Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 08/08/2025, n. 15452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15452 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15452/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08789/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8789 del 2021, proposto da Soc. Acque di Vulci A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Fonti, Giovanni Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Valeri in Roma, viale G. Mazzini, 11;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della delibera C.R. Lazio n. 5 del 21.04.2021, pubblicata sul S.O. n. 2 al BURL n. 56 del 10.06.2021, di approvazione del P.T.P.R., con tutti i relativi elaborati (relazione; elaborati prescrittivi e descrittivi);
- delle delibere G.R. Lazio n. 556 del 25.7.2007 e G.R. Lazio n. 1025 del 21.12.2007, di adozione del P.T.P.R., con tutti i relativi elaborati (relazione; elaborati prescrittivi e descrittivi);
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’odierno ricorso, la società ricorrente impugna le delibere di adozione e di approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e di tutti i relativi elaborati, lamentando il mancato adeguamento della tavola A del PTPR approvato, al fine di dare coerenza alle previsioni di trasformazione contenute nella variante urbanistica “ zona T1 Terme in località Riminino Paglieto ”, relativamente al progetto sottoposto dalla società ricorrente, per la realizzazione di un centro termale con attività ricettive.
Al riguardo, espone in fatto quanto segue.
La Società Acque di Vulci a r.l. è proprietaria in Comune di Canino, località “Riminino- Paglieto” delle aree distinte in Catasto Terreni al Foglio 31 p.lle 14- 82-133-134-160-166-357-404-405 della superfice complessiva di ca. 172.000 mq.
Le aree sono state destinate dal vigente PRG a zona E Aree Agricole – E2 “ agricola di particolare valore paesaggistico naturalistico ed archeologico ”. La Variante generale al PRG adottata con delibera C.C. n. 3 del 14.3.2005 ha confermato tale destinazione; le NTA del PRG rinviano “ alla normativa del P.T.P. ” per la determinazione degli interventi ammissibili sull’area.
Con Determinazione n. 1675 del 17.7.2008 la Regione Lazio ha rilasciato in favore della Società la concessione mineraria per lo sfruttamento delle acque termali.
Con istanza prot. n. 4564 del 6.5.2009 la Società ha presentato all’A.C. una proposta progettuale per l'insediamento di un centro termale, con variante urbanistica al P.R.G. ai sensi dell’art. 8 DPR n. 160/2010.
Nel contempo, la Società ha presentato osservazioni al PTPR adottato, chiedendo la modifica del Paesaggio, in applicazione dell’art. 63 NTA ed in ragione dello scarso valore paesistico delle aree e della loro destinazione termale e turistico-ricettiva.
Con deliberazione C.C. n. 37 del 30/07/2008 l’A.C. ha approvato il documento di sintesi delle suddette osservazioni, ritenendo quella presentata dalla ricorrente “ coerente con il quadro di sviluppo del territorio ”.
Con delibera C.C. n. 62 del 29.11.2013 (e successiva delibera C.C. n. 52/2014), è stato approvato il progetto per la realizzazione di un centro termale con attività ricettive, con applicazione dell’art. 63 NTA del PTPR adottato in ragione del livello minimo di tutela paesaggistica delle aree. Con l’approvazione della Variante urbanistica, le aree in oggetto sono state classificate come “ zona T1 – Terme in Località Riminino-Paglieto ”;
Successivamente stante la necessità di apportare modifiche al progetto ed alla relativa Variante, è stata presentata una proposta di variante al progetto approvato ed indetta una nuova Conferenza di Servizi, conclusa favorevolmente con D.D. n. 198/2018 (con i pareri favorevoli di tutti gli Enti coinvolti, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 NTA del PTPR adottato) e successiva delibera C.C. n. 19/2019.
Con note inviate via pec il 04.08.2017 e il 03.12.2018, la Società ha chiesto alla Regione di recepire nel PTPR il procedimento di Variante già concluso, con attribuzione di un Paesaggio coerente, ai sensi del citato art. 63 co. 3 delle NTA (secondo cui “ gli esiti dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo sono recepiti nel PTPR in sede di approvazione ”).
Nella Tav. A del PTPR approvato con delibera C.R. n. 5/2020 (poi annullato da Corte Cost. n. 240/2020), le aree sono state classificate nel “ Paesaggio Agrario di rilevante valore ”, senza l’adeguamento conseguente alla conclusione del procedimento ex art. 63 NTA e all’approvazione della variante.
Con nota del 4.3.2020 la Società ha pertanto chiesto alla Regione Lazio di voler provvedere alla modifica della Tav. A.
Con nota del 17.09.2020 la R. Lazio ha comunicato alla Società che “ alla variante urbanistica…, qualora la stessa abbia seguito le procedure di cui all’art. 63 del PTPR adottato, si applicano le disposizioni dell’art. 64 comma 1 del PTPR approvato ”; di conseguenza, ad avviso della Regione, “ non necessita l’attivazione della procedura di modifica della tavola A che la conformi ai contenuti del piano urbanistico approvato, in quanto tale fattispecie è contemplata esplicitamente nel citato art. 64 delle norme del PTPR approvato ”.
Con delibera C.R. Lazio n. 5 del 21.04.2021, pubblicata sul S.O. n. 2 al BURL n. 56 del 10.06.2021, è stato (ri)approvato il PTPR, unitamente agli elaborati allegati. Per l’area in esame, nel PTPR approvato sono state integralmente confermate le previsioni e la disciplina già contenute nel PTPR adottato.
Con nota del 30.06.2021 la Società ha di nuovo chiesto alla Regione la modifica della Tav. A; con nota del 6.07.2021 la Regione ha nuovamente affermato che “ qualora la variante Urbanistica in località Riminino-Paglieto, nel Comune di Canino, abbia seguito le procedure di cui all’art. 63 del PTPR adottato, si applicano le disposizioni dell’art. 64 comma 1, del PTPR approvato: gli esiti dei procedimenti conclusi ai sensi dell’articolo 63 del PTPR adottato sono recepiti nel PTPR approvato, seppur non graficizzati nelle Tavole A del PTPR stesso ”.
Rilevata la persistente mancata graficizzazione nella Tav. A dell’intervenuta modifica, con il presente atto la società insorge avverso le delibere di adozione ed approvazione del PTPR ed i relativi allegati, siccome illegittimi e gravemente lesivi, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi di diritto: Violazione e falsa applicazione degli artt. 134 D. Lgs. n. 42/2004 e 27bis L. Reg. n. 24/1998, nonché degli artt. 63 NTA del PTPR adottato e 64 NTA del PTPR approvato. Violazione dell’art. 1 l. n. 241/1990 e del principio buon andamento dell’attività amministrativa e del principio del legittimo affidamento .
In vista dell’udienza di discussione del merito, parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva e la Regione, costituita in giudizio in resistenza, ha depositato documenti e una memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
La società istante ha replicato con il deposito di un’ulteriore memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il Ministero della cultura si è costituito in giudizio, con atto di mero stile.
All’udienza straordinaria del 16 maggio 2025 - nel corso della quale è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse - la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In limine litis deve essere valutata la sussistenza dell’interesse a ricorrere della società istante, attesi i possibili profili di inammissibilità prospettati nel corso dell’udienza straordinaria, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.
Al riguardo, si rammenta che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, l'interesse a ricorrere presuppone a pena di inammissibilità del ricorso che l'atto impugnato abbia prodotto, in via diretta ed immediata, una lesione attuale e concreta, non potenziale, della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio e consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2020, n.2969; Consiglio di Stato sez. V, 20 aprile 2020, n.2533; Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 marzo 2020, n. 1825; Tar Lazio, Roma, n. 5046 del 2020).
Il Collegio non rinviene nel caso di specie un concreto interesse a ricorrere in capo alla società termale, la quale effettivamente non conseguirebbe alcuna utilità reale e aggiuntiva dall’accoglimento dell’odierno ricorso rispetto all’intervenuta variante agli strumenti urbanistici “ zona T1 Terme in località Riminino Paglieto ”, chiesta ai sensi dell’art. 63 delle NTA del PTPR, a fronte della quale la graficizzazione nelle tavole di PTPR interviene in un momento successivo, in sede di aggiornamento periodico delle tavole del PTPR prevista ai sensi dell’art. 23 comma 7 bis della L.R. 24/98.
L’interessata ha presento richiesta, volta a recepire nel PTPR la Variante Urbanistica relativa al Centro Turistico Termale in Comune di Canino con modifica del paesaggio di cui alla tavola A, sia a seguito della prima approvazione del PTPR, e acquisita al prot. 194835 del 04/03/2020, sia a seguito della ri-approvazione dello stesso con DCR 5 del 21 aprile 2021, a seguito di annullamento della DCR 5 del 2 agosto 2019, con nota acquisita al protocollo regionale 568988 del 30 giugno 2021.
Alla prima richiesta di attribuire alle aree di progetto un paesaggio compatibile con la loro trasformazione urbanistica (“ quale il paesaggio degli insediamenti urbani, in quanto le opere sono state in parte realizzate e in corso di costruzione, o il paesaggio degli insediamenti in evoluzione ”) è stato dato riscontro con nota n. 798688 del 17 settembre 2020 (v. All. 15 al Ricorso), in cui si evidenzia che la richiesta della società, volta all’applicazione dei contenuti dell’articolo 64 delle norme del PTPR approvato, che contempla il caso in cui “ gli esiti dei procedimenti conclusi ai sensi dell’art. 63 del PTPR adottato sono fatti salvi e recepiti nel PTPR approvato, seppur non graficizzati nelle Tav. A del PTPR stesso ”, può trovare accoglimento, a seguito della variante Urbanistica in località Riminino-Paglieto nel Comune di Canino, “ qualora la stessa abbia seguito le procedure di cui all’art. 63 del PTPR adottato, si applicano le disposizioni dell’art. 64 comma 1 del PTPR approvato. Non necessita pertanto l’attivazione della procedura di modifica della tavola A che la conformi ai contenuti del piano urbanistico approvato, in quanto tale fattispecie è contemplata esplicitamente nel citato art. 64 delle norme del PTPR approvato ”.
Alla successiva analoga richiesta è stato dato riscontro con nota n. 585354 dl 6 luglio 2021 (v. All. 19 al Ricorso), in cui l’amministrazione regionale, nel rinviare a quanto espresso nella precedente nota n. 798688 del 17 settembre 2020, precisa che ” qualora la variante Urbanistica in località Riminino-Paglieto, nel Comune di Canino, abbia seguito le procedure di cui all’art. 63 del PTPR adottato, si applicano le disposizioni dell’art. 64 comma 1, del PTPR approvato: gli esiti dei procedimenti conclusi ai sensi dell’articolo 63 del PTPR adottato sono recepiti nel PTPR approvato, seppur non graficizzati nelle Tavole A del PTPR stesso ”.
Orbene, alla luce della ricostruzione effettuata, ad avviso del Collegio, nel caso di specie, non risulta riscontrabile una lesione degli interessi della ricorrente: la Regione del resto non ha negato che si siano seguite le procedure di cui all’art. 63 NTA, potendo, in ipotesi, trovare applicazione la disposizione dell’art. 64, comma 1, del PTPR approvato (“ gli esiti dei procedimenti conclusi ai sensi dell’art. 63 del PTPR adottato sono fatti salvi e recepiti nel PTPR approvato, seppur non graficizzati nelle Tav. A del PTPR stesso ”), con successiva graficizzazione in sede di adeguamento e modifiche del PTPR.
Peraltro, a riprova delle conclusioni testé rassegnate, basti considerare che l’omesso recepimento della variante, oggetto di doglianza, non ha impedito alla società termale ricorrente di dar corso al progetto di realizzazione di un centro termale con attività ricettiva, come è emerso nel corso dell’udienza di discussione del merito: il polo termale è stato realizzato ed è stato autorizzato nel 2016.
La graficizzazione da parte della Regione è solo rinviata ad un momento successivo, visto che, come evidenziato dalla stessa resistente, anche in caso di varianti agli strumenti urbanistici non si assiste ad una immediata graficizzazione nelle tavole di PTPR: dopo che le stesse avranno osservato le procedure previste dall’art. 65 delle NTA del PTPR potrà procedersi ad eventuali “ modifiche agli elaborati del PTPR ”, recependole “ nel PTPR in sede di aggiornamento periodico ai sensi dell’art. 23 comma 7 bis della L.R: 24/1998 e non ostano all’approvazione della variante di cui al comma 5 ”.
Quindi, è possibile affermare che, in generale, tenuto conto dell’impianto del PTPR, il recepimento grafico in argomento ha natura ricognitiva, presupponendo, tuttavia, un previo accertamento del rispetto delle prescritte procedure: opera automaticamente ma non immediatamente, sicché anche nei casi come quello in esame, in sede di aggiornamento periodico delle tavole del PTPR, si potrà assistere alle modifiche degli elaborati.
Nel caso di specie poi, si è visto, che il polo termale è stato realizzato nonostante la mancata graficizzazione, a conferma della non preclusione dell’affermazione degli interessi di parte ricorrente nonostante la presenza del presunto vincolo.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, dovendosi escludere la lesività degli atti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
Viola Montanari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO