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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 08/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Meloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8/2022 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GUARESCHI GIOVANNI, domiciliato presso il difensore con indirizzo telematico
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. LANDI LUCA, Avv. Silvia CP_1 P.IVA_2
Milanesi e Avv. Giovan Battista Marucco, domiciliata presso il difensore con indirizzo telematico
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Cremona:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 971/2021 (R.G. 2180/2021) emesso dal Tribunale di Cremona in data 18.11.2021, notificato il 28.12.2021 unitamente all'atto di precetto, e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che la nulla deve alla società ricorrente per il Parte_1 titolo di cui è causa.
pagina 1 di 8 - in via subordinata ed in via di eccezione, nella denegata ipotesi dovesse essere accolta la domanda della società ricorrente, accertare e dichiarare che la vanta un Parte_1 credito di €15.000,00= nei confronti di in forza della transazione di cui è causa e CP_1 dunque, effettuata la relativa compensazione, diminuire del medesimo importo l'entità del credito vantato dalla nei confronti della società opponente. CP_1
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
Tanto previa ammissione in via subordinata istruttoria, in quanto allo stato respinte dal Giudice
(rif. Ordinanza 28.10.2022), delle seguenti istanze istruttorie come avanzate in sede di memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 (dep. 01.07.2022) e n. 3 c.p.c. (dep. 22.07.2022):
- C.T.U. “contabile” – si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia disporre CTU “contabile” finalizzata ad accertare la situazione debitoria della alla data del 31.12.2016 nei Parte_1 confronti di di e di Metra Srl;
Parte_2 CP_2 CP_3 CP_4
- prove orali
- si chiede ammettersi prove per testi sulle circostanze che di seguito si capitolano e con il teste indicato:
1) Vero che la transazione inter partes di cui è causa (doc.n.3 di controparte) da rammostrarsi al teste), portante la data del 29.12.2017, è stata sottoscritta dalle parti in data 18.3.2018 presso gli uffici della sita in Cremona Via S. Giuseppe n.12; Parte_1
2) Vero che in data 18.3.2018, subito dopo la sottoscrizione della transazione di cui al cap.1), la firmò le due proposte di cessione del credito (doc.n.2 e n.4 di Parte_1 controparte da rammostrarsi al teste), portanti la data del 23.11.2017, e le consegnò al Sig. il quale, nella sua qualità di legale rappresentante di le sottoscrisse per Pt_3 CP_1 ricevuta;
3) Vero che in data 18.3.2018, subito dopo la sottoscrizione della transazione di cui al cap.1), il
Sig. consegnò alla le cinque cessioni del credito di cui al Parte_4 Parte_1 doc.003 (da rammostrarsi la teste) e che la sottoscrisse per ricevuta le Parte_1 predette cessioni apponendo date anteriori su richiesta del Sig. Pt_3
pagina 2 di 8 4) Vero che il Sig. in data 18.3.2018 trattenne i due originali della transazione sottoscritta Pt_3 dalle parti di cui è causa (doc.003 di controparte) e che in data 22.3.2018, contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita (doc.004 da rammostrarsi al teste), consegnò al
Sig. un originale della predetta transazione sottoscritta dalle parti nonché Parte_5
l'accettazione delle due proposte di cessioni di crediti di cui ai doc.001 e doc.005 (da rammostrarsi al teste) prive di data;
5) Vero che la somma di €593.938,48= riflessa alla lett. b) della transazione inter partes di cui è causa (doc.n.3 di controparte) è pari al debito complessivo, alla data del 18 marzo 2018, della nei confronti delle società e Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_3 CP_4
Metra Srl così come risultante dalla contabilità della stessa.
A teste si indica: c/o con se-de in Cremona Via S. Testimone_1 Parte_1
Giuseppe n.12.
Ammettersi infine – in via subordinata, per la denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte delle prove orali capitolate da controparte in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
– prova contraria indiretta sulle circostanze che di seguito si capitolano e con il teste indicato:
1) Vero che i partitari prodotti come doc.006-007-008-009-010 (da rammostrarsi al teste) sono estratti in esatta copia dai libri contabili dell'anno 2016 della Parte_1
2) Vero che la somma di €593.938,48= riflessa alla lett. b) della transazione inter partes di cui è causa (doc.n.3 di controparte) è pari al debito complessivo, alla data del 31.12.2016, della
[...] nei confronti delle società e Metra Srl Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_3 CP_4 così come risultante dalla contabilità della stessa.
A teste si indica: c/o con sede in Cremona Via S. Testimone_1 Parte_1
Giuseppe n.12”.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta: in via preliminare: respingere la richiesta di sospensione della p.e. formulata da Controparte siccome del tutto infondata;
pagina 3 di 8 nel merito
-per le ragioni indicate in atti, qui da intendersi richiamate e ritrascritte, rigettare la proposta opposizione, confermare il decreto ingiuntivo n. 971/2021, previo accertamento e declaratoria del diritto di al pagamento dell'importo capitale di € 175.000,00, oltre CP_1 agli interessi dal dì del dovuto al saldo;
-condannare al pagamento dell'importo predetto ovvero, in via Parte_1 subordinata, al pagamento del diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria;
- condannare al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze difensive”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con decreto ingiuntivo n. 971/2021 (R.G. 2180/2021) emesso in data 18.11.2021 il Tribunale di
Cremona ha ingiunto alla di pagare la somma di € 175.000,00, con gli Parte_1 interessi come da domanda oltre alle spese e competenze di procedimento liquidate in € 2.135,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre ad Euro 406,50 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre alle successive occorrende, in favore della CP_1
che nel ricorso presentato ex artt. 633 ss. c.p.c. se ne è dichiarata creditrice.
[...]
Avverso detto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione, allegando come il Parte_1 credito azionato in via monitoria fosse già stato integralmente saldato mediante cessione in favore di di un credito dell'importo di €175.000,00 (pari dunque al credito azionato) e CP_1 successiva compensazione volontaria tra i reciproci debiti. L'opponente produceva, in particolare,
l'atto con il quale la aveva accettato, nell'ambito della transazione inter partes, la cessione CP_1 pro soluto del credito vantato dalla società opponente nei confronti de dell'importo Controparte_5 di € 175.000,00, dichiarando di compensarlo con il debito, poi pattuito esattamente di pari importo in sede del suddetto atto di transazione, della nei confronti della Parte_1
CP_1
pagina 4 di 8 Si costituiva il giudizio l'opposta, la quale contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, evidenziava come l'opponente avesse omesso dettagli rilevanti, non riferendo la data in cui la cessione si perfezionò e producendo solo parte dell'accordo transattivo.
Spiegava l'opposta che questo atto si componeva di due parti: la prima parte (pag. 1 del DOC. 2) era la comunicazione che, in data 23/11/2017, fece ad proponendo la parziale Pt_1 CP_1
(per € 175.000,00) compensazione di un più ampio debito di complessivi € 808.938,48 che l'attrice, al 23/11/2017, doveva ancora pagare alla convenuta-opposta; la seconda parte (pag. 2 del DOC. 2) era l'accettazione, anche essa intervenuta in data 23/11/2017, da parte di CP_1 della proposta predetta.
Dunque, la cessione del credito di cui parlava nell'atto introduttivo di questo giudizio Pt_1 risalirebbe al 23/11/2017.
Successivamente, precisamente in data 29/12/2017, le parti, con una transazione novativa (DOC.
3) si accordarono affinché il residuo maggior credito che, a quella data, vantava nei CP_1 confronti di venisse estinto, per € 570.419,67, mediante cessione del credito vantato Pt_1 dall'attrice nei confronti di C.A.S.E.R. e della TEMPO PIENO e, per € 175.000,00, in rate annuali così come già indicato in sede monitoria (lett. b del DOC. 3).
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 19 settembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni.
***
In primo luogo deve essere rammentato il noto principio enunciato dalla Cassazione a sezioni unite, con la nota sentenza n. 13533 del 2001, in base al quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad
pagina 5 di 8 allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”.
La causa ha chiara natura documentale, per la decisione è dunque necessaria un'attenta analisi e interpretazione dei documenti prodotti.
Dall'accordo transattivo sottoscritto da entrambe le parti in data 23.11.17 emerge che il debito di
(di cui in tale documento non è specificata l'entità) veniva parzialmente Parte_1 compensato attraverso la cessione del credito vantato nei confronti della società Controparte_5
Poiché le parti parlando di una compensazione parziale, si deve intendere che, alla data del
23.11.17, residuasse un ulteriore credito in favore di CP_1
Infatti, dal successivo accordo transattivo novativo sottoscritto da entrambe le parti in data
29.12.17 (doc. 3 convenuta opposta) emerge che:
- il debito iniziale era pari ad € 808.939,48;
- alla data del 29.12.17 (dunque data successiva al 23.11.17) residuava un credito di € 593.938,48.
