TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
nella persona del dott.ssa Angela Notaro, in funzione di Giudice
monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 15520 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 promossa
DA
(P.I. e C.F. ), con sede legale in Termini Imerese, Parte_1 P.IVA_1
contrada Canne Masche, in persona dell'amministratore unico pro tempore,
ing. , elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Parte_2
Palermo, via Giosuè Carducci, 3, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ziino
(domicilio digitale p.e.c. , dal quale è Email_1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
con sede in Palermo via Enrico Albanese n. 90, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, , CP_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Palermo, via Ariosto
19, presso lo studio dell'avv. Antonio Miranti (domicilio digitale p.e.c.: , giusta procura speciale a margine Email_2
dell'originale del ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA – OPPOSTA
OGGETTO: opposizione d.i.
Conclusioni delle parti: all'udienza di trattazione scritta del 19 marzo
2025, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.11.2022, la conveniva in Parte_1
giudizio la (società, d'ora innanzi, denominate, per Controparte_1
brevità, rispettivamente, e , per ottenere la revoca del d.i. Pt_1 CP_1
n. 4304/2022, emesso dal Tribunale di Palermo il 18.10.2022 in favore della avente ad oggetto il pagamento della somma di € 91.560,00, CP_1
oltre interessi moratori ex D.Lvo n.231/2022 e spese del monitorio, quale credito ceduto alla dall'ing. e avente ad CP_1 Controparte_4
oggetto il corrispettivo pattuito da quest'ultimo per prestazioni professionali rese alla pari ad € 75.000,00, oltre Iva. Pt_1
Deduceva, infatti, l'opponente:
- l'annullabilità per conflitto di interesse del contratto di incarico professionale stipulato l'11 luglio 2017 dall'ing. , nella CP_3
duplice qualità di legale rappresentante della e di professionista Pt_1
incaricato dalla trattandosi di un caso di contratto con sé stesso, Pt_1
annullabile ai sensi dell'art. 1395 c.c.;
2 - il mancato avveramento della condizione sospensiva dedotta in contratto per il pagamento del compenso e costituita dall'effettivo inizio dell'attività dell'impianto di compostaggio, impianto invece mai realizzato;
- in ogni caso, l'inadempimento dell'ing. per non avere CP_3
redatto gli elaborati tecnici e amministrativi in modo idoneo e sufficiente all'ottenimento dell'autorizzazione e alla realizzazione dell'impianto;
- la non debenza di interessi moratori ex d.lvo 231/2002.
L'opposta costituitasi in giudizio, chiedeva, in via CP_1
preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del d.i.; nel merito,
contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma del d.i..
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza riservata del
24 marzo 2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. e formulata alle parti una proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c. che prevedeva: il pagamento da parte della in favore della della somma Pt_1 CP_1
onnicomprensiva di € 68.000,00, di cui € 60.000,00 inclusa IVA a saldo e stralcio del credito vantato dalla per le causali di cui al d.i. ed € CP_1
8.000,00 a titolo di spese e compenso dell'intero procedimento (inclusi il rimborso delle spese generali, iva e cpa) da corrispondere in numero di 5 rate mensili di € 13.600,00 ciascuna con pagamento della prima rata al
3 raggiungimento dell'accordo e delle successive entro il giorno 5 di ogni mese o con la diversa tempistica da concordare tra le parti.
La società opposta aderiva alla proposta conciliativa, a differenza della opponente, che la rifiutava.
Con memoria ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c., l'opponente eccepiva l'annullabilità del contratto per conflitto di interessi ex art.1394 c.c., ritenendo non essendo ad elidere il conflitto la circostanza che l'accordo fosse stato sottoscritto dai soci della Pt_1
Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva della nel caso in Pt_1
cui si fosse ritenuto che l'ing. non aveva sottoscritto la scrittura CP_3
come legale rappresentante e, in subordine, chiedeva la riduzione del compenso per mancato completo espletamento dell'incarico.
La società opposta rilevava la tardività delle superiori eccezioni e richieste.
Quindi all'udienza di trattazione scritta del 19 marzo 2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. vecchio rito.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata.
La legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo alla CP_1
giusta cessione da potere dell'ing. , non è controversa tra le parti, CP_3
oltre che provata documentalmente (vedi contratto di cessione di studio professionale sub allegato n.3 della comparsa di risposta dell'opposta).
4 Per quanto concerne la legittimazione passiva della si rileva come Pt_1
questa non era stata in alcun modo messa in discussione dalla società
opponente né in sede stragiudiziale, né in seno all'atto di opposizione al d.i.,
ove, al contrario, l'opponente aveva eccepito la annullabilità del contratto per conflitto di interesse, sub specie di contratto con sé stesso, proprio sul presupposto della propria legittimazione passiva.
Peraltro, trattasi piuttosto di eccezione che afferisce alla titolarità passiva del rapporto, che avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte in seno all'atto di opposizione al d.i..
In ogni caso, nel merito, l'eccezione sarebbe destituita di fondamento:
invero, sebbene l'ing. abbia apposto la sottoscrizione in calce alla CP_3
scrittura dell'11 luglio 2017 per accettazione senza ulteriori specificazioni, dal tenore e dalla interpretazione della predetta scrittura emerge che l'accordo è
riferibile alla come si evince dalla carta intestata che reca il timbro della Pt_1
“ , dalla descrizione dell'incarico professionale svolto in favore Parte_1
della (vedi rigo 2 della scrittura “attività da Voi sviluppate e/o ancora da Pt_1
sviluppare per la realizzazione dell'impianto di Termini Imerese, giusto decreto di
autorizzazione DDG n.73 dell'01-02-2017 – ”), CP_5 Controparte_6
nonché dalla previsione del compenso a carico della (vedi righi da 15 a Pt_1
17 della scrittura “Per esse i compensi, i termini di pagamento e altri impegni che
saranno riconosciuti sono i seguenti: € 75.000,00 oltre IVA per le attività di
progettazione e gestione dell'iter autorizzativo, pagate da con le seguenti Pt_1
modalità..”).
5 Deve, pertanto, ritenersi – diversamente da quanto esposto nella proposta conciliativa -, che l'ing. abbia firmato anche nella qualità di legale CP_3
rappresentante della e che la sottoscrizione di tutti i soci della Pt_1
compagine sociale, rappresentanti l'intera proprietà della società, sia stata dettata proprio dall'esigenza di esprimere la volontà della proprietà di autorizzare in modo specifico l'accordo e il suo specifico contenuto al fine di evitare di incorrere nella annullabilità dell'atto ex art.1395 c.c..
Quanto alla eccezione di annullabilità dell'accordo per conflitto di interesse, deve rilevarsi che l'eccezione era stata incentrata, in atto di opposizione, sulla previsione del contratto con sé stesso (vedi pag. 5 dell'atto di citazione: “
2. Innanzitutto si eccepisce l'annullabilità della scrittura per conflitto
di interessi. Invero, l'ing. era al contempo il legale rappresentante della CP_3
e il professionista incaricato. Si tratta di un caso di contratto con sé stesso, Pt_1
annullabile ai sensi dell'art. 1395 c.c.”).
Infatti, non risulta possibile isolare la prima frase (“Innanzitutto si eccepisce
l'annullabilità della scrittura per conflitto di interessi”) dalle frasi successive
(“Invero, l'ing. era al contempo il legale rappresentante della e il CP_3 Pt_1
professionista incaricato. Si tratta di un caso di contratto con sé stesso, annullabile ai
sensi dell'art. 1395 c.c.”), le quali ultime sono appunto esplicative del primo assunto e fanno chiaro riferimento all'ipotesi del contratto con sé stesso.
A tal proposito, non può che ribadirsi quanto sopra evidenziato, ossia che le sottoscrizioni da parte della compagine sociale, costituente l'intera proprietà sociale, equivalgono ad una specifica approvazione della stipula
6 dell'accordo e del suo contenuto, impendendo appunto l'annullabilità del contratto, in conformità alle previsioni di cui all'art. 1395 c.c..
Per quanto concerne, invece, l'eccezione relativa al conflitto di interessi formulata nella memoria ex art.183 sesto comma n.1 c.p.c. di parte opponente, la stessa è una eccezione nuova, in quanto si riferisce all'ipotesi generale di cui all'art.1394 c.c., che ha presupposti diversi da quelli del contratto con sé stesso di cui all'art.1395 c.c..
In ogni caso, anche a volere considerare tale eccezione una precisazione e non una eccezione nuova, la stessa sarebbe infondata.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – infatti, “Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a
produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un
rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del
rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento
al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la
creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione,
riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento
perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente
modificative dell'iniziale convergenza d'interessi.” (in termini la massima di Cass.
civ. n.8907/2024).
Ora, nella specie, con riferimento alla scrittura dell'11 luglio 20217, non sussiste una incompatibilità tra l'interesse della e quello dell'ing. Pt_1 [...]
nel senso precisato dalla Suprema Corte, in quanto l'accordo non CP_3
7 consente la creazione dell'utile dell'ing. mediante il sacrificio CP_3
della ove si consideri che il compenso remunera le prestazioni Pt_1
professionali rese dall'ing. in favore della CP_3 Pt_1
Passando all'esame del motivo di opposizione, secondo cui la realizzazione dell'impianto costituiva, nell'accordo delle parti, condizione sospensiva del pagamento (tralasciando la tesi difensiva della presupposizione formulata per la prima volta tardivamente negli scritti difensivi conclusionali), giova evidenziare che la scrittura contiene un accordo circa il compenso dovuto all'ing. per le attività CP_3
sviluppate o ancora da sviluppare per la realizzazione dell'impianto di
Termini Imerese, giusto decreto di autorizzazione DDG n.73 del 01.02.2017.
