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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
R.G. 420/2023
Il Tribunale Ordinario di Rovereto in persona del dott. Giulio Adilardi in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(già , p. Parte_1 Controparte_1
iva , società di diritto tedesco con sede legale in 33775 P.IVA_1
Versmold, Friedrich-Menzenfricke-Str. 6 (Germania), in persona degli amministratori e legali rappresentanti Dr. e il Sig. Controparte_2
rappresentata e difesa dall' avvocato Paolo Zucconelli Parte_2
(C.F. ; pec: C.F._1
con studio in 37121 Verona, Email_1
Via Leoncino 16, giusta procura speciale notarile con sottoscrizione autenticata dal Notaio in data 20 aprile 2023, Persona_1
n. 462/2023 di repertorio, prodotta sub doc. A
Attore
CONTRO con sede in 38060 Nomi (TN), Via del Controparte_3
Lavoro, 11, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_4
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di
[...]
risposta, dall'avvocato Giovanni Spadi (codice fiscale – fax 045-8003346, pec C.F._2
del foro di Verona, con Email_2
domicilio eletto presso lo studio del medesimo in 37138 Verona, Via Leone
Pancaldo 68.
Convenuto
E
[...]
(C.F. e P.I. Controparte_5 P.IVA_2
quale società risultante dalla fusione per incorporazione della società
(P.I. ), sede legale in Milano, Controparte_6 P.IVA_3
via G.B. Cassinis, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing.
(C.F. ), nato a [...] il 12 CP_7 C.F._3
febbraio 1968 giusta procura del 20.01.2016 per atto del notaio Per_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca d'Orsi (C.F.
[...]
- EC ) del C.F._4 Email_3
Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto, all'indirizzo EC , Email_4
giusta procura in atti. terza chiamata
CONCLUSIONI
Nel merito l'attore così conclude: condannare , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di parte attrice , in persona del legale rappresentante pro Controparte_8
tempore, la somma di € 84.320,00, oltre interessi di mora anche secondo il tasso previsto dell'art. 1284, c. 4 c.c., e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di pag. 2/34 giustizia, per i motivi di cui all'atto di citazione. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi ex art. 5, co. 3, D.M. Giustizia n.
55/2014, ma con maggiorazioni del 30% ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, e di un ulteriore terzo ai sensi dell'art. 4, co. 8, D.M. cit., oltre accessori previdenziali e fiscali. La convenuta così conclude: In via Controparte_3
preliminare di rito autorizzarsi a chiamare in causa Controparte_3
in persona del Controparte_9
legale rappresentante pro-tempore, con sede in (20139) Milano, Via G.B.
Cassinis 21 affinché tenga manlevata ed indenne da Controparte_3
ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante o derivabile dalle domande svolte dall'attrice nel presente giudizio e, per l'effetto, disporsi lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. Nel merito In via principale: - respingersi le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e condannarsi , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare a Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'importo di euro
[...]
4.650,00, giuste fatture n. 14507 del 30/12/20, n. 14597 del 31/12/20, n.
10233 del 29/01/21, n. 10234 del 29/01/21, n. 10391 del 08/02/2021, n.
10602 del 25/02/21 e n. 11810 del 24/05/21 oltre interessi di mora al tasso previsto dall'art. 1284, c. 4 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. In via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda attorea, contenersi l'ammontare dell'indennità nei limiti ed in proporzione ai criteri dettati dalla C.M.R., dedotto e quindi compensato parzialmente l'ammontare di euro 4.650,00 dovuto da a Pt_1
giuste fatture n. 14507 del 30/12/20, n. 14597 del 31/12/20, Controparte_3
pag. 3/34 n. 10233 del 29/01/21, n. 10234 del 29/01/21, n. 10391 del 08/02/2021, n.
10602 del 25/02/21 e n. 11810 del 24/05/21; - conseguentemente ed in ogni caso, dichiararsi tenuta Controparte_9
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede
[...]
in (20139) Milano, Via G.B. Cassinis 21 a tenere manlevata ed indenne da ogni e qualsivoglia pregiudizio economico, anche Controparte_3
per spese legali, derivante dall'iniziativa giudiziaria promossa per cui è causa. In ogni caso con vittoria delle spese di lite, oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge. La terza chiamata così conclude: in via preliminare CP_5
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della attrice nei confronti di , con conseguente rigetto della domanda di garanzia di CP_3
quest'ultima nei confronti di;
in via principale accertare e CP_5
dichiarare l'inoperatività della polizza di responsabilità civile vettoriale a fronte di un trasporto di natura extracontrattuale e dunque contra legem;
accertare e dichiarare la carenza di prova della domanda di garanzia della convenuta nei confronti della Compagnia conseguentemente rigettare la domanda di manleva formulata dalla convenuta per tutte le motivazioni sopra esposte;
in subordine nella denegata e non concessa ipotesi in cui si ritenesse dimostrata la responsabilità del sub sub vettore per il sinistro occorso, accertare e dichiarare l'assenza di prova sulla colpa grave del vettore e conseguentemente limitare il quantum del risarcimento applicando i limiti vettoriali previsti dalla convenzione CMR e accertare e dichiarare che la Compagnia è tenuta alla manleva nei limiti della polizza invocata, comprese le spese;
nella ancor più denegata e non concessa ipotesi in cui si ritenesse tenuta a pagare alcunché in virtù della CP_5
polizza, limitare il quantum del risarcimento al valore effettivo del danno,
pag. 4/34 senza applicazione di interessi e rivalutazione monetaria previa applicazione degli scoperti. Il tutto entro il relativo massimale di polizza. In ogni caso, il tutto nei limiti dei massimali previsti, con applicazione della franchigia e scoperti indicati nella polizza, entro il massimale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_8
(già ) conveniva innanzi al Tribunale di Controparte_1
Rovereto la esponendo che: essendo società di diritto Controparte_3
tedesco specializzata nei servizi di logistica e di trasporto di merce su strada a temperatura controllata nonché capogruppo del Gruppo internazionale leader nel settore dei trasporti e logistica su strada in Pt_1
tutto il territorio europeo e con filiali dislocate in circa 20 Stati europei, al tempo dei fatti indicati, sotto la precedente ragione sociale di
[...]
, riceveva dalla propria cliente società Controparte_1 CP_10
con sede in Route de la Gileppe 4, B-4834 Limbourg (Belgio), l'incarico di eseguire un trasporto internazionale di prodotti alimentari a temperatura controllata (burro per circa 19.284 kg), per la successiva distribuzione sul territorio italiano presso la cd. GDO (Grande Distribuzione Organizzata), come da successive lettere di vettura CMR;
con ordine n. 329929 del
02.10.2020 il trasporto stradale era stato commissionato da alla Pt_1
società vettoriale (di qui in avanti anche solo “ ”); Controparte_3 CP_3
l'ordine di trasporto commissionato a prevedeva il carico della CP_3
merce per circa 19.000 kg presso a Limbourg (Belgio) e lo scarico, CP_10
in data 05.10.2020, presso il centro logistico di in (al tempo Pt_1 CP_5
Nagel Italia srl), sito in OL OC (VR); dal centro logistico di Pt_1
pag. 5/34 in Italia, la merce venduta da avrebbe poi dovuto essere trasportata CP_10
agli acquirenti di quest'ultima, come da separate lettere di vettura CMR , nello specifico: in Montelepre (PA), in Lecce, Unicoop CP_11 CP_12
Magazzini Pontedera (PI), in San Marco Evangelista (CE), CP_13 [...]
in Parma;
il trasporto effettivo era stato sub-vezionato da al CP_14 CP_3
vettore polacco IX SP Z ZO (di qui in avanti anche
“IX”), che aveva poi rivelato aver occasionalmente reperito sul CP_3
portale Timocom;
tale soggetto era del tutto sconosciuto a non CP_3
avendovi mai precedentemente collaborato;
la merce era stata caricata presso ma non era mai giunta a destinazione nel luogo di scarico CP_10
presso Nagel Italia ed era quindi andata integralmente perduta;
CP_3
provvedeva, in data 06.10.2020, a sporgere denuncia di furto aggravato presso la Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige, stazione di Calliano
(TN) ; dalla denuncia si evinceva che: in data 02.10.2020 aveva dato CP_3
incarico alla società IX SP Z ZO di RS (Polonia) di ritirare in Belgio presso la ditta 22.000 chilogrammi di burro per CP_10
consegnarli a Nagel Italia, entro la giornata del 05.10.2020; il ritiro della merce avveniva regolarmente, mentre la consegna non era mai avvenuta ed il veicolo era poi risultato irreperibile;
IX aveva contattato CP_3
tramite e-mail in virtù di annuncio per tale trasporto pubblicato da CP_3
sul portale TIMOCOM;
aveva scambiato alcuni messaggi via CP_3
cellulare con quello che riteneva essere l'autista; il telefono cellulare di detto autista era risultato in seguito irreperibile quando aveva CP_3
cercato di avere chiarimenti sulla mancata consegna della merce;
CP_3
mai aveva collaborato in precedenza con la IX;
la IX non risultava più accreditata sul sito TIMOCOM;
in data 7 ottobre 2020, Pt_1
pag. 6/34 ha inviato a lettera di responsabilizzazione, ritenendola, appunto, CP_3
responsabile per il danno patito;
provvedeva a denunciare il sinistro CP_3
presso la propria compagnia di assicurazione, tramite il proprio broker;
nel contempo, il cliente di società provvedeva ad emettere nei Pt_1 CP_10
confronti di nota di addebito del 29 ottobre 2020, per l'importo di Pt_1
euro 84.320,00, a seguito della e-mail del 09 ottobre 2020 con l'elenco delle fatture per ciascun cliente della fornitura;
nel dettaglio, gli importi addebitati da sono determinati sulla base della seguente CP_10
fatturazione di vendita ai propri clienti:- € 4.187,00 (per circa CP_11
911 kg di prodotto); - € 4.027,00 (per circa 855 kg di prodotto); - CP_12
Unicoop Magazzini € 30.139,00 (per circa 7.133 kg di prodotto); - CP_13
€ 42.087,00 (per circa 9.428 kg di prodotto); - €
[...] CP_14
3.880,00 (per circa 955 kg di prodotto); il medesimo importo era stato poi addebitato da a con documenti del 30 dicembre 2020 Pt_1 Controparte_3
ed il pagamento è stato sollecitato in data 25 gennaio 2021 ;
[...]
con e-mail del 25 gennaio 2021, confermava di aver ricevuto la CP_3
fattura di addebito e di averla immediatamente inoltrata alla propria compagnia di assicurazione. Con la medesima e-mail informava, altresì, che avrebbe esercitato pressione sull'assicurazione, affinché il pagamento potesse aver luogo il prima possibile;
con successiva e-mail del 28 Aprile
2021 ha richiesto a di rendere una dichiarazione Controparte_3 Pt_1
formale di aver commissionato l'ordine di carico di merce presso CP_10
detta dichiarazione, a detta di sarebbe stata necessaria per Controparte_3
chiudere il caso e ricevere il pagamento da parte della compagnia di assicurazione;
la richiesta dichiarazione era quindi stata inviata da a Pt_1
in data 11 maggio 2021 senza che il pagamento fosse , Controparte_3
pag. 7/34 tuttavia, stato eseguito;
nel corso dell'estate del 2021 è intercorsa ulteriore corrispondenza tra le parti e con messaggio e-mail del 30 settembre 2021, ha chiesto a di pazientare, atteso che la propria Controparte_3 Pt_1
assicurazione avrebbe pagato in ogni caso tutto alla società CP_10
nonostante dette rassicurazioni, a dicembre dell'anno 2021 il pagamento non aveva ancora avuto luogo;
è invece accaduto che il cliente CP_10
abbia compensato l'importo addebitato di € 84.320,00, con i propri debiti nei confronti di per i servizi di trasporto da questa effettuati, come da Pt_1
estratto conto allegato;
in data 1 marzo 2022, al fine di assolvere la condizione di procedibilità per l'azione giudiziale contro Controparte_3
era stato trasmesso un invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita tra avvocati ex art. 2 e ss. del D.L 132/2014, convertito in Legge n.
162/2014; la aveva aderito all'invito con il patrocinio Controparte_3
dell'avv. Giovanni Spadi di Verona in data 24 marzo 2022; la
[...]
aveva chiesto di estendere il procedimento di negoziazione CP_3
assistita alla propria compagnia di assicurazione;
la compagnia, CP_5
tramite il proprio difensore, aveva dichiarato di essere disposta ad aderire al procedimento di negoziazione assistita, a condizione, tuttavia, che nel medesimo procedimento fosse coinvolto anche il sub vettore IX ribadendo con ciò la carenza della copertura di polizza, per avvenuto conferimento di sub vezione da parte dell'assicurato in Controparte_3
violazione di quanto previsto dalla polizza, anche per i trasporti internazionali secondo la Convenzione CMR e non solo per quelli domestici;
la assoluta irreperibilità di IX aveva tuttavia vanificato la possibile utilità del procedimento di negoziazione assistita;
risultava in ogni caso assolto l'onere di dar corso alla condizione di procedibilità per poter pag. 8/34 avviare l'azione giudiziale nei confronti del vettore la Controparte_3
successiva diffida di pagamento di a a mezzo pec, Pt_1 Controparte_3
del 22 Febbraio 2023, non aveva ricevuto riscontro alcuno;
la fattispecie del trasporto nel corso del quale si era verificata la perdita totale della merce risultava disciplinata, per quanto riguarda le norme che regolano l'esecuzione materiale del trasporto e la responsabilità del vettore stradale, dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, meglio nota come CMR
(Convention Merchandises par Route), ratificata in Italia con la Legge 6 dicembre 1960 n. 1621, successivamente modificata con Protocollo di
Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982
n. 242; detta normativa di diritto internazionale uniforme trovava applicazione, ai sensi dell'art. 1, ogni qualvolta venisse stipulato un contratto per il trasporto a titolo oneroso di merce su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto siano situati in due Paesi diversi;
la legittimazione ad agire di derivava, in via alternativa, sia dal Pt_1
conferimento dell'incarico di sub trasporto a sufficiente Controparte_3
per radicare la presente azione “in ambito di sub-trasporto; nell'ambito del contratto di sub-trasporto, il vettore assumeva la qualità di sub-mittente, sicchè in caso di perdita poteva far valere la responsabilità risarcitoria del sub-vettore indipendentemente dal fatto che il mittente avesse esperito o meno azione di danni nei suoi confronti, e senza quindi dover dimostrare di avere risarcito il danno al mittente;
la aveva comunque subito la Pt_1
compensazione del debito da parte del proprio committente con i CP_10
crediti da servizi di trasporto, compensazione operata da in data CP_10
pag. 9/34 19 novembre 2021; l'applicazione delle disposizioni della Convenzione
CMR prevedeva la presunzione di responsabilità del vettore se si verificava la perdita o avaria della merce trasportata e l'impossibilità, per il vettore, di invocare qualsivoglia forma di esenzione/limitazione, nell'ipotesi in cui il danno dipendesse da dolo o da colpa grave che, secondo la legge del
Giudice adito, è parificata al dolo (art. 29); l'art. 17 CMR recitava al comma 1 “Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna”; la responsabilità del vettore per perdita ed avaria della merce si ricavava inoltre dal combinato disposto di cui agli artt. 23 e 29 CMR;
l' art. 23 CMR dispone che: “1. Quando in virtù delle disposizioni della presente convenzione, il vettore è tenuto a pagare un'indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta.
2. Il valore della merce è stabilito in base al corso in borsa o, in mancanza, in base al prezzo corrente sul mercato, o, in mancanza di entrambi, in base al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità.
3. Tuttavia l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante”; la circostanza, inoltre , che l'addebito di e le comunicazioni di Pt_1
responsabilizzazione indirizzate a non siano mai state Controparte_3
contestate da nemmeno in punto di quantum debeatur Controparte_3
appariva significativa;
aveva, peraltro, sempre riferito, Controparte_3
come risulta dalla documentazione prodotta, che il pagamento avrebbe avuto senz'altro luogo;
la ricognizione del debito risarcitorio da parte di avrebbe di per sé dovuto comportare l'accoglimento della Controparte_3
pag. 10/34 domanda giudiziale, senza ulteriore attività istruttoria;
le previsioni limitative della Convenzione CMR non erano invocabili dal vettore in presenza dei presupposti di cui all'art. 29 CMR avente disciplina analoga a quella dell'art. 1696 c.c.; la giurisprudenza italiana aveva espressamente chiarito che “In tema di trasporto internazionale su strada, la convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva in Italia con l. 6 dicembre
1960, n. 1621), richiede, per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia considerata, dalla legge dello stato del giudice adito, equivalente al dolo;
conseguentemente, atteso il principio del nostro ordinamento, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell'art. 29 di detta convenzione) nel caso in cui, per il vettore o per i suoi dipendenti o preposti, sia rimasta accertata una colpa grave, cioè una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche della minima diligenza;
nel caso di specie, sussisteva la colpa grave del vettore, che aveva operato con straordinaria ed inescusabile imprudenza e/o negligenza non essedo è in grado di individuare in quali circostanze è avvenuto lo smarrimento delle merci affidategli per il trasporto;
aveva Controparte_3
inoltre affidato il trasporto ad un soggetto terzo del tutto sconosciuto alla stessa senza la benché minima verifica preventiva;
Controparte_3
sussistevano , pertanto, le condizioni per accogliere la domanda di accertamento della responsabilità in capo al vettore per la perdita integrale della merce oggetto del trasporto e, conseguentemente, l'accoglimento della richiesta di risarcimento dei danni patiti. Evidenziava che pag. 11/34 l'ammontare del danno richiesto rientrava, in ogni caso, nei limiti risarcitori di cui al comma 3 dell'art. 23 CMR di 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante (all'incirca pari a 10 € per Kg lordo), posto che il peso lordo della merce trasportata è di ca. 19.284 kg., utilizzando convertitori di peso/euro, reperibili on line, l'importo risultante secondo il peso supererebbe l'importo di € 197.000,00; alle voci che integrano la somma di cui si richiede il pagamento per € 84.320,00, andavano in ogni caso aggiunti gli interessi moratori maturati dalla scadenza al saldo, oltre alla rivalutazione monetaria;
ai sensi del punto 3 bis di cui al novellato art. 163 c.p.c.. Si costituiva la Controparte_3
contestando integralmente quanto dedotto da parte attrice in atto di citazione e respingendo fermamente l'addebito di responsabilità in merito agli asseriti danni patiti da Esponeva in fatto che: con ordine n. Pt_1
329929 del 02/10/2020, in qualità di spedizioniere, commissionava Pt_1
a il trasporto della merce, come già dettagliato da parte Controparte_3
attrice in narrativa;
sub-vezionava il trasporto in oggetto alla società CP_3
polacca e, prima di Parte_3
confermare l'ordine, aveva richiesto alla medesima la licenza comunitaria di trasporto nonché la polizza di assicurazione, documenti che la stessa aveva prontamente inviato;
IX caricava regolarmente la merce presso la in Belgio, ma non ne eseguiva la consegna presso la a CP_10 Pt_1
OL OC (Vr), rendendosi irreperibile alle ripetute chiamate di di tal che quest'ultima formalizzava denuncia di furto;
Controparte_3
, quindi, denunciava il sinistro alla propria compagnia di CP_3
assicurazione, , con la quale aveva stipulato la polizza trasporti n. CP_5
46390495 ; inviava a IX, sia via e-mail all'indirizzo Controparte_3
pag. 12/34 fornito, sia via raccomandata, una richiesta risarcitoria per la mancata consegna della merce, ma nessun riscontro veniva reso. In diritto deduceva: il mancato assolvimento della condizione di procedibilità, nella specie della procedura di negoziazione assistita atteso che parte attrice, in data
01/03/22, inviava a parte convenuta l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita a cui la medesima aderiva in data 24/03/22, chiedendo l'estensione del procedimento alla propria compagnia di assicurazione, mentre , tramite pec del proprio CP_5 CP_5
procuratore avv. Francesca D'Orsi, dichiarava di aderire a condizione che la procedura venisse estesa anche alla IX con conseguente irritualità dell'adesione di , condizionata alla presenza di un terzo e creazione CP_5
di una situazione di stallo, ove di fatto nessuno ha manifestato l'interesse ad estendere il contradditorio alla IX, tra l'altro non necessario, con la conseguenza che parte attrice, anziché dare seguito alla procedura di negoziazione assistita, mediante la stesura della convenzione e la fissazione dell'incontro tra le parti aderenti, ha deciso unilateralmente di interrompere l'iter senza quindi completarlo. Eccepiva quindi l'improcedibilità dell'azione per mancato rituale esperimento della procedura di negoziazione assistita.In secondo luogo eccepiva la carenza di CP_3
legittimazione ad agire di evidenziando che, ai sensi dell'art. 13 della Pt_1
Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (la c.d. C.M.R.), la quale riproduce la portata dell'art. 1689 c.c., la legittimazione alle azioni contro il vettore, anche in caso di perdita della merce, spetta al destinatario, ossia l'avente diritto al carico e non allo spedizioniere, quale era In terzo Pt_1
luogo la convenuta deduceva l'assenza di responsabilità in capo a
[...]
per la perdita del carico avendo verificato la serietà e Controparte_3
pag. 13/34 l'affidabilità del sub vettore acquisendo la licenza comunitaria di trasporto e della polizza di assicurazione che venivano prontamente messe a disposizione dalla medesima IX. Il successivo evento di furto della merce e la successiva irreperibilità della IX era quindi evento imprevedibile, inevitabile e non riferibile alla responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 17, comma 2 della Convenzione di Ginevra e ai sensi dell'art. 1693 c.c... In quarto luogo la convenuta eccepiva la carenza di prova del danno subito da atteso che la compensazione credito- Pt_1
debiti effettuata da nei confronti di era soltanto affermata in CP_10 Pt_1
base ad un semplice estratto contabile, non idoneo a dimostrare la richiamata compensazione. Sosteneva, inoltre, chel'eventuale compensazione verificatasi tra e costituisse un evento a cui CP_10 Pt_1
la era del tutto estranea ed i cui effetti giuridici le erano quindi del CP_3
tutto inopponibili. Deduceva che non corrispondeva al vero che non CP_3
avesse mai contestato il danno, atteso che proprio nell'atto di adesione all'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, la stessa ha precipuamente contestato la richiesta risarcitoria di Fermo che Pt_1
era onere della attrice dimostrare il danno, evidenziava che in assenza di colpa grave della convenuta, l'indennità andava quantificata secondo i criteri di limite del debito di cui alla convenzione di Ginevra, ossia in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta. In tale prospettiva, poiché il prezzo corrente di mercato del burro era di euro
3,27 Kg nell'ottobre del 2020, epoca del sinistro , come evincibile dal bollettino prezzi ufficiale del Reg. CEE 1308/2013 allegato, e Pt_4
considerato che il peso lordo mancante è di 19.280,62 Kg (come si evinceva dalle lettere di vettura), l'indennità corrispondeva ad euro pag. 14/34 63.047,62. Sosteneva inoltre che in denegata ipotesi di accoglimento della domanda, gli interessi sull'indennità avrebbero dovuto esser calcolati secondo l'art. 27, n. 1 della C.M.R., ossia nella misura del 5% annuo. proponeva poi una domanda riconvenzionale evidenziando Controparte_3
che ancora oggi, non aveva pagato a , fatture per l'importo Pt_1 CP_3
complessivo di euro 4.650,00 - n. 14507 del 30/12/20; n. 14597 del
31/12/20; n. 10233 del 29/01/21; n. 10234 del 29/01/21; n. 10391 del
08/02/2021; n. 10602 del 25/02/21 e n. 11810 del 24/05/21, chiedendo la condanna di in ordine al pagamento di dette fatture eccependo, in Pt_1
via subordinata, la compensazione parziale di tali fatture “passive” per dalla stessa non saldate, con quanto asseritamente dovuto da . Pt_1 CP_3
Evidenziava inoltre, che avrebbe dovuto a sua volta avere una Pt_1
propria copertura assicurativa a garanzia dei diritti della mittente CP_10
con possibile ingiusta locupletazione in capo a derivante Pt_1
dall'ulteriore risarcimento in questa sede richiesto. Sul punto anticipava una richiesta istruttoria di ordine di esibizione. Quanto alla chiamata in causa di in manleva di Controparte_9
evidenziava che vi era specifica e valida copertura Controparte_3
assicurativa in favore di in forza di polizza trasporti Controparte_3
n. 46390495. Chiedeva quindi di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo ex artt. 32 e 106 c.p.c., affinché tenesse manlevata ed indenne la società da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole Controparte_3
che, in negata ipotesi, avesse dovuto subire a seguito della pretesa svolta nell'odierno giudizio da Si costituiva la Pt_1 [...]
come in epigrafe rappresentata e difesa, per Controparte_9
contestare il contenuto degli atti delle controparti, al fine di richiedere il pag. 15/34 radicale rigetto della domanda avversaria. Esponeva che: quanto allo svolgimento della negoziazione assistita che né promotore della Pt_1
procedura, né , che aveva tutto l'interesse ad estendere l'invito anche CP_3
al vettore effettivo, si erano rese parti diligenti sicchè la procedura era rimasta “sospesa” sino a quando sia sia – la prima con pec Pt_1 CP_5
del 26 ottobre 2022 e la seconda con pec 11 novembre 2022 , avevano invocato la conclusione del procedimento, a prescindere dalla sottoscrizione di un verbale di mancato accordo. Ad avviso del terzo quindi la negoziazione assistita non poteva dirsi espletata. In secondo luogo eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società attrice. Nella prospettazione della attrice la deriverebbe propria legittimazione ad Pt_1
agire in via alternativa dal conferimento dell'incarico di subtrasporto a nonché dalla circostanza che aveva comunque subito Controparte_3 Pt_1
la compensazione del debito da parte del proprio committente con CP_10
i crediti da servizi di trasporto, operata da in data 19 novembre CP_10
2021. Ritiene la terza chiamata che detti criteri non possano radicare la legittimazione ad agire della attrice la quale, da un lato, non risultava essere il mittente del trasporto, attesa la sua qualità di operatore logistico, ma il vettore contrattuale della Committente tanto da risultare nelle CP_10
CMR depositate nello spazio dedicato al vettore (in tali documenti, CP_3
verrebbe indicata solo in relazione alle targhe del camion utilizzato per il trasporto). Sotto altro profilo, la compagnia assicuratrice evidenziava che l'attrice non aveva provato il danno né con riguardo agli importi, che all'avvenuta compensazione. In tale prospettiva eccepiva che la domanda di risarcimento, provenendo da un soggetto non legittimato, si ripercuoteva sulla domanda di manleva, rendendola tamquam non esset. In terzo luogo pag. 16/34 eccepiva la nullità del contratto di sub sub vezione tenuto conto CP_5
che sensi dell'art.
6-ter del D. Lgs. 286/2005 “il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto.
In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo”. Atteso che la committente del trasporto era doveva qualificarsi quale CP_10 Pt_1
vettore contrattuale (tanto da comparire nelle CMR nello spazio dedicato al vettore), sub vettore e IX sub sub vettore. Sosteneva che nel CP_3
caso di specie non trovava infatti applicazione unicamente la Convenzione
CMR , ma anche la legge di stabilità (d.lgs. 286/2005) in quanto era CP_3
vettore iscritto all'albo nazionale, che soggiaceva alla legge italiana;
sottolineava sul punto che nella polizza, vi era espresso richiamo sia all'applicazione della legge italiana che alla legge di stabilità (cfr. art. 1 sezione III) e che nella definizione di sub vettore fornita dall'art. 1 lettera b) del capo 1 della legge di stabilità vi sono “b) vettore, impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada”. Il divieto di sub sub vezione doveva quindi nella specie considerarsi pienamente efficace anche nell'ipotesi di trasporto in regime di CMR essendosi in ogni caso in presenza di un contratto di trasporto internazionale nullo. Venendo al merito, la in via principale deduceva l'assoluta carenza di prova CP_5
della domanda di manleva cioè la prova che il sinistro denunciato rientrasse nella garanzia alla luce del complesso delle clausole contrattuali che descrivono (e al contempo delimitano) il rischio. Evidenziava in secondo pag. 17/34 luogo che , difendendosi dalla domanda svolta nei suoi confronti CP_3
dalla aveva dichiarato di non avere alcuna responsabilità rispetto Pt_1
all'evento, invocando l'esimente ex art. 1693 c.c. per essersi verificata una
“circostanza imprevedibile ed inevitabile tale da escludere la responsabilità della ai sensi dell'art. 17 comma 2 della Convenzione di Ginevra e ai CP_3
sensi dell'art. 1693 c.c.”. Sosteneva la compagnia che , per tal via, CP_3
aveva ammesso che si era verificato un evento non coperto da polizza la quale non poteva operare in caso di esonero di responsabilità del vettore, che ai sensi dell'art. 1693 c.c. sussiste tutte le volte in cui sia data la prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore. Ribadiva poi che la manleva assicurativa, presupponeva la esistenza di un danno da indennizzare, danno non provato da La compagnia inoltre eccepiva che il sinistro non Pt_1
poteva trovare copertura sotto i seguenti profili: - Nullità della sub sub vezione: La polizza (genericamente) invocata dalla prevede, all'art. 1 CP_3
della sezione III (norme comuni alle sezioni I e II) che “L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti – effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti;
- per i quali il Contraente / Assicurato provveda all'affidamento del viaggio ad un sub vettore terzo e ciò dovesse risultare in violazione di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art. 1 comma
247 (modifica al d.o. 21 novembre 2005 n. 286 con introduzione dell'art. 6ter)”. La copertura, dunque, presuppone in primis che l'attività dell'assicurato sia svolta in ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge e dunque sia “legittima” e “pienamente valida”. Nel caso di specie, tuttavia,
pag. 18/34 come già eccepito, è pacifico che si è in presenza di un sub sub trasporto, espressamente vietato dalla legge di stabilità. Tale circostanza, di per sé, non fa operare la polizza, che, ovviamente, non può avallare, né tantomeno prevedere neppure in astratto una copertura per i trasporti effettuati in violazione della legge. A conferma di tale impostazione vi è il fatto che sempre lo stesso art. 1 precisa che la polizza non sia operante neppure nel caso in cui l'assicurato affidi il trasporto ad un sub vettore “e ciò dovesse risultare in violazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (L.
190/2014) -art. 1 –comma 247 (modifica a D.L. 21 novembre 2005 n. 286 con introduzione dell'art. 6 ter)”. Se la polizza non è operativa nel caso in cui l'assicurato affidi il trasporto ad un terzo in violazione della normativa,
a maggior ragione questa non può operare nel caso in cui il contratto di trasporto –come nel caso di specie –sia ab origine in violazione di quanto previsto dalla legge di stabilità. Il trasporto per cui è causa, che non è stato effettuato “ai sensi e nei limiti di legge” non può quindi trovare alcuna copertura di polizza Evidenziava poi che le conseguenze negative oggetto di richiesta di indennizzo dovevano ricondursi al rischio di impresa. La responsabilità che contesta alla ineriva alla modalità utilizzata Pt_1 CP_3
nella scelta del sub (sub) vettore, ovvero per aver occasionalmente egli reperito sul portale Timocom la IX, con cui non aveva mai in precedenza collaborato. Tale responsabilità attiene al cd. “rischio di impresa”, ovvero alla più generale organizzazione dell'attività, come tale assolutamente estranea e trascendente il singolo trasporto, e non riconducibile alla copertura di responsabilità civile vettoriale. non CP_3
aveva contestato tali circostanze, limitandosi a dichiarare “di aver previamente verificato la serietà e l'affidabilità” di IX richiedendo la pag. 19/34 licenza comunitaria di trasporto e la polizza di assicurazione che, a suo dire, venivano “prontamente messe a disposizione da IX”, ma tale affermazione non risultava supportata da alcun elemento probatorio e dunque era ben possibile che tali informazioni fossero state ottenute, eventualmente anche da soggetti diversi da IX, in un momento successivo non solo all'affidamento del trasporto, ma anche all'evento dannoso. Inoltre, il perito della Compagnia, in sede di gestione del sinistro, esaminata la documentazione fornita da , ha rilevato che le mail CP_3
ricevute dalla presunta IX provenivano dall'account
“ com”, dunque non da un dominio appartenente alla Email_5
società, non erano firmate in calce e non riportavano utenze telefoniche di linee fisse e/o cellulari e non era stata fornita alcuna visura. La circostanza che, nell'affidare gli incarichi a soggetti “sconosciuti” si possa incorrere in truffe, raggiri e simili da parte di malfattori che si fingono ditte di trasporti, era quindi una eventualità concreta, che non aveva a che vedere con un rischio legato alla gestione di merce per un trasporto, ma ad una cattiva organizzazione di impresa a monte. Nel caso di specie la , scegliendo CP_3
di affidare il trasporto ad un soggetto sconosciuto aveva accettato il rischio concreto di subire una truffa, con un atteggiamento psicologico configurante il cd. dolo eventuale sicchè il sinistro: 1) si poneva al di fuori del momento in cui comincia la responsabilità del vettore (che, come noto, comincia dal momento della presa in consegna della merce); 2) non poteva dirsi conseguenza né di un furto da parte di autista di un subvettore infedele, né di appropriazione indebita da parte del titolare della società di vezione regolarmente iscritta all'albo incaricata, ma era diretta conseguenza di una truffa, rispetto alla quale non operava la copertura pag. 20/34 assicurativa non avendo la questione nulla a che vedere con il trasporto.
L eccepiva poi l'esclusione ex art. 1900 C.C. essendo il sinistro CP_5
cagionato da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario.. Eccepiva inoltre l'inoperatività della polizza per essere stato affidato il trasporto a soggetto non autorizzato atteso che l'art. 1 della sezione III delle condizioni di assicurazione, al primo comma precisava che l'assicurazione “non è operante per i trasporti comunque effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l'Assicurato, non autorizzati al trasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti” e che le targhe dei mezzi utilizzati per il trasporto – ovvero quelle indicate nelle CMR,
BL510NK/MOHN6210 – non erano riconducibili a IX sia perché non polacche, sia perché non corrispondenti alle targhe BL134LG/BL390YG che essa IX aveva fornito a prima del trasporto e che CP_3 CP_3
aveva poi comunicato a ed indicate nella denuncia sporta ai Pt_1
Carabinieri. Non è stato dimostrato, quindi, che il trasporto fosse stato conferito ad un soggetto “regolare”, ma doveva anzi ritenersi che al momento della presa in consegna delle merci presso Colmar, il soggetto asseritamente incaricato da non avesse la “qualifica” di legittimo CP_3
ausiliario del vettore. In subordine la compagnia eccepiva l'inoperatività della polizza per pregiudizio alla rivalsa ex art. 21 CGA atteso che sino all'adesione all'invito alla negoziazione assistita, non aveva CP_3
contestato l'addebito né in punto di an né in punto di quantum, ed anzi aveva più volte rassicurato del fatto che la propria Compagnia Pt_1
avrebbe proceduto a corrispondere l'indennizzo. Inoltre, non vi era prova che abbia tempestivamente responsabilizzato il soggetto a cui aveva CP_3
affidato il trasporto nel termine prescrizionale di un anno ex art. 2951 c.c. a pag. 21/34 mente del quale “Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto” .A fronte dell'evento verificatosi il 2 ottobre 2020, , infatti, aveva inoltrato una raccomandata CP_3
internazionale a IX in data 1.11.2022 ricevuta il successivo
7.12.2022; la mail ordinaria inoltrata il 10 novembre 2022, oltre a non essere tempestiva, non dimostrava che il destinatario l'avesse effettivamente ricevuta, sicchè l'inerzia di aveva pregiudicato CP_3
irrimediabilmente il diritto alla rivalsa da parte della Compagnia.
Evidenziava inoltre ulteriormente che a norma dell'art. 2 della sezione I del contratto di assicurazione – responsabilità civile del vettore, in tema di
“rischi esclusi” “La Società non è obbligata per gli indennizzi che fossero dovuti dal Contraente / Assicurato in conseguenza di: a) dolo e/o colpa grave del Contraente/ Assicurato dei loro dipendenti o preposti o di qualsiasi soggetto di cui essi si siano avvalsi per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;
b) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, sub vettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero con il concorso degli stessi”. Inoltre il successivo articolo 8 prevedeva una estensione di garanzia per tali ipotesi, più in particolare precisando, in tema di colpa grave, che “La società tiene inoltre indenne il
Contraente/Assicurato di quanto da esso dovuto, a seguito di vertenza giudiziale, in relazione a: a) colpa grave del contraente assicurato, dei suoi dipendenti, dei sub vettori e/o rispettivi dipendenti o ausiliari o di qualsiasi soggetto di cui essi si siano avvalsi per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni”, tale inciso, identico all'inciso contenuto nell'art. 1696 c.c. ed introdotto dall'art. 10 del pag. 22/34 d lgs. 21 novembre 2005 n. 286 ha come ratio quella di escludere sia il risarcimento che la copertura oltre i limiti quando il soggetto di cui si è avvalso il vettore assicurato sia a priori un malfattore/ladro e non un soggetto che approfitta di una situazione di disponibilità fisica di merce e se ne appropri “nell'esercizio delle proprie funzioni, ne discende, dunque, che nel caso di specie non possa applicarsi l'estensione di garanzia in tema di colpa grave, giacchè il soggetto che ha materialmente ritirato la merce non è dato sapere se fosse un dipendente di IX ed anzi deve escludersi stesse agendo nell'esercizio delle proprie funzioni. Eccepiva inoltre che il furto non era stato provato non essendo sufficiente a tal fine la denuncia sporta ai carabinieri – ed inoltre l'appropriazione indebita oggetto di copertura deve esser perpetrata, ai sensi dell'art. 8 lettera c) “dai dipendenti del Contraente/Assicurato, dai subvettori e/o rispettivi dipendenti o con il concorso degli stessi” mentre nel caso di specie non aveva CP_3
dimostrato da chi fosse stata posta in essere l'attività contra legem, con la conseguenza che l'estensione non poteva dirsi operante. In subordine la compagnia chiedeva che il Tribunale facesse applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00 ai sensi dell'art. 8 CGP per “perdite o danni alle merci derivanti da furto in genere, mancata riconsegna o ammanco delle merci in genere”. In subordine la compagnia eccepiva la l'assoluta carenza probatoria della colpa grave di né la fondatezza CP_3
della propria domanda in punto di quantum avendo dunque tutte le Pt_1
informazioni necessarie, fornite proprio da , ed al momento del carico CP_3
era a conoscenza delle targhe del veicolo ma, nonostante ciò, non aveva provveduto al preventivo controllo ed aveva caricato la merce poi sparita.
A ciò si aggiunge che il quantum della pretesa risarcitoria di non era Pt_1
pag. 23/34 accompagnato dalle fatture di vendita ma solo da uno schema riepilogativo del danno che non poteva avere alcuna valenza probatoria. Eccepiva inoltre l' infondatezza della richiesta di parte attrice, poi riportata anche da
, avente ad oggetto il riconoscimento sulla somma indicata a titolo di CP_3
risarcimento degli interessi e della rivalutazione monetaria atteso che l'art. 1224 c.c. disciplina i “danni nelle obbligazioni pecuniarie” e dispone che nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro sono dovuti gli interessi dal giorno della mora. Secondo la compagnia nella specie non potevano essere riconosciuti interessi moratori, i quali presuppongono un debito di valuta ex art. 1224 c.c., ma solo quelli c.d. compensativi del danno da lucro cessante, al tasso legale o ad un tasso diverso;
tali interessi potevano peraltro essere corrisposti soltanto qualora il creditore danneggiato provasse che la rivalutazione monetaria della somma liquidata in suo favore non fosse sufficiente a tenerlo indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso e, in particolare da quelle conseguenze riconducibili al ritardo con il quale la somma gli venisse erogata mentre nel caso specifico l'eventuale danno da svalutazione monetaria doveva intendersi assorbito nell'attribuzione degli interessi legali qualora riconosciuti, non essendo comunque cumulabili le due voci.
Concessi i termini per memorie ex art. 183 c.p.c. le parti le depositavano reiterando le rispettive domande e considerazioni ed articolando mezzi di prova costituendi. Ritenendo superflue le prove costituende articolate dalle parti in data 8.5.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte. Con ordinanza del 4.6.2024 la causa veniva indi rimessa sul ruolo al fine di consentire la conclusione della procedura di negoziazione assistita avviata dall'attore nei confronti del pag. 24/34 convenuto. All'udienza del 16.10.2024 il Tribunale, preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo, assegnava alle parti termine sino al per il deposito di conclusioni in modalità di trattazione scritta. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che il Tribunale - rilevato che all'inerzia della parte attrice la quale , ricevuta la disponibilità della convenuta a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si è attivata per addivenire a tale stipula, arrestando la procedura ad una fase precedente quella dello svolgimento della negoziazione, non poteva attribuirsi un connotato doloso o di negligenza , essendo stato detto impasse determinato dall'incertezza provocata dalla particolare forma di adesione adottata dalla compagnia assicuratrice, terza chiamata, la quale ha subordinato la propria partecipazione alla chiamata in giudizio del vettore finale - ha ritenuto di concedere alle parti ulteriore termine per la conclusione della procedura, senza esito. Ne deriva che la condizione di procedibilità deve comunque ritenersi integrata tra le parti. Quanto alla compagnia , il Tribunale CP_5
rileva che la subordinazione della adesione alla negoziazione da parte dell'assicuratore alla chiamata in causa della IX, compagnia di trasporto pacificamente resasi irreperibile e/o scomparsa, ha chiara natura emulativa e quindi deve essere certamente considerata quale rifiuto di adesione, con le conseguenze di legge.
2. Nel merito, si osserva che la società si è rivolta a per CP_10 Pt_1
la effettuazione del trasporto. Il vettore a sua volta, al fine di Pt_1
adempiere alle obbligazioni assunte con il mittente si è rivolto alla CP_3
pag. 25/34 Trasporti la quale ultima, a cascata, si è rivolta per il trasporto delle merci commissionatogli da alla società IX SP Z ZO. Pt_1
Occorre allora rimarcare che la CMR non esclude la possibilità per il vettore di avvalersi di successivi vettori i quali, a loro volta, possono rivolgersi ad ulteriori vettori (cd. “sub sub vettore”). Ciò al di là dell'ipotesi, sempre prevista dalla Convenzione, della fattispecie della pluralità di vettori per uno stesso trasporto, fattispecie nella specie non calzante, imponendo essa che i plurimi vettori siano ab origine parte del contratto di trasporto primario. La sub sub vezione, espressamente sanzionata nel nostro ordinamento nell'ambito del trasporto nazionale su gomma, è lecita ai sensi della CMR in caso di traporto internazionale sebbene, in concreto, possa comportare per il committente l'impossibilità di conoscere con esattezza quali soggetti eseguano il trasporto per proprio conto. Nello specifico né il mittente né il vettore hanno CP_10 Pt_1
utilizzato lo strumento contrattuale per opporre al vettore un generale divieto al sub-sub-trasporto, o per regolare il ricorso alla sub sub vezione valorizzando la fidelizzazione dei sub vettori con il vettore principale e con la Committente. Ne deriva che nel caso di specie il rapporto come concretamente configuratosi, cioè come sub sub vezione senza limitazione alcuna, è conforme alla disciplina vigente e perfettamente valido.
3. Pacifica la validità del rapporto come configuratosi, resta in ogni caso da stabilire quale sia la legge applicabile in caso di controversie tra il vettore e il sub vettore. Al riguardo il Regolamento UE n. 593/2008 (cd.
Regolamento Roma I) stabilisce, in linea generale, che la legge applicabile al contratto di trasporto è quella del paese di residenza abituale del vettore.
Ne consegue che, sulla base della documentazione agli atti e delle pag. 26/34 allegazioni delle parti mentre alla fattispecie contrattuale tra e CP_10
si applica la disciplina tedesca del trasporto di cose, al rapporto tra Pt_1
e si applica la legge dello stato in cui ha sede Pt_1 CP_3 Controparte_3
(che nel contratto di sub trasporto deve considerarsi il sostanziale vettore).
Tanto consente, anzitutto, di superare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da , atteso che sulla base CP_3
dell'ordinamento italiano il committente è perfettamente legittimato ad agire nei confronti del vettore sulla base del contratto di trasporto. Per il resto, avendo riguardo alla disciplina del contratto quale delineata dall'ordinamento italiano occorre evidenziare che né l'esame del Codice
Civile (artt. 1683 – 1702), né la considerazione della legislazione speciale in materia (D.lgs. 21 novembre 2005 n. 286) si sono storicamente rivelati utili a definire e regolare il contratto di sub-vezione o sub-trasporto, nonostante questo sia, nella prassi del settore , il modello contrattuale più diffuso. Detta normativa non disciplinava, infatti, compiutamente l'ipotesi nella quale più soggetti fossero contemporaneamente coinvolti nella fornitura di servizi di autotrasporto. E' quindi stato necessario un intervento interpretativo-suppletivo della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Si ha il contratto di trasporto con sub-trasporto quando il vettore, impegnatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, esegue con propri mezzi soltanto una parte di esso, avvalendosi quanto al resto dell'opera di altro vettore, col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di sub-trasporto, nel quale assume la veste di mittente e che opera indistintamente dal primo, non istituendosi alcun rapporto tra l'originario mittente ed il vettore del sub- trasporto, che di fronte a quello agisce come ausiliario del vettore
pag. 27/34 originario”. La giurisprudenza di legittimità ha quindi configurato il contratto di sub-trasporto quale contratto in forza del quale il vettore stipula in nome e per conto proprio con un altro operatore un autonomo contratto di trasporto affinché parte o tutta la prestazione di trasporto da lui dovuta al proprio dante causa in forza di un precedente contratto di trasporto venga eseguita.
4. La disciplina dell'autotrasporto è stata poi innovata con la cd. Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) nel corpo della quale è stata chiarita la definizione di committente con l'introduzione della figura del committente cd. (art.2, comma 1) ed è stata introdotta la definizione di sub- CP_8
vettore con l'aggiunta della lettera e) bis nell'art. 2, comma 1. Ai sensi di tale legge per sub-vettore si intende: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ovvero l'impresa non stabilita in
, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di CP_5
cabotaggio stradale nel territorio italiano, che svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, nel rispetto del regolamento (CE) n.
1072/2009. L'art.
6-ter disciplina, poi, la sub-vezione stabilendo che: il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori, ma tale possibilità deve essere necessariamente concordata tra le parti del trasporto al momento della stipulazione del contratto o in corso di esecuzione dello stesso;
ottenuta l'approvazione, il primo vettore si assume gli oneri e le responsabilità del committente limitatamente alla verifica della regolarità del sub-vettore in materia retributiva, assicurativa e previdenziale, pena la responsabilità solidale, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per quanto riguarda i trattamenti pag. 28/34 retributivi dei lavoratori, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi alle prestazioni ricevute. Laddove la sub-vezione avvenga senza il consenso del committente, quest'ultimo può risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il pagamento delle prestazioni di trasporto già svolte. Il sub-vettore non potrà affidare, a sua volta, il trasporto ad un altro sub-vettore. Violata tale disposizione, il contratto tra il primo e il secondo sub-vettore è nullo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite dal secondo sub-vettore.
5. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento può muoversi all'esame del caso qui sottoposto al Tribunale. Non è contestato, ma anzi dal complessivo tenore degli atti delle parti deve considerarsi provato, che la sub-sub-vezione fosse stata consentita da . Ne consegue che alla Pt_1
luce della disciplina menzionata il contratto tra e deve Pt_1 CP_3
ritenersi del tutto valido. Inoltre, al rapporto in esame si applica, per quanto sopra esposto, la legge nazionale del vettore, cioè di , cioè la CP_3
disciplina ordinaria del codice civile in tema di trasporto. Fatta questa premessa deve ritenersi provato l'inadempimento di atteso che, CP_3
pacificamente, le merci oggetto del contratto sono state ritirate presso il committente dalla IX SP Z ZO mentre in seguito sono state sottratte e non consegnate al destinatario. Occorre precisare peraltro che in tema di responsabilità del vettore nel trasporto di cose, il legislatore italiano ha predisposto una apposita disciplina a seconda che si tratti di impedimenti e di ritardi nell'esecuzione del trasporto o di impedimenti alla riconsegna o, infine, di perdita o avaria del bene trasportato. Nella prima ipotesi – impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto per cause non imputabili al vettore – la norma prescrive al vettore di tenere dei pag. 29/34 comportamenti particolari (richiesta di istruzioni al mittente, custodia delle cose ed eventuale vendita delle stesse secondo un preciso procedimento previsto dall'art.1686, commi 1 e 2 c.c; in tal caso, il vettore ha diritto al rimborso delle spese da lui sostenute ex art.1686, co.3 c.c. e se il trasporto è già iniziato egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione al percorso compiuto, salvo che l'interruzione non sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito;
in tal caso, non potendo più essere eseguito il trasporto, il contratto può essere risolto ai sensi dell'art.1463 c.c). Nella seconda ipotesi – impedimenti alla riconsegna – qualora il destinatario sia irreperibile, rifiuti o ritardi nel chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore è abilitato a domandare immediatamente istruzioni al mittente. Nell'ipotesi in cui sorga una controversia tra più destinatari in merito alla riconsegna o alle modalità di quest'ultima o se il destinatario ritarda nel ricevere le cose trasportate, il vettore non ha più l'obbligo di chiedere istruzioni al mittente. Egli potrà, dunque, liberarsi delle obbligazioni o tramite il deposito o con la vendita delle cose informando di ciò il mittente.
6. Viene in rilievo, infine, per quel che nel caso specifico più interessa la responsabilità del vettore in caso di perdita o avaria delle cose, responsabilità che, appunto, risulta esattamente riferibile al caso in esame.
Ai sensi dell'art.1693, co.1 c.c. “Il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”. Nel caso in esame non è dubbio che la perdita del carico si pag. 30/34 sia registrata e sia stata totale. Non può neppure revocarsi in dubbio che la stessa sia imputabile, sul piano della responsabilità contrattuale, alla società
Baldo. L'art. 1693 c.c., infatti, stabilisce che il vettore risponde della perdita del carico qualora non dimostri, in positivo, che il danno è dipeso da un evento estraneo alla sua sfera d'azione, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore;
la convenzione CMR prevede, poi, una limitazione del risarcimento esclusivamente nel caso in cui il danno al mittente non sia derivato da colpa grave o dolo del vettore. Tanto premesso ritiene il Tribunale che non costituisca un'ipotesi di caso di caso fortuito l'appropriazione indebita della merce da parte del sub vettore, occorrendo al fine della integrazione del fortuito che la sottrazione del carico avvenga in modo violento ed in circostanze di tempo e di luogo non prevedibili (Cass.
n. 10392/91; v. anche Cass. n. 24209/06, Cass. n.15107/2013). Nel caso di specie il vettore non è stato addirittura in grado di riferire le vicende CP_3
che hanno riguardato la merce, mai pervenuta al destinatario, limitandosi ad affermare che le circostanze in cui si verificò la “sparizione” del carico
(irreperibilità improvvisa) facevano ragionevolmente propendere per l'appropriazione dell'intero carico ad opera dei medesimi trasportatori. La perdita della merce, dunque, nell'ipotesi assai verosimile dell'appropriazione indebita da parte di terzi, non è dipesa da caso fortuito;
anzi può senz'altro dirsi che l'episodio è stato caratterizzato, dal dolo del sub-vettore incaricato della prestazione di trasporto il quale è reso totalmente irreperibile e non ha mai preso contatti con il suo mandante per renderlo edotto delle vicende relative al carico. Stante il dolo del sub- vettore, il vettore non può avvalersi delle limitazioni della CP_3
responsabilità previste dal secondo comma dell'art. 1696 c.c. e dalla pag. 31/34 convenzione CMR essendo raggiunta pacificamente la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo del soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, avendo tali soggetti agito nell'esercizio delle loro funzioni. D'altro canto, si profila una colpa grave anche a carico di , culpa quanto meno in eligendo, avendo la predetta CP_3
società affidato un carico di notevole valore a soggetto con il quale mai aveva mai intrattenuto rapporti commerciali e, quindi, in sostanza, privo di qualsiasi accertata referenza.
7. Quanto alla prova del danno, si osserva che esso consiste nella pacifica ed ammessa perdita del carico alla quale consegue la, altrettanto, pacifica responsabilità di nei confronti di Sul piano della Pt_1 CP_10
quantificazione, ai fini del risarcimento integrale del danno, si ritiene, in via analogica, pur vertendosi in materia regolata da CMR che ci si possa riferire al disposto dell'art. 1696, primo comma, c.c., a norma del quale il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il danno può dunque essere desunto dalle fatture emesse dal committente nei confronti del destinatario della merce. Ne deriva che in accoglimento della domanda formulata dalla attrice la società deve essere Pt_1 Controparte_3
condannata a corrispondere la somma di euro 84.320,00. Trattandosi di debito di valore in quanto a natura risarcitoria, tenuto conto del principio di corrispondenza tra domanda e decisum, le somme sopra indicate vanno maggiorate dei soli interessi moratori nella misura legale dalla data della domanda giudiziale al saldo.
8. Resta da esaminare la domanda di manleva formulata da Controparte_3
nei confronti della compagnia assicuratrice . Detta domanda è CP_5
pag. 32/34 infondata e deve essere respinta. E' sufficiente a tal fine rilevare che a noma dell'art. 13 della polizza, prodotta dalla stessa ( doc.3 allegato CP_3
alla comparsa del 7.9.2023), ”la garanzia è prestata per i trasporti CP_3
su strada con inizio e termine nell'ambito della Repubblica Italiana dello
Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino”, mentre nel caso di specie il trasporto ha avuto pacificamente inizio in territorio diverso da quello italiano, vaticano o di San Marino e si colloca quindi fuori dall'ambito di operatività della polizza.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra l' attrice ed il convenuto come pure tra questo e la terza chiamata , stante il CP_5
principio di soccombenza, dette spese, computate in relazione alla quantità
e qualità della attività svolta dalle parti vittoriose, sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
- Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa respinta od assorbita, così provvede:
1) condanna a corrispondere a Controparte_3 [...]
la somma di euro 84.320,00 oltre agli interessi Parte_1
moratori nella misura legale dalla data della domanda al saldo;
2) condanna a rifondere alla Controparte_3 [...]
le spese di lite, che si liquidano in euro 18.333,90 per Parte_1
compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali al
15%;
3) condanna a rifondere a Controparte_3 [...]
le spese di lite, che Controparte_5
pag. 33/34 si liquidano in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Rovereto il 5.2.2025.
Il Giudice
Dott. Giulio Adilardi
pag. 34/34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
R.G. 420/2023
Il Tribunale Ordinario di Rovereto in persona del dott. Giulio Adilardi in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(già , p. Parte_1 Controparte_1
iva , società di diritto tedesco con sede legale in 33775 P.IVA_1
Versmold, Friedrich-Menzenfricke-Str. 6 (Germania), in persona degli amministratori e legali rappresentanti Dr. e il Sig. Controparte_2
rappresentata e difesa dall' avvocato Paolo Zucconelli Parte_2
(C.F. ; pec: C.F._1
con studio in 37121 Verona, Email_1
Via Leoncino 16, giusta procura speciale notarile con sottoscrizione autenticata dal Notaio in data 20 aprile 2023, Persona_1
n. 462/2023 di repertorio, prodotta sub doc. A
Attore
CONTRO con sede in 38060 Nomi (TN), Via del Controparte_3
Lavoro, 11, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_4
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di
[...]
risposta, dall'avvocato Giovanni Spadi (codice fiscale – fax 045-8003346, pec C.F._2
del foro di Verona, con Email_2
domicilio eletto presso lo studio del medesimo in 37138 Verona, Via Leone
Pancaldo 68.
Convenuto
E
[...]
(C.F. e P.I. Controparte_5 P.IVA_2
quale società risultante dalla fusione per incorporazione della società
(P.I. ), sede legale in Milano, Controparte_6 P.IVA_3
via G.B. Cassinis, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing.
(C.F. ), nato a [...] il 12 CP_7 C.F._3
febbraio 1968 giusta procura del 20.01.2016 per atto del notaio Per_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca d'Orsi (C.F.
[...]
- EC ) del C.F._4 Email_3
Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto, all'indirizzo EC , Email_4
giusta procura in atti. terza chiamata
CONCLUSIONI
Nel merito l'attore così conclude: condannare , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di parte attrice , in persona del legale rappresentante pro Controparte_8
tempore, la somma di € 84.320,00, oltre interessi di mora anche secondo il tasso previsto dell'art. 1284, c. 4 c.c., e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di pag. 2/34 giustizia, per i motivi di cui all'atto di citazione. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi ex art. 5, co. 3, D.M. Giustizia n.
55/2014, ma con maggiorazioni del 30% ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, e di un ulteriore terzo ai sensi dell'art. 4, co. 8, D.M. cit., oltre accessori previdenziali e fiscali. La convenuta così conclude: In via Controparte_3
preliminare di rito autorizzarsi a chiamare in causa Controparte_3
in persona del Controparte_9
legale rappresentante pro-tempore, con sede in (20139) Milano, Via G.B.
Cassinis 21 affinché tenga manlevata ed indenne da Controparte_3
ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante o derivabile dalle domande svolte dall'attrice nel presente giudizio e, per l'effetto, disporsi lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. Nel merito In via principale: - respingersi le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e condannarsi , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare a Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'importo di euro
[...]
4.650,00, giuste fatture n. 14507 del 30/12/20, n. 14597 del 31/12/20, n.
10233 del 29/01/21, n. 10234 del 29/01/21, n. 10391 del 08/02/2021, n.
10602 del 25/02/21 e n. 11810 del 24/05/21 oltre interessi di mora al tasso previsto dall'art. 1284, c. 4 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. In via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda attorea, contenersi l'ammontare dell'indennità nei limiti ed in proporzione ai criteri dettati dalla C.M.R., dedotto e quindi compensato parzialmente l'ammontare di euro 4.650,00 dovuto da a Pt_1
giuste fatture n. 14507 del 30/12/20, n. 14597 del 31/12/20, Controparte_3
pag. 3/34 n. 10233 del 29/01/21, n. 10234 del 29/01/21, n. 10391 del 08/02/2021, n.
10602 del 25/02/21 e n. 11810 del 24/05/21; - conseguentemente ed in ogni caso, dichiararsi tenuta Controparte_9
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede
[...]
in (20139) Milano, Via G.B. Cassinis 21 a tenere manlevata ed indenne da ogni e qualsivoglia pregiudizio economico, anche Controparte_3
per spese legali, derivante dall'iniziativa giudiziaria promossa per cui è causa. In ogni caso con vittoria delle spese di lite, oltre C.P.A. ed I.V.A. di legge. La terza chiamata così conclude: in via preliminare CP_5
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della attrice nei confronti di , con conseguente rigetto della domanda di garanzia di CP_3
quest'ultima nei confronti di;
in via principale accertare e CP_5
dichiarare l'inoperatività della polizza di responsabilità civile vettoriale a fronte di un trasporto di natura extracontrattuale e dunque contra legem;
accertare e dichiarare la carenza di prova della domanda di garanzia della convenuta nei confronti della Compagnia conseguentemente rigettare la domanda di manleva formulata dalla convenuta per tutte le motivazioni sopra esposte;
in subordine nella denegata e non concessa ipotesi in cui si ritenesse dimostrata la responsabilità del sub sub vettore per il sinistro occorso, accertare e dichiarare l'assenza di prova sulla colpa grave del vettore e conseguentemente limitare il quantum del risarcimento applicando i limiti vettoriali previsti dalla convenzione CMR e accertare e dichiarare che la Compagnia è tenuta alla manleva nei limiti della polizza invocata, comprese le spese;
nella ancor più denegata e non concessa ipotesi in cui si ritenesse tenuta a pagare alcunché in virtù della CP_5
polizza, limitare il quantum del risarcimento al valore effettivo del danno,
pag. 4/34 senza applicazione di interessi e rivalutazione monetaria previa applicazione degli scoperti. Il tutto entro il relativo massimale di polizza. In ogni caso, il tutto nei limiti dei massimali previsti, con applicazione della franchigia e scoperti indicati nella polizza, entro il massimale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_8
(già ) conveniva innanzi al Tribunale di Controparte_1
Rovereto la esponendo che: essendo società di diritto Controparte_3
tedesco specializzata nei servizi di logistica e di trasporto di merce su strada a temperatura controllata nonché capogruppo del Gruppo internazionale leader nel settore dei trasporti e logistica su strada in Pt_1
tutto il territorio europeo e con filiali dislocate in circa 20 Stati europei, al tempo dei fatti indicati, sotto la precedente ragione sociale di
[...]
, riceveva dalla propria cliente società Controparte_1 CP_10
con sede in Route de la Gileppe 4, B-4834 Limbourg (Belgio), l'incarico di eseguire un trasporto internazionale di prodotti alimentari a temperatura controllata (burro per circa 19.284 kg), per la successiva distribuzione sul territorio italiano presso la cd. GDO (Grande Distribuzione Organizzata), come da successive lettere di vettura CMR;
con ordine n. 329929 del
02.10.2020 il trasporto stradale era stato commissionato da alla Pt_1
società vettoriale (di qui in avanti anche solo “ ”); Controparte_3 CP_3
l'ordine di trasporto commissionato a prevedeva il carico della CP_3
merce per circa 19.000 kg presso a Limbourg (Belgio) e lo scarico, CP_10
in data 05.10.2020, presso il centro logistico di in (al tempo Pt_1 CP_5
Nagel Italia srl), sito in OL OC (VR); dal centro logistico di Pt_1
pag. 5/34 in Italia, la merce venduta da avrebbe poi dovuto essere trasportata CP_10
agli acquirenti di quest'ultima, come da separate lettere di vettura CMR , nello specifico: in Montelepre (PA), in Lecce, Unicoop CP_11 CP_12
Magazzini Pontedera (PI), in San Marco Evangelista (CE), CP_13 [...]
in Parma;
il trasporto effettivo era stato sub-vezionato da al CP_14 CP_3
vettore polacco IX SP Z ZO (di qui in avanti anche
“IX”), che aveva poi rivelato aver occasionalmente reperito sul CP_3
portale Timocom;
tale soggetto era del tutto sconosciuto a non CP_3
avendovi mai precedentemente collaborato;
la merce era stata caricata presso ma non era mai giunta a destinazione nel luogo di scarico CP_10
presso Nagel Italia ed era quindi andata integralmente perduta;
CP_3
provvedeva, in data 06.10.2020, a sporgere denuncia di furto aggravato presso la Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige, stazione di Calliano
(TN) ; dalla denuncia si evinceva che: in data 02.10.2020 aveva dato CP_3
incarico alla società IX SP Z ZO di RS (Polonia) di ritirare in Belgio presso la ditta 22.000 chilogrammi di burro per CP_10
consegnarli a Nagel Italia, entro la giornata del 05.10.2020; il ritiro della merce avveniva regolarmente, mentre la consegna non era mai avvenuta ed il veicolo era poi risultato irreperibile;
IX aveva contattato CP_3
tramite e-mail in virtù di annuncio per tale trasporto pubblicato da CP_3
sul portale TIMOCOM;
aveva scambiato alcuni messaggi via CP_3
cellulare con quello che riteneva essere l'autista; il telefono cellulare di detto autista era risultato in seguito irreperibile quando aveva CP_3
cercato di avere chiarimenti sulla mancata consegna della merce;
CP_3
mai aveva collaborato in precedenza con la IX;
la IX non risultava più accreditata sul sito TIMOCOM;
in data 7 ottobre 2020, Pt_1
pag. 6/34 ha inviato a lettera di responsabilizzazione, ritenendola, appunto, CP_3
responsabile per il danno patito;
provvedeva a denunciare il sinistro CP_3
presso la propria compagnia di assicurazione, tramite il proprio broker;
nel contempo, il cliente di società provvedeva ad emettere nei Pt_1 CP_10
confronti di nota di addebito del 29 ottobre 2020, per l'importo di Pt_1
euro 84.320,00, a seguito della e-mail del 09 ottobre 2020 con l'elenco delle fatture per ciascun cliente della fornitura;
nel dettaglio, gli importi addebitati da sono determinati sulla base della seguente CP_10
fatturazione di vendita ai propri clienti:- € 4.187,00 (per circa CP_11
911 kg di prodotto); - € 4.027,00 (per circa 855 kg di prodotto); - CP_12
Unicoop Magazzini € 30.139,00 (per circa 7.133 kg di prodotto); - CP_13
€ 42.087,00 (per circa 9.428 kg di prodotto); - €
[...] CP_14
3.880,00 (per circa 955 kg di prodotto); il medesimo importo era stato poi addebitato da a con documenti del 30 dicembre 2020 Pt_1 Controparte_3
ed il pagamento è stato sollecitato in data 25 gennaio 2021 ;
[...]
con e-mail del 25 gennaio 2021, confermava di aver ricevuto la CP_3
fattura di addebito e di averla immediatamente inoltrata alla propria compagnia di assicurazione. Con la medesima e-mail informava, altresì, che avrebbe esercitato pressione sull'assicurazione, affinché il pagamento potesse aver luogo il prima possibile;
con successiva e-mail del 28 Aprile
2021 ha richiesto a di rendere una dichiarazione Controparte_3 Pt_1
formale di aver commissionato l'ordine di carico di merce presso CP_10
detta dichiarazione, a detta di sarebbe stata necessaria per Controparte_3
chiudere il caso e ricevere il pagamento da parte della compagnia di assicurazione;
la richiesta dichiarazione era quindi stata inviata da a Pt_1
in data 11 maggio 2021 senza che il pagamento fosse , Controparte_3
pag. 7/34 tuttavia, stato eseguito;
nel corso dell'estate del 2021 è intercorsa ulteriore corrispondenza tra le parti e con messaggio e-mail del 30 settembre 2021, ha chiesto a di pazientare, atteso che la propria Controparte_3 Pt_1
assicurazione avrebbe pagato in ogni caso tutto alla società CP_10
nonostante dette rassicurazioni, a dicembre dell'anno 2021 il pagamento non aveva ancora avuto luogo;
è invece accaduto che il cliente CP_10
abbia compensato l'importo addebitato di € 84.320,00, con i propri debiti nei confronti di per i servizi di trasporto da questa effettuati, come da Pt_1
estratto conto allegato;
in data 1 marzo 2022, al fine di assolvere la condizione di procedibilità per l'azione giudiziale contro Controparte_3
era stato trasmesso un invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita tra avvocati ex art. 2 e ss. del D.L 132/2014, convertito in Legge n.
162/2014; la aveva aderito all'invito con il patrocinio Controparte_3
dell'avv. Giovanni Spadi di Verona in data 24 marzo 2022; la
[...]
aveva chiesto di estendere il procedimento di negoziazione CP_3
assistita alla propria compagnia di assicurazione;
la compagnia, CP_5
tramite il proprio difensore, aveva dichiarato di essere disposta ad aderire al procedimento di negoziazione assistita, a condizione, tuttavia, che nel medesimo procedimento fosse coinvolto anche il sub vettore IX ribadendo con ciò la carenza della copertura di polizza, per avvenuto conferimento di sub vezione da parte dell'assicurato in Controparte_3
violazione di quanto previsto dalla polizza, anche per i trasporti internazionali secondo la Convenzione CMR e non solo per quelli domestici;
la assoluta irreperibilità di IX aveva tuttavia vanificato la possibile utilità del procedimento di negoziazione assistita;
risultava in ogni caso assolto l'onere di dar corso alla condizione di procedibilità per poter pag. 8/34 avviare l'azione giudiziale nei confronti del vettore la Controparte_3
successiva diffida di pagamento di a a mezzo pec, Pt_1 Controparte_3
del 22 Febbraio 2023, non aveva ricevuto riscontro alcuno;
la fattispecie del trasporto nel corso del quale si era verificata la perdita totale della merce risultava disciplinata, per quanto riguarda le norme che regolano l'esecuzione materiale del trasporto e la responsabilità del vettore stradale, dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, meglio nota come CMR
(Convention Merchandises par Route), ratificata in Italia con la Legge 6 dicembre 1960 n. 1621, successivamente modificata con Protocollo di
Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982
n. 242; detta normativa di diritto internazionale uniforme trovava applicazione, ai sensi dell'art. 1, ogni qualvolta venisse stipulato un contratto per il trasporto a titolo oneroso di merce su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto siano situati in due Paesi diversi;
la legittimazione ad agire di derivava, in via alternativa, sia dal Pt_1
conferimento dell'incarico di sub trasporto a sufficiente Controparte_3
per radicare la presente azione “in ambito di sub-trasporto; nell'ambito del contratto di sub-trasporto, il vettore assumeva la qualità di sub-mittente, sicchè in caso di perdita poteva far valere la responsabilità risarcitoria del sub-vettore indipendentemente dal fatto che il mittente avesse esperito o meno azione di danni nei suoi confronti, e senza quindi dover dimostrare di avere risarcito il danno al mittente;
la aveva comunque subito la Pt_1
compensazione del debito da parte del proprio committente con i CP_10
crediti da servizi di trasporto, compensazione operata da in data CP_10
pag. 9/34 19 novembre 2021; l'applicazione delle disposizioni della Convenzione
CMR prevedeva la presunzione di responsabilità del vettore se si verificava la perdita o avaria della merce trasportata e l'impossibilità, per il vettore, di invocare qualsivoglia forma di esenzione/limitazione, nell'ipotesi in cui il danno dipendesse da dolo o da colpa grave che, secondo la legge del
Giudice adito, è parificata al dolo (art. 29); l'art. 17 CMR recitava al comma 1 “Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna”; la responsabilità del vettore per perdita ed avaria della merce si ricavava inoltre dal combinato disposto di cui agli artt. 23 e 29 CMR;
l' art. 23 CMR dispone che: “1. Quando in virtù delle disposizioni della presente convenzione, il vettore è tenuto a pagare un'indennità per perdita totale o parziale della merce, tale indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta.
