Articolo 6 della Legge 26 aprile 1986, n. 193
Articolo 5Articolo 7
Versione
5 giugno 1986
Art. 6.
L' articolo 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituto dal seguente:
"Art. 7. - Ai Fini dell'iscrizione nei registri prevista dall'articolo 5 si prescinde dai requisiti di nazionalita' di cui agli articoli 143 , 158 e 159 del codice della navigazione , modificati con la legge 9 dicembre 1975, n. 723 .
Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio certificato presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono.
I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio in Italia".
Entrata in vigore il 5 giugno 1986