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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 324/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SANDONI FLAVIA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI
IN PUNTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del
19.01.2024 (procedimento R.G. n. 17770/2019); oggetto: permesso di pagina 1 di 7 soggiorno per motivi familiari.
Assegnata a decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.10.2019, il signor (di seguito anche solo Parte_1
signor “ ), cittadino marocchino nato il [...], conveniva dinanzi Pt_1 al Tribunale di Bologna la Questura di e il per CP_2 Controparte_1
ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso il 15.03.2019 e notificato il 19.03.2019, con cui era stata rigettata l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, in quanto coniugato con cittadina italiana, presentata ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. c), d.lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente allegava, tra l'altro:
− di essere sposato dal 2012 con la OR , cittadina Persona_1
italiana (nell'ordinanza impugnata si legge “ ”, tuttavia, dal _1
certificato di matrimonio, risulta il nome della OR _1
, nata a [...] il [...]);
[...]
− che il richiamo alle precedenti richieste di permesso di soggiorno respinte, contenuto nel provvedimento impugnato, era illegittimo e irrilevante, non potendosi motivare il contenuto di un atto amministrativo per relationem;
− che i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno potevano sintetizzarsi nell'esistenza di un valido matrimonio e nell'accertamento della convivenza dei coniugi;
pagina 2 di 7 − che, in forza di tali requisiti, il signor era inespellibile ai sensi Pt_1
dell'art.19, secondo comma, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, in quanto il vincolo e la convivenza erano sussistenti;
− che il permesso di soggiorno poteva essere negato solo per ragioni legate all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1
considerazione dei precedenti penali a carico del ricorrente (cessione di sostanze stupefacenti).
Sentiti il signor e la OR , il Tribunale di Bologna, con Pt_1 _1
ordinanza del 19.01.2024 resa nel procedimento R.G. n. 17770/2019, respingeva il ricorso, confermando il giudizio di pericolosità espresso dall'amministrazione, alla luce dei reati commessi dal signor Pt_1
In particolare, con riguardo alla seconda condanna inflittagli (quattro anni di reclusione, poi ridotti a tre) i fatti accertati erano di particolare gravità, in quanto il ricorrente deteneva un quantitativo consistente di cocaina (gr. 297), dal quale sarebbe stato possibile ricavare quasi duemila dosi, con modalità di detenzione e conservazione che denotavano un inserimento attivo nel contesto criminale di riferimento ed essendo stato il signor più volte controllato Pt_1
mentre si accompagnava a persone pregiudicate.
Recessiva, rispetto a queste circostanze, doveva essere ritenuta la lunga permanenza del richiedente sul territorio nazionale.
Inoltre, il signor conservava riferimenti affettivi in Marocco, in quanto Pt_1
i genitori erano ancora residenti nel Paese di origine.
Per quanto, poi, riguardava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19,
T.U. Immigrazione, il Tribunale osservava che non era stata adeguatamente provata la convivenza del ricorrente con la signor . _1
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il signor Parte_1
con unico, articolato pagina 3 di 7 motivo.
− Il Tribunale ha erroneamente applicato la normativa di riferimento, attribuendo, da un lato, rilevanza a precedenti penali risalenti nel tempo,
e, dall'altro ritenendo insussistenti i presupposti per accordare il permesso di soggiorno per motivi familiari.
Alla luce del tempo trascorso dall'ultima condanna, deve concludersi che il signor si sia definitivamente allontanato dall'ambiente Pt_1
criminale della droga.
Quanto all'informativa relativa a presunte condotte violente nei confronti della moglie, avvenute asseritamente nel 2023, esse sono sfornite di prova e la stessa OR ha rimesso la querela il _1
giorno dopo averla presentata.
Il signor ha una storia lavorativa significativa e, comunque, dal Pt_1
2022, è titolare di rapporto di lavoro, ora a tempo indeterminato, che gli garantisce un reddito dignitoso (Euro 13.000,00 ca. nel 2023).
Infine, l'appellante non ha carichi pendenti, né altre denunce di Polizia e ha finito di espiare la propria pena nel mese di novembre 2022, mediante affidamento in prova concesso nel 2020.
Il signor ha chiesto, quindi, il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi Pt_1
degli artt. 29 e 30 T.U.I. e, in subordine, per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 2, T.U.I.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1
infondato, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Parte appellante ha precisato le conclusioni con note scritte e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
Si dà atto che il signor essendo intervenuta la separazione dalla Pt_1
coniuge ed essendo cessato il regime di convivenza, ha espressamente rinunciato alla domanda di rilascio di permesso di soggiorno fondato su tale pagina 4 di 7 presupposto, coltivando solo l'istanza subordinata (richiesta concessione permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1
e 2, T.U.I).
∞ ∞ ∞
L'appello non merita accoglimento.
Rinunciata la domanda relativa al rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, peraltro neppure riproposta in sede di appello, ove il signor ha fatto impropriamente Pt_1
riferimento solo agli artt. 29 e 30 del T.U.I., occorre valutare la domanda subordinata.
Prescindendo dalla manifesta inammissibilità della medesima, non essendo mai stata formulata alcuna istanza in tal senso nel ricorso introduttivo e trattandosi, quindi, di domanda del tutto nuova, la Corte osserva che non ricorre alcuno dei requisiti previsti dalla disposizione di legge di cui si invoca l'applicazione.
Più precisamente, parte appellante neppure deduce in che cosa si concreterebbero, nel caso in esame, i fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, limitandosi ad affermare, con allegazione in parte inconferente rispetto alla domanda e, comunque, generica, che “l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe…una lesione a radicati interessi familiari, sociali, lavorativi, culturali ed economici che attengono alla sfera della vita privata”.
Peraltro, sussistono i già accertati profili di pericolosità sociale.
Questa Corte, in diverse pronunce, ha ritenuto meritevoli di soggiornare sul territorio nazionale per motivi familiari soggetti che avevano una storia criminale significativa, purché, oltre al fatto che le condanne si riferissero a eventi risalenti nel tempo, avessero anche dimostrato compiutamente sia la concreta realizzazione di un progetto personale di recupero, sia la sussistenza di reali legami familiari, ma nel caso in esame non ricorrono tali presupposti.
pagina 5 di 7 Se, infatti, si può sostenere che la rilevante storia criminale del signor Pt_1 non sia recentissima, è pur vero che l'ultima condanna gli è stata inflitta nel
2015, sempre per reati riguardanti la violazione della legge in materia di stupefacenti (art. 73, d.p.r. n. 309/1990), e manca la concreta prova relativa a un percorso riabilitativo, che non può limitarsi alla pur apprezzabile, ma non sufficiente circostanza che negli ultimi anni l'appellante abbia svolto regolare attività lavorativa.
Peraltro, la pena risulta essere stata espiata sino allo fine del 2022 ed è emerso che, in seguito, egli abbia tenuto condotte violente nei confronti della OR
, oltre a essersi accompagnato, negli anni, con persone abitualmente _1
dedite alla commissione di reati.
Il richiamo a precedenti penali risalenti assume carattere decisivo o prevalente, salvo il caso in cui essi non consentano di definire negativamente, allo stato attuale, la personalità dello straniero (conf. Cass. civ., ord. 30342/2021 citata anche da parte appellante, nonché Cass. civ., ord. n. 7842/2021).
È pacifico che il signor abbia commesso reati c.d. ostativi ai sensi Pt_1 dell'art. 5, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, oltre alle recenti condotte violente, che pure possono essere valutate ai fini della definizione della sua personalità, anche attuale, in mancanza di elementi contrari.
Il Tribunale ha, quindi, effettuato una ponderata e corretta valutazione della pericolosità sociale del ricorrente,
E la valutazione di pericolosità, come già osservato, deve essere effettuata sulla base dell'art. 5, comma 5-bis, cit., ossia, tra l'altro, sulla eventuale commissione di reati che prevedono l'arresto obbligatorio in caso di flagranza
(due, come si è detto, nel caso dell'odierno appellante).
Al di là, quindi, della inammissibilità e tardività della domanda, il giudizio di bilanciamento sarebbe, comunque, sfavorevole all'odierno appellante, il quale ha anche perso i presunti legami familiari dedotti a fondamento dell'istanza formulata in via amministrativa e del conseguente ricorso giurisdizionale.
pagina 6 di 7 ∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e, considerate la natura della controversia e la ridotta attività difensiva svolta dalle parti, vengono liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
37/2018, considerato lo scaglione di riferimento (cause di valore interminabile di bassa complessità), con esclusione della fase istruttoria/di trattazione, in quanto non svolta, e di quella decisionale, non avendo parte appellata depositato altre difese oltre alla memoria di costituzione.
Sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
II – condanna l'appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.738,00, oltre spese generali e accessori;
III - sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti di parte appellante dell'art. 13, primo comma quater d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 324/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SANDONI FLAVIA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI
IN PUNTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del
19.01.2024 (procedimento R.G. n. 17770/2019); oggetto: permesso di pagina 1 di 7 soggiorno per motivi familiari.
Assegnata a decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.10.2019, il signor (di seguito anche solo Parte_1
signor “ ), cittadino marocchino nato il [...], conveniva dinanzi Pt_1 al Tribunale di Bologna la Questura di e il per CP_2 Controparte_1
ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso il 15.03.2019 e notificato il 19.03.2019, con cui era stata rigettata l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, in quanto coniugato con cittadina italiana, presentata ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. c), d.lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente allegava, tra l'altro:
− di essere sposato dal 2012 con la OR , cittadina Persona_1
italiana (nell'ordinanza impugnata si legge “ ”, tuttavia, dal _1
certificato di matrimonio, risulta il nome della OR _1
, nata a [...] il [...]);
[...]
− che il richiamo alle precedenti richieste di permesso di soggiorno respinte, contenuto nel provvedimento impugnato, era illegittimo e irrilevante, non potendosi motivare il contenuto di un atto amministrativo per relationem;
− che i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno potevano sintetizzarsi nell'esistenza di un valido matrimonio e nell'accertamento della convivenza dei coniugi;
pagina 2 di 7 − che, in forza di tali requisiti, il signor era inespellibile ai sensi Pt_1
dell'art.19, secondo comma, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, in quanto il vincolo e la convivenza erano sussistenti;
− che il permesso di soggiorno poteva essere negato solo per ragioni legate all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1
considerazione dei precedenti penali a carico del ricorrente (cessione di sostanze stupefacenti).
Sentiti il signor e la OR , il Tribunale di Bologna, con Pt_1 _1
ordinanza del 19.01.2024 resa nel procedimento R.G. n. 17770/2019, respingeva il ricorso, confermando il giudizio di pericolosità espresso dall'amministrazione, alla luce dei reati commessi dal signor Pt_1
In particolare, con riguardo alla seconda condanna inflittagli (quattro anni di reclusione, poi ridotti a tre) i fatti accertati erano di particolare gravità, in quanto il ricorrente deteneva un quantitativo consistente di cocaina (gr. 297), dal quale sarebbe stato possibile ricavare quasi duemila dosi, con modalità di detenzione e conservazione che denotavano un inserimento attivo nel contesto criminale di riferimento ed essendo stato il signor più volte controllato Pt_1
mentre si accompagnava a persone pregiudicate.
Recessiva, rispetto a queste circostanze, doveva essere ritenuta la lunga permanenza del richiedente sul territorio nazionale.
Inoltre, il signor conservava riferimenti affettivi in Marocco, in quanto Pt_1
i genitori erano ancora residenti nel Paese di origine.
Per quanto, poi, riguardava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19,
T.U. Immigrazione, il Tribunale osservava che non era stata adeguatamente provata la convivenza del ricorrente con la signor . _1
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il signor Parte_1
con unico, articolato pagina 3 di 7 motivo.
− Il Tribunale ha erroneamente applicato la normativa di riferimento, attribuendo, da un lato, rilevanza a precedenti penali risalenti nel tempo,
e, dall'altro ritenendo insussistenti i presupposti per accordare il permesso di soggiorno per motivi familiari.
Alla luce del tempo trascorso dall'ultima condanna, deve concludersi che il signor si sia definitivamente allontanato dall'ambiente Pt_1
criminale della droga.
Quanto all'informativa relativa a presunte condotte violente nei confronti della moglie, avvenute asseritamente nel 2023, esse sono sfornite di prova e la stessa OR ha rimesso la querela il _1
giorno dopo averla presentata.
Il signor ha una storia lavorativa significativa e, comunque, dal Pt_1
2022, è titolare di rapporto di lavoro, ora a tempo indeterminato, che gli garantisce un reddito dignitoso (Euro 13.000,00 ca. nel 2023).
Infine, l'appellante non ha carichi pendenti, né altre denunce di Polizia e ha finito di espiare la propria pena nel mese di novembre 2022, mediante affidamento in prova concesso nel 2020.
Il signor ha chiesto, quindi, il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi Pt_1
degli artt. 29 e 30 T.U.I. e, in subordine, per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 2, T.U.I.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_1
infondato, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Parte appellante ha precisato le conclusioni con note scritte e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
Si dà atto che il signor essendo intervenuta la separazione dalla Pt_1
coniuge ed essendo cessato il regime di convivenza, ha espressamente rinunciato alla domanda di rilascio di permesso di soggiorno fondato su tale pagina 4 di 7 presupposto, coltivando solo l'istanza subordinata (richiesta concessione permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1
e 2, T.U.I).
∞ ∞ ∞
L'appello non merita accoglimento.
Rinunciata la domanda relativa al rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, peraltro neppure riproposta in sede di appello, ove il signor ha fatto impropriamente Pt_1
riferimento solo agli artt. 29 e 30 del T.U.I., occorre valutare la domanda subordinata.
Prescindendo dalla manifesta inammissibilità della medesima, non essendo mai stata formulata alcuna istanza in tal senso nel ricorso introduttivo e trattandosi, quindi, di domanda del tutto nuova, la Corte osserva che non ricorre alcuno dei requisiti previsti dalla disposizione di legge di cui si invoca l'applicazione.
Più precisamente, parte appellante neppure deduce in che cosa si concreterebbero, nel caso in esame, i fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, limitandosi ad affermare, con allegazione in parte inconferente rispetto alla domanda e, comunque, generica, che “l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe…una lesione a radicati interessi familiari, sociali, lavorativi, culturali ed economici che attengono alla sfera della vita privata”.
Peraltro, sussistono i già accertati profili di pericolosità sociale.
Questa Corte, in diverse pronunce, ha ritenuto meritevoli di soggiornare sul territorio nazionale per motivi familiari soggetti che avevano una storia criminale significativa, purché, oltre al fatto che le condanne si riferissero a eventi risalenti nel tempo, avessero anche dimostrato compiutamente sia la concreta realizzazione di un progetto personale di recupero, sia la sussistenza di reali legami familiari, ma nel caso in esame non ricorrono tali presupposti.
pagina 5 di 7 Se, infatti, si può sostenere che la rilevante storia criminale del signor Pt_1 non sia recentissima, è pur vero che l'ultima condanna gli è stata inflitta nel
2015, sempre per reati riguardanti la violazione della legge in materia di stupefacenti (art. 73, d.p.r. n. 309/1990), e manca la concreta prova relativa a un percorso riabilitativo, che non può limitarsi alla pur apprezzabile, ma non sufficiente circostanza che negli ultimi anni l'appellante abbia svolto regolare attività lavorativa.
Peraltro, la pena risulta essere stata espiata sino allo fine del 2022 ed è emerso che, in seguito, egli abbia tenuto condotte violente nei confronti della OR
, oltre a essersi accompagnato, negli anni, con persone abitualmente _1
dedite alla commissione di reati.
Il richiamo a precedenti penali risalenti assume carattere decisivo o prevalente, salvo il caso in cui essi non consentano di definire negativamente, allo stato attuale, la personalità dello straniero (conf. Cass. civ., ord. 30342/2021 citata anche da parte appellante, nonché Cass. civ., ord. n. 7842/2021).
È pacifico che il signor abbia commesso reati c.d. ostativi ai sensi Pt_1 dell'art. 5, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, oltre alle recenti condotte violente, che pure possono essere valutate ai fini della definizione della sua personalità, anche attuale, in mancanza di elementi contrari.
Il Tribunale ha, quindi, effettuato una ponderata e corretta valutazione della pericolosità sociale del ricorrente,
E la valutazione di pericolosità, come già osservato, deve essere effettuata sulla base dell'art. 5, comma 5-bis, cit., ossia, tra l'altro, sulla eventuale commissione di reati che prevedono l'arresto obbligatorio in caso di flagranza
(due, come si è detto, nel caso dell'odierno appellante).
Al di là, quindi, della inammissibilità e tardività della domanda, il giudizio di bilanciamento sarebbe, comunque, sfavorevole all'odierno appellante, il quale ha anche perso i presunti legami familiari dedotti a fondamento dell'istanza formulata in via amministrativa e del conseguente ricorso giurisdizionale.
pagina 6 di 7 ∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e, considerate la natura della controversia e la ridotta attività difensiva svolta dalle parti, vengono liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
37/2018, considerato lo scaglione di riferimento (cause di valore interminabile di bassa complessità), con esclusione della fase istruttoria/di trattazione, in quanto non svolta, e di quella decisionale, non avendo parte appellata depositato altre difese oltre alla memoria di costituzione.
Sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
II – condanna l'appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.738,00, oltre spese generali e accessori;
III - sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti di parte appellante dell'art. 13, primo comma quater d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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