Nel predetto atto le parti stabilivano che il residuo credito che vantava nei confronti di CP_1
venisse estinto Pt_1
- per € 570.419,67 mediante cessione del credito vantato dall'attrice nei confronti di C.A.S.E.R. e della TEMPO PIENO,
- per € 175.000,00, in rate annuali.
La transazione ha chiaramente efficacia novativa dei pregressi obblighi: tanto si può affermare non solo perché così le parti hanno scritto (cfr punto 6: “La presente transazione rappresenta novazione”), ma anche per il tenore letterale dell'accordo citato (cfr punti 2, 3 e 4: “
2. I contratti stipulati come sopra indicati ivi devono intendersi da oggi definitivamente risolti senza alcun reciproco obbligo tra le parti in relazione alle obbligazioni con essi contratti assunte;
3. Conseguentemente, le predette parti dichiarano di voler rinunciare alle rispettive pretese derivanti dai dedotti crediti di cui in premessa;
detta rinuncia è da intendersi estesa sia ai diritti che alle azioni tutte che trovano etiologicamente fonte in tutti i citati contratti;
4. Le parti stabiliscono concordemente che il saldo e stralcio di tutte le partite contabili verrà liquidato con le seguenti modalità:
…”
Dalla ricostruzione documentale dei rapporti si deve dunque dedurre che:
- ha provato, con atto sottoscritto da entrambe le parti (doc. 3 convenuta), di avere un CP_1 credito iniziale nei confronti di , alla data del 13/10/2017, di € 808.938,48; Pt_1
pagina 6 di 8 - con la cessione del 23.11.17, del valore di € 175.000,00, le parti danno atto che viene estinto solo parzialmente il debito che ha nei confronti di facendo intendere che residua Pt_1 CP_1 un credito in capo ad CP_1
- dall'importo di € 808.938,48 devono dunque essere sottratti € 175.000,00 di cui alla cessione del credito perfezionatasi il 23/11/2017 (doc. 2 convenuta) ed € 40.000,00 di cui all'atto di cessione sempre del 23/11/2017 (doc. 4 convenuta). Deducendo i predetti importi (€ 175.000,00 ed €
40.000,00) dall'importo iniziale (€ 808.938,48), residuava, al 29/12/2017, l'importo di €
593.938,48, ossia esattamente quello indicato dalle parti alla lettera b. della transazione del
29.12.17;
- nell'accordo transattivo del 29.12.17 si impegna a pagare € 175.000,00 in rate annuali, le Pt_1 parti non danno atto del fatto che tale somma sarebbe stata già pagata attraverso una precedente cessione di credito, ed anzi le modalità di pagamento concordate sono differenti, pertanto, non vi
è motivo di ritenere che tale credito sia stato pagato con la cessione di novembre;
- viceversa, considerati i documenti in atti e, soprattutto, la perfetta coincidenza dei calcoli e delle somme indicate negli atti sottoscritti da entrambe le parti (808.938,48 meno 175.000,00 e
40.000,00 delle cessioni di novembre = 593.938,48, ossia esattamente quello indicato dalle parti nella transazione del 29.12.17) si deve ritenere che la somma di € 175.000,00 di cui alla lettera b dell'accordo di dicembre sia ancora dovuta;
- pur avendone l'onere, non ha provato di aver pagato quanto dovuto ad Parte_1
la cessione del 23.11.17 deve infatti essere riferita ad altra parte del maggior credito di € CP_1
808.938,48 e si deve ritenere che detto credito non sia stato interamente saldato.
Infine, si nota che ha contestato, solo nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Parte_1
c.p.c., l'entità del complessivo debito che aveva nei confronti di ha, infatti, asserito di CP_1 avere avuto un minor debito verso le società Metra S.r.l. e CP_3 CP_4 CP_2
(creditrici cedenti). Parte_2
Tali eccezioni, oltre ad essere sfornite di prova e ad essere state documentalmente smentite dalla convenuta opposta, devono ritenersi tardive ai sensi dell'art. 167 c. 2 c.p.c.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., si osserva come in specie difetti il requisito della mala fede o della colpa grave richiesta dalla norma in parola;
infatti non si ravvisano in causa elementi,
pagina 7 di 8 anche secondo la prospettazione della convenuta, idonei a ravvisare la coscienza e volontà dell'attrice di servirsi del processo per conseguire fini estranei ai suoi fini istituzionali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 971/2021;
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso spese vive e oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Cremona, 7 gennaio 202523 dicembre 2024
La giudice dott.ssa Federica Meloni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Meloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8/2022 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GUARESCHI GIOVANNI, domiciliato presso il difensore con indirizzo telematico
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. LANDI LUCA, Avv. Silvia CP_1 P.IVA_2
Milanesi e Avv. Giovan Battista Marucco, domiciliata presso il difensore con indirizzo telematico
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Cremona:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 971/2021 (R.G. 2180/2021) emesso dal Tribunale di Cremona in data 18.11.2021, notificato il 28.12.2021 unitamente all'atto di precetto, e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che la nulla deve alla società ricorrente per il Parte_1 titolo di cui è causa.
