Accoglimento
Sentenza 23 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23/07/2025, n. 6512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6512 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06512/2025REG.PROV.COLL.
N. 02136/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2024, proposto da
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
NZ BO in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima impresa agricola, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 1993/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NZ BO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Giovanni Gallone e udito per la parte appellante l’avv. dello Stato Massimo Di Benedetto;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 24 novembre 2021 e depositato il 21 dicembre 2021 l’Azienda Agricola BO NZ ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Veneto, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la cartella di pagamento di Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione della Provincia di Treviso n. 113 2021 0008792075 000, ruolo n. 2021/003083, ricevuta in data 29 settembre 2021 e inerente il pagamento del c.d. “prelievo latte” per le annate 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002 – 2002/2003, per una somma intimata complessiva pari ad € 290.489,21 nonché ogni altro atto ad essa comunque connesso, presupposto e/o conseguente ed in particolare l’atto di iscrizione a ruolo.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto i motivi così rubricati:
1) violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 12 del d.p.r. n°602/73 e dell’art. 8 ter della legge 3 n°33/2009 per mancata notifica dell’atto di accertamento all’azienda ricorrente ;
2) violazione di legge ed eccesso di potere per violazione degli artt. 8 ter, 8 quater ed 8 quinquies della legge n. 33/2009 per iscrizione a ruolo di debiti annullati ;
3) violazione di legge ed eccesso di potere per violazione degli artt. 8 ter, 8 quater ed 8 quinquies della legge n. 33/2009 per iscrizione a ruolo di debiti non definitivi ;
4) violazione di legge per violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2002, dell’art. 3 l. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione della cartella e del ruolo circa i recuperi pac effettuati nel corso degli anni da agea anche tramite gli organismi pagatori territorialmente competenti ;
5) violazione di legge per violazione dell’art. 1194 c.c. ;
6) violazione di legge per violazione dell’art. 8 quinquies, comma 10, della legge n. 33/2009 in relazione all’art. 25 del dpr n. 602/73 ed eccesso di potere per decadenza di agea per il recupero delle somme indicate ed iscritte nel registro debitori ;
7) violazione di legge per violazione degli artt. 8 ter e 8 quater l. n. 33/09 – illegittima duplicazione del ruolo ;
8) violazione di legge per violazione degli artt. 30, comma 1 del d.p.r. 29/09/1973 e 1283 c.c. ed eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi ;
9) violazione di legge per violazione dell’art. 12, comma 4, del d.p.r. n°602/1973 e dell’art. 1, comma 5 ter, lett. s) del d.l. 17/6/2005, n°106, convertito con modificazioni in legge 31/7/2005 n. 156 ;
10) violazione di legge per violazione degli artt. 11, comma 3 e 12, commi 2 e 3 del d.p.r. n. 602 del 1973, 15 bis della l. n. 212 del 2000, 7 e 17 della l. n. 241 del 1990, 3 e 21 octies, comma 2, del d.m. n. 321 del 1999, ed eccesso di potere per mancanza di una specifica motivazione contenuta nella cartella circa la sussistenza del "fondato pericolo per la riscossione" .
2. Con ordinanza cautelare n. 137 del 2022 il giudice di prime cure ha:
- sospeso il provvedimento impugnato, anche ai fini delle conseguenti procedure esecutive;
- ordinato “alle Amministrazioni intinate, ognuna per la rispettiva competenza, di depositare, 90 giorni prima dell’udienza di merito come fissata in dispositivo, una relazione corredata da tutta la documentazione relativa alla vicenda per cui è causa, con riferimento in particolare all’avvenuta notificazione alla parte ricorrente degli atti di imputazione/accertamento/intimazione del pagamento, dell’eventuale interruzione della prescrizione, delle eventuali sentenze pronunciate su tali atti in relazione alla cartella in questa sede impugnata, e di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione della parte ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati”.
2.1 Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R., preso atto della mancata evasione dell’adempimento istruttorio da parte di A.D.E.R. e A.G.E.A., ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’atto impugnato osservando che “rivestono valore assorbente e pregiudiziale le questioni poste con il secondo e il terzo motivo, entrambi fondati, dal momento che sono intervenute delle pronunce di annullamento dei titoli giuridici presupposti alla cartella qui impugnata e in relazione alle annate lattiero-casearie cui questa è riferita”.
3. Con ricorso notificato il 4 marzo 2024 e depositato il 13 marzo 2024 A.G.E.A. ha proposto appello avvero la suddetta sentenza chiedendone la riforma nella parte in cui la stessa ha accolto il ricorso di primo grado disponendo l’annullamento della cartella di pagamento gravata in prime cure con riferimento al debito dovuto dall’azienda a titolo di prelievo supplementare per l’annata lattiera 2002/2003.
3.1 Ha affidato il gravame al motivo così rubricato:
1) violazione e falsa applicazione art. 1306 comma 2 c.p.c. - istanza di ammissione prova documentale nuova ex art. 104 c.p.a. .
4. In data 18 aprile 2024 si è costituita in giudizio l’appellata Azienda Agricola BO NZ chiedendo la reiezione dell’appello.
4.1 Con successive memorie del 24 aprile 2024 la medesima Azienda Agricola:
- ha eccepito la decadenza di parte appellante dall’eccezione di cosa giudicata in quanto tardivamente sollevata per la prima volta di A.G.E.A. in questo grado nonostante la stessa sia stata ritualmente citata nel giudizio di prime cure;
- ha eccepito l’inammissibilità della produzione documentale di parte appellante per violazione dell’art. 104 c.p.a..
Ha, inoltre, riproposto ex art. 101, comma 2 c.p.a. i seguenti motivi non esaminati e dichiarati assorbiti dal primo giudice:
1) violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992 per intimazione contenente debiti annullati ;
2) violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 602/73 e dell’art. 8 ter della legge n. 33/2009 per mancata notifica dell’atto di accertamento all’azienda ricorrente ;
3) violazione di legge per violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2002, dell’art. 3 l. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione della cartella e del ruolo circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni da AGEA anche tramite gli organismi pagatori territorialmente competenti ;
4) violazione di legge per violazione degli artt. 8 ter e 8 quater l. n. 33/09 – illegittima duplicazione del ruolo ;
5) violazione di legge per violazione degli artt. 30, comma 1 del d.p.r. 29/09/1973 e 1283 c.c. ed eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi ;
6) violazione di legge per violazione dell’art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 602/1973 e dell’art. 1, comma 5 ter, lett. s) del d.l. 17/6/2005, n. 106, convertito con modificazioni in legge 31/7/2005 n. 156 ;
7) violazione di legge per violazione degli artt. 11, comma 3 e 12, commi 2 e 3 del d.p.r. n. 602 del 1973, 15 bis della l. n. 212 del 2000, 7 e 17 della l. n. 241 del 1990, 3 e 21 octies, comma 2, del d.m. n. 321 del 1999, ed eccesso di potere per mancanza di una specifica motivazione contenuta nella cartella circa la sussistenza del "fondato pericolo per la riscossione" .
5. Il 21 maggio 2025 parte appellata ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a insistendo per l’accoglimento delle eccezioni già sollevate.
6. All’udienza pubblica del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con l’unico motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha accolto il ricorso di primo grado disponendo l’annullamento della cartella di pagamento gravata in prime cure con riferimento al debito dovuto dall’azienda a titolo di prelievo supplementare per l’annata lattiera 2002/2003.
In particolare, il T.A.R. ha ritenuto essere venuto meno rispetto a tale annualità il titolo esecutivo su cui si fonda la cartella gravata in prime cure in forza della sentenza del Tribunale di Crema n.456/2005, che ha annullato la relativa comunicazione di prelievo.
Osserva parte appellante che il primo giudice ha esteso all’azienda produttrice il giudicato formatosi nei confronti del primo acquirente applicando l’art. 1306, comma 2, c.c. secondo il quale il condebitore solidale, può opporre al creditore la sentenza favorevole ad uno dei condebitori in solido salvo che non sia fondata su ragioni personali.
Detta statuizione sarebbe, tuttavia, errata atteso che non terrebbe conto dell’autonomo giudizio instaurato dal produttore innanzi al T.A.R. per il Lazio avverso le rituali comunicazioni di fine campagna. Si osserva, in particolare, che il predetto giudizio si è concluso con la sentenza n. 3991/2011 del 9 maggio, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso R.G. n. 8465/2003 proposto dal produttore per l’annullamento dei provvedimenti A.G.E.A. aventi ad oggetto la compensazione nazionale e la conseguente determinazione del prelievo supplementare afferente alla campagna 2002/03; avverso tale pronuncia il produttore ha, inoltre, proposto appello innanzi a questo Consiglio (R.G. n. 5423/2012), il quale lo ha respinto con sentenza n. 3371/2019 del 23 maggio 2019.
Secondo parte appellante nessun rilievo potrebbe essere attribuito alla sentenza emessa dal Tribunale di Crema n. 456/2003 nei confronti del coobbligato solidale. Ciò in quanto come più volte rammentato dalla giurisprudenza di AS l’art. 1306 c.c. è applicabile solo nel caso in cui i) non si sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; ii) ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata (non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto).
L’inopponibilità della suddetta sentenza del Tribunale di Crema nei confronti del produttore BO ON discenderebbe anche sentenza n. 5599/2020 del 24 settembre 2020 con cui questo Consiglio ha dichiarato inammissibile il ricorso R.G. n. 10669/2019 con il quale il predetto ha richiesto la revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395 c.p.c. della suddetta sentenza n. 3371/2019 osservando che “Il Tribunale di Crema aveva emesso la sentenza n. 456/2005, con cui, accogliendo il ricorso, aveva annullato i provvedimenti di comunicazione del prelievo supplementare per tutti i produttori conferenti alle aziende acquirenti ricorrenti. Ciò posto, le parti private, ritenendo di essere coobbligate solidali con la Cooperativa, hanno sostenuto di poter beneficiare degli effetti favorevoli della suddetta sentenza dell’autorità giudiziaria ordinaria in virtù del disposto di cui all’articolo 1306, comma 2, del codice civile. Il Collegio non condivide tale ricostruzione. Ed invero, il predetto comma 2 riguarda il regime delle eccezioni, ma gli odierni ricorrenti non hanno svolto un’eccezione nei confronti del creditore (Agea), bensì hanno veicolato una revocazione, cosicché al caso di specie è applicabile il principio generale di cui all’art. 1306, comma 1, del codice civile, per cui non vi è effetto estensivo, nei confronti del debitore, del giudicato formatosi tra il creditore e altri condebitori in solido”.
2. Il motivo merita positivo apprezzamento.
Prima di scrutinarne il merito vanno, peraltro, disattese le eccezioni in rito sollevate da parte appellata.
2.1 Anzitutto, è infondata l’eccezione di decadenza di parte appellante dall’eccezione di cosa giudicata.
E, infatti, non esistono nel processo amministrativo barriere temporali preclusive specifiche per sollevare eccezioni; in più in grado di appello il generale divieto di jus novorum incontra la deroga espressa delle questioni rilevabili di ufficio (art. 104, comma1, primo periodo, c.p.a.) quale è certamente l’eccezione di giudicato (così la giurisprudenza di AS – a partire da Cass., Sez. Un., civ.,25 maggio 2001, n. 226 che l’ha qualificata come eccezione “in senso lato” e non “in senso stretto” in quanto volta alla soddisfazione di un interesse di matrice sopraindividuale come quello alla coerenza ordinamentale).
Sempre in limine va, poi, disattesa l’eccezione di inammissibilità per violazione dei limiti di cui all’art. 104 c.p.a. della documentazione prodotta dalla difesa erariale in uno con l’atto d’appello per attestare l’esistenza, rispetto al rapporto amministrativo controverso, di giudicati esterni valevoli a impedire il maturare della prescrizione del credito azionato a mezzo degli atti gravati in prime cure.
Il Collegio ritiene, infatti, di dare continuità al più recente orientamento di questa Sezione (Cons. Stato, sez. VI, nr. 742 del 31 gennaio 2025, 907 del 5 febbraio e 1297 del 18 febbraio del 2025) che, anche nell’ipotesi (come quella che occupa) in cui in primo grado vi sia stato un ordine istruttorio del T.A.R. non evaso dall’amministrazione, ha ritenuto ammissibile la produzione in grado di appello di documenti attestanti la formazione di un giudicato.
E, infatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo consapevolmente la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5) c.p.c.. Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, anche secondo la giurisprudenza di AS (si veda Cass. civ., sez. III, 28/07/2014, n. 1706, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche e x officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento sono esercitabili i poteri istruttori officiosi di questo giudice anche oltre i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione delle parti.
Ne discende che deve sempre essere ammessa, anche in grado d’appello, l’acquisizione nell’ambito del processo amministrativo di documenti valevoli a dimostrare l’esistenza di un giudicato sterno rilevante ai fini della decisione della causa.
2.2 Nel merito il motivo è fondato.
Il denunciato contrasto di giudicati va risolto nel senso di riconoscere prevalenza al secondo ( id est al giudicato amministrativo risalente al 2012 di reiezione dell’impugnazione proposta dal produttore).
Sul punto viene in soccorso la costante giurisprudenza di AS (ex multis Cass. civ., sez. III, 25/01/2024, n. 2462) che, nell’individuare i limiti di operatività del meccanismo di cui al comma 2 dell’art. 1306 c.c., ha stabilito che, in caso di contrasto tra giudicati, al fine di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione.
Va rilevato che, nel caso di specie, come evidenziato da parte appellante, il rimedio della revocazione per contrasto di giudicati ex art. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5) c.p.c. è stato effettivamente proposto da BO ON avverso la sentenza n. 3371/2019 del 23 maggio 2019 di questo Consiglio ma tale gravame è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 5599/2020 del 24 settembre 2020.
In tale ultima pronuncia si è in particolare osservato che “le parti private, ritenendo di essere coobbligate solidali con la Cooperativa, hanno sostenuto di poter beneficiare degli effetti favorevoli della suddetta sentenza dell’autorità giudiziaria ordinaria in virtù del disposto di cui all’articolo 1306, comma 2, del codice civile. Il Collegio non condivide tale ricostruzione. Ed invero, il predetto comma 2 riguarda il regime delle eccezioni, ma gli odierni ricorrenti non hanno svolto un’eccezione nei confronti del creditore (Agea), bensì hanno veicolato una revocazione, cosicché al caso di specie è applicabile il principio generale di cui all’art. 1306, comma 1, del codice civile, per cui non vi è effetto estensivo, nei confronti del debitore, del giudicato formatosi tra il creditore e altri condebitori in solido. Pertanto il primo motivo di revocazione è inammissibile”.
Ne discende che l’unico motivo di appello è fondato e va accolto.
3. Si deve, quindi, procedere con l’esame dei motivi riproposti da parte appellata ex art. 101, comma 2, c.p.a..
Il Collegio non ritiene, tuttavia, la causa matura per decisione.
Infatti, anche in ragione della circostanza che si tratta di aspetti non scrutinati in primo grado, appare necessario disporre un approfondimento istruttorio ordinando ad A.G.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti che faccia luce, con riguardo specifico all’annata lattiera 2002/2003 (l’unica ancora sub iudice ), sulle seguenti circostanze:
1) se, come dedotto con il terzo motivo riproposto, vi sia stata una effettiva decurtazione della sorte capitale e, in caso positivo, quali siano le ragioni e modalità di tale decurtazione, specificando se la somma finale indicata sia corretta;
2) se, come dedotto con il quarto motivo riproposto, con riguardo all’importo portato dalla cartella esattoriale, vi sia stata una decurtazione degli importi trattenuti, compensando la PAC e anche le somme erogate a titolo di ristoro per la pandemia spettanti all’azienda, imputando al stessa al capitale dovuto (e non dagli interessi) e, in caso positivo, perché si sia seguita detta procedura e se detto meccanismo di imputazione abbia, in concreto, determinato effetti pregiudizievoli alle ragioni del debitore;
3) se, come dedotto con il sesto motivo riproposto, vi sia stato, alla luce delle aliquote indicate in cartella, un errore nel calcolo degli interessi dovuti e se, in ogni caso, in tale calcolo sia stato applicato il meccanismo anatocistico ex art. 1283 c.c. (spiegandone eventualmente le ragioni);
e tanto anche depositando documentazione a comprova.
A.G.E.A. vi provvederà entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ovvero dalla notificazione, se antecedente) della presente sentenza non definitiva.
4. Riservata ogni pronuncia in rito e sul merito dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2 c.p.a. e sulle spese, si ritiene di mandare al Presidente Titolare della Sezione per la fissazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):
- non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il suo primo motivo;
- riservata ogni pronuncia in rito e sul merito dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2 c.p.a. e sulle spese ordina ad A.G.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di depositare presso la Segreteria di questa Sezione la relazione di chiarimenti e la documentazione indicata in motivazione nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente) della presente sentenza non definitiva;
- manda al Presidente Titolare della Sezione per la fissazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano NZ Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO