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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 948/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 948/2020 promossa da:
Parte_1
[...] con l'avv. V. Serventi;
ATTORI contro
CP_1 con l'avv. E. Verzeletti, l'avv. D.G. Contini e l'avv. C. De Marchi;
CONVENUTA
pagina 1 di 8 Oggetto: intermediazione finanziaria;
Conclusioni: per gli attori: in via principale e nel merito: previo accertamento - con riguardo alle operazioni in Lehman Brothers del
03.05.2006 e del 28.04.06 dedotte in narrativa - dell'inadempimento di non scarsa importanza della parte convenuta ai contratti “Quadro di Ricezione e Trasmissione di Ordini, Negoziazione e Collocamento di
Strumenti Finanziari, Consulenza in materia di investimento e contratti accessori” del 14.06.05 e del
27.04.06, dichiararne la risoluzione parziale e/o dichiarare la risoluzione dei singoli ordini di investimento e per l'effetto condannarla a restituire alla parte attrice l'importo di € 70.758,89, ovvero condannarla a restituire alla parte attrice quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati, la prima e i secondi, dalle date delle operazioni al saldo. in ulteriore via principale e nel merito: previo accertamento che la condotta della convenuta integra responsabilità risarcitoria sia di natura precontrattuale, che di natura contrattuale, condannarla al risarcimento del danno, che si quantifica nell'importo di € 70.758,89, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati, la prima e i secondi, dalle date delle operazioni al saldo, ovvero condannarla a risarcire alla parte attrice quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa. Con vittoria di spese e compenso professionale.
Per la convenuta:
Voglia il Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni diversa richiesta, deduzione ed eccezione:
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare integralmente le domande avversarie in quanto inammissibili, prescritte ed infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi esposte in atti.
IN VIA SUBORDINATA: nel denegato caso in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande proposte dagli attori - quanto all'azione di nullità/risoluzione, alternativamente, condannare gli attori a restituire alla Banca convenuta le obbligazioni Lehman Brothers per cui è causa ovvero compensarsi il relativo valore e, in ogni caso, compensare quanto percepito dai coniugi e dagli Pt_1 attori a titolo di cedole per le obbligazioni de quibus e, comunque, tutte le somme a qualunque titolo percepite in virtù di tali investimenti, oltre interessi legali, con conseguente compensazione di quanto reciprocamente dovuto tra le parti. In ogni caso, accertare e dichiarare il concorso colposo dei coniugi e degli attori nei fatti di causa e l'omissione, da parte degli stessi, della diligenza ordinaria per Pt_1 evitare l'aggravamento degli eventuali pregiudizi, con ogni conseguenza in ordine alla determinazione del quantum richiesto;
- nella denegata ipotesi in cui fosse accertato un credito restitutorio/risarcitorio degli attori verso la a qualsiasi titolo (anche per responsabilità precontrattuale o contrattuale), compensare CP_2 pagina 2 di 8 il relativo importo con le cedole percepite, il valore delle obbligazioni e tutte le utilità/profitti di cui i coniugi e gli attori si sono avvantaggiati nell'ambito del rapporto contrattuale dedotto in giudizio. Pt_1
In ogni caso, accertare e dichiarare il concorso colposo dei coniugi e degli attori nei fatti di causa e Pt_1
l'omissione, da parte degli stesso, della diligenza ordinaria per evitare l'aggravamento degli eventuali pregiudizi, con ogni conseguenza in ordine alla determinazione del quantum richiesto;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e con condanna degli attori al pagamento del compenso professionale, al Contributo
Cassa Avvocati ex art. 11 L. 576/80 ed all'I.V.A.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
Nel 2006 e investitori, hanno acquistato, per il tramite Parte_2 Parte_3
Contr dell'intermediario finanziario Unione Banche IZ (Italia) S.p.A. (oggi , ), titoli CP_1 obbligazionari “Lehman Bros 05/04/11 TV XS0189741001” per un controvalore totale di € 70.758,89 (più precisamente € 35.374,06 ed € 35.384,83 . Parte_2 Parte_3
A seguito del default di Lehman Brothers, i titoli sono stati venduti da ciascuno degli investitori nel novembre 2011 al prezzo di € 8.175,00.
