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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 14.12.2022 al n. 7681 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in LA (NA) alla Via P. Vivenzio 7 presso lo studio C.F._1 dell'avv. Annunziata Pignatelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 03.02.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.12.2022 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sig. il 18.04.2009 a MI (NA) (n. 2 – Parte II – serie A - anno 2009) CP_1
e che dalla loro unione è nata la figlia nata a [...] il [...], esponeva che Per_1 il Tribunale di LA aveva emesso, in data 23.12.2021, la sentenza di separazione personale dei coniugi n.
529/2022. Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido esclusivo della minore con collocazione presso di sé e, in via subordinata, affido condiviso con collocazione privilegiata della minore presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre, contributo al mantenimento della prole nella misura di € 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Esperita la fase presidenziale, il Giudice delegato, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 06.06.2023 ed assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva i coniugi dinanzi al Giudice Istruttore per l'udienza del 15.12.2023.
Indi, all'udienza del 03.02.2025, la causa veniva riservata al collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , il quale non si costituiva in giudizio CP_1 nonostante la regolare notifica del ricorso e, poi, dell'ordinanza presidenziale.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass.
Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta sentenza di separazione.
Circa l'affidamento della prole giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori. Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728; Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia
(confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n. 26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ.
2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale
Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr.
Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e tornando al caso di specie, dal compendio istruttorio in atti è emerso che il sig. non vede e non sente la figlia da diversi anni, non contribuisce al suo mantenimento, CP_1 Per_1 non la cerca in alcun modo, ad eccezione del messaggio di auguri inviatole per il Natale 2024. Il sig. ha rifiutato ogni incontro o contatto con i SS asserendo di non avere bisogno di alcun intervento CP_1 per ripristinare il rapporto con la figlia. Tali circostanze, oltre ad essere dedotte dalla ricorrente, sono state confermate dalla stessa minore ascoltata dai SS di LA (cfr. relazione dei SS di LA del Per_1
24.05.2023). La minore ha riferito, in particolare, che, inizialmente, dopo la separazione tra i genitori, vedeva il padre una volta al mese e lo sentiva saltuariamente. A decorrere dal 2023, a seguito di diverbi tra i genitori determinati dal fatto che il padre non voleva concedere l'autorizzazione necessaria per la partecipazione della minore ad una gita scolastica in Toscana, né l'autorizzazione all'iscrizione alle scuole superiori, il padre avrebbe completamente interrotto ogni rapporto con lei. Tale comportamento ha determinato una grave sofferenza della minore, già addolorata dallo scarso interesse mostrato da questi anche in precedenza, ma, al contempo la minore risulta avere raggiunto la consapevolezza che il contegno del padre è da ricondursi al suo stile di vile sregolato.
Il comportamento del resistente, il quale non si è costituito in giudizio per far valere diverse ragioni, costituisce una ulteriore conferma della credibilità della ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente.
Per contro, dalla relazione dei SS in atti emerge che la minore vive in un contesto adeguato e cresce ben accudita dalla madre.
In conclusione, ritenendo, per la ragioni sue esposte che un affido condiviso possa ritenersi pregiudizievole per la prole atteso che gli inadempimenti ai doveri morali e materiali del sig. sono CP_1 sintomatici di una scarsa idoneità al ruolo genitoriale di questi e hanno causato un pregiudizio nella figlia, si ritiene conforme agli interessi della minore affidare in via esclusiva alla madre Per_1 [...]
la quale potrà adottare ogni determinazione anche di maggiore interesse per la prole Parte_1 secondo il modello dell'affido super - esclusivo.
Si prevede, in ogni caso, la presa in carico da parte degli SS di LA del nucleo familiare, presa in carico finalizzata sia ad avviare la minore, se consenziente, verso percorsi di sostegno psicologico che la aiutino a rielaborare i rapporti con la figura paterna, sia di avviare il verso percorsi di valutazione CP_1
e rafforzamento capacità genitoriale sia, successivamente, ad un riavvicinamento del padre alla figlia mediante colloqui da espletarsi con esperti. Per_1
In ogni caso, considerata l'età della minore (15 anni), si prevede, che gli incontri padre – figlia avvengano liberamente solo se la minore lo desideri, previo accordo e avviso alla madre.
Circa le questioni economiche, dalle dichiarazioni della ricorrente è emerso che la signora Parte_1 lavora come segretaria presso uno studio medico, percependo una retribuzione mensile di circa €
1.000,00, e vive con la figlia in un'abitazione della propria famiglia di origine. Il resistente risulta, invece, avere svolto in passato attività di cuoco e pare vivere attualmente a Modena, come dedotto dalla ricorrente.
Orbene, tenuto conto dell'obbligo gravante su ciascun genitore abile al lavoro di contribuire in modo dignitoso al mantenimento del figlio, considerata la capacità lavorativa del signor e, quindi, CP_1 la concreta possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro, questo tribunale ritiene congruo confermare l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia versando alla Per_1 signora entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 270,00 importo Parte_1 rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore del minore richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di
LA e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LA del 20.5.2021.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
CP_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e il 18.04.2009 a MI (NA) (n. 2 – Parte II – serie A - anno 2009);
[...] CP_1
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
d) affida la minore in via esclusiva alla madre secondo il modello Per_1 Parte_1 dell'affido super - esclusivo;
e) disciplina i tempi di permanenza della figlia con il padre in conformità alla parte motiva;
f) dispone che i SS di LA (NA) prendano in carico il nucleo familiare e, segnatamente, il sig. CP_1
e la minore e li avviino ai percorsi indicati in parte motiva;
[...] Per_1
g) pone carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo contributo al mantenimento CP_1 della figlia alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro Per_1 Parte_1
270,00 somma rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
h) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per il figlio, così come individuate e regolamentate in base al Protocollo d'Intesa approvato nel
Maggio 2021 dal Tribunale di LA con il COA;
i) nulla per le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del 14.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 14.12.2022 al n. 7681 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in LA (NA) alla Via P. Vivenzio 7 presso lo studio C.F._1 dell'avv. Annunziata Pignatelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 03.02.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.12.2022 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sig. il 18.04.2009 a MI (NA) (n. 2 – Parte II – serie A - anno 2009) CP_1
e che dalla loro unione è nata la figlia nata a [...] il [...], esponeva che Per_1 il Tribunale di LA aveva emesso, in data 23.12.2021, la sentenza di separazione personale dei coniugi n.
529/2022. Sulla scorta delle predette deduzioni la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido esclusivo della minore con collocazione presso di sé e, in via subordinata, affido condiviso con collocazione privilegiata della minore presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre, contributo al mantenimento della prole nella misura di € 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Esperita la fase presidenziale, il Giudice delegato, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 06.06.2023 ed assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, rimetteva i coniugi dinanzi al Giudice Istruttore per l'udienza del 15.12.2023.
Indi, all'udienza del 03.02.2025, la causa veniva riservata al collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , il quale non si costituiva in giudizio CP_1 nonostante la regolare notifica del ricorso e, poi, dell'ordinanza presidenziale.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass.
Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta sentenza di separazione.
Circa l'affidamento della prole giova rammentare, preliminarmente, che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori. Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728; Cassazione Civile 2015 n. 188172).
La giurisprudenza ha delineato una sorta di casistica in ordine alle situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità. E' stato, ad esempio, disposto l'affidamento esclusivo nel caso in cui uno dei genitori abbia manifestato un'incapacità di controllo della impulsività nell'agire o una tendenza all'aggressività, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia
(confronta tribunale di Roma 15 luglio 2016); in ragione del comportamento del genitore totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore del figlio o di aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (cfr. Cassazione Civile 2009 n. 26587); nel caso in cui uno dei genitori abbia usato violenza nei confronti dell'altro, soprattutto alla presenza del figlio (cfr. Cass Civ.
2013 n. 601); se uno dei genitori presenti un carattere violento e/o sia stato condannato per omicidio o per altri reati o comunque in caso di perdurante problematiche aggressività di uno dei genitori (tribunale
Milano 2 novembre 2007 in Relazione Giuffrè 2008); quando sussista tra i genitori una elevata conflittualità che superi i normali livelli di tollerabilità con conseguente pregiudizio per la prole (cfr.
