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Sentenza 16 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 16/11/2022, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/11/2022
N. 02542/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01648/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Liceo Classico Statale-OMISSIS- di Milano, Consiglio di Classe della Sezione-OMISSIS- Classico del Liceo Classico Statale-OMISSIS- Milano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati il 13/01/2022:
di tutti gli atti e i provvedimenti con i quali il Consiglio di classe della-OMISSIS- classico del liceo classico statale-OMISSIS- di Milano non ha ammesso la ricorrente alla classe successiva; del verbale n. 8 del Consiglio di classe della-OMISSIS- classico del liceo classico statale-OMISSIS- di Milano del 31 agosto 2021; di ogni atto connesso, conseguente e di presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-) con il proposto ricorso e atto di motivi aggiunti, come in epigrafe indicati, la ricorrente impugna l’annullamento, previo provvedimento cautelare, di tutti gli atti e i provvedimenti con i quali il Consiglio di classe della-OMISSIS- classico del liceo classico statale-OMISSIS- di Milano non ha ammesso la stessa alla classe successiva, incluso il verbale n. 8 del Consiglio di classe della-OMISSIS- classico del liceo classico statale-OMISSIS- di Milano del 31 agosto 2021;
-) con ordinanza n. 1293 del 1 novembre 2021 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare sulla base della seguente motivazione:
“Ritenuto che sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa con riferimento ai vizi dedotti, nel particolare caso in esame; Considerato, inoltre, che l’Amministrazione non ha adeguatamente valutato, attraverso una congrua motivazione, il curriculum scolastico della ricorrente, l’ottima votazione riportata nelle altre materie (in Inglese il voto migliore della classe-OMISSIS- classico), la circostanza che il debito in matematica negli anni precedenti, in un’unica occasione, è stato colmato conseguendo il voto di 9 e la circostanza che la mancata ammissione (non all’unanimità) si è limitata in effetti a valutare le prove nelle due materie non d’indirizzo dell’Istituto, non trovando riscontro negli atti l’affermazione che la preparazione sia complessivamente inadeguata; Ritenuto che sussista il pregiudizio grave irreparabile derivante dalla perdita di un anno scolastico;”
-) il Collegio di conseguenza ha accolto la domanda cautelare al fine di ammettere la ricorrente alla frequenza della classe V, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 settembre 2022;
-) con memoria depositata il 20 luglio 2022 la ricorrente ha fatto presente di aver frequentato la classe quinta di un altro liceo classico (-OMISSIS-); che è stata ammessa agli esami di maturità ed ha conseguito il relativo diploma con un punteggio di 85/100 (cfr doc. in atti);
Considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il superamento dell’esame, cui lo studente sia stato ammesso con riserva da parte del giudice amministrativo, assorbe l'iniziale giudizio negativo di ammissione espresso dalla commissione di classe, con conseguenziale improcedibilità del ricorso avverso l'originario provvedimento di non ammissione; e ciò nella considerazione che la promozione alla classe superiore o il superamento di un esame presuppongono, la prima, una valutazione positiva del candidato che si estrinseca su un programma più ampio di quello svolto nella classe inferiore, il secondo, un apprezzamento globale del candidato, sicché in entrambe le ipotesi il giudizio positivo si pone su di una circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella precedente di non ammissione (da ultimo cfr. anche Cons. Stato 5723/2022);
Considerato che:
- la non ammissione della ricorrente a sostenere l’esame di stato era basata sulla inadeguatezza della sua preparazione e che tutto ciò resta assorbito dal superamento dell’esame di Stato, derivandone il consolidarsi di una situazione che fa venir meno ex se le ragioni della controversia;
- alla luce di tali sopravvenienze il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione stante la intervenuta soddisfazione dell’interesse azionato;
Considerato che le spese di lite sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Condanna l’amministrazione a pagare le spese di lite liquidate nell’importo di euro 4.000,00 (quattromila) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente FF
Concetta Plantamura, Consigliere
Anna Corrado, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Corrado | Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.