e in qualità di eredi dei genitori e Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_3
hanno chiesto: a) la declaratoria di nullità dei contratti quadro conclusi dai loro genitori, nonché la
[...] restituzione dell'intero capitale investito. In subordine, b) l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale dell'intermediario finanziario;
c) la risoluzione dei singoli ordini di investimento relativi ai titoli Lehman e le conseguenti restituzioni;
d) il risarcimento dei danni.
A sostegno delle proprie richieste, hanno dedotto: a) la mancanza di forma scritta del contratto quadro, da Contr cui consegue la nullità ai sensi degli artt. 1418 cc e 23 TUF;
b) il grave inadempimento di per violazione degli artt. 1375 cc e 1176 cc., per 1) aver violato il dovere di informazione prescritto dal TUF e dal reg. Consob n. 11522/1998 e per aver consentito ai propri clienti di effettuare operazioni manifestamente inadeguate rispetto alla loro propensione al rischio e ai loro obiettivi di investimento;
2) non aver acquisito dagli stessi le informazioni necessarie ad effettuare la valutazione di adeguatezza;
3) non avere informato i clienti circa l'andamento del proprio investimento. Contr ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione offerta e mediante c.t.u. contabile
***
Le domande attoree sono fondate secondo quanto di seguito precisato.
pagina 3 di 8 Sulla nullità dei contratti quadro
Gli attori hanno inizialmente chiesto la declaratoria di nullità dei contratti quadro per difetto di forma scritta, ai sensi degli artt. 1418 cc e 23 TUF.
La convenuta ha prodotto tuttavia l'apposita documentazione negoziale, che risulta debitamente sottoscritta dagli investitori.
La domanda attorea è stata oggetto di espressa rinuncia a seguito della produzione documentale avversaria.
Tale circostanza assorbe ogni valutazione in ordine all'eccezione di dolo generale sollevata sul punto dalla convenuta, secondo la quale gli investitori avrebbero invocato in mala fede l'invalidità del contratto e degli ordini di esecuzione in modo selettivo, ossia soltanto in relazione agli investimenti rivelatisi svantaggiosi, e non anche in relazione agli ulteriori investimenti, per loro vantaggiosi. Contr Sulle violazioni imputate a
Come noto, in materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va verificato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, nonché dalla normativa secondaria applicabile, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova:
l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito
"con la specifica diligenza richiesta" (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/12/2023, n. 35776). Contr Nella presente vicenda gli attori, come anticipato, hanno dedotto che a) non ha fornito adeguate informazioni ai clienti, né al momento della stipula dei contratti quadro né successivamente al momento dell'operazione di investimento in obbligazioni Lehman Brothers;
b) non ha richiesto agli investitori le opportune informazioni in merito alla loro propensione al rischio e ai loro obiettivi di investimento, al momento della stipula del contratto-quadro, e avrebbe, quindi, negoziato un'operazione del tutto inadeguata rispetto al profilo dei clienti;
c) non ha tempestivamente informato gli investitori della crisi della banca d'affari americana, impedendo loro di effettuare scelte di investimento più prudenti o vendere le obbligazioni prima del default del settembre 2008.
Gli obblighi di informazione dell'intermediario
L'art. 21, d.lgs. n. 58 del 1998, stabilisce, al primo comma, che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati (lett. a) e acquisire le informazioni pagina 4 di 8 necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (lett. b); in attuazione di tale disposizione il Reg. Consob n. 11522 del 1998, applicabile ratione temporis al caso in esame, pone a carico dell'intermediario, obblighi informativi, attivi e passivi, preordinati al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole.
Quanto al primo profilo di doglianza (omessa informazione sui rischi operazione), si osserva che l'art. 28, primo comma, lett. b) reg. Consob cit. prevede che l'intermediario debba fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni di tale operazione, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento (art. 28, comma 2 reg. cit.).
Tale obbligo deve essere declinato tanto con riferimento alla fase di negoziazione, quanto con riferimento alla fase di esecuzione degli specifici ordini (dovendo per l'appunto l'informativa specifica precedere l'esecuzione).
Nel caso in cui gli obblighi informativi non siano adempiuti, l'art. 28 comma 2 reg. cit. impone all'intermediario di astenersi dall'effettuare l'operazione.
Nella presente vicenda, dalla documentazione prodotta dalla convenuta risulta che sia stata consegnata la documentazione relativa ai rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Non sono state in alcun modo fornite, invece, le informazioni specifiche funzionali ad un'adeguata conoscenza della natura, dei rischi e delle implicazioni riguardanti l'acquisto di obbligazioni Lehmann Brothers.
La documentazione invocata dalla convenuta quale pretesa prova del corretto adempimento degli obblighi informativi specifici (docc.1 e 2) consiste, in realtà, nei meri ordini di acquisto, e non contempla alcuna informativa sui profili sopra indicati sopra. Né l'intermediario ha dato prova di aver fornito oralmente le informazioni dovute.
Non essendo state fornite le informazioni prescritte e non essendosi l'intermediario astenuto dal dare Contr esecuzione all'ordine di acquisto, deve ritenersi che le violazioni addebitate a integrino un inadempimento degli obblighi gravanti sull'intermediario nella fase anteriore all'esecuzione dell'ordine.
L'inadempimento dell'intermediario è grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., avuto riguardo all'interesse dell'investitore ad orientarsi consapevolmente sulla specifica operazione di investimento, ciò che per l'appunto è stato precluso in radice dall'assenza di informazioni specifiche sui profili sopra indicati.
Diversamente da quanto sostenuto dalla banca, inoltre, la gravità dell'inadempimento non è esclusa dal fatto che la rischiosità dell'operazione specifica fosse in linea con la disponibilità manifestata dagli investitori in sede di compilazione del questionario di profilatura. In proposito è sufficiente evidenziare che la profilatura dei danti causa degli odierni attori è avvenuta soltanto nel 2008, ossia due anni dopo l'esecuzione dell'operazione di investimento contestata, ciò che preclude radicalmente la possibilità per l'intermediario di effettuare una valutazione di adeguatezza, con conseguente obbligo – anche in questo pagina 5 di 8 caso – di astensione dal dare esecuzione all'operazione. Anche da questo punto di vista, si configura un grave inadempimento dell'odierna convenuta.
I rilievi e le considerazioni che precedono assorbono la necessità di esaminare le ulteriori violazioni contestate all'intermediario.
La risoluzione degli ordini di acquisto dei titoli Lehman Brothers e gli effetti restitutori
Diversamente da quanto dedotto dalla convenuta, la risoluzione può riguardare anche le singole operazioni di investimento, oltre che il contratto quadro, in quanto esse sono dotate di una loro autonomia sul piano causale: come affermato da Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 23/05/2017, n. 12937, infatti, “In materia di compravendita di strumenti finanziari, l'investitore, a seguito dell'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento e derivanti dalla CP_3 stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza”.
Dalla risoluzione scaturiscono reciproci obblighi restitutori a carico delle parti, ai sensi dell'art. 1458 c.c., dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038, comma 1,
c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c.
Al riguardo si evidenzia che: 1) ha acquistato in data 28.4.2006 titoli obbligazionari Parte_2
Lehman Bros per un importo complessivo di €.35.374,06. I titoli sono stati ceduti il 24.11.2011 al corrispettivo di 8.175,00. Dalla c.t.u. è emerso che le cedole maturate nel corso del tempo ammontano ad
€.2.998,24.
In forza di compensazione, quindi, la convenuta è tenuta a pagare la differenza, pari a € 24.200,82;
2) ha acquistato in data 3.5.2006 titoli obbligazionari “Lehman Bros per un Parte_3 importo complessivo di € 35.384,83. I titoli sono stati ceduti il 24.11.2011 al corrispettivo di € € 8.175,00.
Dalla c.t.u. è emerso che le cedole maturate nel corso del tempo ammontano ad € 2.998,24.
In forza di compensazione, quindi, la convenuta è tenuta a pagare la differenza, pari a € 24.211,59.
Complessivamente, la convenuta è tenuta a corrispondere agli eredi di e di Parte_2 Pt_3 la somma di € 48.412,41, oltre interessi in misura legale. Parte_3
Sul risarcimento del danno e sul nesso di causalità tra danno e violazione accertata
Dall'acclarata violazione di obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario discende in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore. Nessuna allegazione Contr contraria (né prova) ha offerto al riguardo pagina 6 di 8 Il danno emergente lamentato dagli attori risulta compiutamente ristorato in forza degli effetti restitutori della risoluzione. Le considerazioni svolte risultano dunque assorbenti, non potendosi pervenire a locupletazioni indebite.
Gli attori hanno poi chiesto il risarcimento del lucro cessante, in tesi parametrato al rendimento ragionevolmente atteso dagli investitori, loro danti causa, laddove questi ultimi avessero investito il loro capitale in strumenti finanziari differenti dal titolo Lehman Brothers, come ad esempio alcuni dei titoli presenti nel loro portafoglio investimenti (emessi da Bei o da Kfw).
Appare equo ancorare il lucro cessante non al rendimento di titoli rivelatisi poi proficui, ma al rendimento medio di tutto il portafoglio degli investitori.
In sede peritale è emerso che il rendimento medio del portafoglio di era pari al 2,53%. Se Parte_2 rapportato al capitale investito nei titoli Lehman, deve concludersi che il lucro cessante spettante agli eredi di è pari ad €.894,96. Parte_2
Analogamente, individuato dal c.t.u. il rendimento medio del portafoglio di in Parte_3 misura pari all'1,28%, tenuto conto del capitale dalla stessa investito in obbligazioni Lehman Bros, deve concludersi che il lucro cessante spettante agli eredi di è pari ad € 453,51. Parte_3
Complessivamente, dunque, agli attori spetta a titolo di lucro cessante la somma di € 1.348,47.
Ai fini della quantificazione della pretesa risarcitoria, trattandosi di debito di valore, tale somma deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data degli illeciti (data che, vista l'esiguità dei rispettivi importi e la vicinanza temporale dei due ordini effettuati dagli investitori, può essere comunemente individuata, per la somma complessivamente considerata, in quella del 3.5.2006, data dell'ultimo degli ordini censurati) e maggiorata di interessi in misura pari al tasso legale, secondo equo apprezzamento ex art. 2056 c.c. Si precisa che tali interessi si applicano sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data dell'illecito sino a quella di deposito della sentenza. Sulla somma rivalutata spettano poi gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore degli attori, in solido tra loro, tenuto conto del valore della causa, individuato sulla base di quanto effettivamente riconosciuto, dello scaglione conseguentemente applicabile, dell'attività effettivamente espletata, del valore medio dei compensi previsti per ciascuna attività.
Le spese di c.t.u., liquidate come da decreto del 24.2.2025, devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, esclusivamente a carico della convenuta.
pagina 7 di 8
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda assorbita, accertato il grave inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi informativi indicati in parte motiva, risolve l'ordine di acquisto dei titoli Lehman Brothers oggetto di causa;
condanna la convenuta a restituire agli attori, in solido tra loro, la somma di € 48.412,41 oltre interessi come in parte motiva;
condanna la convenuta al risarcimento dei danni e quindi a pagare in favore degli attori, in solido tra loro, la somma di € 1.348,47, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, spese liquidate in €
7.616,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, integralmente a carico della convenuta.
Brescia, 4.6.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 948/2020 promossa da:
Parte_1
[...] con l'avv. V. Serventi;
ATTORI contro
CP_1 con l'avv. E. Verzeletti, l'avv. D.G. Contini e l'avv. C. De Marchi;
CONVENUTA
pagina 1 di 8 Oggetto: intermediazione finanziaria;
Conclusioni: per gli attori: in via principale e nel merito: previo accertamento - con riguardo alle operazioni in Lehman Brothers del
03.05.2006 e del 28.04.06 dedotte in narrativa - dell'inadempimento di non scarsa importanza della parte convenuta ai contratti “Quadro di Ricezione e Trasmissione di Ordini, Negoziazione e Collocamento di
Strumenti Finanziari, Consulenza in materia di investimento e contratti accessori” del 14.06.05 e del
27.04.06, dichiararne la risoluzione parziale e/o dichiarare la risoluzione dei singoli ordini di investimento e per l'effetto condannarla a restituire alla parte attrice l'importo di € 70.758,89, ovvero condannarla a restituire alla parte attrice quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati, la prima e i secondi, dalle date delle operazioni al saldo. in ulteriore via principale e nel merito: previo accertamento che la condotta della convenuta integra responsabilità risarcitoria sia di natura precontrattuale, che di natura contrattuale, condannarla al risarcimento del danno, che si quantifica nell'importo di € 70.758,89, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati, la prima e i secondi, dalle date delle operazioni al saldo, ovvero condannarla a risarcire alla parte attrice quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa. Con vittoria di spese e compenso professionale.
Per la convenuta:
Voglia il Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni diversa richiesta, deduzione ed eccezione:
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare integralmente le domande avversarie in quanto inammissibili, prescritte ed infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi esposte in atti.
IN VIA SUBORDINATA: nel denegato caso in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande proposte dagli attori - quanto all'azione di nullità/risoluzione, alternativamente, condannare gli attori a restituire alla Banca convenuta le obbligazioni Lehman Brothers per cui è causa ovvero compensarsi il relativo valore e, in ogni caso, compensare quanto percepito dai coniugi e dagli Pt_1 attori a titolo di cedole per le obbligazioni de quibus e, comunque, tutte le somme a qualunque titolo percepite in virtù di tali investimenti, oltre interessi legali, con conseguente compensazione di quanto reciprocamente dovuto tra le parti. In ogni caso, accertare e dichiarare il concorso colposo dei coniugi e degli attori nei fatti di causa e l'omissione, da parte degli stessi, della diligenza ordinaria per Pt_1 evitare l'aggravamento degli eventuali pregiudizi, con ogni conseguenza in ordine alla determinazione del quantum richiesto;
- nella denegata ipotesi in cui fosse accertato un credito restitutorio/risarcitorio degli attori verso la a qualsiasi titolo (anche per responsabilità precontrattuale o contrattuale), compensare CP_2 pagina 2 di 8 il relativo importo con le cedole percepite, il valore delle obbligazioni e tutte le utilità/profitti di cui i coniugi e gli attori si sono avvantaggiati nell'ambito del rapporto contrattuale dedotto in giudizio. Pt_1
In ogni caso, accertare e dichiarare il concorso colposo dei coniugi e degli attori nei fatti di causa e Pt_1
l'omissione, da parte degli stesso, della diligenza ordinaria per evitare l'aggravamento degli eventuali pregiudizi, con ogni conseguenza in ordine alla determinazione del quantum richiesto;
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e con condanna degli attori al pagamento del compenso professionale, al Contributo
Cassa Avvocati ex art. 11 L. 576/80 ed all'I.V.A.
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CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
Nel 2006 e investitori, hanno acquistato, per il tramite Parte_2 Parte_3
Contr dell'intermediario finanziario Unione Banche IZ (Italia) S.p.A. (oggi , ), titoli CP_1 obbligazionari “Lehman Bros 05/04/11 TV XS0189741001” per un controvalore totale di € 70.758,89 (più precisamente € 35.374,06 ed € 35.384,83 . Parte_2 Parte_3
A seguito del default di Lehman Brothers, i titoli sono stati venduti da ciascuno degli investitori nel novembre 2011 al prezzo di € 8.175,00.
e in qualità di eredi dei genitori e Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_3
hanno chiesto: a) la declaratoria di nullità dei contratti quadro conclusi dai loro genitori, nonché la
[...] restituzione dell'intero capitale investito. In subordine, b) l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale dell'intermediario finanziario;
c) la risoluzione dei singoli ordini di investimento relativi ai titoli Lehman e le conseguenti restituzioni;
d) il risarcimento dei danni.
A sostegno delle proprie richieste, hanno dedotto: a) la mancanza di forma scritta del contratto quadro, da Contr cui consegue la nullità ai sensi degli artt. 1418 cc e 23 TUF;
b) il grave inadempimento di per violazione degli artt. 1375 cc e 1176 cc., per 1) aver violato il dovere di informazione prescritto dal TUF e dal reg. Consob n. 11522/1998 e per aver consentito ai propri clienti di effettuare operazioni manifestamente inadeguate rispetto alla loro propensione al rischio e ai loro obiettivi di investimento;
2) non aver acquisito dagli stessi le informazioni necessarie ad effettuare la valutazione di adeguatezza;
3) non avere informato i clienti circa l'andamento del proprio investimento. Contr ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione offerta e mediante c.t.u. contabile
***
Le domande attoree sono fondate secondo quanto di seguito precisato.
pagina 3 di 8 Sulla nullità dei contratti quadro
Gli attori hanno inizialmente chiesto la declaratoria di nullità dei contratti quadro per difetto di forma scritta, ai sensi degli artt. 1418 cc e 23 TUF.
La convenuta ha prodotto tuttavia l'apposita documentazione negoziale, che risulta debitamente sottoscritta dagli investitori.
La domanda attorea è stata oggetto di espressa rinuncia a seguito della produzione documentale avversaria.
Tale circostanza assorbe ogni valutazione in ordine all'eccezione di dolo generale sollevata sul punto dalla convenuta, secondo la quale gli investitori avrebbero invocato in mala fede l'invalidità del contratto e degli ordini di esecuzione in modo selettivo, ossia soltanto in relazione agli investimenti rivelatisi svantaggiosi, e non anche in relazione agli ulteriori investimenti, per loro vantaggiosi. Contr Sulle violazioni imputate a
Come noto, in materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va verificato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, nonché dalla normativa secondaria applicabile, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova:
l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito
"con la specifica diligenza richiesta" (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/12/2023, n. 35776). Contr Nella presente vicenda gli attori, come anticipato, hanno dedotto che a) non ha fornito adeguate informazioni ai clienti, né al momento della stipula dei contratti quadro né successivamente al momento dell'operazione di investimento in obbligazioni Lehman Brothers;
b) non ha richiesto agli investitori le opportune informazioni in merito alla loro propensione al rischio e ai loro obiettivi di investimento, al momento della stipula del contratto-quadro, e avrebbe, quindi, negoziato un'operazione del tutto inadeguata rispetto al profilo dei clienti;
c) non ha tempestivamente informato gli investitori della crisi della banca d'affari americana, impedendo loro di effettuare scelte di investimento più prudenti o vendere le obbligazioni prima del default del settembre 2008.
Gli obblighi di informazione dell'intermediario
L'art. 21, d.lgs. n. 58 del 1998, stabilisce, al primo comma, che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati (lett. a) e acquisire le informazioni pagina 4 di 8 necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (lett. b); in attuazione di tale disposizione il Reg. Consob n. 11522 del 1998, applicabile ratione temporis al caso in esame, pone a carico dell'intermediario, obblighi informativi, attivi e passivi, preordinati al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole.
Quanto al primo profilo di doglianza (omessa informazione sui rischi operazione), si osserva che l'art. 28, primo comma, lett. b) reg. Consob cit. prevede che l'intermediario debba fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni di tale operazione, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento (art. 28, comma 2 reg. cit.).
Tale obbligo deve essere declinato tanto con riferimento alla fase di negoziazione, quanto con riferimento alla fase di esecuzione degli specifici ordini (dovendo per l'appunto l'informativa specifica precedere l'esecuzione).
Nel caso in cui gli obblighi informativi non siano adempiuti, l'art. 28 comma 2 reg. cit. impone all'intermediario di astenersi dall'effettuare l'operazione.
Nella presente vicenda, dalla documentazione prodotta dalla convenuta risulta che sia stata consegnata la documentazione relativa ai rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Non sono state in alcun modo fornite, invece, le informazioni specifiche funzionali ad un'adeguata conoscenza della natura, dei rischi e delle implicazioni riguardanti l'acquisto di obbligazioni Lehmann Brothers.
La documentazione invocata dalla convenuta quale pretesa prova del corretto adempimento degli obblighi informativi specifici (docc.1 e 2) consiste, in realtà, nei meri ordini di acquisto, e non contempla alcuna informativa sui profili sopra indicati sopra. Né l'intermediario ha dato prova di aver fornito oralmente le informazioni dovute.
Non essendo state fornite le informazioni prescritte e non essendosi l'intermediario astenuto dal dare Contr esecuzione all'ordine di acquisto, deve ritenersi che le violazioni addebitate a integrino un inadempimento degli obblighi gravanti sull'intermediario nella fase anteriore all'esecuzione dell'ordine.
L'inadempimento dell'intermediario è grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., avuto riguardo all'interesse dell'investitore ad orientarsi consapevolmente sulla specifica operazione di investimento, ciò che per l'appunto è stato precluso in radice dall'assenza di informazioni specifiche sui profili sopra indicati.
Diversamente da quanto sostenuto dalla banca, inoltre, la gravità dell'inadempimento non è esclusa dal fatto che la rischiosità dell'operazione specifica fosse in linea con la disponibilità manifestata dagli investitori in sede di compilazione del questionario di profilatura. In proposito è sufficiente evidenziare che la profilatura dei danti causa degli odierni attori è avvenuta soltanto nel 2008, ossia due anni dopo l'esecuzione dell'operazione di investimento contestata, ciò che preclude radicalmente la possibilità per l'intermediario di effettuare una valutazione di adeguatezza, con conseguente obbligo – anche in questo pagina 5 di 8 caso – di astensione dal dare esecuzione all'operazione. Anche da questo punto di vista, si configura un grave inadempimento dell'odierna convenuta.
I rilievi e le considerazioni che precedono assorbono la necessità di esaminare le ulteriori violazioni contestate all'intermediario.
La risoluzione degli ordini di acquisto dei titoli Lehman Brothers e gli effetti restitutori
Diversamente da quanto dedotto dalla convenuta, la risoluzione può riguardare anche le singole operazioni di investimento, oltre che il contratto quadro, in quanto esse sono dotate di una loro autonomia sul piano causale: come affermato da Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 23/05/2017, n. 12937, infatti, “In materia di compravendita di strumenti finanziari, l'investitore, a seguito dell'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento e derivanti dalla CP_3 stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza”.
Dalla risoluzione scaturiscono reciproci obblighi restitutori a carico delle parti, ai sensi dell'art. 1458 c.c., dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038, comma 1,
c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c.
Al riguardo si evidenzia che: 1) ha acquistato in data 28.4.2006 titoli obbligazionari Parte_2
Lehman Bros per un importo complessivo di €.35.374,06. I titoli sono stati ceduti il 24.11.2011 al corrispettivo di 8.175,00. Dalla c.t.u. è emerso che le cedole maturate nel corso del tempo ammontano ad
€.2.998,24.
In forza di compensazione, quindi, la convenuta è tenuta a pagare la differenza, pari a € 24.200,82;
2) ha acquistato in data 3.5.2006 titoli obbligazionari “Lehman Bros per un Parte_3 importo complessivo di € 35.384,83. I titoli sono stati ceduti il 24.11.2011 al corrispettivo di € € 8.175,00.
Dalla c.t.u. è emerso che le cedole maturate nel corso del tempo ammontano ad € 2.998,24.
In forza di compensazione, quindi, la convenuta è tenuta a pagare la differenza, pari a € 24.211,59.
Complessivamente, la convenuta è tenuta a corrispondere agli eredi di e di Parte_2 Pt_3 la somma di € 48.412,41, oltre interessi in misura legale. Parte_3
Sul risarcimento del danno e sul nesso di causalità tra danno e violazione accertata
Dall'acclarata violazione di obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario discende in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore. Nessuna allegazione Contr contraria (né prova) ha offerto al riguardo pagina 6 di 8 Il danno emergente lamentato dagli attori risulta compiutamente ristorato in forza degli effetti restitutori della risoluzione. Le considerazioni svolte risultano dunque assorbenti, non potendosi pervenire a locupletazioni indebite.
Gli attori hanno poi chiesto il risarcimento del lucro cessante, in tesi parametrato al rendimento ragionevolmente atteso dagli investitori, loro danti causa, laddove questi ultimi avessero investito il loro capitale in strumenti finanziari differenti dal titolo Lehman Brothers, come ad esempio alcuni dei titoli presenti nel loro portafoglio investimenti (emessi da Bei o da Kfw).
Appare equo ancorare il lucro cessante non al rendimento di titoli rivelatisi poi proficui, ma al rendimento medio di tutto il portafoglio degli investitori.
In sede peritale è emerso che il rendimento medio del portafoglio di era pari al 2,53%. Se Parte_2 rapportato al capitale investito nei titoli Lehman, deve concludersi che il lucro cessante spettante agli eredi di è pari ad €.894,96. Parte_2
Analogamente, individuato dal c.t.u. il rendimento medio del portafoglio di in Parte_3 misura pari all'1,28%, tenuto conto del capitale dalla stessa investito in obbligazioni Lehman Bros, deve concludersi che il lucro cessante spettante agli eredi di è pari ad € 453,51. Parte_3
Complessivamente, dunque, agli attori spetta a titolo di lucro cessante la somma di € 1.348,47.
Ai fini della quantificazione della pretesa risarcitoria, trattandosi di debito di valore, tale somma deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data degli illeciti (data che, vista l'esiguità dei rispettivi importi e la vicinanza temporale dei due ordini effettuati dagli investitori, può essere comunemente individuata, per la somma complessivamente considerata, in quella del 3.5.2006, data dell'ultimo degli ordini censurati) e maggiorata di interessi in misura pari al tasso legale, secondo equo apprezzamento ex art. 2056 c.c. Si precisa che tali interessi si applicano sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data dell'illecito sino a quella di deposito della sentenza. Sulla somma rivalutata spettano poi gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore degli attori, in solido tra loro, tenuto conto del valore della causa, individuato sulla base di quanto effettivamente riconosciuto, dello scaglione conseguentemente applicabile, dell'attività effettivamente espletata, del valore medio dei compensi previsti per ciascuna attività.
Le spese di c.t.u., liquidate come da decreto del 24.2.2025, devono essere definitivamente poste a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, esclusivamente a carico della convenuta.
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PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda assorbita, accertato il grave inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi informativi indicati in parte motiva, risolve l'ordine di acquisto dei titoli Lehman Brothers oggetto di causa;
condanna la convenuta a restituire agli attori, in solido tra loro, la somma di € 48.412,41 oltre interessi come in parte motiva;
condanna la convenuta al risarcimento dei danni e quindi a pagare in favore degli attori, in solido tra loro, la somma di € 1.348,47, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, spese liquidate in €
7.616,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, integralmente a carico della convenuta.
Brescia, 4.6.2025
Il giudice
Davide Scaffidi
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