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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/07/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4038 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato DAL ZOTTO OTELLO e dall'avvocato VIERO FEDERICO;
e
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avvocato VIERO FEDERICO e dall'avvocato DAL ZOTTO OTELLO;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Dichiararsi, con sentenza, la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Velo d'Astico (VI) di eseguire le annotazioni di rito.
2. Darsi atto che la casa coniugale, sita in Velo d'Astico (VI), Via A. Fogazzaro n. 30, con i relativi arredi, di proprietà del sig. , rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo, dando altresì Parte_1 atto che la sig.ra ha già trasferito altrove la propria residenza, portando con sé i propri Controparte_1 effetti personali.
3. Disporsi l'affido congiunto della figlia minore , la quale sarà collocata presso la madre, laddove Per_1
pagina 1 di 4 ha già trasferito la residenza presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima, sita in EN TE
(VI), Via Andrea Gritti n. 10/A.
4. Disporsi le seguenti modalità di permanenza della figlia minore presso il padre, in Per_1 considerazione dell'età della stessa e del buon rapporto intercorrente con i genitori:
- a fine settimana alterni dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa della madre;
- durante gli altri giorni della settimana ed in ulteriori momenti/occasioni/festività, anche con eventuale pernottamento, previo accordo fra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra- scolastici della minore;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze natalizie alternandosi di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno di
Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la giornata di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
5. Onerarsi entrambi i genitori a provvedere direttamente al mantenimento ordinario della figlia minore durante la permanenza di quest'ultima presso ciascuno di essi e di contribuire al pagamento Persona_2 del 50% delle spese straordinarie nei termini stabiliti dal Protocollo del Tribunale di Vicenza.
6. Darsi atto che il sig. si obbliga a versare la somma mensile di euro 150,00 su un Parte_1 conto corrente/bancomat concordato con la sig.ra da destinare alle esigenze della figlia. Controparte_1
7. Nulla per il reciproco mantenimento, essendo i coniugi patrimonialmente ed economicamente autosufficienti ed indipendenti.
8. Darsi atto che entrambi i genitori:
- prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e del passaporto e/o del documento equipollente della figlia;
Per_1
- concordano che l'assegno unico familiare sia percepito integralmente dal sig. , mentre Parte_1 le detrazioni andranno ripartite in ragione delle spese sostenute e/o come per legge.
9. Darsi atto che:
- il sig. trasferisce a titolo gratuito, ma senza spirito di libertà, alla sig.ra Parte_1 CP_1
la sua quota di comproprietà del bene mobile registrato:
[...]
➢ vettura Volvo, targata FM158HV, telaio n. YV1UZA8UCJ1051555;
- la sig.ra trasferisce a titolo gratuito, ma senza spirito di libertà, al sig. Controparte_1 Parte_1 la proprietà dei suoi seguenti beni mobili registrati:
➢ motociclo KTM, targato EJ54648, telaio n. VBKEXA405HM174845; pagina 2 di 4 ➢ autocaravan MCLOUIS, targato FN514BK, telaio n. ZFA25000002F52555.
I coniugi si impegnano a presentarsi avanti ai competenti uffici per il disbrigo delle relative pratiche, a semplice richiesta di uno di essi, entro 30 giorni dalla sentenza di omologa della separazione.
Il pagamento delle pratiche per le relative cessioni sarà a carico della parte a favore della quale viene trasferito il veicolo.
Per tali impegni, le parti chiedono - trattandosi di definizione di rapporti patrimoniali all'atto della separazione - di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 9 Legge 6 marzo 1987, n. 74 (Corte
Cost. 154/1999) e di ogni beneficio fiscale e tributario connesso e conseguente alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione, con esenzione totale da imposte di bollo, registro e ogni altra tassa.
10. Darsi atto che i ricorrenti hanno già regolamentato/diviso tra loro i depositi bancari/investimenti cointestati, avendo così definito ogni questione patrimoniale tra loro in essere, anche nascente e/o derivante dal loro matrimonio.
11. Nulla per le spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Velo D'Astico (VI) in data 17/03/2007, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione della stessa presso la madre Persona_2 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia, con previsione comunque di un contributo al mantenimento a carico del padre di euro 150,00 al mese;
pagina 3 di 4 -le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, co. 2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1 in Velo D'Astico (VI) in data 17/03/2007 con atto trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velo D'Astico (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8/7/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4038 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato DAL ZOTTO OTELLO e dall'avvocato VIERO FEDERICO;
e
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avvocato VIERO FEDERICO e dall'avvocato DAL ZOTTO OTELLO;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Dichiararsi, con sentenza, la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Velo d'Astico (VI) di eseguire le annotazioni di rito.
