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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 183 / 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 183 del R.G. V.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 28.02.2025, promosso
DA
, nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Parte_2
TARANTO (TA) il 04/05/1971 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MATTESI MARIA
EDVIGE, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Ritenuto che per l'udienza a trattazione scritta del 28/02/2025, i coniugi e Parte_1
hanno depositato note congiunte con le quali hanno dichiarato di non Parte_2
volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in
Taranto il 12/06/1997, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione personale dei coniugi, definito con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Taranto in data 11.05.2009; rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti la prole, nonché i rapporti economici tra gli stessi pendenti;
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/06/1997 da
[...]
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] Pt_1 Parte_2
(TA) il 04/05/1971, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Taranto dell'anno 1997,
n. 60, p. II, s. A, Uff. 7 alle condizioni indicate nelle note di udienza a trattazione scritta del
28.02.2025 e nel ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 17/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 183 del R.G. V.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 28.02.2025, promosso
DA
, nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Parte_2
TARANTO (TA) il 04/05/1971 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MATTESI MARIA
EDVIGE, come da mandato in calce al ricorso congiunto;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto:
DIVORZIO CONGIUNTO
Ritenuto che per l'udienza a trattazione scritta del 28/02/2025, i coniugi e Parte_1
hanno depositato note congiunte con le quali hanno dichiarato di non Parte_2
volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e hanno richiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in
Taranto il 12/06/1997, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle predette note scritte;
lette le conclusioni del P.M.; verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione personale dei coniugi, definito con decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Taranto in data 11.05.2009; rilevato che i coniugi hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti la prole, nonché i rapporti economici tra gli stessi pendenti;
P.Q.M
. visto l'art. 3, n. 2, lett. b), legge n. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche;
a) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/06/1997 da
[...]
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] Pt_1 Parte_2
(TA) il 04/05/1971, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Taranto dell'anno 1997,
n. 60, p. II, s. A, Uff. 7 alle condizioni indicate nelle note di udienza a trattazione scritta del
28.02.2025 e nel ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 17/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente