Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
La dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in esito dell'udienza del 9.1.25 come sostituita dalle note di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8193/2024 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], e ivi residente in [...] Capri n.11, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Elena Sassone, elettivamente domiciliato come in atti in Napoli, via Portanova n.38.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS in Napoli, via de Gasperi n.55. RESISTENTE oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO Con atto depositato il 4/04/2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 7/6/2022 la domanda amministrativa finalizzata ad CP_1 accertare la sua invalidità, per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e alla dichiarazione di handicap grave;
di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis c.p.c.; che il CTU non aveva riconosciuto l'invalidità necessaria per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità; di avere depositato in data 14/03/2024 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU. Il ricorrente ha pertanto motivato il detto dissenso e ha concluso chiedendo di “a) Dichiarare il ricorrente invalido nella misura del 100% con diritto alla indennità di accompagnamento, per non essere in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita dalla data della domanda amministrativa o da quella che il nominando CTU vorrà individuare;
b) Dichiarare il ricorrente soggetto che necessita di assistenza continuativa e globale nella sfera di relazione ai sensi dell' art. 3 comma 3 l. 104/92; c) Stabilire la decorrenza del requisito sanitario;
Col favore delle spese e dei compensi con attribuzione ai procuratori antistatari.”. Ha rilevato, in particolare, che vi sarebbero state nella relazione peritale incongruenze e carenze, in quanto il CTU ha asserito che “( il ricorrente) è in grado di svolgere attività strumentale (IADL3/8/) ed appare sufficientemente autonomo nelle attività di base della vita quotidiana (ADL 5/6)”, con la conseguenza che un valore di 3/8 sarebbe indice di autonomia nelle attività strumentali della vita, cosa invece improbabile, laddove si analizzino le attività testate nella scala IADL, in cui si trovano: capacità di usare il telefono, fare acquisti, preparare cibo, governare la casa, tenere pulita la biancheria, servirsi dei mezzi di trasporto, prendere i
che di tali otto attività, cinque sono impossibili per il periziato, senza che il CTU abbia indicato quali siano;
che sarebbe stato opportuno che il CTU avesse altresì indicato quali deficit cognitivi un soggetto, da lui testato come 25/30
MMSE, non sia in grado di svolgere in autonomia. Il ricorrente ha inoltre contestato anche l'assunto secondo cui “alla valutazione del funzionamento cognitivo globale il paziente non è in condizioni tali da avere bisogno di assistenza continua in quanto risultano deficitari i domini di attenzione, di smistamento, di memoria e di linguaggio”, ribadendo la necessità di assistenza continua per un soggetto disattento, disorientato, memorato e incapace di comunicare;
ha poi precisato che sembrerebbe che il CTU nell'elenco dei documenti sanitari riporti una relazione neurologica del 6.10.2022 non inerente all'aspetto neurologico;
che infine che non vi è traccia della valutazione del ctu riguardo al “ROT ipoeciclabili ai 4 arti, rallentamento ideomotorio con deficit cognitivo globale, mnesico e prassico, depressione ansiosa, isolamento e ritiro” e che il ctu sarebbe entrato in contraddizione, affermando che “sul piano neurologico il paziente è stato poco collaborativo e non vi sono documenti che attestino problemi di grave disorientamento, non presenti deficit mnesici e/o di concentrazione”.
L' si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso, basato su CP_1 motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria;
ha sostenuto la carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici;
ha eccepito la prescrizione del diritto e dei ratei. Ha concluso chiedendo che “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti l'avverso ricorso”.
In esito alla udienza sopra indicata, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.pc., acquisite le note scritte a opera dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, che è stato depositato entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al 14.3.24 e il deposito del ricorso al 4.4.24 Inoltre, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso. Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent. Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur
2 valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto si è visto sopra.
Quanto al merito, la domanda è infondata poiché non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta (indennità di accompagnamento e riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap) . Quanto ai requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la indennità di accompagnamento, va ricordato che – per quanto previsto dalle L. n. 18/80 e 508/88 – occorre che il soggetto totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche ovvero avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età, se ultrasessantacinquenne o infradiciottenne, si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o sia nella incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua.
Ai fini del riconoscimento del diritto in esame è sufficiente la sola sussistenza dei requisiti sanitari appena indicati, per come sopra indicato. Inoltre non occorre che l'invalido versi in determinate condizioni economiche (come è invece richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. 118/71) atteso che “la finalità del beneficio è quella di incoraggiare le famiglie a tenere in casa i soggetti minorati, evitandone il ricovero e la conseguente emarginazione e pertanto è giustificato anche nei confronti delle famiglie non povere e contribuisce a sollevare lo Stato da un onere più gravoso” (Cass., n. 10480 del 7.12.94; Cass., n. 4641 del 16.4.92).
Nella fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha appurato che parte ricorrente è affetta dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da quelle indicate in sede di conclusioni, vale a dire “esiti di intervento per adenocarcinoma polmonare, BPCO, dislipidemia, ipertensione arteriosa, diverticolosi del colon, aneurisma aorta addominale, artrosi”. Ha sostenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa (D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal 12.3.92 D.M. Ministero Sanità del 5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n.
508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta, cagionano una invalidità del 100% dalla data della domanda e un handicap ex art. 3 comma 1 della Legge 104, il tutto in pieno accordo con la CP_2
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talchè meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell'a.t.p., In particolare, il c.t.u. nell'elaborato peritale ha specificato che il ricorrente si presentava ben curato nell'aspetto, lucido, risponde alle domande che vengono
3 poste in maniera chiara e consona. La deambulazione comunque non è compromessa, cammina autonomamente e si sposta in modo autonomo, infatti si è presentato allo studio in modo autonomo. Per tutta la visita il paziente ha collaborato nei movimenti e con serenità si è alzato ed è andato sulla bilancia. La visita si è svolta sulla scorta del libero colloquio basandomi principalmente sulla semeiotica, disciplina medica che studia i segni clinici di una patologia sul paziente. (…) Durante l'esame obiettivo ho analizzato l'aspetto sensorio del paziente che ha presentato delle modificazioni del contegno psichico avendo alterazioni di natura ansioso depressiva;
da qui il paziente però mostrava un atteggiamento di un soggetto sicuro con andatura normale, armonica. Inoltre l'aspetto della persona curata e con buona igiene mi ha indotto a valutare anche la fisiognomica e cioè l'espressione di un volto (detto in gergo facies) non alterato, rilassato, espressione di una lieve sofferenza dovuta ad uno stato psichico lievemente compromesso.
In un discorso non fluido ma alternato a risposte inadeguate per un disturbo del linguaggio mi riferiva alcune informazioni sullo stato di salute.
Al colloquio clinico il paziente è vigile, collaborante ed adeguato al setting, è consapevole al contesto e delle sue condizioni cliniche appare vigile e collaborante, mostra un comportamento sufficientemente adeguato al contesto, a tratti disinibito. Nel corso del colloquio il paziente appare orientato nello spazio e nella persona. L'eloquio spontaneo risulta fluente, intellegibile e di buona efficacia comunicativa. Buona la ripetizione, discreta la comprensione uditivo-verbale. L'attenzione è risultata costante, non si sono verificati episodi di perdita di consegna, il tono dell'umore risulta nella norma. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talchè meritano di essere condivise da questo giudicante. Si condivide quanto dal c.t.u. asserito in relazione al complesso morboso di cui è affetta parte ricorrente;
emerge dal contenuto della relazione peritale che il ctu ha dato conto delle motivazioni, poste a base della condizione ritenuta, che appaiono complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili.
Assunti chiarimenti scritti dal c.t.u. sulla base del contenuto del dissenso, il consulente ha precisato: L'avvocato mi contesta alcune incongruenze e carenze sulla relazione depositata e precisamente:
1) che lo stesso negli indici di autonomia nella scala IADL non ha ben specificato quali delle 5 attività il periziato non riusciva a svolgere in quanto ha dato un valore 3/8.
Le attività che il sig. svolge in modo autonomo secondo quanto ha Pt_1 dichiarato sono: usa il telefono, prende i medicinali in modo autonomo, tiene la biancheria personale in modo ordinato e pulita inoltre scende per fare la spesa sotto casa, si allontana da casa solo se accompagnato con la macchina. 2) mi viene contestato che per il deficit cognitivo MMSE con un valore 25/30 lo stesso scrive che “risultano deficitari i domini di attenzione, di smistamento, di memoria e di linguaggio”, di conseguenza risulto essere in contraddizione. La parola deficitari non vuol dire impossibili ma piccoli deficit di attenzione e di memoria, comuni a tutte le persone di una certa età, anche il signor di Pt_1 anni 77 non può ricordarsi piccoli avvenimenti o decorrenze, ma si ricordava cosa
4 aveva mangiato il giorno prima, rispondeva a tutte le domande in modo consono e lucido, ricordava i componenti della famiglia, il lavoro svolto da giovane, entrambi i genitori a che età e per quale cause è avvenuto il decesso (il tutto scritto nella relazione depositata). Inerente al linguaggio, un soggetto con un ambito culturale basso (5 elementare) di sicuro non possiede una dialettica in grado di poter dialogare in modo lucido e attendibile.
3) la visita neurologica che il procuratore mi contesta datata 06.10.2022 sull'aspetto neurologico si legge: “paziente sveglio, ipoacusia bilaterale, nervi cranici indenni, ipertono pratico ai 4 arti. Rallentamento ideo motorio con deficit cognitivo globale inerente il versante mnesico e quello prassico con ridotte iniziative motorie, depressione ansiosa con ansia generalizzata.” Mi è stato contestato un valore MMSE 25/30 sulla base di detto certificato? Non si legge nulla di patologicamente grave al livello neurologico né tantomeno a livello mnesico e prassico, in quanto la parola “ridotte” non vuol dire impossibile.
Inoltre faccio presente che la documentazione agli atti risulta essere di entità lieve
e tutta nella norma.
Alla luce di quanto esposto ritengo di riconfermare tutto quanto espresso e scritto nella mia relazione peritale e ribadisco che al momento al Sig. Parte_1 NON ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento né della Legge 104 art. 3 comma 3.
Il ricorrente deambula in modo autonomo, è autonomo nello svolgere gli atti quotidiani della vita, quindi non necessita di indennità di accompagnamento e si riconosce art.3 comma 1 della Legge 104.
Anche i detti chiarimenti superano le argomentazioni fatte proprie dalla difesa del ricorrente e appaiono congrui, con riferimento alla documentazione in atti .
Non sussistono, pertanto, i sufficienti elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere il requisito sanitario posto a fondamento del diritto alla indennità di accompagnamento e alla condizione di handicap grave.
Le affermazioni contenute in ricorso non sono state, pertanto, provate. Quanto alle spese di giudizio, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., applicabile nella fattispecie, parte ricorrente, stante la soccombenza e tenuto conto della mancata autocertificazione inerente la sussistenza a suo carico dei requisiti reddituali previsti ex lege sottoscritta dalla parte stessa ( non essendo sufficiente all'uopo la mera dichiarazione di cui al ricorso, in assenza di sottoscrizione) non può essere ritenuta esente dal relativo pagamento;
tuttavia, stante le patologie accertate e le condizioni di salute fortemente compromesse come accertate, sussistono le ragioni per la relativa compensazione tra le parti;
le spese del c.t.u. sono state poste a carico dell' , come da separato provvedimento CP_1
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e della condizione di handicap di cui all'art. 3 c. 3 L. 104/92;
b) dichiara compensato tra le parti il pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Napoli, 11.1.25
Il G.L. Dr. Elisa Tomassi
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