TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/1/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LORENZO NERI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Forte dei Marmi (LU), via Mascagni n. 8, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. i coniugi vivranno tra loro separati, libero ciascuno di loro di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con il solo obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza;
2. si impegna a trasferire la propria formale residenza nel più breve tempo possibile;
Parte_2
3. il figlio minorenne, , pur mantenendo la formale residenza presso la casa familiare di Per_1 proprietà di e , genitori della madre, , alla stessa Controparte_1 CP_2 Parte_1 concesso in comodato (03. comodato), sita in Pietrasanta (LU), via Dino Viviani, 9, meglio identificata al Catasto Fabbricati del predetto Comune al fg. 30, part. 2227, sub 1, cat. A/7, cl. 3, consistenza 10 vani, rendita € 1.988,36 (04. visura catastale) - che resta assegnata alla medesima
-, verrà affidato ad entrambi i genitori in modo congiunto, con la previsione di Parte_1
1 tempi paritetici di permanenza con i medesimi, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
4. le decisioni di maggiore interesse per il figlio minorenne, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
5. il minore trascorrerà con il criterio dell'alternanza, con il padre e con la madre:
- le festività natalizie, i giorni dal 23 al 26 Dicembre;
dal 31 Dicembre al 2 Gennaio;
dal 05 al 06
Gennaio;
- le festività pasquali, i giorni di Pasqua e Pasquetta;
- le vacanze estive, con un genitore l'intero mese di Luglio e con l'altro genitore l'intero mese di
Agosto;
6. entrambi i genitori si faranno carico del mantenimento diretto del minore sino al raggiungimento della propria autosufficienza economica;
7. le spese straordinarie documentate, - come definite e disciplinate nell'allegato n. 2 al Protocollo di intesa del Tribunale di Lucca del 07/10/2020, (05. Allegato 2 Protocollo intesa 07.10.20) - faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8. i ricorrenti confermano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, concordemente convengono di non stabilire alcun contributo di mantenimento di uno nei confronti dell'altro;
9. i ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi. Si impegnano, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
10. entrambi i ricorrenti accettano e prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo di documenti di riconoscimento validi per l'espatrio del figlio minorenne (carta di identità/passaporto);
11. i beni mobili di uso e proprietà comune sono già stati di comune accordo divisi ed i ricorrenti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente;
12. le spese relative alla presente procedura sono a carico di entrambi i ricorrenti per il 50% ciascuno;
13. i ricorrenti riconoscono, altresì, di aver definito tutti gli altri rapporti economici e patrimoniali,
e che, pertanto, entrambi danno atto di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 22/9/2002, dal quale sono nati i due figli (nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2 Per_1
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
2 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 22/9/2002, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 79, Parte 2,
Serie A, dell'Anno 2002, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
3 Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 5/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/1/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LORENZO NERI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Forte dei Marmi (LU), via Mascagni n. 8, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. i coniugi vivranno tra loro separati, libero ciascuno di loro di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con il solo obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza;
2. si impegna a trasferire la propria formale residenza nel più breve tempo possibile;
Parte_2
3. il figlio minorenne, , pur mantenendo la formale residenza presso la casa familiare di Per_1 proprietà di e , genitori della madre, , alla stessa Controparte_1 CP_2 Parte_1 concesso in comodato (03. comodato), sita in Pietrasanta (LU), via Dino Viviani, 9, meglio identificata al Catasto Fabbricati del predetto Comune al fg. 30, part. 2227, sub 1, cat. A/7, cl. 3, consistenza 10 vani, rendita € 1.988,36 (04. visura catastale) - che resta assegnata alla medesima
-, verrà affidato ad entrambi i genitori in modo congiunto, con la previsione di Parte_1
1 tempi paritetici di permanenza con i medesimi, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
4. le decisioni di maggiore interesse per il figlio minorenne, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
5. il minore trascorrerà con il criterio dell'alternanza, con il padre e con la madre:
- le festività natalizie, i giorni dal 23 al 26 Dicembre;
dal 31 Dicembre al 2 Gennaio;
dal 05 al 06
Gennaio;
- le festività pasquali, i giorni di Pasqua e Pasquetta;
- le vacanze estive, con un genitore l'intero mese di Luglio e con l'altro genitore l'intero mese di
Agosto;
6. entrambi i genitori si faranno carico del mantenimento diretto del minore sino al raggiungimento della propria autosufficienza economica;
7. le spese straordinarie documentate, - come definite e disciplinate nell'allegato n. 2 al Protocollo di intesa del Tribunale di Lucca del 07/10/2020, (05. Allegato 2 Protocollo intesa 07.10.20) - faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8. i ricorrenti confermano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, concordemente convengono di non stabilire alcun contributo di mantenimento di uno nei confronti dell'altro;
9. i ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi. Si impegnano, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
10. entrambi i ricorrenti accettano e prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo di documenti di riconoscimento validi per l'espatrio del figlio minorenne (carta di identità/passaporto);
11. i beni mobili di uso e proprietà comune sono già stati di comune accordo divisi ed i ricorrenti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente;
12. le spese relative alla presente procedura sono a carico di entrambi i ricorrenti per il 50% ciascuno;
13. i ricorrenti riconoscono, altresì, di aver definito tutti gli altri rapporti economici e patrimoniali,
e che, pertanto, entrambi danno atto di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 22/9/2002, dal quale sono nati i due figli (nata il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2 Per_1
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
2 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 22/9/2002, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 79, Parte 2,
Serie A, dell'Anno 2002, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
3 Così deciso in Lucca, il 5/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4