Nello specifico dette attività vengono così individuate:
“a) Redazione di tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi, già predisposti, per
l'ottenimento dell'autorizzazione e la realizzazione dell'impianto;
b) Incarico di Direzione Tecnica dell'impianto una volta realizzato, comprese le
responsabilità civili e penali connesse alla conduzione dell'impianto e compreso il
Supporto al Committente nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, per
l'acquisizione delle commesse per il conferimento della frazione organica e in generale
dei rifiuti previsti nell'autorizzazione.” (vedi scrittura citata).
Per le attività sopra descritte “i compensi, i termini di pagamento e altri
impegni che saranno riconosciuti” vengono specificati come di seguito:
“a) € 75.000,00 oltre Iva per le attività di progettazione e gestione dell'iter
autorizzativo, pagate dalla con le seguenti modalità: Pt_1
8 - € 37.500,00 a favore dell'ing. 6 mesi dopo l'inizio Controparte_4
dell'attività dell'impianto, previa fatturazione da parte del Tecnico;
- € 37.500,00 a favore dell'ing. 12 mesi dopo l'inizio Controparte_4
dell'attività dell'impianto, previa fatturazione da parte del Tecnico;
b) l'impegno, da parte della Società a garantire il conferimento Parte_1
dell'incarico di Responsabile Tecnico all'ing. per anni 3 Controparte_4
rinnovabili. Da pagare su base mensile, a prestazione effettivamente resa, solo a
realizzazione e attivazione dell'impianto, sulla base di accordi economici da
stabilire.”.
Ora, dalla interpretazione della scrittura si evince che le parti, da un lato,
hanno stabilito il compenso per attività che erano state già svolte dall'ing.
[...]
all'epoca di sottoscrizione dell'accordo (redazione di tutti gli CP_3
elaborati tecnici e amministrativi “già predisposti” per l'ottenimento della autorizzazione e la realizzazione dell'impianto di compostaggio) in €
75.000,00 oltre IVA e, dall'altro, la ha assunto l'impegno di conferire Pt_1
all'ing. l'incarico di Direttore dell'impianto per un triennio “solo CP_3
a realizzazione e attivazione dell'impianto con compenso da concordare”.
L'argomento interpretativo testuale depone per la qualificazione come termine piuttosto che come condizione sospensiva dell'evento dedotto
(“inizio dell'attività”) con riferimento al pagamento del compenso già
maturato per le attività svolte di € 75.000,00.
Invero, le parti hanno usato una diversa terminologia a proposito del pagamento delle prestazioni di attività di progettazione e gestione dell'iter
9 amministrativo, in cui hanno indicato il termine di 6 e 12 mesi con decorrenza “dall'inizio dell'attività”, e dell'incarico di Direttore tecnico, in cui hanno condizionato l'impegno di conferire all'ing. l'incarico CP_3
di Direttore dell'impianto per un triennio “solo a realizzazione e attivazione
dell'impianto con compenso da concordare”, con chiaro riferimento in quest'ultimo caso ad una condizione.
Ciò rende manifesto che, quando le parti hanno voluto sottoporre una pattuizione alla condizione sospensiva della realizzazione e attivazione dell'impianto, lo hanno esplicitato, il che costituisce un argomento contrario ai fini dell'interpretazione nel senso del termine di pagamento per le attività
professionali di progettazione e gestione dell'iter amministrativo.
Inoltre, appare rilevante la circostanza che l'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto fosse stata già rilasciata con decreto DDG n.73
del 01.02.2017, proprio a seguito della presentazione degli elaborati progettuali e tecnici predisposti dall'ing. , già all'epoca della CP_3
sottoscrizione dell'accordo, sicché non può ritenersi che le parti avessero voluto condizionare il pagamento al conseguimento dell'unico risultato che poteva essere incerto, ossia quello dell'ottenimento della autorizzazione.
Ove per mera ipotesi si aderisse all'interpretazione dell'accordo del pagamento delle due rate di € 35.000,00 come sottoposto a condizione,
dovrebbe ravvisarsi una condizione meramente potestativa - quella
“dell'inizio dell'attività” - dipendente soltanto dalla volontà della società
10 Ecox e come tale nulla;
il che sarebbe contrario all'interpretazione conservativa del contratto e delle sue clausole.
Si ritiene, quindi, che il termine di 6 e 12 mesi dopo l'inizio dell'attività,
nell'economia dell'accordo, rispondesse piuttosto ad una esigenza della Pt_1
di acquisire la liquidità necessaria dall'esercizio dell'attività, come comprovato dal fatto che si prevedevano due rate scaglionate e non il pagamento di un'unica rata, come ragionevolmente sarebbe stato se l'intento delle parti fosse stato soltanto quello di condizionare il pagamento alla
“realizzazione” dell'impianto.
Passando all'esame dell'eccezione di inadempimento, la società opposta,
cessionaria del credito dall'ing. , ha documentato l'adempimento CP_3
delle prestazioni relative all'attività di progettazione e assistenza all'iter autorizzativo da parte dell'ing. (vedi stralcio della CP_3
documentazione sub. Allegato n.4 della comparsa di risposta).
Tale attività risulta, inoltre, comprovata dal rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'impianto con il più volte citato decreto DDG n.73 del
01.02.2017.
Dalla lettura della premessa del DDG appena indicato emerge lo svolgimento di una complessa attività progettuale e di gestione dell'iter amministrativo – pacificamente demandata e svolta dall'ing. - CP_3
protrattasi per circa due anni, con la presentazione da parte della del Pt_1
progetto del 20.05.2015 e relativi allegati (Elaborati dal n.1 al n. 8 e Tavole dal n.1 al n.11), di successiva documentazione integrativa (Elaborati nn.9 e 10), la
11 trasmissione del progetto in formato digitale, la presentazione di nuova versione del progetto in data 03.03.2016 per la riduzione dell'impianto alla sola linea di trattamento della frazione organica della raccolta differenziale e relativi allegati (Elaborati da 1 a 12 e Tavole da 1 a 11), la produzione di documentazione integrativa ed ancora la modifica del progetto in data
30.06.2016 con relativi Elaborati e Tavole;
attività questa che ha consentito di ottenere i pareri favorevoli delle autorità competenti e il rilascio dell'autorizzazione con il citato DDG.
Per di più, l'attività progettuale e di gestione dell'iter amministrativo è
stata riconosciuta come eseguita dalle parti già in seno alla scrittura dell'11
luglio 2017.
Ed ancora, la società opposta ha documentato che l'ing. ha CP_3
espletato anche attività successive con specifico riferimento alla redazione dell'ulteriore successivo Progetto Esecutivo del 20.09.2017 e trasmissione del
Progetto su CD agli enti competenti (cfr. all.ti 4.b e 4.c), come richiesto dal citato D.D.G. N. 73 del 01.02.2017.
Della presentazione di tale Progetto esecutivo, peraltro, si dà atto anche nel DDS n.889 del 22.07.2019 di cui si dirà oltre.
A fronte della prova dell'esatto adempimento da parte della società
opposta, la opponente non ha allegato e provato, invece, le ragioni della mancata realizzazione e attivazione dell'impianto ed in particolare la riconducibilità all'inadempimento dell'ing. , inadempimento che – CP_3
come già detto – è smentito documentalmente.
12 Risulta, invece, che la stessa con nota protocollo n.28376 del Pt_1
02.07.2019 (quando l'ing. non era più legale rappresentante della CP_3
società) richiese lo stralcio del DDG n.73 del 01.02.2017 per la sola operazione di messa in riserva R13 rispetto a quanto in essa contenuto, stralcio autorizzato con DDS n.889 del 22.07.2019.
Del resto, la come risulta dal contratto di affidamento di servizio Pt_1
trattamento rifiuti alla del 15 ottobre 2018 si è avvalsa della Parte_3
Autorizzazione Integrata Aziendale DDG n.73 del 2017 ottenuta grazie alle prestazioni dell'ing. , senza la quale non avrebbe potuto affidare il CP_3
servizio.
Per quanto concerne la domanda subordinata di riduzione del compenso,
anche ritenendone l'ammissibilità, questa è infondata.
Dall'esame della scrittura, infatti, il compenso di € 75.000,00 risulta attinente soltanto alle attività di progettazione e gestione dell'iter autorizzativo, le quali sono state provate dalla società opposta.
Infine, per quanto concerne la debenza degli interessi moratori ex D. Lvo
n.231/2002, la fattispecie ricade nell'ambito di applicazione del D.lvo citato
(transazioni commerciali tra un professionista e una impresa) e non richiede l'emissione della fattura, essendo equivalente la richiesta di pagamento, nella specie intervenuta.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata e il d.i.
confermato.
