Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 932/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Lucia Marinoni presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ida Allocca presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica del decreto n. 2893/2021 emesso il 29.11.2021 dal Tribunale di Milano.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti
“1) - affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre dove avrà la residenza anagrafica. Ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del figlio presso di sé; le decisioni di maggior interesse per la vita del minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ed alla residenza abituale, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. I genitori si impegnano reciprocamente a far conoscere al figlio i futuri compagni solo a seguito di relazione consolidata, ovvero non prima che siano decorsi 12 mesi dall'instaurazione del rapporto;
2) - i genitori concordano per l'affido alternato del minore con le seguenti modalità:
- ciascun genitore terrà seco il figlio 7 giorni consecutivi dal lunedì all'uscita da scuola nel periodo scolastico e nel periodo di vacanze scolastiche dalla fine della propria giornata lavorativa fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola durante il periodo scolastico o al termine del proprio orario lavorativo;
- per metà delle vacanze natalizie, dall'inizio delle vacanze scolastiche alle 10 fino al 31.12 alle 10
e dal 31.12 alle 10 al termine delle vacanze scolastiche, ad anni alterni;
- durante le vacanze di Pasqua e di Carnevale, da intendersi quali vacanze scolastiche, ad anni alterni;
- durante i c.d. “ponti infrannuali” festivi e religiosi (25 Aprile, 1' Maggio, 2 giugno, 1' Novembre,
7/8 Dicembre) – tutti da intendersi quali vacanze scolastiche – in alternanza per ciascun periodo, con prelievo il giorno prima all'uscita da scuola e accompagnamento a scuola il giorno successivo il termine del ponte annuale;
- 21 giorni (dalle 9 del primo giorno alle 21 dell'ultimo giorno) anche non consecutivi durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, in difetto di accordo il mese di agosto e settembre.
Durante i periodi di vacanze estive, pasquali, natalizie, durante i c.d. “ponti infrannuali” festivi e religiosi (25 Aprile, 1' Maggio, 2 giugno, 1' Novembre, 7/8 Dicembre) e il carnevale – tutti da intendersi quali vacanze scolastiche – l'ordinaria turnazione stabilita rimarrà sospesa e riprenderà al termine del periodo di vacanza;
- il giorno del compleanno del padre e della festa del papà con il padre e il giorno del compleanno della madre e della festa della mamma con la madre;
- il giorno del compleanno con il bambino ad anni alterni, anche ove ricadesse nel periodo di competenza dell'altro genitore, dall'uscita da scuola e fino alla mattina del giorno successivo con accompagnamento a scuola, e - ove ricadente di sabato o di domenica - dalle 10 fino alle 10 del giorno successivo;
- il bambino potrà comunicare telefonicamente con l'altro genitore presso il quale non si trova ogni giorno in orario compreso fra le 18.30 e le 20;
3) - nel caso in cui un genitore, in difetto di comprovate ragioni lavorative o di salute, chiedesse all'altro genitore di tenere seco il figlio per un periodo maggiore rispetto quello concordato, il genitore che avrà formulato tale richiesta non potrà richiedere di recuperare il suddetto periodo, come invece avverrà in caso di ragioni lavorative o di salute del genitore o di salute del bambino;
4) - la madre si impegna, tenuto conto della patologia del proprio fratello, e garantisce che nei periodi di permanenza presso di sé il bambino rimarrà con lo zio materno solo ed esclusivamente in presenza di altro adulto;
5) - ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio nei tempi di permanenza presso di sé; l'assegno unico verrà suddiviso al 50% fra i genitori;
6) - le spese straordinarie relative al figlio, come da Protocollo del Tribunale di Milano, verranno suddivise al 50% fra i genitori: i genitori concordano fin d'ora a che il figlio svolga almeno un'attività sportiva, impegnandosi fin d'ora ciascuno ad acquistare a propria cura e spese il Kit sportivo necessario;
i genitori concordano che, fino a quando il post scuola verrà utilizzato solo ed esclusivamente dalla madre, sarà quest'ultima a sostenerne integralmente il costo, nel caso successivamente il servizio venisse utilizzato anche dal padre, il costo sarà suddiviso al 50% fra genitori;
7) - ciascun genitore potrà pubblicare foto del figlio – sia su social che su gruppi privati anche telefonici – solo previa acquisizione del consenso scritto dell'altro genitore;
8) - le parti concordano di adottare e di rispettare le condizioni di cui al presente ricorso a far data dal dicembre 2024;
9) - spese legali compensate fra le parti.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 2893/2021 emesso il 29.11.2021 dal Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo