Articolo 335 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 334Articolo 336
Versione
6 maggio 1952
Art. 335.
(Ritiro dei documenti provvisori)


Al momento del rilascio dell'alto di nazionalita' o della licenza, l'autorita' competente provvede al ritiro dei documenti provvisori.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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