13 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del paragrafo 2 “giudizi dinanzi il Tribunale di
Palermo” dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, in cui rientra il valore della controversia, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa:
rigetta l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 4304/2022, Parte_1
emesso dal Tribunale di Palermo il 18.10.2022, con atto di citazione notificato il 23.11.2022;
conferma, per l'effetto, il suddetto d.i.;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella somma di € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Palermo il 05.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con
firma digitale dal Giudice dott.ssa Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni
del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche
dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
14 rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
nella persona del dott.ssa Angela Notaro, in funzione di Giudice
monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 15520 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 promossa
DA
(P.I. e C.F. ), con sede legale in Termini Imerese, Parte_1 P.IVA_1
contrada Canne Masche, in persona dell'amministratore unico pro tempore,
ing. , elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Parte_2
Palermo, via Giosuè Carducci, 3, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ziino
(domicilio digitale p.e.c. , dal quale è Email_1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
con sede in Palermo via Enrico Albanese n. 90, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, , CP_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Palermo, via Ariosto
19, presso lo studio dell'avv. Antonio Miranti (domicilio digitale p.e.c.: , giusta procura speciale a margine Email_2
dell'originale del ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA – OPPOSTA
OGGETTO: opposizione d.i.
Conclusioni delle parti: all'udienza di trattazione scritta del 19 marzo
2025, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.11.2022, la conveniva in Parte_1
giudizio la (società, d'ora innanzi, denominate, per Controparte_1
brevità, rispettivamente, e , per ottenere la revoca del d.i. Pt_1 CP_1
n. 4304/2022, emesso dal Tribunale di Palermo il 18.10.2022 in favore della avente ad oggetto il pagamento della somma di € 91.560,00, CP_1
oltre interessi moratori ex D.Lvo n.231/2022 e spese del monitorio, quale credito ceduto alla dall'ing. e avente ad CP_1 Controparte_4
oggetto il corrispettivo pattuito da quest'ultimo per prestazioni professionali rese alla pari ad € 75.000,00, oltre Iva. Pt_1
Deduceva, infatti, l'opponente:
- l'annullabilità per conflitto di interesse del contratto di incarico professionale stipulato l'11 luglio 2017 dall'ing. , nella CP_3
duplice qualità di legale rappresentante della e di professionista Pt_1
incaricato dalla trattandosi di un caso di contratto con sé stesso, Pt_1
annullabile ai sensi dell'art. 1395 c.c.;
2 - il mancato avveramento della condizione sospensiva dedotta in contratto per il pagamento del compenso e costituita dall'effettivo inizio dell'attività dell'impianto di compostaggio, impianto invece mai realizzato;
- in ogni caso, l'inadempimento dell'ing. per non avere CP_3
redatto gli elaborati tecnici e amministrativi in modo idoneo e sufficiente all'ottenimento dell'autorizzazione e alla realizzazione dell'impianto;
- la non debenza di interessi moratori ex d.lvo 231/2002.
L'opposta costituitasi in giudizio, chiedeva, in via CP_1
preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del d.i.; nel merito,
contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma del d.i..
All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza riservata del
24 marzo 2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. e formulata alle parti una proposta conciliativa ex art.185 bis c.p.c. che prevedeva: il pagamento da parte della in favore della della somma Pt_1 CP_1
onnicomprensiva di € 68.000,00, di cui € 60.000,00 inclusa IVA a saldo e stralcio del credito vantato dalla per le causali di cui al d.i. ed € CP_1
8.000,00 a titolo di spese e compenso dell'intero procedimento (inclusi il rimborso delle spese generali, iva e cpa) da corrispondere in numero di 5 rate mensili di € 13.600,00 ciascuna con pagamento della prima rata al
3 raggiungimento dell'accordo e delle successive entro il giorno 5 di ogni mese o con la diversa tempistica da concordare tra le parti.
La società opposta aderiva alla proposta conciliativa, a differenza della opponente, che la rifiutava.
Con memoria ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c., l'opponente eccepiva l'annullabilità del contratto per conflitto di interessi ex art.1394 c.c., ritenendo non essendo ad elidere il conflitto la circostanza che l'accordo fosse stato sottoscritto dai soci della Pt_1
Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva della nel caso in Pt_1
cui si fosse ritenuto che l'ing. non aveva sottoscritto la scrittura CP_3
come legale rappresentante e, in subordine, chiedeva la riduzione del compenso per mancato completo espletamento dell'incarico.
La società opposta rilevava la tardività delle superiori eccezioni e richieste.
Quindi all'udienza di trattazione scritta del 19 marzo 2025, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. vecchio rito.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata.
La legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo alla CP_1
giusta cessione da potere dell'ing. , non è controversa tra le parti, CP_3
oltre che provata documentalmente (vedi contratto di cessione di studio professionale sub allegato n.3 della comparsa di risposta dell'opposta).
4 Per quanto concerne la legittimazione passiva della si rileva come Pt_1
questa non era stata in alcun modo messa in discussione dalla società
opponente né in sede stragiudiziale, né in seno all'atto di opposizione al d.i.,
ove, al contrario, l'opponente aveva eccepito la annullabilità del contratto per conflitto di interesse, sub specie di contratto con sé stesso, proprio sul presupposto della propria legittimazione passiva.
Peraltro, trattasi piuttosto di eccezione che afferisce alla titolarità passiva del rapporto, che avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte in seno all'atto di opposizione al d.i..
In ogni caso, nel merito, l'eccezione sarebbe destituita di fondamento:
invero, sebbene l'ing. abbia apposto la sottoscrizione in calce alla CP_3
scrittura dell'11 luglio 2017 per accettazione senza ulteriori specificazioni, dal tenore e dalla interpretazione della predetta scrittura emerge che l'accordo è
riferibile alla come si evince dalla carta intestata che reca il timbro della Pt_1
“ , dalla descrizione dell'incarico professionale svolto in favore Parte_1
della (vedi rigo 2 della scrittura “attività da Voi sviluppate e/o ancora da Pt_1
sviluppare per la realizzazione dell'impianto di Termini Imerese, giusto decreto di
autorizzazione DDG n.73 dell'01-02-2017 – ”), CP_5 Controparte_6
nonché dalla previsione del compenso a carico della (vedi righi da 15 a Pt_1
17 della scrittura “Per esse i compensi, i termini di pagamento e altri impegni che
saranno riconosciuti sono i seguenti: € 75.000,00 oltre IVA per le attività di
progettazione e gestione dell'iter autorizzativo, pagate da con le seguenti Pt_1
modalità..”).
5 Deve, pertanto, ritenersi – diversamente da quanto esposto nella proposta conciliativa -, che l'ing. abbia firmato anche nella qualità di legale CP_3
rappresentante della e che la sottoscrizione di tutti i soci della Pt_1
compagine sociale, rappresentanti l'intera proprietà della società, sia stata dettata proprio dall'esigenza di esprimere la volontà della proprietà di autorizzare in modo specifico l'accordo e il suo specifico contenuto al fine di evitare di incorrere nella annullabilità dell'atto ex art.1395 c.c..
Quanto alla eccezione di annullabilità dell'accordo per conflitto di interesse, deve rilevarsi che l'eccezione era stata incentrata, in atto di opposizione, sulla previsione del contratto con sé stesso (vedi pag. 5 dell'atto di citazione: “
2. Innanzitutto si eccepisce l'annullabilità della scrittura per conflitto
di interessi. Invero, l'ing. era al contempo il legale rappresentante della CP_3
e il professionista incaricato. Si tratta di un caso di contratto con sé stesso, Pt_1
annullabile ai sensi dell'art. 1395 c.c.”).
Infatti, non risulta possibile isolare la prima frase (“Innanzitutto si eccepisce
l'annullabilità della scrittura per conflitto di interessi”) dalle frasi successive
(“Invero, l'ing. era al contempo il legale rappresentante della e il CP_3 Pt_1
professionista incaricato. Si tratta di un caso di contratto con sé stesso, annullabile ai
sensi dell'art. 1395 c.c.”), le quali ultime sono appunto esplicative del primo assunto e fanno chiaro riferimento all'ipotesi del contratto con sé stesso.
A tal proposito, non può che ribadirsi quanto sopra evidenziato, ossia che le sottoscrizioni da parte della compagine sociale, costituente l'intera proprietà sociale, equivalgono ad una specifica approvazione della stipula
6 dell'accordo e del suo contenuto, impendendo appunto l'annullabilità del contratto, in conformità alle previsioni di cui all'art. 1395 c.c..
Per quanto concerne, invece, l'eccezione relativa al conflitto di interessi formulata nella memoria ex art.183 sesto comma n.1 c.p.c. di parte opponente, la stessa è una eccezione nuova, in quanto si riferisce all'ipotesi generale di cui all'art.1394 c.c., che ha presupposti diversi da quelli del contratto con sé stesso di cui all'art.1395 c.c..
In ogni caso, anche a volere considerare tale eccezione una precisazione e non una eccezione nuova, la stessa sarebbe infondata.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – infatti, “Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a
produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un
rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del
rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento
al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la
creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione,
riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento
perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente
modificative dell'iniziale convergenza d'interessi.” (in termini la massima di Cass.
civ. n.8907/2024).
Ora, nella specie, con riferimento alla scrittura dell'11 luglio 20217, non sussiste una incompatibilità tra l'interesse della e quello dell'ing. Pt_1 [...]
nel senso precisato dalla Suprema Corte, in quanto l'accordo non CP_3
7 consente la creazione dell'utile dell'ing. mediante il sacrificio CP_3
della ove si consideri che il compenso remunera le prestazioni Pt_1
professionali rese dall'ing. in favore della CP_3 Pt_1
Passando all'esame del motivo di opposizione, secondo cui la realizzazione dell'impianto costituiva, nell'accordo delle parti, condizione sospensiva del pagamento (tralasciando la tesi difensiva della presupposizione formulata per la prima volta tardivamente negli scritti difensivi conclusionali), giova evidenziare che la scrittura contiene un accordo circa il compenso dovuto all'ing. per le attività CP_3
sviluppate o ancora da sviluppare per la realizzazione dell'impianto di
Termini Imerese, giusto decreto di autorizzazione DDG n.73 del 01.02.2017.
