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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3709/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3709/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.04.1973, con il patrocinio dell'avv. Federica Riccardi, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 27.07.1976 con il patrocinio dell'avv. Monica Femiano, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare Controparte_1 la loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in OC TE (RM) in data 06.09.2003 e precisando che dall'unione erano nati i figli (Roma, 20.02.2004) e (Roma, Per_1 Per_2
03.07.2009). Deducevano, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. 2
Con sentenza non definitiva n. 307/2025 pubblicata il 29.01.2025, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 18.09.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva trattenuta in decisione per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, recepite le conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
4. stabilire che il figlio minore sia in affido Per_2 condiviso tra i genitori e con Controparte_1 Parte_1 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Via Luigi Fincati 13;
5. stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio afferenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro;
6. per quanto concerne tempi e modalità di visita genitoriale paterna, le parti convengono che il Sig. Parte_1 vedrà e terrà con sé il figlio liberamente e con le seguenti modalità salvo diverso accordo: nel fine settimana a settimane alternate dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola fino all'ora di cena;
per metà delle festività natalizie alternando negli anni il 24 ed il 25 dicembre, festività pasquali ad anni alterni, alternando negli anni la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, per due settimane durante le vacanze estive;
previo accordo tra le parti, lo stesso potrà rimanere con il padre in giorni e periodi diversi da quelli sopra indicati;
7. nel caso venga meno la condivisione e l'accordo sugli aspetti educativi e di svago, i genitori si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
8. il padre corrisponderà alla Parte_1 madre l'importo di euro 600,00 mensili per entrambi i Controparte_1 figli (euro 300,00 ciascuno) quale contributo per il mantenimento dei medesimi, che dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Parte_2 [...] entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione istat annuale;
9. l'Assegno Unico CP_1
Universale per i figli a carico, istituito con D.lgs. 230/2022, di comune accordo tra
i ricorrenti, sarà erogato in pari misura agli stessi;
10. le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo le modalità del
Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma anno 2014. 11. i coniugi si danno reciprocamente l'assenso per la concessione e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti;
12. ciascun coniuge ha l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito e di aggiornarlo sugli spostamenti in altre località quando ha con sé il minore”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
La natura del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
3709/2024, preso atto della sentenza parziale n. 307/2025 intervenuta tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OC
TE (RM) in data 06.09.2003 tra e Parte_1 [...]
; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di OC TE (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2003, atto n. 1, parte II, serie A, Ufficio 1);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3709/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.04.1973, con il patrocinio dell'avv. Federica Riccardi, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 27.07.1976 con il patrocinio dell'avv. Monica Femiano, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.03.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare Controparte_1 la loro separazione personale ed in seguito il divorzio, rappresentando di avere contratto matrimonio in OC TE (RM) in data 06.09.2003 e precisando che dall'unione erano nati i figli (Roma, 20.02.2004) e (Roma, Per_1 Per_2
03.07.2009). Deducevano, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. 2
Con sentenza non definitiva n. 307/2025 pubblicata il 29.01.2025, l'intestato
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e, con separata ordinanza, disponeva la rimessione della causa sul ruolo ai fini della discussione sul divorzio.
All'esito dell'udienza del 18.09.2025, svoltasi con modalità cartolari, la causa veniva trattenuta in decisione per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, recepite le conclusioni congiunte formulate dalle parti, che di seguito integralmente si riportano: “
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
4. stabilire che il figlio minore sia in affido Per_2 condiviso tra i genitori e con Controparte_1 Parte_1 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione di Via Luigi Fincati 13;
5. stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio afferenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro;
6. per quanto concerne tempi e modalità di visita genitoriale paterna, le parti convengono che il Sig. Parte_1 vedrà e terrà con sé il figlio liberamente e con le seguenti modalità salvo diverso accordo: nel fine settimana a settimane alternate dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera;
un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola fino all'ora di cena;
per metà delle festività natalizie alternando negli anni il 24 ed il 25 dicembre, festività pasquali ad anni alterni, alternando negli anni la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, per due settimane durante le vacanze estive;
previo accordo tra le parti, lo stesso potrà rimanere con il padre in giorni e periodi diversi da quelli sopra indicati;
7. nel caso venga meno la condivisione e l'accordo sugli aspetti educativi e di svago, i genitori si impegnano ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
8. il padre corrisponderà alla Parte_1 madre l'importo di euro 600,00 mensili per entrambi i Controparte_1 figli (euro 300,00 ciascuno) quale contributo per il mantenimento dei medesimi, che dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Parte_2 [...] entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione istat annuale;
9. l'Assegno Unico CP_1
Universale per i figli a carico, istituito con D.lgs. 230/2022, di comune accordo tra
i ricorrenti, sarà erogato in pari misura agli stessi;
10. le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% secondo le modalità del
Protocollo di Intesa del Tribunale di Roma anno 2014. 11. i coniugi si danno reciprocamente l'assenso per la concessione e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti;
12. ciascun coniuge ha l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito e di aggiornarlo sugli spostamenti in altre località quando ha con sé il minore”.
Ebbene, dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi. La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett.
b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta.
Dalla lettura degli atti di causa nulla osta alla conferma delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
La natura del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
3709/2024, preso atto della sentenza parziale n. 307/2025 intervenuta tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OC
TE (RM) in data 06.09.2003 tra e Parte_1 [...]
; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di OC TE (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2003, atto n. 1, parte II, serie A, Ufficio 1);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi