medico, ai direttore sanitario, nonché alla proprietà se si tratta, come nella specie, di laboratorio privato, in contrasto con la tesi espressa nella relazione TR, secondo la quale, invece, tra Direttore del laboratorio e Direzione generale (o Proprietà) non dovrebbe sussistere alcun rapporto diretto, tutto dovendo necessariamente esser filtrato dal Direttore sanitario. Anche questo motivo deve essere disatteso.
Nel primo profilo esso contesta in sostanza l'utilizzabilità quale fonte del convincimento del giudice di dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari alla polizia giudiziaria seguito della denunzia penale,ipotizzando una violazione di legge per avere il giudice dato rilievo a tali dichiarazioni anziché a quelle rese dalle stesse persone nel processo avente ad oggetto l'impugnativa dei licenziamento.
Nel secondo profilo contesta il contenuto delle dichiarazioni utilizzate, concernenti i rapporti fra direttore del laboratorio e direzione generale (o proprietà). La censura,nella prima parte, contrasta palesemente con il principio, fermissimo nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori e questi, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati (fra le molte
20 giugno 1994, n. 5925).
Quanto al secondo profilo della censura, la sua non decisività emerge con chiarezza da quel che si legge a pagina 7 della sentenza, dove è esattamente chiarito il peso marginale che nella valutazione della complessa vicenda, prima il pretore e poi il tribunale hanno dato alle dichiarazioni del TR.
Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 2086,2094, 2104,2105 e 2119 codice civile, violazione e falsa applicazione della Delibera di Giunta
Regionale Campania 377 del 3 febbraio 1998, motivazione omessa e comunque illogica e contraddittoria su punti decisivi, il tutto in riferimento all'articolo 360, comma 1^, numeri 3 e 5 codice di procedura civile. Il tribunale ha innanzitutto considerato le iniziative della AN come reazione di una persona colpita sul piano professionale, sindacale e personale, e, in definitiva, come atto di tutela verso comportamenti ostili dell'azienda.
Il tribunale ha inoltre affermato che quando la reazione del dipendente deriva dalla convinzione soggettiva di essere nel giusto tale comportamento non legittima il recesso del datore di lavoro difettando nella condotta del lavoratore l'elemento intenzionale, essenziale per la configurabilità di una giusta causa di licenziamento.
Ma, quanto al primo profilo, il tribunale non ha spiegato perché le legittime iniziative del datore di lavoro (aver preteso il rispetto di una disposizione di servizio concernente il divieto di utilizzo di lampade non a norma CEE, aver disposto lo spegnimento del condizionatore nelle ore notturne per motivo di riSPrmio energetico, aver chiesto un parere tecnico circa la possibilità di riparare un vecchio microscopio) dovrebbero essere considerate atti ostili, non ha indicato contro quali iniziative sindacali tali atti si sarebbero indirizzati, non ha considerato l'obiettiva inverosimiglianza della tesi della lavoratrice, alla luce del quadro cronologico degli eventi.
Quanto al secondo profilo, il Tribunale è incorso nell'errore di diritto di dare rilievo alle rappresentazioni soggettive del lavoratore circa l'esistenza di una valida giustificazione della propria condotta,in contrasto con il consolidato orientamento del giudice di legittimità che esclude un siffatto rilievo. Il motivo, così individuato nelle sue linee essenziali, non merita di essere condiviso. Del secondo profilo si è già sostanzialmente trattato nella premessa all'esame del ricorso, e conviene senz'altro rinviare alle considerazioni ivi svolte. Quanto al primo profilo, esso ripercorre tutta la motivazione della sentenza impugnata e, nel tentativo di rovesciarne gli esiti, mira in sostanza a coinvolgere la Corte in un compiuto riesame nel merito della vicenda, dimenticando che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità' non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione, (v. per tutte,
Nessuna delle censure svolte nel motivo in esame è conforme al paradigma appena indicato.
Non è inutile ricordar del resto che l'interpretazione e la vantazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sono riservate al giudice del merito, il quale è però tenuto a giustificare le determinazioni adottate al riguardo mediante congrua e corretta motivazione, che, se non deve contenere l'espressa confutazione di ciascuno degli elementi contrari alla soluzione accolta, deve tuttavia consentire la verifica che le risultanze probatorie siano state esaminate ed apprezzate non già singolarmente e separatamente l'una dall'altra ma in modo unitario e globale, per modo che la decisione costituisca il risultato di una sintesi logica del complesso delle prove offerte dalle parti. (
Anche questo motivo, da interpretare quale denunzia di vizi motivazionali, va disatteso,rappresentando una mera contrapposizione alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito. Come si legge alle pagine 14 e 15 della sentenza impugnata,in data 13 dicembre 1995 erano stati richiesti alla AN i tabulati ("fogli di lavoro") già trasmessi ed il 20 dicembre 1995 " le si imputa sostanzialmente ed implicitamente di non aver mai trasmesso i predetti tabulati di cui alla nota 13 dicembre 1995 ". Contro tale ricostruzione non vale opporre, come fa la ricorrente, una prova documentale, visto che non ne è riprodotto il contenuto, o una pretesa illogicità sotto il profilo che nell'esposto la AN non avrebbe ancora ricevuto la contestazione ma solo un sollecito alla consegna dei documenti, trattandosi di circostanza che non è idonea a modificare il giudizio circa la malafede del datore nel muovere l'addebito. Con il ricorso incidentale, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui sui crediti del dipendente non ha riconosciuto interessi e rivalutazione, facendo applicazione dell'art. 22 della legge 724/94, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la
In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato mentre va accolto il ricorso incidentale. Inoltre, poiché non vi è necessità di ulteriori accertamenti, la ricorrente va condannata a pagare alla AN, su quanto liquidato a quest'ultima dal giudice di appello, interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento. Infine va mantenuta ferma la statuizione sulle spese dei giudizi di merito, e la US deve esser condannata alle spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e, in accoglimento del ricorso incidentale, decidendo nel merito, condanna la US s.p.a. a pagare alla AN su quanto liquidatole dal giudice d'appello interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento;
mantiene ferma la statuizione sulle spese dei giudizi in merito e condanna la US SP alle spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate in euro 35, 50 oltre ad euro 4000 per onorari. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2004