2. Il valore della merce è stabilito in base al corso in borsa o, in mancanza, in base al prezzo corrente sul mercato, o, in mancanza di entrambi, in base al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità.
3. Tuttavia l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante”; la circostanza, inoltre , che l'addebito di e le comunicazioni di Pt_1
responsabilizzazione indirizzate a non siano mai state Controparte_3
contestate da nemmeno in punto di quantum debeatur Controparte_3
appariva significativa;
aveva, peraltro, sempre riferito, Controparte_3
come risulta dalla documentazione prodotta, che il pagamento avrebbe avuto senz'altro luogo;
la ricognizione del debito risarcitorio da parte di avrebbe di per sé dovuto comportare l'accoglimento della Controparte_3
pag. 10/34 domanda giudiziale, senza ulteriore attività istruttoria;
le previsioni limitative della Convenzione CMR non erano invocabili dal vettore in presenza dei presupposti di cui all'art. 29 CMR avente disciplina analoga a quella dell'art. 1696 c.c.; la giurisprudenza italiana aveva espressamente chiarito che “In tema di trasporto internazionale su strada, la convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva in Italia con l. 6 dicembre
1960, n. 1621), richiede, per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia considerata, dalla legge dello stato del giudice adito, equivalente al dolo;
conseguentemente, atteso il principio del nostro ordinamento, secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle proprie della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell'art. 29 di detta convenzione) nel caso in cui, per il vettore o per i suoi dipendenti o preposti, sia rimasta accertata una colpa grave, cioè una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche della minima diligenza;
nel caso di specie, sussisteva la colpa grave del vettore, che aveva operato con straordinaria ed inescusabile imprudenza e/o negligenza non essedo è in grado di individuare in quali circostanze è avvenuto lo smarrimento delle merci affidategli per il trasporto;
aveva Controparte_3
inoltre affidato il trasporto ad un soggetto terzo del tutto sconosciuto alla stessa senza la benché minima verifica preventiva;
Controparte_3
sussistevano , pertanto, le condizioni per accogliere la domanda di accertamento della responsabilità in capo al vettore per la perdita integrale della merce oggetto del trasporto e, conseguentemente, l'accoglimento della richiesta di risarcimento dei danni patiti. Evidenziava che pag. 11/34 l'ammontare del danno richiesto rientrava, in ogni caso, nei limiti risarcitori di cui al comma 3 dell'art. 23 CMR di 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante (all'incirca pari a 10 € per Kg lordo), posto che il peso lordo della merce trasportata è di ca. 19.284 kg., utilizzando convertitori di peso/euro, reperibili on line, l'importo risultante secondo il peso supererebbe l'importo di € 197.000,00; alle voci che integrano la somma di cui si richiede il pagamento per € 84.320,00, andavano in ogni caso aggiunti gli interessi moratori maturati dalla scadenza al saldo, oltre alla rivalutazione monetaria;
ai sensi del punto 3 bis di cui al novellato art. 163 c.p.c.. Si costituiva la Controparte_3
contestando integralmente quanto dedotto da parte attrice in atto di citazione e respingendo fermamente l'addebito di responsabilità in merito agli asseriti danni patiti da Esponeva in fatto che: con ordine n. Pt_1
329929 del 02/10/2020, in qualità di spedizioniere, commissionava Pt_1
a il trasporto della merce, come già dettagliato da parte Controparte_3
attrice in narrativa;
sub-vezionava il trasporto in oggetto alla società CP_3
polacca e, prima di Parte_3
confermare l'ordine, aveva richiesto alla medesima la licenza comunitaria di trasporto nonché la polizza di assicurazione, documenti che la stessa aveva prontamente inviato;
IX caricava regolarmente la merce presso la in Belgio, ma non ne eseguiva la consegna presso la a CP_10 Pt_1
OL OC (Vr), rendendosi irreperibile alle ripetute chiamate di di tal che quest'ultima formalizzava denuncia di furto;
Controparte_3
, quindi, denunciava il sinistro alla propria compagnia di CP_3
assicurazione, , con la quale aveva stipulato la polizza trasporti n. CP_5
46390495 ; inviava a IX, sia via e-mail all'indirizzo Controparte_3
pag. 12/34 fornito, sia via raccomandata, una richiesta risarcitoria per la mancata consegna della merce, ma nessun riscontro veniva reso. In diritto deduceva: il mancato assolvimento della condizione di procedibilità, nella specie della procedura di negoziazione assistita atteso che parte attrice, in data
01/03/22, inviava a parte convenuta l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita a cui la medesima aderiva in data 24/03/22, chiedendo l'estensione del procedimento alla propria compagnia di assicurazione, mentre , tramite pec del proprio CP_5 CP_5
procuratore avv. Francesca D'Orsi, dichiarava di aderire a condizione che la procedura venisse estesa anche alla IX con conseguente irritualità dell'adesione di , condizionata alla presenza di un terzo e creazione CP_5
di una situazione di stallo, ove di fatto nessuno ha manifestato l'interesse ad estendere il contradditorio alla IX, tra l'altro non necessario, con la conseguenza che parte attrice, anziché dare seguito alla procedura di negoziazione assistita, mediante la stesura della convenzione e la fissazione dell'incontro tra le parti aderenti, ha deciso unilateralmente di interrompere l'iter senza quindi completarlo. Eccepiva quindi l'improcedibilità dell'azione per mancato rituale esperimento della procedura di negoziazione assistita.In secondo luogo eccepiva la carenza di CP_3
legittimazione ad agire di evidenziando che, ai sensi dell'art. 13 della Pt_1
Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (la c.d. C.M.R.), la quale riproduce la portata dell'art. 1689 c.c., la legittimazione alle azioni contro il vettore, anche in caso di perdita della merce, spetta al destinatario, ossia l'avente diritto al carico e non allo spedizioniere, quale era In terzo Pt_1
luogo la convenuta deduceva l'assenza di responsabilità in capo a
[...]
per la perdita del carico avendo verificato la serietà e Controparte_3
pag. 13/34 l'affidabilità del sub vettore acquisendo la licenza comunitaria di trasporto e della polizza di assicurazione che venivano prontamente messe a disposizione dalla medesima IX. Il successivo evento di furto della merce e la successiva irreperibilità della IX era quindi evento imprevedibile, inevitabile e non riferibile alla responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 17, comma 2 della Convenzione di Ginevra e ai sensi dell'art. 1693 c.c... In quarto luogo la convenuta eccepiva la carenza di prova del danno subito da atteso che la compensazione credito- Pt_1
debiti effettuata da nei confronti di era soltanto affermata in CP_10 Pt_1
base ad un semplice estratto contabile, non idoneo a dimostrare la richiamata compensazione. Sosteneva, inoltre, chel'eventuale compensazione verificatasi tra e costituisse un evento a cui CP_10 Pt_1
la era del tutto estranea ed i cui effetti giuridici le erano quindi del CP_3
tutto inopponibili. Deduceva che non corrispondeva al vero che non CP_3
avesse mai contestato il danno, atteso che proprio nell'atto di adesione all'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, la stessa ha precipuamente contestato la richiesta risarcitoria di Fermo che Pt_1
era onere della attrice dimostrare il danno, evidenziava che in assenza di colpa grave della convenuta, l'indennità andava quantificata secondo i criteri di limite del debito di cui alla convenzione di Ginevra, ossia in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta. In tale prospettiva, poiché il prezzo corrente di mercato del burro era di euro
3,27 Kg nell'ottobre del 2020, epoca del sinistro , come evincibile dal bollettino prezzi ufficiale del Reg. CEE 1308/2013 allegato, e Pt_4
considerato che il peso lordo mancante è di 19.280,62 Kg (come si evinceva dalle lettere di vettura), l'indennità corrispondeva ad euro pag. 14/34 63.047,62. Sosteneva inoltre che in denegata ipotesi di accoglimento della domanda, gli interessi sull'indennità avrebbero dovuto esser calcolati secondo l'art. 27, n. 1 della C.M.R., ossia nella misura del 5% annuo. proponeva poi una domanda riconvenzionale evidenziando Controparte_3
che ancora oggi, non aveva pagato a , fatture per l'importo Pt_1 CP_3
complessivo di euro 4.650,00 - n. 14507 del 30/12/20; n. 14597 del
31/12/20; n. 10233 del 29/01/21; n. 10234 del 29/01/21; n. 10391 del
08/02/2021; n. 10602 del 25/02/21 e n. 11810 del 24/05/21, chiedendo la condanna di in ordine al pagamento di dette fatture eccependo, in Pt_1
via subordinata, la compensazione parziale di tali fatture “passive” per dalla stessa non saldate, con quanto asseritamente dovuto da . Pt_1 CP_3
Evidenziava inoltre, che avrebbe dovuto a sua volta avere una Pt_1
propria copertura assicurativa a garanzia dei diritti della mittente CP_10
con possibile ingiusta locupletazione in capo a derivante Pt_1
dall'ulteriore risarcimento in questa sede richiesto. Sul punto anticipava una richiesta istruttoria di ordine di esibizione. Quanto alla chiamata in causa di in manleva di Controparte_9
evidenziava che vi era specifica e valida copertura Controparte_3
assicurativa in favore di in forza di polizza trasporti Controparte_3
n. 46390495. Chiedeva quindi di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo ex artt. 32 e 106 c.p.c., affinché tenesse manlevata ed indenne la società da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole Controparte_3
che, in negata ipotesi, avesse dovuto subire a seguito della pretesa svolta nell'odierno giudizio da Si costituiva la Pt_1 [...]
come in epigrafe rappresentata e difesa, per Controparte_9
contestare il contenuto degli atti delle controparti, al fine di richiedere il pag. 15/34 radicale rigetto della domanda avversaria. Esponeva che: quanto allo svolgimento della negoziazione assistita che né promotore della Pt_1
procedura, né , che aveva tutto l'interesse ad estendere l'invito anche CP_3
al vettore effettivo, si erano rese parti diligenti sicchè la procedura era rimasta “sospesa” sino a quando sia sia – la prima con pec Pt_1 CP_5
del 26 ottobre 2022 e la seconda con pec 11 novembre 2022 , avevano invocato la conclusione del procedimento, a prescindere dalla sottoscrizione di un verbale di mancato accordo. Ad avviso del terzo quindi la negoziazione assistita non poteva dirsi espletata. In secondo luogo eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società attrice. Nella prospettazione della attrice la deriverebbe propria legittimazione ad Pt_1
agire in via alternativa dal conferimento dell'incarico di subtrasporto a nonché dalla circostanza che aveva comunque subito Controparte_3 Pt_1
la compensazione del debito da parte del proprio committente con CP_10
i crediti da servizi di trasporto, operata da in data 19 novembre CP_10
2021. Ritiene la terza chiamata che detti criteri non possano radicare la legittimazione ad agire della attrice la quale, da un lato, non risultava essere il mittente del trasporto, attesa la sua qualità di operatore logistico, ma il vettore contrattuale della Committente tanto da risultare nelle CP_10
CMR depositate nello spazio dedicato al vettore (in tali documenti, CP_3
verrebbe indicata solo in relazione alle targhe del camion utilizzato per il trasporto). Sotto altro profilo, la compagnia assicuratrice evidenziava che l'attrice non aveva provato il danno né con riguardo agli importi, che all'avvenuta compensazione. In tale prospettiva eccepiva che la domanda di risarcimento, provenendo da un soggetto non legittimato, si ripercuoteva sulla domanda di manleva, rendendola tamquam non esset. In terzo luogo pag. 16/34 eccepiva la nullità del contratto di sub sub vezione tenuto conto CP_5
che sensi dell'art.
6-ter del D. Lgs. 286/2005 “il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto.
