Art. 335.
(Ritiro dei documenti provvisori)
Al momento del rilascio dell'alto di nazionalita' o della licenza, l'autorita' competente provvede al ritiro dei documenti provvisori.
(Ritiro dei documenti provvisori)
Al momento del rilascio dell'alto di nazionalita' o della licenza, l'autorita' competente provvede al ritiro dei documenti provvisori.