Nello specifico dette attività vengono così individuate:
“a) Redazione di tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi, già predisposti, per
l'ottenimento dell'autorizzazione e la realizzazione dell'impianto;
b) Incarico di Direzione Tecnica dell'impianto una volta realizzato, comprese le
responsabilità civili e penali connesse alla conduzione dell'impianto e compreso il
Supporto al Committente nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, per
l'acquisizione delle commesse per il conferimento della frazione organica e in generale
dei rifiuti previsti nell'autorizzazione.” (vedi scrittura citata).
Per le attività sopra descritte “i compensi, i termini di pagamento e altri
impegni che saranno riconosciuti” vengono specificati come di seguito:
“a) € 75.000,00 oltre Iva per le attività di progettazione e gestione dell'iter
autorizzativo, pagate dalla con le seguenti modalità: Pt_1
8 - € 37.500,00 a favore dell'ing. 6 mesi dopo l'inizio Controparte_4
dell'attività dell'impianto, previa fatturazione da parte del Tecnico;
- € 37.500,00 a favore dell'ing. 12 mesi dopo l'inizio Controparte_4
dell'attività dell'impianto, previa fatturazione da parte del Tecnico;
b) l'impegno, da parte della Società a garantire il conferimento Parte_1
dell'incarico di Responsabile Tecnico all'ing. per anni 3 Controparte_4
rinnovabili. Da pagare su base mensile, a prestazione effettivamente resa, solo a
realizzazione e attivazione dell'impianto, sulla base di accordi economici da
stabilire.”.
Ora, dalla interpretazione della scrittura si evince che le parti, da un lato,
hanno stabilito il compenso per attività che erano state già svolte dall'ing.
[...]
all'epoca di sottoscrizione dell'accordo (redazione di tutti gli CP_3
elaborati tecnici e amministrativi “già predisposti” per l'ottenimento della autorizzazione e la realizzazione dell'impianto di compostaggio) in €
75.000,00 oltre IVA e, dall'altro, la ha assunto l'impegno di conferire Pt_1
all'ing. l'incarico di Direttore dell'impianto per un triennio “solo CP_3
a realizzazione e attivazione dell'impianto con compenso da concordare”.
L'argomento interpretativo testuale depone per la qualificazione come termine piuttosto che come condizione sospensiva dell'evento dedotto
(“inizio dell'attività”) con riferimento al pagamento del compenso già
maturato per le attività svolte di € 75.000,00.
Invero, le parti hanno usato una diversa terminologia a proposito del pagamento delle prestazioni di attività di progettazione e gestione dell'iter
9 amministrativo, in cui hanno indicato il termine di 6 e 12 mesi con decorrenza “dall'inizio dell'attività”, e dell'incarico di Direttore tecnico, in cui hanno condizionato l'impegno di conferire all'ing. l'incarico CP_3
di Direttore dell'impianto per un triennio “solo a realizzazione e attivazione
dell'impianto con compenso da concordare”, con chiaro riferimento in quest'ultimo caso ad una condizione.
Ciò rende manifesto che, quando le parti hanno voluto sottoporre una pattuizione alla condizione sospensiva della realizzazione e attivazione dell'impianto, lo hanno esplicitato, il che costituisce un argomento contrario ai fini dell'interpretazione nel senso del termine di pagamento per le attività
professionali di progettazione e gestione dell'iter amministrativo.
Inoltre, appare rilevante la circostanza che l'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto fosse stata già rilasciata con decreto DDG n.73
del 01.02.2017, proprio a seguito della presentazione degli elaborati progettuali e tecnici predisposti dall'ing. , già all'epoca della CP_3
sottoscrizione dell'accordo, sicché non può ritenersi che le parti avessero voluto condizionare il pagamento al conseguimento dell'unico risultato che poteva essere incerto, ossia quello dell'ottenimento della autorizzazione.
Ove per mera ipotesi si aderisse all'interpretazione dell'accordo del pagamento delle due rate di € 35.000,00 come sottoposto a condizione,
dovrebbe ravvisarsi una condizione meramente potestativa - quella
“dell'inizio dell'attività” - dipendente soltanto dalla volontà della società
10 Ecox e come tale nulla;
il che sarebbe contrario all'interpretazione conservativa del contratto e delle sue clausole.
Si ritiene, quindi, che il termine di 6 e 12 mesi dopo l'inizio dell'attività,
nell'economia dell'accordo, rispondesse piuttosto ad una esigenza della Pt_1
di acquisire la liquidità necessaria dall'esercizio dell'attività, come comprovato dal fatto che si prevedevano due rate scaglionate e non il pagamento di un'unica rata, come ragionevolmente sarebbe stato se l'intento delle parti fosse stato soltanto quello di condizionare il pagamento alla
“realizzazione” dell'impianto.
Passando all'esame dell'eccezione di inadempimento, la società opposta,
cessionaria del credito dall'ing. , ha documentato l'adempimento CP_3
delle prestazioni relative all'attività di progettazione e assistenza all'iter autorizzativo da parte dell'ing. (vedi stralcio della CP_3
documentazione sub. Allegato n.4 della comparsa di risposta).
Tale attività risulta, inoltre, comprovata dal rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'impianto con il più volte citato decreto DDG n.73 del
01.02.2017.
Dalla lettura della premessa del DDG appena indicato emerge lo svolgimento di una complessa attività progettuale e di gestione dell'iter amministrativo – pacificamente demandata e svolta dall'ing. - CP_3
protrattasi per circa due anni, con la presentazione da parte della del Pt_1
progetto del 20.05.2015 e relativi allegati (Elaborati dal n.1 al n. 8 e Tavole dal n.1 al n.11), di successiva documentazione integrativa (Elaborati nn.9 e 10), la
11 trasmissione del progetto in formato digitale, la presentazione di nuova versione del progetto in data 03.03.2016 per la riduzione dell'impianto alla sola linea di trattamento della frazione organica della raccolta differenziale e relativi allegati (Elaborati da 1 a 12 e Tavole da 1 a 11), la produzione di documentazione integrativa ed ancora la modifica del progetto in data
30.06.2016 con relativi Elaborati e Tavole;
attività questa che ha consentito di ottenere i pareri favorevoli delle autorità competenti e il rilascio dell'autorizzazione con il citato DDG.
Per di più, l'attività progettuale e di gestione dell'iter amministrativo è
stata riconosciuta come eseguita dalle parti già in seno alla scrittura dell'11
luglio 2017.
Ed ancora, la società opposta ha documentato che l'ing. ha CP_3
espletato anche attività successive con specifico riferimento alla redazione dell'ulteriore successivo Progetto Esecutivo del 20.09.2017 e trasmissione del
Progetto su CD agli enti competenti (cfr. all.ti 4.b e 4.c), come richiesto dal citato D.D.G. N. 73 del 01.02.2017.
Della presentazione di tale Progetto esecutivo, peraltro, si dà atto anche nel DDS n.889 del 22.07.2019 di cui si dirà oltre.
A fronte della prova dell'esatto adempimento da parte della società
opposta, la opponente non ha allegato e provato, invece, le ragioni della mancata realizzazione e attivazione dell'impianto ed in particolare la riconducibilità all'inadempimento dell'ing. , inadempimento che – CP_3
come già detto – è smentito documentalmente.
12 Risulta, invece, che la stessa con nota protocollo n.28376 del Pt_1
02.07.2019 (quando l'ing. non era più legale rappresentante della CP_3
società) richiese lo stralcio del DDG n.73 del 01.02.2017 per la sola operazione di messa in riserva R13 rispetto a quanto in essa contenuto, stralcio autorizzato con DDS n.889 del 22.07.2019.
Del resto, la come risulta dal contratto di affidamento di servizio Pt_1
trattamento rifiuti alla del 15 ottobre 2018 si è avvalsa della Parte_3
Autorizzazione Integrata Aziendale DDG n.73 del 2017 ottenuta grazie alle prestazioni dell'ing. , senza la quale non avrebbe potuto affidare il CP_3
servizio.
Per quanto concerne la domanda subordinata di riduzione del compenso,
anche ritenendone l'ammissibilità, questa è infondata.
Dall'esame della scrittura, infatti, il compenso di € 75.000,00 risulta attinente soltanto alle attività di progettazione e gestione dell'iter autorizzativo, le quali sono state provate dalla società opposta.
Infine, per quanto concerne la debenza degli interessi moratori ex D. Lvo
n.231/2002, la fattispecie ricade nell'ambito di applicazione del D.lvo citato
(transazioni commerciali tra un professionista e una impresa) e non richiede l'emissione della fattura, essendo equivalente la richiesta di pagamento, nella specie intervenuta.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata e il d.i.
confermato.
13 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del paragrafo 2 “giudizi dinanzi il Tribunale di
Palermo” dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, in cui rientra il valore della controversia, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa:
rigetta l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 4304/2022, Parte_1
emesso dal Tribunale di Palermo il 18.10.2022, con atto di citazione notificato il 23.11.2022;
conferma, per l'effetto, il suddetto d.i.;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella somma di € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Palermo il 05.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con
firma digitale dal Giudice dott.ssa Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni
del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche
dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
14 rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
15