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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 15613/2024 promossa da:
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...]
dell'avv. MATTEO PONZIO, elettivamente domiciliato in C.so Tassoni 73, 10143 Torino
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
, in persona dell'amministratore condominiale pro Controparte_1
tempore, con il patrocinio degli avv.ti TIZIANA SORRIENTO e PAOLO SERRA, elettivamente domiciliata in Via Assarotti 15, 10122 Torino presso i difensori
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Contrariis rejectis, Voglia il Tribunale di Torino Ill.mo in via preliminare:
- respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.
3779/2024 del 03.07.2024 – R.G. n. 10941/2024 per i motivi di cui in narrativa;
in via principale:
- revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e, comunque, inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
3779/2024 del 03.07.2024 – R.G. n. 10941/2024, per le ragioni esposte in narrativa;
- in ogni caso respingere ogni avversaria domanda mandando assolta da ogni e CP_2
qualsivoglia avversaria pretesa.
Con il favore delle spesse di lite” Parte convenuta
“Contrariis reiectis
Previa concessione della prov visoria esecuzione del decreto opposto.
Respingere l'opposizione avversaria.
Confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con il favore delle spese anche della presente fase di giudizio.
Con condanna ex art. 96 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.9.2024, la si opponeva al decreto CP_2 monitorio n. 3779/2024, con il quale veniva ingiunto l'obbligo di consegna, entro 40 giorni dalla notifica del decreto stesso, delle condizioni generali dell'accordo quadro intervenuto tra la e CP_2 la nonché copia della delibera dell'assemblea condominiale che Parte_2
avrebbe autorizzato il finanziamento. Nelle sue difese, la ha asserito che nulla è dovuto per CP_2
aver già provveduto alla consegna: del documento di sintesi e del contratto di finanziamento (mutuo chirografario n. 65/28/2024) stipulato tra la e il in data 12.12.2016; del relativo CP_2 CP_1
piano di ammortamento;
di tutti gli estratti conto relativi al conto corrente n. 65/01/01526 acceso dal presso la Contestava, in particolare, la sussistenza di un obbligo CP_1 CP_2
giuridicamente rilevante, ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB, di consegna dei documenti sopra indicati.
In data 11.11.2024 si costituiva in giudizio il Condominio sito in (TO) asserendo: Controparte_1 che l'amministratore condominiale in carica era subentrato alla precedente amministrazione
[...]
; che il era indagato dalla Procura di Torino per un ammanco di oltre 3 Controparte_3 CP_3 milioni di euro in danno ai diversi condomini;
che l'amministratore in carica aveva individuato l'esistenza di conto corrente intestato al , avente n. 6501001526 e acceso presso la CP_1 CP_2 filiale di Orbassano e sconosciuto fino ad allora ai condomini;
che a seguito di reiterati
[...] solleciti, la nel gennaio 2024 inviava gli estratti del conto corrente e copia di un CP_2 contratto di finanziamento per la somma di € 13.345,00; che con successive comunicazioni, da ultimo via Pec 11.03.2024, chiedeva consegna dei documenti oggetto del decreto opposto in tale giudizio.
Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto monitorio facendo valere l'operatività, nel caso di specie, degli artt. 117 comma 1 e 119 comma 4 TUB nonché artt. 1175 e 1375 c.c.
Le domande di parte opponente devono essere respinte. Il contratto di mutuo chirografario, stipulato ai sensi della Convenzione intervenuta tra
[...]
e la prevedeva espressamente nelle “Condizioni relative al mutuo Parte_2 CP_2 chirografario”, all'art. 1, che “Il presente finanziamento rientra nella disciplina di cui al vigente accordo quadro fra la banca e la società Eredi Campidonico Spa, (…), avente ad oggetto
“ACCORDO QUADRO PER L'APPLICAZIONE DI CONDIZIONI AGEVOLATE A
FINANZIAMENTO E COMPARTECIPAZIONE” il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato” (doc. 2 opponente). Poiché il contenuto dell'accordo quadro, secondo tale formulazione, viene espressamente richiamato dalle clausole del contratto di mutuo, il contenuto dello stesso risulta essere parte integrante dei rapporti costituitisi tra le parti coinvolte nel presente giudizio, a nulla rilevando che l'accordo medesimo sia stato stipulato tra la e un soggetto terzo estraneo alla CP_2
controversia.
La clausola sopra citata consente di superare la doglianza di parte opponente secondo cui l'accordo quadro non rientrerebbe nel campo di operatività degli artt. 117 e 119 TUB in quanto non avente natura di contratto bancario. Il semplice richiamo operato dall'art. 1, invero, ha fatto sì che anche il contenuto della Convenzione si qualificasse come documentazione inerente al rapporto bancario, rientrante quindi nell'obbligo di consegna gravante in capo all'istituto bancario ai sensi dell'art. 117 comma 1 TUB, la cui portata normativa risulta essere ben più ampia rispetto a quella di cui all'art. 119 comma 4 TUB, non limitandosi alle sole comunicazioni inerenti a singole operazioni poste in essere nel termine decennale.
Da ultimo, l'istituto bancario afferma che “l'accordo non disciplinava le condizioni del mutuo chirografario n. 65/25/90824 intercorso tra l'istituto di credito e il Condominio che erano invece indicate analiticamente nel documento di sintesi e nel piano di ammortamento simmetricamente a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 117 TUB” (pag. 1 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c).
Atteso che tale dichiarazione non risulta essere suffragata da alcun elemento probatorio, le contestazioni risultano infondate poiché essendo l'accordo parte integrante della disciplina del contratto di finanziamento, come sopra dimostrato, le condizioni ivi riportate dovevano essere portate a conoscenza del soggetto mutuatario, non essendo altresì configurabile in capo alla Banca la facoltà di escludere arbitrariamente i documenti contrattuali dall'obbligo di consegna ex art. 117 comma 1
TUB.
Per quanto concerne l'obbligo di consegna di copia della delibera assembleare che avrebbe autorizzato il finanziamento, si deve ritenere condivisibile l'orientamento della Corte d'Appello di
Torino secondo cui “Il diritto del soggetto legittimato ad ottenere la documentazione relativa al rapporto contrattuale instaurato con la banca (anche se estinto) è un diritto che promana dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, declinandosi in prestazioni imposte dalla legge
(art. 1374 c.c.) secondo una regola di esecuzione del contratto in buona fede (art. 1375 c.c.), che aggiunge tali obblighi a quelli convenzionali quale impegno di solidarietà (art. 2 Cost.).
Il diritto di ottenere le comunicazioni relative ai rapporti bancari in essere (o già estinti per volontà delle parti o per altra causa) ed il correlativo dovere di rendere dette informazioni (che si estrinseca anche nell'obbligo di consegna di documenti inerenti il rapporto), trovano quindi riscontro nell'obbligo di ciascuna parte di tenere comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminen laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte laddove non rappresentino un apprezzabile sacrificio a carico della parte tenuta all'adempimento” (Corte App. Torino 03.11.2023). Di conseguenza, trattandosi la delibera assembleare di una comunicazione inerente al rapporto contrattuale intervenuto tra le parti, si deve ritenere giuridicamente rilevante e tutelabile in giudizio il diritto del Condominio di ottenerne copia dall'istituto bancario.
Per le ragioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
Si rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta non sussistendone i presupposti.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione proposta e, per l'effetto,
Conferma il decreto ingiuntivo n. 3779/2024;
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00
(di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 15613/2024 promossa da:
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...]
dell'avv. MATTEO PONZIO, elettivamente domiciliato in C.so Tassoni 73, 10143 Torino
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
, in persona dell'amministratore condominiale pro Controparte_1
tempore, con il patrocinio degli avv.ti TIZIANA SORRIENTO e PAOLO SERRA, elettivamente domiciliata in Via Assarotti 15, 10122 Torino presso i difensori
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Contrariis rejectis, Voglia il Tribunale di Torino Ill.mo in via preliminare:
- respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.
3779/2024 del 03.07.2024 – R.G. n. 10941/2024 per i motivi di cui in narrativa;
in via principale:
- revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e, comunque, inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
3779/2024 del 03.07.2024 – R.G. n. 10941/2024, per le ragioni esposte in narrativa;
- in ogni caso respingere ogni avversaria domanda mandando assolta da ogni e CP_2
qualsivoglia avversaria pretesa.
Con il favore delle spesse di lite” Parte convenuta
“Contrariis reiectis
Previa concessione della prov visoria esecuzione del decreto opposto.
Respingere l'opposizione avversaria.
Confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con il favore delle spese anche della presente fase di giudizio.
Con condanna ex art. 96 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.9.2024, la si opponeva al decreto CP_2 monitorio n. 3779/2024, con il quale veniva ingiunto l'obbligo di consegna, entro 40 giorni dalla notifica del decreto stesso, delle condizioni generali dell'accordo quadro intervenuto tra la e CP_2 la nonché copia della delibera dell'assemblea condominiale che Parte_2
avrebbe autorizzato il finanziamento. Nelle sue difese, la ha asserito che nulla è dovuto per CP_2
aver già provveduto alla consegna: del documento di sintesi e del contratto di finanziamento (mutuo chirografario n. 65/28/2024) stipulato tra la e il in data 12.12.2016; del relativo CP_2 CP_1
piano di ammortamento;
di tutti gli estratti conto relativi al conto corrente n. 65/01/01526 acceso dal presso la Contestava, in particolare, la sussistenza di un obbligo CP_1 CP_2
giuridicamente rilevante, ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB, di consegna dei documenti sopra indicati.
In data 11.11.2024 si costituiva in giudizio il Condominio sito in (TO) asserendo: Controparte_1 che l'amministratore condominiale in carica era subentrato alla precedente amministrazione
[...]
; che il era indagato dalla Procura di Torino per un ammanco di oltre 3 Controparte_3 CP_3 milioni di euro in danno ai diversi condomini;
che l'amministratore in carica aveva individuato l'esistenza di conto corrente intestato al , avente n. 6501001526 e acceso presso la CP_1 CP_2 filiale di Orbassano e sconosciuto fino ad allora ai condomini;
che a seguito di reiterati
[...] solleciti, la nel gennaio 2024 inviava gli estratti del conto corrente e copia di un CP_2 contratto di finanziamento per la somma di € 13.345,00; che con successive comunicazioni, da ultimo via Pec 11.03.2024, chiedeva consegna dei documenti oggetto del decreto opposto in tale giudizio.
Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto monitorio facendo valere l'operatività, nel caso di specie, degli artt. 117 comma 1 e 119 comma 4 TUB nonché artt. 1175 e 1375 c.c.
Le domande di parte opponente devono essere respinte. Il contratto di mutuo chirografario, stipulato ai sensi della Convenzione intervenuta tra
[...]
e la prevedeva espressamente nelle “Condizioni relative al mutuo Parte_2 CP_2 chirografario”, all'art. 1, che “Il presente finanziamento rientra nella disciplina di cui al vigente accordo quadro fra la banca e la società Eredi Campidonico Spa, (…), avente ad oggetto
“ACCORDO QUADRO PER L'APPLICAZIONE DI CONDIZIONI AGEVOLATE A
FINANZIAMENTO E COMPARTECIPAZIONE” il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato” (doc. 2 opponente). Poiché il contenuto dell'accordo quadro, secondo tale formulazione, viene espressamente richiamato dalle clausole del contratto di mutuo, il contenuto dello stesso risulta essere parte integrante dei rapporti costituitisi tra le parti coinvolte nel presente giudizio, a nulla rilevando che l'accordo medesimo sia stato stipulato tra la e un soggetto terzo estraneo alla CP_2
controversia.
La clausola sopra citata consente di superare la doglianza di parte opponente secondo cui l'accordo quadro non rientrerebbe nel campo di operatività degli artt. 117 e 119 TUB in quanto non avente natura di contratto bancario. Il semplice richiamo operato dall'art. 1, invero, ha fatto sì che anche il contenuto della Convenzione si qualificasse come documentazione inerente al rapporto bancario, rientrante quindi nell'obbligo di consegna gravante in capo all'istituto bancario ai sensi dell'art. 117 comma 1 TUB, la cui portata normativa risulta essere ben più ampia rispetto a quella di cui all'art. 119 comma 4 TUB, non limitandosi alle sole comunicazioni inerenti a singole operazioni poste in essere nel termine decennale.
Da ultimo, l'istituto bancario afferma che “l'accordo non disciplinava le condizioni del mutuo chirografario n. 65/25/90824 intercorso tra l'istituto di credito e il Condominio che erano invece indicate analiticamente nel documento di sintesi e nel piano di ammortamento simmetricamente a quanto richiesto dal comma 4 dell'art. 117 TUB” (pag. 1 memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c).
Atteso che tale dichiarazione non risulta essere suffragata da alcun elemento probatorio, le contestazioni risultano infondate poiché essendo l'accordo parte integrante della disciplina del contratto di finanziamento, come sopra dimostrato, le condizioni ivi riportate dovevano essere portate a conoscenza del soggetto mutuatario, non essendo altresì configurabile in capo alla Banca la facoltà di escludere arbitrariamente i documenti contrattuali dall'obbligo di consegna ex art. 117 comma 1
TUB.
Per quanto concerne l'obbligo di consegna di copia della delibera assembleare che avrebbe autorizzato il finanziamento, si deve ritenere condivisibile l'orientamento della Corte d'Appello di
Torino secondo cui “Il diritto del soggetto legittimato ad ottenere la documentazione relativa al rapporto contrattuale instaurato con la banca (anche se estinto) è un diritto che promana dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, declinandosi in prestazioni imposte dalla legge
(art. 1374 c.c.) secondo una regola di esecuzione del contratto in buona fede (art. 1375 c.c.), che aggiunge tali obblighi a quelli convenzionali quale impegno di solidarietà (art. 2 Cost.).
Il diritto di ottenere le comunicazioni relative ai rapporti bancari in essere (o già estinti per volontà delle parti o per altra causa) ed il correlativo dovere di rendere dette informazioni (che si estrinseca anche nell'obbligo di consegna di documenti inerenti il rapporto), trovano quindi riscontro nell'obbligo di ciascuna parte di tenere comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminen laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte laddove non rappresentino un apprezzabile sacrificio a carico della parte tenuta all'adempimento” (Corte App. Torino 03.11.2023). Di conseguenza, trattandosi la delibera assembleare di una comunicazione inerente al rapporto contrattuale intervenuto tra le parti, si deve ritenere giuridicamente rilevante e tutelabile in giudizio il diritto del Condominio di ottenerne copia dall'istituto bancario.
Per le ragioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
Si rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta non sussistendone i presupposti.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione proposta e, per l'effetto,
Conferma il decreto ingiuntivo n. 3779/2024;
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00
(di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Il Giudice
dott. Alberto La Manna