Cassazione Civile 2014 n. 19386), oppure quando la pendenza di un processo penale rappresenta, in via provvisoria e urgente, un grave indizio di inidoneità genitoriale (cfr. Trib. Roma 2014).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivato sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Tanto premesso in diritto e tornando al caso di specie, dal compendio istruttorio in atti è emerso che il sig. non vede e non sente la figlia da diversi anni, non contribuisce al suo mantenimento, CP_1 Per_1 non la cerca in alcun modo, ad eccezione del messaggio di auguri inviatole per il Natale 2024. Il sig. ha rifiutato ogni incontro o contatto con i SS asserendo di non avere bisogno di alcun intervento CP_1 per ripristinare il rapporto con la figlia. Tali circostanze, oltre ad essere dedotte dalla ricorrente, sono state confermate dalla stessa minore ascoltata dai SS di LA (cfr. relazione dei SS di LA del Per_1
24.05.2023). La minore ha riferito, in particolare, che, inizialmente, dopo la separazione tra i genitori, vedeva il padre una volta al mese e lo sentiva saltuariamente. A decorrere dal 2023, a seguito di diverbi tra i genitori determinati dal fatto che il padre non voleva concedere l'autorizzazione necessaria per la partecipazione della minore ad una gita scolastica in Toscana, né l'autorizzazione all'iscrizione alle scuole superiori, il padre avrebbe completamente interrotto ogni rapporto con lei. Tale comportamento ha determinato una grave sofferenza della minore, già addolorata dallo scarso interesse mostrato da questi anche in precedenza, ma, al contempo la minore risulta avere raggiunto la consapevolezza che il contegno del padre è da ricondursi al suo stile di vile sregolato.
Il comportamento del resistente, il quale non si è costituito in giudizio per far valere diverse ragioni, costituisce una ulteriore conferma della credibilità della ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente.
Per contro, dalla relazione dei SS in atti emerge che la minore vive in un contesto adeguato e cresce ben accudita dalla madre.
In conclusione, ritenendo, per la ragioni sue esposte che un affido condiviso possa ritenersi pregiudizievole per la prole atteso che gli inadempimenti ai doveri morali e materiali del sig. sono CP_1 sintomatici di una scarsa idoneità al ruolo genitoriale di questi e hanno causato un pregiudizio nella figlia, si ritiene conforme agli interessi della minore affidare in via esclusiva alla madre Per_1 [...]
la quale potrà adottare ogni determinazione anche di maggiore interesse per la prole Parte_1 secondo il modello dell'affido super - esclusivo.
Si prevede, in ogni caso, la presa in carico da parte degli SS di LA del nucleo familiare, presa in carico finalizzata sia ad avviare la minore, se consenziente, verso percorsi di sostegno psicologico che la aiutino a rielaborare i rapporti con la figura paterna, sia di avviare il verso percorsi di valutazione CP_1
e rafforzamento capacità genitoriale sia, successivamente, ad un riavvicinamento del padre alla figlia mediante colloqui da espletarsi con esperti. Per_1
In ogni caso, considerata l'età della minore (15 anni), si prevede, che gli incontri padre – figlia avvengano liberamente solo se la minore lo desideri, previo accordo e avviso alla madre.
Circa le questioni economiche, dalle dichiarazioni della ricorrente è emerso che la signora Parte_1 lavora come segretaria presso uno studio medico, percependo una retribuzione mensile di circa €
1.000,00, e vive con la figlia in un'abitazione della propria famiglia di origine. Il resistente risulta, invece, avere svolto in passato attività di cuoco e pare vivere attualmente a Modena, come dedotto dalla ricorrente.
Orbene, tenuto conto dell'obbligo gravante su ciascun genitore abile al lavoro di contribuire in modo dignitoso al mantenimento del figlio, considerata la capacità lavorativa del signor e, quindi, CP_1 la concreta possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro, questo tribunale ritiene congruo confermare l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia versando alla Per_1 signora entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 270,00 importo Parte_1 rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore del minore richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di
LA e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LA del 20.5.2021.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
CP_1
b) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e il 18.04.2009 a MI (NA) (n. 2 – Parte II – serie A - anno 2009);
[...] CP_1
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
d) affida la minore in via esclusiva alla madre secondo il modello Per_1 Parte_1 dell'affido super - esclusivo;
e) disciplina i tempi di permanenza della figlia con il padre in conformità alla parte motiva;
f) dispone che i SS di LA (NA) prendano in carico il nucleo familiare e, segnatamente, il sig. CP_1
e la minore e li avviino ai percorsi indicati in parte motiva;
[...] Per_1
g) pone carico del resistente l'obbligo di corrispondere a titolo contributo al mantenimento CP_1 della figlia alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro Per_1 Parte_1
270,00 somma rivalutabile annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
h) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute per il figlio, così come individuate e regolamentate in base al Protocollo d'Intesa approvato nel
Maggio 2021 dal Tribunale di LA con il COA;
i) nulla per le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del 14.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)