2. Darsi atto che la casa coniugale, sita in Velo d'Astico (VI), Via A. Fogazzaro n. 30, con i relativi arredi, di proprietà del sig. , rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo, dando altresì Parte_1 atto che la sig.ra ha già trasferito altrove la propria residenza, portando con sé i propri Controparte_1 effetti personali.
3. Disporsi l'affido congiunto della figlia minore , la quale sarà collocata presso la madre, laddove Per_1
pagina 1 di 4 ha già trasferito la residenza presso l'abitazione di proprietà di quest'ultima, sita in EN TE
(VI), Via Andrea Gritti n. 10/A.
4. Disporsi le seguenti modalità di permanenza della figlia minore presso il padre, in Per_1 considerazione dell'età della stessa e del buon rapporto intercorrente con i genitori:
- a fine settimana alterni dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa della madre;
- durante gli altri giorni della settimana ed in ulteriori momenti/occasioni/festività, anche con eventuale pernottamento, previo accordo fra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra- scolastici della minore;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in un periodo da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze natalizie alternandosi di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno di
Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la giornata di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
5. Onerarsi entrambi i genitori a provvedere direttamente al mantenimento ordinario della figlia minore durante la permanenza di quest'ultima presso ciascuno di essi e di contribuire al pagamento Persona_2 del 50% delle spese straordinarie nei termini stabiliti dal Protocollo del Tribunale di Vicenza.
6. Darsi atto che il sig. si obbliga a versare la somma mensile di euro 150,00 su un Parte_1 conto corrente/bancomat concordato con la sig.ra da destinare alle esigenze della figlia. Controparte_1
7. Nulla per il reciproco mantenimento, essendo i coniugi patrimonialmente ed economicamente autosufficienti ed indipendenti.
8. Darsi atto che entrambi i genitori:
- prestano il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e del passaporto e/o del documento equipollente della figlia;
Per_1
- concordano che l'assegno unico familiare sia percepito integralmente dal sig. , mentre Parte_1 le detrazioni andranno ripartite in ragione delle spese sostenute e/o come per legge.
9. Darsi atto che:
- il sig. trasferisce a titolo gratuito, ma senza spirito di libertà, alla sig.ra Parte_1 CP_1
la sua quota di comproprietà del bene mobile registrato:
[...]
➢ vettura Volvo, targata FM158HV, telaio n. YV1UZA8UCJ1051555;
- la sig.ra trasferisce a titolo gratuito, ma senza spirito di libertà, al sig. Controparte_1 Parte_1 la proprietà dei suoi seguenti beni mobili registrati:
➢ motociclo KTM, targato EJ54648, telaio n. VBKEXA405HM174845; pagina 2 di 4 ➢ autocaravan MCLOUIS, targato FN514BK, telaio n. ZFA25000002F52555.
I coniugi si impegnano a presentarsi avanti ai competenti uffici per il disbrigo delle relative pratiche, a semplice richiesta di uno di essi, entro 30 giorni dalla sentenza di omologa della separazione.
Il pagamento delle pratiche per le relative cessioni sarà a carico della parte a favore della quale viene trasferito il veicolo.
Per tali impegni, le parti chiedono - trattandosi di definizione di rapporti patrimoniali all'atto della separazione - di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 9 Legge 6 marzo 1987, n. 74 (Corte
Cost. 154/1999) e di ogni beneficio fiscale e tributario connesso e conseguente alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione, con esenzione totale da imposte di bollo, registro e ogni altra tassa.
10. Darsi atto che i ricorrenti hanno già regolamentato/diviso tra loro i depositi bancari/investimenti cointestati, avendo così definito ogni questione patrimoniale tra loro in essere, anche nascente e/o derivante dal loro matrimonio.
11. Nulla per le spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Velo D'Astico (VI) in data 17/03/2007, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore (nata il [...]), alla prevalente collocazione della stessa presso la madre Persona_2 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia, con previsione comunque di un contributo al mantenimento a carico del padre di euro 150,00 al mese;
pagina 3 di 4 -le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, co. 2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1 in Velo D'Astico (VI) in data 17/03/2007 con atto trascritto al n. 1, parte II, serie A, anno 2007, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Velo D'Astico (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8/7/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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