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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/11/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 945/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
AN BI Presidente relatore
EL PI CE
Emanuele Venzo CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 945/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 14.05.2025, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in NA (PT) nella Via Gerusalemme n. 29, C.F.:
, domiciliata a Palermo (PA) in Via Gustavo C.F._1
Roccella, n. 209, presso lo Studio dell'Avv. Angelo Mangiameli (c.f.
- pec: , che C.F._2 Email_1 la rappresenta, assiste e difende, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
NA (PT) nella Via Gerusalemme n. 29, C.F.:
domiciliato a Palermo (PA) in Via Gustavo C.F._3
Roccella n. 209, presso lo Studio dell'Avv. Angelo Mangiameli (c.f.
- pec: , che C.F._2 Email_1 lo rappresenta, assiste e difende, giusta procura in atti;
e
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 14.05.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] CP_1 matrimonio in data 08.09.2018 ad NA (PT), precisavano che dall'unione era nato il figlio (a Firenze il Persona_1
24.02.2021).
Le parti evidenziavano peraltro che, da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto diveniva insostenibile.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Affidare il figlio minore , congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la residenza della madre;
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il Sig.
[...]
potrà vedere e tenere con sé il figlio: CP_1
• Il Martedì ed il Giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
• Nei week-end, dal Venerdì alle ore 20:00 sino alla Domenica alle ore 13:00, a fine settimana alterni.
• Per quanto attiene alle festività natalizie il Sig. terrà con CP_1 sé il figlio la settimana di Natale e più precisamente dal 23
Dicembre al 30 Dicembre oppure la settimana del Capodanno e più precisamente dal 31 Dicembre al 6 Gennaio ad anni alterni;
2 • Per quanto attiene le festività pasquali, in considerazione della brevità delle stesse, il minore le trascorrerà continuativamente, ad anni alterni, ora con uno ora con l'altro genitore;
Nel periodo estivo, il piccolo trascorrerà con il padre un periodo di quindici giorni continuativi ed un ulteriore eventuale settimana secondo accordi tra i coniugi. I coniugi ricorrenti concordano espressamente che i periodi delle vacanze estive dovranno essere ricompresi nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, e dovranno essere tra loro concordati, di volta in volta, con almeno un mese di preavviso, tenuto conto anche della disponibilità scaturente dalle esigenze scolastiche del figlio.
• I coniugi, ogni qualvolta decideranno di portare il minore fuori città per più di un giorno, dovranno preventivamente comunicare all'altro coniuge la data di partenza e la data di ritorno, nonché la località ed il sito in cui intendono portare lo stesso.
• Resta comunque inteso tra i coniugi che, a prescindere dai tempi e dalle modalità di affido sopra indicati, saranno di volta in volta concordate tra gli stessi, per le vie brevi, eventuali variazioni dettate dalle esigenze del figlio.
• L' immobile, attualmente adibito come casa coniugale, sito in
NA, nella Via Gerusalemme, n. 29, verrà venduto per una cifra complessiva di € 360.000,00 (trecentosessantamila/00);
• Con il ricavato di tale vendita, il Sig. si CP_1 impegnerà ad acquistare i seguenti immobili:
- appartamento sito in NA nella Via AN IG n. 11, ove andrà a vivere la signora e il figlio Parte_1 Per_1 per il prezzo di acquisto pari ad € 240.000,00 oltre ad €
[...]
6000,00 per gli arredi situati all'interno dell'immobile.
- appartamento sito in NA nella Via Monte Sabotino n. 19 prezzo di acquisto 220.000,00 ove andrà a vivere il Sig. CP_1
[...]
• L'immobile sito in NA nella Via AN IG n.11, verrà ceduto alla Sig.ra a titolo gratuito e diverrà di esclusiva Pt_1 proprietà della stessa, che vi vivrà assieme al figlio
[...]
. La Sig.ra si impegna a trasferire la proprietà Per_1 Pt_1
3 dell'immobile sito in NA nella Via AN IG n. 11 al figlio non appena quest'ultimo avrà raggiunto la Persona_1 maggiore età mediante trasferimento della proprietà stessa ad esclusivo carico della Sig.ra . Parte_1
• Il Sig. si impegna a corrispondere il 50% delle CP_1 spese notarili per l'acquisto dell'immobile sito in NA nella Via
AN IG n. 11 che diverrà di piena ed esclusiva proprietà della Sig.ra Parte_1
• Porre a carico del Sig. un assegno mensile di € CP_1
500,00 (cinquecento/00), a titolo di mantenimento per il figlio minore . Lo stesso verrà corrisposto a far data dal Persona_1 mese successivo alla stipula del rogito notarile per l'acquisto dell'immobile sito in NA nella Via AN IG n. 11;
• Porre a carico del Sig. il costo della mensa CP_1 scolastica del piccolo . Per_1
• La Sig.ra si farà carico dell'intera retta Parte_1 scolastica del minore Persona_1
• Nulla viene stabilito a titolo di mantenimento alla Sig.ra e ciò in quanto alla stessa verrà intestato, Parte_1 mediante acquisto effettuato dal Sig. , l'immobile CP_1 sito in NA nella Via AN IG n.11.
• L' assegno di mantenimento corrisposto verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT e dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
• L'eventuale assegno unico che il Sig. percepirà per il figlio CP_1
, verrà devoluto interamente alla Sig.ra Persona_1 Parte_1
;
[...]
• Porre a carico del Sig. il pagamento del 50% CP_1 delle spese straordinarie sostenute per il minore , purché Per_1 previamente concordate e debitamente documentate dalla madre.
Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
4 • I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
• Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.08.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e ,
[...] CP_1 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio
5 in data 08.09.2018 ad NA (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NA (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N.
8, parte 2, serie A, anno 2018);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente relatore
AN BI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
AN BI Presidente relatore
EL PI CE
Emanuele Venzo CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 945/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 14.05.2025, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in NA (PT) nella Via Gerusalemme n. 29, C.F.:
, domiciliata a Palermo (PA) in Via Gustavo C.F._1
Roccella, n. 209, presso lo Studio dell'Avv. Angelo Mangiameli (c.f.
- pec: , che C.F._2 Email_1 la rappresenta, assiste e difende, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
NA (PT) nella Via Gerusalemme n. 29, C.F.:
domiciliato a Palermo (PA) in Via Gustavo C.F._3
Roccella n. 209, presso lo Studio dell'Avv. Angelo Mangiameli (c.f.
- pec: , che C.F._2 Email_1 lo rappresenta, assiste e difende, giusta procura in atti;
e
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 14.05.2025, Parte_1
e , esponendo di aver contratto
[...] CP_1 matrimonio in data 08.09.2018 ad NA (PT), precisavano che dall'unione era nato il figlio (a Firenze il Persona_1
24.02.2021).
Le parti evidenziavano peraltro che, da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto diveniva insostenibile.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Affidare il figlio minore , congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la residenza della madre;
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il Sig.
[...]
potrà vedere e tenere con sé il figlio: CP_1
• Il Martedì ed il Giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
• Nei week-end, dal Venerdì alle ore 20:00 sino alla Domenica alle ore 13:00, a fine settimana alterni.
• Per quanto attiene alle festività natalizie il Sig. terrà con CP_1 sé il figlio la settimana di Natale e più precisamente dal 23
Dicembre al 30 Dicembre oppure la settimana del Capodanno e più precisamente dal 31 Dicembre al 6 Gennaio ad anni alterni;
2 • Per quanto attiene le festività pasquali, in considerazione della brevità delle stesse, il minore le trascorrerà continuativamente, ad anni alterni, ora con uno ora con l'altro genitore;
Nel periodo estivo, il piccolo trascorrerà con il padre un periodo di quindici giorni continuativi ed un ulteriore eventuale settimana secondo accordi tra i coniugi. I coniugi ricorrenti concordano espressamente che i periodi delle vacanze estive dovranno essere ricompresi nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto, e dovranno essere tra loro concordati, di volta in volta, con almeno un mese di preavviso, tenuto conto anche della disponibilità scaturente dalle esigenze scolastiche del figlio.
• I coniugi, ogni qualvolta decideranno di portare il minore fuori città per più di un giorno, dovranno preventivamente comunicare all'altro coniuge la data di partenza e la data di ritorno, nonché la località ed il sito in cui intendono portare lo stesso.
• Resta comunque inteso tra i coniugi che, a prescindere dai tempi e dalle modalità di affido sopra indicati, saranno di volta in volta concordate tra gli stessi, per le vie brevi, eventuali variazioni dettate dalle esigenze del figlio.
• L' immobile, attualmente adibito come casa coniugale, sito in
NA, nella Via Gerusalemme, n. 29, verrà venduto per una cifra complessiva di € 360.000,00 (trecentosessantamila/00);
• Con il ricavato di tale vendita, il Sig. si CP_1 impegnerà ad acquistare i seguenti immobili:
- appartamento sito in NA nella Via AN IG n. 11, ove andrà a vivere la signora e il figlio Parte_1 Per_1 per il prezzo di acquisto pari ad € 240.000,00 oltre ad €
[...]
6000,00 per gli arredi situati all'interno dell'immobile.
- appartamento sito in NA nella Via Monte Sabotino n. 19 prezzo di acquisto 220.000,00 ove andrà a vivere il Sig. CP_1
[...]
• L'immobile sito in NA nella Via AN IG n.11, verrà ceduto alla Sig.ra a titolo gratuito e diverrà di esclusiva Pt_1 proprietà della stessa, che vi vivrà assieme al figlio
[...]
. La Sig.ra si impegna a trasferire la proprietà Per_1 Pt_1
3 dell'immobile sito in NA nella Via AN IG n. 11 al figlio non appena quest'ultimo avrà raggiunto la Persona_1 maggiore età mediante trasferimento della proprietà stessa ad esclusivo carico della Sig.ra . Parte_1
• Il Sig. si impegna a corrispondere il 50% delle CP_1 spese notarili per l'acquisto dell'immobile sito in NA nella Via
AN IG n. 11 che diverrà di piena ed esclusiva proprietà della Sig.ra Parte_1
• Porre a carico del Sig. un assegno mensile di € CP_1
500,00 (cinquecento/00), a titolo di mantenimento per il figlio minore . Lo stesso verrà corrisposto a far data dal Persona_1 mese successivo alla stipula del rogito notarile per l'acquisto dell'immobile sito in NA nella Via AN IG n. 11;
• Porre a carico del Sig. il costo della mensa CP_1 scolastica del piccolo . Per_1
• La Sig.ra si farà carico dell'intera retta Parte_1 scolastica del minore Persona_1
• Nulla viene stabilito a titolo di mantenimento alla Sig.ra e ciò in quanto alla stessa verrà intestato, Parte_1 mediante acquisto effettuato dal Sig. , l'immobile CP_1 sito in NA nella Via AN IG n.11.
• L' assegno di mantenimento corrisposto verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT e dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
• L'eventuale assegno unico che il Sig. percepirà per il figlio CP_1
, verrà devoluto interamente alla Sig.ra Persona_1 Parte_1
;
[...]
• Porre a carico del Sig. il pagamento del 50% CP_1 delle spese straordinarie sostenute per il minore , purché Per_1 previamente concordate e debitamente documentate dalla madre.
Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
4 • I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
• Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.08.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] e ,
[...] CP_1 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio
5 in data 08.09.2018 ad NA (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NA (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N.
8, parte 2, serie A, anno 2018);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente relatore
AN BI
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