pagina 1 di 8 - in via subordinata ed in via di eccezione, nella denegata ipotesi dovesse essere accolta la domanda della società ricorrente, accertare e dichiarare che la vanta un Parte_1 credito di €15.000,00= nei confronti di in forza della transazione di cui è causa e CP_1 dunque, effettuata la relativa compensazione, diminuire del medesimo importo l'entità del credito vantato dalla nei confronti della società opponente. CP_1
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
Tanto previa ammissione in via subordinata istruttoria, in quanto allo stato respinte dal Giudice
(rif. Ordinanza 28.10.2022), delle seguenti istanze istruttorie come avanzate in sede di memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 (dep. 01.07.2022) e n. 3 c.p.c. (dep. 22.07.2022):
- C.T.U. “contabile” – si chiede che l'Ill.mo Giudice voglia disporre CTU “contabile” finalizzata ad accertare la situazione debitoria della alla data del 31.12.2016 nei Parte_1 confronti di di e di Metra Srl;
Parte_2 CP_2 CP_3 CP_4
- prove orali
- si chiede ammettersi prove per testi sulle circostanze che di seguito si capitolano e con il teste indicato:
1) Vero che la transazione inter partes di cui è causa (doc.n.3 di controparte) da rammostrarsi al teste), portante la data del 29.12.2017, è stata sottoscritta dalle parti in data 18.3.2018 presso gli uffici della sita in Cremona Via S. Giuseppe n.12; Parte_1
2) Vero che in data 18.3.2018, subito dopo la sottoscrizione della transazione di cui al cap.1), la firmò le due proposte di cessione del credito (doc.n.2 e n.4 di Parte_1 controparte da rammostrarsi al teste), portanti la data del 23.11.2017, e le consegnò al Sig. il quale, nella sua qualità di legale rappresentante di le sottoscrisse per Pt_3 CP_1 ricevuta;
3) Vero che in data 18.3.2018, subito dopo la sottoscrizione della transazione di cui al cap.1), il
Sig. consegnò alla le cinque cessioni del credito di cui al Parte_4 Parte_1 doc.003 (da rammostrarsi la teste) e che la sottoscrisse per ricevuta le Parte_1 predette cessioni apponendo date anteriori su richiesta del Sig. Pt_3
pagina 2 di 8 4) Vero che il Sig. in data 18.3.2018 trattenne i due originali della transazione sottoscritta Pt_3 dalle parti di cui è causa (doc.003 di controparte) e che in data 22.3.2018, contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita (doc.004 da rammostrarsi al teste), consegnò al
Sig. un originale della predetta transazione sottoscritta dalle parti nonché Parte_5
l'accettazione delle due proposte di cessioni di crediti di cui ai doc.001 e doc.005 (da rammostrarsi al teste) prive di data;
5) Vero che la somma di €593.938,48= riflessa alla lett. b) della transazione inter partes di cui è causa (doc.n.3 di controparte) è pari al debito complessivo, alla data del 18 marzo 2018, della nei confronti delle società e Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_3 CP_4
Metra Srl così come risultante dalla contabilità della stessa.
A teste si indica: c/o con se-de in Cremona Via S. Testimone_1 Parte_1
Giuseppe n.12.
Ammettersi infine – in via subordinata, per la denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte delle prove orali capitolate da controparte in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
– prova contraria indiretta sulle circostanze che di seguito si capitolano e con il teste indicato:
1) Vero che i partitari prodotti come doc.006-007-008-009-010 (da rammostrarsi al teste) sono estratti in esatta copia dai libri contabili dell'anno 2016 della Parte_1
2) Vero che la somma di €593.938,48= riflessa alla lett. b) della transazione inter partes di cui è causa (doc.n.3 di controparte) è pari al debito complessivo, alla data del 31.12.2016, della
[...] nei confronti delle società e Metra Srl Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_3 CP_4 così come risultante dalla contabilità della stessa.
A teste si indica: c/o con sede in Cremona Via S. Testimone_1 Parte_1
Giuseppe n.12”.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta: in via preliminare: respingere la richiesta di sospensione della p.e. formulata da Controparte siccome del tutto infondata;
pagina 3 di 8 nel merito
-per le ragioni indicate in atti, qui da intendersi richiamate e ritrascritte, rigettare la proposta opposizione, confermare il decreto ingiuntivo n. 971/2021, previo accertamento e declaratoria del diritto di al pagamento dell'importo capitale di € 175.000,00, oltre CP_1 agli interessi dal dì del dovuto al saldo;
-condannare al pagamento dell'importo predetto ovvero, in via Parte_1 subordinata, al pagamento del diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria;
- condannare al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze difensive”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con decreto ingiuntivo n. 971/2021 (R.G. 2180/2021) emesso in data 18.11.2021 il Tribunale di
Cremona ha ingiunto alla di pagare la somma di € 175.000,00, con gli Parte_1 interessi come da domanda oltre alle spese e competenze di procedimento liquidate in € 2.135,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre ad Euro 406,50 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre alle successive occorrende, in favore della CP_1
che nel ricorso presentato ex artt. 633 ss. c.p.c. se ne è dichiarata creditrice.
[...]
Avverso detto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione, allegando come il Parte_1 credito azionato in via monitoria fosse già stato integralmente saldato mediante cessione in favore di di un credito dell'importo di €175.000,00 (pari dunque al credito azionato) e CP_1 successiva compensazione volontaria tra i reciproci debiti. L'opponente produceva, in particolare,
l'atto con il quale la aveva accettato, nell'ambito della transazione inter partes, la cessione CP_1 pro soluto del credito vantato dalla società opponente nei confronti de dell'importo Controparte_5 di € 175.000,00, dichiarando di compensarlo con il debito, poi pattuito esattamente di pari importo in sede del suddetto atto di transazione, della nei confronti della Parte_1
CP_1
pagina 4 di 8 Si costituiva il giudizio l'opposta, la quale contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, evidenziava come l'opponente avesse omesso dettagli rilevanti, non riferendo la data in cui la cessione si perfezionò e producendo solo parte dell'accordo transattivo.
Spiegava l'opposta che questo atto si componeva di due parti: la prima parte (pag. 1 del DOC. 2) era la comunicazione che, in data 23/11/2017, fece ad proponendo la parziale Pt_1 CP_1
(per € 175.000,00) compensazione di un più ampio debito di complessivi € 808.938,48 che l'attrice, al 23/11/2017, doveva ancora pagare alla convenuta-opposta; la seconda parte (pag. 2 del DOC. 2) era l'accettazione, anche essa intervenuta in data 23/11/2017, da parte di CP_1 della proposta predetta.
Dunque, la cessione del credito di cui parlava nell'atto introduttivo di questo giudizio Pt_1 risalirebbe al 23/11/2017.
Successivamente, precisamente in data 29/12/2017, le parti, con una transazione novativa (DOC.
3) si accordarono affinché il residuo maggior credito che, a quella data, vantava nei CP_1 confronti di venisse estinto, per € 570.419,67, mediante cessione del credito vantato Pt_1 dall'attrice nei confronti di C.A.S.E.R. e della TEMPO PIENO e, per € 175.000,00, in rate annuali così come già indicato in sede monitoria (lett. b del DOC. 3).
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 19 settembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni.
***
In primo luogo deve essere rammentato il noto principio enunciato dalla Cassazione a sezioni unite, con la nota sentenza n. 13533 del 2001, in base al quale “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad
pagina 5 di 8 allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”.
La causa ha chiara natura documentale, per la decisione è dunque necessaria un'attenta analisi e interpretazione dei documenti prodotti.
Dall'accordo transattivo sottoscritto da entrambe le parti in data 23.11.17 emerge che il debito di
(di cui in tale documento non è specificata l'entità) veniva parzialmente Parte_1 compensato attraverso la cessione del credito vantato nei confronti della società Controparte_5
Poiché le parti parlando di una compensazione parziale, si deve intendere che, alla data del
23.11.17, residuasse un ulteriore credito in favore di CP_1
Infatti, dal successivo accordo transattivo novativo sottoscritto da entrambe le parti in data
29.12.17 (doc. 3 convenuta opposta) emerge che:
- il debito iniziale era pari ad € 808.939,48;
- alla data del 29.12.17 (dunque data successiva al 23.11.17) residuava un credito di € 593.938,48.
Nel predetto atto le parti stabilivano che il residuo credito che vantava nei confronti di CP_1
venisse estinto Pt_1
- per € 570.419,67 mediante cessione del credito vantato dall'attrice nei confronti di C.A.S.E.R. e della TEMPO PIENO,
- per € 175.000,00, in rate annuali.
La transazione ha chiaramente efficacia novativa dei pregressi obblighi: tanto si può affermare non solo perché così le parti hanno scritto (cfr punto 6: “La presente transazione rappresenta novazione”), ma anche per il tenore letterale dell'accordo citato (cfr punti 2, 3 e 4: “
2. I contratti stipulati come sopra indicati ivi devono intendersi da oggi definitivamente risolti senza alcun reciproco obbligo tra le parti in relazione alle obbligazioni con essi contratti assunte;
3. Conseguentemente, le predette parti dichiarano di voler rinunciare alle rispettive pretese derivanti dai dedotti crediti di cui in premessa;
detta rinuncia è da intendersi estesa sia ai diritti che alle azioni tutte che trovano etiologicamente fonte in tutti i citati contratti;
4. Le parti stabiliscono concordemente che il saldo e stralcio di tutte le partite contabili verrà liquidato con le seguenti modalità:
…”
Dalla ricostruzione documentale dei rapporti si deve dunque dedurre che:
- ha provato, con atto sottoscritto da entrambe le parti (doc. 3 convenuta), di avere un CP_1 credito iniziale nei confronti di , alla data del 13/10/2017, di € 808.938,48; Pt_1
pagina 6 di 8 - con la cessione del 23.11.17, del valore di € 175.000,00, le parti danno atto che viene estinto solo parzialmente il debito che ha nei confronti di facendo intendere che residua Pt_1 CP_1 un credito in capo ad CP_1
- dall'importo di € 808.938,48 devono dunque essere sottratti € 175.000,00 di cui alla cessione del credito perfezionatasi il 23/11/2017 (doc. 2 convenuta) ed € 40.000,00 di cui all'atto di cessione sempre del 23/11/2017 (doc. 4 convenuta). Deducendo i predetti importi (€ 175.000,00 ed €
40.000,00) dall'importo iniziale (€ 808.938,48), residuava, al 29/12/2017, l'importo di €
593.938,48, ossia esattamente quello indicato dalle parti alla lettera b. della transazione del
29.12.17;
- nell'accordo transattivo del 29.12.17 si impegna a pagare € 175.000,00 in rate annuali, le Pt_1 parti non danno atto del fatto che tale somma sarebbe stata già pagata attraverso una precedente cessione di credito, ed anzi le modalità di pagamento concordate sono differenti, pertanto, non vi
è motivo di ritenere che tale credito sia stato pagato con la cessione di novembre;
- viceversa, considerati i documenti in atti e, soprattutto, la perfetta coincidenza dei calcoli e delle somme indicate negli atti sottoscritti da entrambe le parti (808.938,48 meno 175.000,00 e
40.000,00 delle cessioni di novembre = 593.938,48, ossia esattamente quello indicato dalle parti nella transazione del 29.12.17) si deve ritenere che la somma di € 175.000,00 di cui alla lettera b dell'accordo di dicembre sia ancora dovuta;
- pur avendone l'onere, non ha provato di aver pagato quanto dovuto ad Parte_1
la cessione del 23.11.17 deve infatti essere riferita ad altra parte del maggior credito di € CP_1
808.938,48 e si deve ritenere che detto credito non sia stato interamente saldato.
Infine, si nota che ha contestato, solo nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 Parte_1
c.p.c., l'entità del complessivo debito che aveva nei confronti di ha, infatti, asserito di CP_1 avere avuto un minor debito verso le società Metra S.r.l. e CP_3 CP_4 CP_2
(creditrici cedenti). Parte_2
Tali eccezioni, oltre ad essere sfornite di prova e ad essere state documentalmente smentite dalla convenuta opposta, devono ritenersi tardive ai sensi dell'art. 167 c. 2 c.p.c.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., si osserva come in specie difetti il requisito della mala fede o della colpa grave richiesta dalla norma in parola;
infatti non si ravvisano in causa elementi,
pagina 7 di 8 anche secondo la prospettazione della convenuta, idonei a ravvisare la coscienza e volontà dell'attrice di servirsi del processo per conseguire fini estranei ai suoi fini istituzionali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 971/2021;
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso spese vive e oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Cremona, 7 gennaio 202523 dicembre 2024
La giudice dott.ssa Federica Meloni
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