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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/09/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
Rg 233/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 233 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Antonio Lacerenza
-Appellante-
e
CP_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Giuseppe Domenico Bosco e Carlo Rella
-Appellata-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2617/2023 resa il 06.10.2023, il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con la società indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso con cui l'odierno appellante aveva chiesto accertarsi la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro del 03.09.2019 nonché l'illegittimità del licenziamento, con ogni conseguenza reintegratoria e risarcitoria, oltre al pagamento di differenze retributive maturate nel corso del rapporto.
Avverso detta sentenza, il dipendente ha proposto appello.
La società ha resistito al gravame, depositando apposita memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, a seguito di proposta formulata da questa Corte le parti hanno raggiunto un'intesa conciliativa, sicché all'udienza dell'11.09.2025 sono comparsi i
1 difensori di entrambe le parti muniti di apposite procure speciali a transigere, i quali hanno dato atto di aver consensualmente definito la vicenda controversa e hanno contestualmente provveduto alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Acquisito agli atti il verbale di conciliazione sottoscritto in udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre
2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n.
14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.
14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
2 Tanto si evince con chiarezza dal tenore testuale del verbale di conciliazione sottoscritto all'udienza dell'11.09.2025, che fa menzione del presente procedimento e che contiene l'espressa indicazione delle reciproche rinunce (cfr. punti 5 e 6 del verbale), con riconoscimento di una somma in favore del lavoratore e con accordo fra le parti sulla regolamentazione delle spese processuali (cfr. punto 2).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 03.04.2024 da nei Parte_1 confronti della avverso la sentenza n. 2617/2023 resa dal Tribunale di CP_1
Bari il 06.10.2023, così provvede:
- in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 11.09.2025
Il Presidente dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 233 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Antonio Lacerenza
-Appellante-
e
CP_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Giuseppe Domenico Bosco e Carlo Rella
-Appellata-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2617/2023 resa il 06.10.2023, il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio con la società indicata in epigrafe, ha rigettato il ricorso con cui l'odierno appellante aveva chiesto accertarsi la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro del 03.09.2019 nonché l'illegittimità del licenziamento, con ogni conseguenza reintegratoria e risarcitoria, oltre al pagamento di differenze retributive maturate nel corso del rapporto.
Avverso detta sentenza, il dipendente ha proposto appello.
La società ha resistito al gravame, depositando apposita memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, a seguito di proposta formulata da questa Corte le parti hanno raggiunto un'intesa conciliativa, sicché all'udienza dell'11.09.2025 sono comparsi i
1 difensori di entrambe le parti muniti di apposite procure speciali a transigere, i quali hanno dato atto di aver consensualmente definito la vicenda controversa e hanno contestualmente provveduto alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Acquisito agli atti il verbale di conciliazione sottoscritto in udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La conciliazione intervenuta fra le parti determina, infatti, il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre
2003 n. 16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 2004, n.
14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.
14775: “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”; Cassazione civile, sez. III, 20 maggio 1998, n. 5029: “La dichiarazione della cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambi le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto (…) ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice in quanto costituiva l'oggetto della controversia”).
Di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi, atteso che le parti hanno perso ogni interesse a ottenere una pronuncia del giudice sul merito della res litigiosa e hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
2 Tanto si evince con chiarezza dal tenore testuale del verbale di conciliazione sottoscritto all'udienza dell'11.09.2025, che fa menzione del presente procedimento e che contiene l'espressa indicazione delle reciproche rinunce (cfr. punti 5 e 6 del verbale), con riconoscimento di una somma in favore del lavoratore e con accordo fra le parti sulla regolamentazione delle spese processuali (cfr. punto 2).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 03.04.2024 da nei Parte_1 confronti della avverso la sentenza n. 2617/2023 resa dal Tribunale di CP_1
Bari il 06.10.2023, così provvede:
- in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, il 11.09.2025
Il Presidente dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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