In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo”. Atteso che la committente del trasporto era doveva qualificarsi quale CP_10 Pt_1
vettore contrattuale (tanto da comparire nelle CMR nello spazio dedicato al vettore), sub vettore e IX sub sub vettore. Sosteneva che nel CP_3
caso di specie non trovava infatti applicazione unicamente la Convenzione
CMR , ma anche la legge di stabilità (d.lgs. 286/2005) in quanto era CP_3
vettore iscritto all'albo nazionale, che soggiaceva alla legge italiana;
sottolineava sul punto che nella polizza, vi era espresso richiamo sia all'applicazione della legge italiana che alla legge di stabilità (cfr. art. 1 sezione III) e che nella definizione di sub vettore fornita dall'art. 1 lettera b) del capo 1 della legge di stabilità vi sono “b) vettore, impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada”. Il divieto di sub sub vezione doveva quindi nella specie considerarsi pienamente efficace anche nell'ipotesi di trasporto in regime di CMR essendosi in ogni caso in presenza di un contratto di trasporto internazionale nullo. Venendo al merito, la in via principale deduceva l'assoluta carenza di prova CP_5
della domanda di manleva cioè la prova che il sinistro denunciato rientrasse nella garanzia alla luce del complesso delle clausole contrattuali che descrivono (e al contempo delimitano) il rischio. Evidenziava in secondo pag. 17/34 luogo che , difendendosi dalla domanda svolta nei suoi confronti CP_3
dalla aveva dichiarato di non avere alcuna responsabilità rispetto Pt_1
all'evento, invocando l'esimente ex art. 1693 c.c. per essersi verificata una
“circostanza imprevedibile ed inevitabile tale da escludere la responsabilità della ai sensi dell'art. 17 comma 2 della Convenzione di Ginevra e ai CP_3
sensi dell'art. 1693 c.c.”. Sosteneva la compagnia che , per tal via, CP_3
aveva ammesso che si era verificato un evento non coperto da polizza la quale non poteva operare in caso di esonero di responsabilità del vettore, che ai sensi dell'art. 1693 c.c. sussiste tutte le volte in cui sia data la prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore. Ribadiva poi che la manleva assicurativa, presupponeva la esistenza di un danno da indennizzare, danno non provato da La compagnia inoltre eccepiva che il sinistro non Pt_1
poteva trovare copertura sotto i seguenti profili: - Nullità della sub sub vezione: La polizza (genericamente) invocata dalla prevede, all'art. 1 CP_3
della sezione III (norme comuni alle sezioni I e II) che “L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti – effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti;
- per i quali il Contraente / Assicurato provveda all'affidamento del viaggio ad un sub vettore terzo e ciò dovesse risultare in violazione di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) art. 1 comma
247 (modifica al d.o. 21 novembre 2005 n. 286 con introduzione dell'art. 6ter)”. La copertura, dunque, presuppone in primis che l'attività dell'assicurato sia svolta in ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge e dunque sia “legittima” e “pienamente valida”. Nel caso di specie, tuttavia,
pag. 18/34 come già eccepito, è pacifico che si è in presenza di un sub sub trasporto, espressamente vietato dalla legge di stabilità. Tale circostanza, di per sé, non fa operare la polizza, che, ovviamente, non può avallare, né tantomeno prevedere neppure in astratto una copertura per i trasporti effettuati in violazione della legge. A conferma di tale impostazione vi è il fatto che sempre lo stesso art. 1 precisa che la polizza non sia operante neppure nel caso in cui l'assicurato affidi il trasporto ad un sub vettore “e ciò dovesse risultare in violazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (L.
190/2014) -art. 1 –comma 247 (modifica a D.L. 21 novembre 2005 n. 286 con introduzione dell'art. 6 ter)”. Se la polizza non è operativa nel caso in cui l'assicurato affidi il trasporto ad un terzo in violazione della normativa,
a maggior ragione questa non può operare nel caso in cui il contratto di trasporto –come nel caso di specie –sia ab origine in violazione di quanto previsto dalla legge di stabilità. Il trasporto per cui è causa, che non è stato effettuato “ai sensi e nei limiti di legge” non può quindi trovare alcuna copertura di polizza Evidenziava poi che le conseguenze negative oggetto di richiesta di indennizzo dovevano ricondursi al rischio di impresa. La responsabilità che contesta alla ineriva alla modalità utilizzata Pt_1 CP_3
nella scelta del sub (sub) vettore, ovvero per aver occasionalmente egli reperito sul portale Timocom la IX, con cui non aveva mai in precedenza collaborato. Tale responsabilità attiene al cd. “rischio di impresa”, ovvero alla più generale organizzazione dell'attività, come tale assolutamente estranea e trascendente il singolo trasporto, e non riconducibile alla copertura di responsabilità civile vettoriale. non CP_3
aveva contestato tali circostanze, limitandosi a dichiarare “di aver previamente verificato la serietà e l'affidabilità” di IX richiedendo la pag. 19/34 licenza comunitaria di trasporto e la polizza di assicurazione che, a suo dire, venivano “prontamente messe a disposizione da IX”, ma tale affermazione non risultava supportata da alcun elemento probatorio e dunque era ben possibile che tali informazioni fossero state ottenute, eventualmente anche da soggetti diversi da IX, in un momento successivo non solo all'affidamento del trasporto, ma anche all'evento dannoso. Inoltre, il perito della Compagnia, in sede di gestione del sinistro, esaminata la documentazione fornita da , ha rilevato che le mail CP_3
ricevute dalla presunta IX provenivano dall'account
“ com”, dunque non da un dominio appartenente alla Email_5
società, non erano firmate in calce e non riportavano utenze telefoniche di linee fisse e/o cellulari e non era stata fornita alcuna visura. La circostanza che, nell'affidare gli incarichi a soggetti “sconosciuti” si possa incorrere in truffe, raggiri e simili da parte di malfattori che si fingono ditte di trasporti, era quindi una eventualità concreta, che non aveva a che vedere con un rischio legato alla gestione di merce per un trasporto, ma ad una cattiva organizzazione di impresa a monte. Nel caso di specie la , scegliendo CP_3
di affidare il trasporto ad un soggetto sconosciuto aveva accettato il rischio concreto di subire una truffa, con un atteggiamento psicologico configurante il cd. dolo eventuale sicchè il sinistro: 1) si poneva al di fuori del momento in cui comincia la responsabilità del vettore (che, come noto, comincia dal momento della presa in consegna della merce); 2) non poteva dirsi conseguenza né di un furto da parte di autista di un subvettore infedele, né di appropriazione indebita da parte del titolare della società di vezione regolarmente iscritta all'albo incaricata, ma era diretta conseguenza di una truffa, rispetto alla quale non operava la copertura pag. 20/34 assicurativa non avendo la questione nulla a che vedere con il trasporto.
L eccepiva poi l'esclusione ex art. 1900 C.C. essendo il sinistro CP_5
cagionato da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario.. Eccepiva inoltre l'inoperatività della polizza per essere stato affidato il trasporto a soggetto non autorizzato atteso che l'art. 1 della sezione III delle condizioni di assicurazione, al primo comma precisava che l'assicurazione “non è operante per i trasporti comunque effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l'Assicurato, non autorizzati al trasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti” e che le targhe dei mezzi utilizzati per il trasporto – ovvero quelle indicate nelle CMR,
BL510NK/MOHN6210 – non erano riconducibili a IX sia perché non polacche, sia perché non corrispondenti alle targhe BL134LG/BL390YG che essa IX aveva fornito a prima del trasporto e che CP_3 CP_3
aveva poi comunicato a ed indicate nella denuncia sporta ai Pt_1
Carabinieri. Non è stato dimostrato, quindi, che il trasporto fosse stato conferito ad un soggetto “regolare”, ma doveva anzi ritenersi che al momento della presa in consegna delle merci presso Colmar, il soggetto asseritamente incaricato da non avesse la “qualifica” di legittimo CP_3
ausiliario del vettore. In subordine la compagnia eccepiva l'inoperatività della polizza per pregiudizio alla rivalsa ex art. 21 CGA atteso che sino all'adesione all'invito alla negoziazione assistita, non aveva CP_3
contestato l'addebito né in punto di an né in punto di quantum, ed anzi aveva più volte rassicurato del fatto che la propria Compagnia Pt_1
avrebbe proceduto a corrispondere l'indennizzo. Inoltre, non vi era prova che abbia tempestivamente responsabilizzato il soggetto a cui aveva CP_3
affidato il trasporto nel termine prescrizionale di un anno ex art. 2951 c.c. a pag. 21/34 mente del quale “Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto” .A fronte dell'evento verificatosi il 2 ottobre 2020, , infatti, aveva inoltrato una raccomandata CP_3
internazionale a IX in data 1.11.2022 ricevuta il successivo
7.12.2022; la mail ordinaria inoltrata il 10 novembre 2022, oltre a non essere tempestiva, non dimostrava che il destinatario l'avesse effettivamente ricevuta, sicchè l'inerzia di aveva pregiudicato CP_3
irrimediabilmente il diritto alla rivalsa da parte della Compagnia.
Evidenziava inoltre ulteriormente che a norma dell'art. 2 della sezione I del contratto di assicurazione – responsabilità civile del vettore, in tema di
“rischi esclusi” “La Società non è obbligata per gli indennizzi che fossero dovuti dal Contraente / Assicurato in conseguenza di: a) dolo e/o colpa grave del Contraente/ Assicurato dei loro dipendenti o preposti o di qualsiasi soggetto di cui essi si siano avvalsi per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;
b) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, sub vettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero con il concorso degli stessi”. Inoltre il successivo articolo 8 prevedeva una estensione di garanzia per tali ipotesi, più in particolare precisando, in tema di colpa grave, che “La società tiene inoltre indenne il
Contraente/Assicurato di quanto da esso dovuto, a seguito di vertenza giudiziale, in relazione a: a) colpa grave del contraente assicurato, dei suoi dipendenti, dei sub vettori e/o rispettivi dipendenti o ausiliari o di qualsiasi soggetto di cui essi si siano avvalsi per l'esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni”, tale inciso, identico all'inciso contenuto nell'art. 1696 c.c. ed introdotto dall'art. 10 del pag. 22/34 d lgs. 21 novembre 2005 n. 286 ha come ratio quella di escludere sia il risarcimento che la copertura oltre i limiti quando il soggetto di cui si è avvalso il vettore assicurato sia a priori un malfattore/ladro e non un soggetto che approfitta di una situazione di disponibilità fisica di merce e se ne appropri “nell'esercizio delle proprie funzioni, ne discende, dunque, che nel caso di specie non possa applicarsi l'estensione di garanzia in tema di colpa grave, giacchè il soggetto che ha materialmente ritirato la merce non è dato sapere se fosse un dipendente di IX ed anzi deve escludersi stesse agendo nell'esercizio delle proprie funzioni. Eccepiva inoltre che il furto non era stato provato non essendo sufficiente a tal fine la denuncia sporta ai carabinieri – ed inoltre l'appropriazione indebita oggetto di copertura deve esser perpetrata, ai sensi dell'art. 8 lettera c) “dai dipendenti del Contraente/Assicurato, dai subvettori e/o rispettivi dipendenti o con il concorso degli stessi” mentre nel caso di specie non aveva CP_3
dimostrato da chi fosse stata posta in essere l'attività contra legem, con la conseguenza che l'estensione non poteva dirsi operante. In subordine la compagnia chiedeva che il Tribunale facesse applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00 ai sensi dell'art. 8 CGP per “perdite o danni alle merci derivanti da furto in genere, mancata riconsegna o ammanco delle merci in genere”. In subordine la compagnia eccepiva la l'assoluta carenza probatoria della colpa grave di né la fondatezza CP_3
della propria domanda in punto di quantum avendo dunque tutte le Pt_1
informazioni necessarie, fornite proprio da , ed al momento del carico CP_3
era a conoscenza delle targhe del veicolo ma, nonostante ciò, non aveva provveduto al preventivo controllo ed aveva caricato la merce poi sparita.
A ciò si aggiunge che il quantum della pretesa risarcitoria di non era Pt_1
pag. 23/34 accompagnato dalle fatture di vendita ma solo da uno schema riepilogativo del danno che non poteva avere alcuna valenza probatoria. Eccepiva inoltre l' infondatezza della richiesta di parte attrice, poi riportata anche da
, avente ad oggetto il riconoscimento sulla somma indicata a titolo di CP_3
risarcimento degli interessi e della rivalutazione monetaria atteso che l'art. 1224 c.c. disciplina i “danni nelle obbligazioni pecuniarie” e dispone che nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro sono dovuti gli interessi dal giorno della mora. Secondo la compagnia nella specie non potevano essere riconosciuti interessi moratori, i quali presuppongono un debito di valuta ex art. 1224 c.c., ma solo quelli c.d. compensativi del danno da lucro cessante, al tasso legale o ad un tasso diverso;
tali interessi potevano peraltro essere corrisposti soltanto qualora il creditore danneggiato provasse che la rivalutazione monetaria della somma liquidata in suo favore non fosse sufficiente a tenerlo indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso e, in particolare da quelle conseguenze riconducibili al ritardo con il quale la somma gli venisse erogata mentre nel caso specifico l'eventuale danno da svalutazione monetaria doveva intendersi assorbito nell'attribuzione degli interessi legali qualora riconosciuti, non essendo comunque cumulabili le due voci.
Concessi i termini per memorie ex art. 183 c.p.c. le parti le depositavano reiterando le rispettive domande e considerazioni ed articolando mezzi di prova costituendi. Ritenendo superflue le prove costituende articolate dalle parti in data 8.5.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte. Con ordinanza del 4.6.2024 la causa veniva indi rimessa sul ruolo al fine di consentire la conclusione della procedura di negoziazione assistita avviata dall'attore nei confronti del pag. 24/34 convenuto. All'udienza del 16.10.2024 il Tribunale, preso atto del mancato raggiungimento dell'accordo, assegnava alle parti termine sino al per il deposito di conclusioni in modalità di trattazione scritta. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che il Tribunale - rilevato che all'inerzia della parte attrice la quale , ricevuta la disponibilità della convenuta a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si è attivata per addivenire a tale stipula, arrestando la procedura ad una fase precedente quella dello svolgimento della negoziazione, non poteva attribuirsi un connotato doloso o di negligenza , essendo stato detto impasse determinato dall'incertezza provocata dalla particolare forma di adesione adottata dalla compagnia assicuratrice, terza chiamata, la quale ha subordinato la propria partecipazione alla chiamata in giudizio del vettore finale - ha ritenuto di concedere alle parti ulteriore termine per la conclusione della procedura, senza esito. Ne deriva che la condizione di procedibilità deve comunque ritenersi integrata tra le parti. Quanto alla compagnia , il Tribunale CP_5
rileva che la subordinazione della adesione alla negoziazione da parte dell'assicuratore alla chiamata in causa della IX, compagnia di trasporto pacificamente resasi irreperibile e/o scomparsa, ha chiara natura emulativa e quindi deve essere certamente considerata quale rifiuto di adesione, con le conseguenze di legge.
2. Nel merito, si osserva che la società si è rivolta a per CP_10 Pt_1
la effettuazione del trasporto. Il vettore a sua volta, al fine di Pt_1
adempiere alle obbligazioni assunte con il mittente si è rivolto alla CP_3
pag. 25/34 Trasporti la quale ultima, a cascata, si è rivolta per il trasporto delle merci commissionatogli da alla società IX SP Z ZO. Pt_1
Occorre allora rimarcare che la CMR non esclude la possibilità per il vettore di avvalersi di successivi vettori i quali, a loro volta, possono rivolgersi ad ulteriori vettori (cd. “sub sub vettore”). Ciò al di là dell'ipotesi, sempre prevista dalla Convenzione, della fattispecie della pluralità di vettori per uno stesso trasporto, fattispecie nella specie non calzante, imponendo essa che i plurimi vettori siano ab origine parte del contratto di trasporto primario. La sub sub vezione, espressamente sanzionata nel nostro ordinamento nell'ambito del trasporto nazionale su gomma, è lecita ai sensi della CMR in caso di traporto internazionale sebbene, in concreto, possa comportare per il committente l'impossibilità di conoscere con esattezza quali soggetti eseguano il trasporto per proprio conto. Nello specifico né il mittente né il vettore hanno CP_10 Pt_1
utilizzato lo strumento contrattuale per opporre al vettore un generale divieto al sub-sub-trasporto, o per regolare il ricorso alla sub sub vezione valorizzando la fidelizzazione dei sub vettori con il vettore principale e con la Committente. Ne deriva che nel caso di specie il rapporto come concretamente configuratosi, cioè come sub sub vezione senza limitazione alcuna, è conforme alla disciplina vigente e perfettamente valido.
3. Pacifica la validità del rapporto come configuratosi, resta in ogni caso da stabilire quale sia la legge applicabile in caso di controversie tra il vettore e il sub vettore. Al riguardo il Regolamento UE n. 593/2008 (cd.
Regolamento Roma I) stabilisce, in linea generale, che la legge applicabile al contratto di trasporto è quella del paese di residenza abituale del vettore.
Ne consegue che, sulla base della documentazione agli atti e delle pag. 26/34 allegazioni delle parti mentre alla fattispecie contrattuale tra e CP_10
si applica la disciplina tedesca del trasporto di cose, al rapporto tra Pt_1
e si applica la legge dello stato in cui ha sede Pt_1 CP_3 Controparte_3
(che nel contratto di sub trasporto deve considerarsi il sostanziale vettore).
Tanto consente, anzitutto, di superare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da , atteso che sulla base CP_3
dell'ordinamento italiano il committente è perfettamente legittimato ad agire nei confronti del vettore sulla base del contratto di trasporto. Per il resto, avendo riguardo alla disciplina del contratto quale delineata dall'ordinamento italiano occorre evidenziare che né l'esame del Codice
Civile (artt. 1683 – 1702), né la considerazione della legislazione speciale in materia (D.lgs. 21 novembre 2005 n. 286) si sono storicamente rivelati utili a definire e regolare il contratto di sub-vezione o sub-trasporto, nonostante questo sia, nella prassi del settore , il modello contrattuale più diffuso. Detta normativa non disciplinava, infatti, compiutamente l'ipotesi nella quale più soggetti fossero contemporaneamente coinvolti nella fornitura di servizi di autotrasporto. E' quindi stato necessario un intervento interpretativo-suppletivo della giurisprudenza di legittimità secondo la quale “Si ha il contratto di trasporto con sub-trasporto quando il vettore, impegnatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, esegue con propri mezzi soltanto una parte di esso, avvalendosi quanto al resto dell'opera di altro vettore, col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di sub-trasporto, nel quale assume la veste di mittente e che opera indistintamente dal primo, non istituendosi alcun rapporto tra l'originario mittente ed il vettore del sub- trasporto, che di fronte a quello agisce come ausiliario del vettore
pag. 27/34 originario”. La giurisprudenza di legittimità ha quindi configurato il contratto di sub-trasporto quale contratto in forza del quale il vettore stipula in nome e per conto proprio con un altro operatore un autonomo contratto di trasporto affinché parte o tutta la prestazione di trasporto da lui dovuta al proprio dante causa in forza di un precedente contratto di trasporto venga eseguita.
4. La disciplina dell'autotrasporto è stata poi innovata con la cd. Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) nel corpo della quale è stata chiarita la definizione di committente con l'introduzione della figura del committente cd. (art.2, comma 1) ed è stata introdotta la definizione di sub- CP_8
vettore con l'aggiunta della lettera e) bis nell'art. 2, comma 1. Ai sensi di tale legge per sub-vettore si intende: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ovvero l'impresa non stabilita in
, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di CP_5
cabotaggio stradale nel territorio italiano, che svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, nel rispetto del regolamento (CE) n.
1072/2009. L'art.
6-ter disciplina, poi, la sub-vezione stabilendo che: il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori, ma tale possibilità deve essere necessariamente concordata tra le parti del trasporto al momento della stipulazione del contratto o in corso di esecuzione dello stesso;
ottenuta l'approvazione, il primo vettore si assume gli oneri e le responsabilità del committente limitatamente alla verifica della regolarità del sub-vettore in materia retributiva, assicurativa e previdenziale, pena la responsabilità solidale, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per quanto riguarda i trattamenti pag. 28/34 retributivi dei lavoratori, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi alle prestazioni ricevute. Laddove la sub-vezione avvenga senza il consenso del committente, quest'ultimo può risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il pagamento delle prestazioni di trasporto già svolte. Il sub-vettore non potrà affidare, a sua volta, il trasporto ad un altro sub-vettore. Violata tale disposizione, il contratto tra il primo e il secondo sub-vettore è nullo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite dal secondo sub-vettore.
5. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento può muoversi all'esame del caso qui sottoposto al Tribunale. Non è contestato, ma anzi dal complessivo tenore degli atti delle parti deve considerarsi provato, che la sub-sub-vezione fosse stata consentita da . Ne consegue che alla Pt_1
luce della disciplina menzionata il contratto tra e deve Pt_1 CP_3
ritenersi del tutto valido. Inoltre, al rapporto in esame si applica, per quanto sopra esposto, la legge nazionale del vettore, cioè di , cioè la CP_3
disciplina ordinaria del codice civile in tema di trasporto. Fatta questa premessa deve ritenersi provato l'inadempimento di atteso che, CP_3
pacificamente, le merci oggetto del contratto sono state ritirate presso il committente dalla IX SP Z ZO mentre in seguito sono state sottratte e non consegnate al destinatario. Occorre precisare peraltro che in tema di responsabilità del vettore nel trasporto di cose, il legislatore italiano ha predisposto una apposita disciplina a seconda che si tratti di impedimenti e di ritardi nell'esecuzione del trasporto o di impedimenti alla riconsegna o, infine, di perdita o avaria del bene trasportato. Nella prima ipotesi – impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto per cause non imputabili al vettore – la norma prescrive al vettore di tenere dei pag. 29/34 comportamenti particolari (richiesta di istruzioni al mittente, custodia delle cose ed eventuale vendita delle stesse secondo un preciso procedimento previsto dall'art.1686, commi 1 e 2 c.c; in tal caso, il vettore ha diritto al rimborso delle spese da lui sostenute ex art.1686, co.3 c.c. e se il trasporto è già iniziato egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione al percorso compiuto, salvo che l'interruzione non sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito;
in tal caso, non potendo più essere eseguito il trasporto, il contratto può essere risolto ai sensi dell'art.1463 c.c). Nella seconda ipotesi – impedimenti alla riconsegna – qualora il destinatario sia irreperibile, rifiuti o ritardi nel chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore è abilitato a domandare immediatamente istruzioni al mittente. Nell'ipotesi in cui sorga una controversia tra più destinatari in merito alla riconsegna o alle modalità di quest'ultima o se il destinatario ritarda nel ricevere le cose trasportate, il vettore non ha più l'obbligo di chiedere istruzioni al mittente. Egli potrà, dunque, liberarsi delle obbligazioni o tramite il deposito o con la vendita delle cose informando di ciò il mittente.
6. Viene in rilievo, infine, per quel che nel caso specifico più interessa la responsabilità del vettore in caso di perdita o avaria delle cose, responsabilità che, appunto, risulta esattamente riferibile al caso in esame.
Ai sensi dell'art.1693, co.1 c.c. “Il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”. Nel caso in esame non è dubbio che la perdita del carico si pag. 30/34 sia registrata e sia stata totale. Non può neppure revocarsi in dubbio che la stessa sia imputabile, sul piano della responsabilità contrattuale, alla società
Baldo. L'art. 1693 c.c., infatti, stabilisce che il vettore risponde della perdita del carico qualora non dimostri, in positivo, che il danno è dipeso da un evento estraneo alla sua sfera d'azione, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore;
la convenzione CMR prevede, poi, una limitazione del risarcimento esclusivamente nel caso in cui il danno al mittente non sia derivato da colpa grave o dolo del vettore. Tanto premesso ritiene il Tribunale che non costituisca un'ipotesi di caso di caso fortuito l'appropriazione indebita della merce da parte del sub vettore, occorrendo al fine della integrazione del fortuito che la sottrazione del carico avvenga in modo violento ed in circostanze di tempo e di luogo non prevedibili (Cass.
n. 10392/91; v. anche Cass. n. 24209/06, Cass. n.15107/2013). Nel caso di specie il vettore non è stato addirittura in grado di riferire le vicende CP_3
che hanno riguardato la merce, mai pervenuta al destinatario, limitandosi ad affermare che le circostanze in cui si verificò la “sparizione” del carico
(irreperibilità improvvisa) facevano ragionevolmente propendere per l'appropriazione dell'intero carico ad opera dei medesimi trasportatori. La perdita della merce, dunque, nell'ipotesi assai verosimile dell'appropriazione indebita da parte di terzi, non è dipesa da caso fortuito;
anzi può senz'altro dirsi che l'episodio è stato caratterizzato, dal dolo del sub-vettore incaricato della prestazione di trasporto il quale è reso totalmente irreperibile e non ha mai preso contatti con il suo mandante per renderlo edotto delle vicende relative al carico. Stante il dolo del sub- vettore, il vettore non può avvalersi delle limitazioni della CP_3
responsabilità previste dal secondo comma dell'art. 1696 c.c. e dalla pag. 31/34 convenzione CMR essendo raggiunta pacificamente la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo del soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, avendo tali soggetti agito nell'esercizio delle loro funzioni. D'altro canto, si profila una colpa grave anche a carico di , culpa quanto meno in eligendo, avendo la predetta CP_3
società affidato un carico di notevole valore a soggetto con il quale mai aveva mai intrattenuto rapporti commerciali e, quindi, in sostanza, privo di qualsiasi accertata referenza.
7. Quanto alla prova del danno, si osserva che esso consiste nella pacifica ed ammessa perdita del carico alla quale consegue la, altrettanto, pacifica responsabilità di nei confronti di Sul piano della Pt_1 CP_10
quantificazione, ai fini del risarcimento integrale del danno, si ritiene, in via analogica, pur vertendosi in materia regolata da CMR che ci si possa riferire al disposto dell'art. 1696, primo comma, c.c., a norma del quale il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il danno può dunque essere desunto dalle fatture emesse dal committente nei confronti del destinatario della merce. Ne deriva che in accoglimento della domanda formulata dalla attrice la società deve essere Pt_1 Controparte_3
condannata a corrispondere la somma di euro 84.320,00. Trattandosi di debito di valore in quanto a natura risarcitoria, tenuto conto del principio di corrispondenza tra domanda e decisum, le somme sopra indicate vanno maggiorate dei soli interessi moratori nella misura legale dalla data della domanda giudiziale al saldo.
8. Resta da esaminare la domanda di manleva formulata da Controparte_3
nei confronti della compagnia assicuratrice . Detta domanda è CP_5
pag. 32/34 infondata e deve essere respinta. E' sufficiente a tal fine rilevare che a noma dell'art. 13 della polizza, prodotta dalla stessa ( doc.3 allegato CP_3
alla comparsa del 7.9.2023), ”la garanzia è prestata per i trasporti CP_3
su strada con inizio e termine nell'ambito della Repubblica Italiana dello
Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino”, mentre nel caso di specie il trasporto ha avuto pacificamente inizio in territorio diverso da quello italiano, vaticano o di San Marino e si colloca quindi fuori dall'ambito di operatività della polizza.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra l' attrice ed il convenuto come pure tra questo e la terza chiamata , stante il CP_5
principio di soccombenza, dette spese, computate in relazione alla quantità
e qualità della attività svolta dalle parti vittoriose, sono poste a carico del convenuto e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
- Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa respinta od assorbita, così provvede:
1) condanna a corrispondere a Controparte_3 [...]
la somma di euro 84.320,00 oltre agli interessi Parte_1
moratori nella misura legale dalla data della domanda al saldo;
2) condanna a rifondere alla Controparte_3 [...]
le spese di lite, che si liquidano in euro 18.333,90 per Parte_1
compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali al
15%;
3) condanna a rifondere a Controparte_3 [...]
le spese di lite, che Controparte_5
pag. 33/34 si liquidano in euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Rovereto il 5.2.2025.
Il Giudice
Dott. Giulio Adilardi
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