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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/03/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3351 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3351 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv.to Lucia Lepiane ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Cosenza, alla via Arnaldo De Filippis, n.
26
- RICORRENTE -
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- TERZO INTERVENIENTE –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 3.3.2025 dinanzi al relatore. Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda del ricorrente.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da il quale, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 26.6.2021 con CP_1
e premessa, altresì, l'avvenuta definizione, con sentenza definitiva n. 1562/2023, del procedimento di separazione personale, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sul presupposto del decorso di un termine superiore a quello previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e della constatazione della definitiva impossibilità di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi, che mai avevano ripreso la convivenza dopo la separazione. Nulla chiedeva il ricorrente in punto di statuizioni accessorie, non essendo nati figli dall'unione coniugale e non avendo i coniugi rapporti di natura patrimoniale da regolare.
Non si costituiva in giudizio la resistente, malgrado la ritualità della notifica dell'atto introduttivo.
All'udienza del 3.3.2025 dinanzi al relatore veniva sentito il ricorrente, il quale confermava la volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori richieste.
La causa era, quindi, rimessa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario con va certamente accolta, in quanto le CP_1
dichiarazioni del ricorrente dimostrano in modo inequivocabile che dopo la conclusione del procedimento di separazione non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale della famiglia. Non osta alla richiesta pronuncia la contumacia della resistente, dovendosi il divorzio considerare un diritto potestativo di ciascuno dei coniugi in presenza dei presupposti di legge ed essendo onere del coniuge resistente eccepire, eventualmente,
l'interruzione della separazione nelle more tra la separazione e l'instaurazione del giudizio di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 3 legge 898/1970). 3
Poiché, pertanto, risultano decorsi i termini di cui all'art. 3 l. 898/1970 rispetto alla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione (avvenuta in data 13.4.2023) ed è passata in giudicato (in data 30.3.2024, come da attestazione di cancelleria) la sentenza che pronunciava la separazione tra le parti, la domanda sullo status del ricorrente va certamente accolta.
2. Sulle statuizioni accessorie.
Non vi sono statuizioni accessorie da regolare con la presente sentenza, in mancanza di domande in tal senso della parte costituita e di situazioni regolabili d'ufficio dal Tribunale.
3. Sulle spese di lite.
La limitazione al solo status dell'oggetto del contendere e la mancata costituzione in giudizio del resistente impongono di dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , celebrato in data 26.6.2021 e trascritto nel registro degli atti
[...] CP_1
di matrimonio del Comune di Cosenza al n. 20, parte II, serie A, anno 2021, senza statuizioni accessorie;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3. dichiara irripetibili le spese sostenute dal ricorrente;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma