CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
30-bis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza dell'11.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2998/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Christiano Giustini e dall'Avv.
Cristina Tamburro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Monte
Zebio n. 32 APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore
APPELLATO NON COSTITUITO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, n. 852/2022 pubblicata il 19/05/2022
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 24.2.2020, la società deduceva: - di aver ricevuto in data Parte_1
1 14.1.2020 la notifica dell'avviso di addebito n. 397/2019/00343299/37000 formato il
9.12.2019, richiesto dall' in relazione a crediti contributivi e correlative sanzioni di CP_1
cui al verbale di accertamento ispettivo prot. . 7004.15/05/2017.0093012 del CP_1
3/5/2017 notificato in data 1/6/2017, per un importo complessivo di €. 222.917,62; - che la pretesa oggetto di opposizione era limitata al periodo dedotto dall' , ossia dal CP_1 maggio 2012 al luglio 2016. Contestava la nullità dell'avviso di addebito per carenza dei requisiti di contenuto e forma e, nel merito, affermava l'operatività dell'esenzione relativa all'indennità di trasferta corrisposta agli autisti e la regolarità dei rapporti di co.co.pro. intercorsi con i lavoratori. Chiedeva, quindi: “a) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'avviso di addebito n. 397 2019 00343299 37 000, formato il 09/12/2019, notificato il 14/01/2020, o, comunque, annullarlo, con declaratoria di nullità, illegittimità e/o inefficacia, ovvero annullamento, anche di ogni atto presupposto
e/o conseguente;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' di agire esecutivamente nei confronti di parte ricorrente per le somme di cui CP_1 all'avviso di addebito suddetto e di cui ad ogni atto presupposto e/o conseguente, dichiarare non dovuti i relativi importi e dichiarare inesistente e/o infondata ogni relativa pretesa (creditoria, sanzionatoria, per spese e/o altro titolo), annullando, per l'effetto,
l'intero procedimento e/o ogni relativo atto;
c) in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di impugnazione, rideterminare in senso riduttivo l'ammontare dei contributi e delle sanzioni dovuti dalla parte opponente, previa C.T.U. contabile”.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo di “rigettare integralmente il ricorso CP_1 avverso e conseguentemente, confermare, in tutto o parzialmente, l'avviso di addebito opposto. In subordine, condannare a pagare all' Parte_1 CP_1
€.222.917,62, per i medesimi titoli e causali analiticamente specificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero la diversa somma ritenuta dovuta, oltre ulteriori accessori al soddisfo”.
Con sentenza n. 852/2022 del 19 maggio 2022 il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda ritenendo: “Tutti i rilievi attinenti a vizi formali effettuati dalla parte ricorrente nei confronti dell'avviso di addebito impugnato non possono essere presi in considerazione in quanto vanno qualificati come opposizione agli atti esecutivi e
l'opponente non ha impugnato l'avviso nel termine di 20 giorni dalla sua notifica, avvenuta in data 14.1.2020, in quanto il ricorso introduttivo è stato depositato in data
27.2.2020. Neppure le contestazioni nel merito possono trovare accoglimento, atteso che
2 l'addebito contributivo per il quale è stato redatto verbale unico di accertamento notificato il 3.5.2017 risulta sussistente e quindi l'avviso di addebito impugnato risulta legittimamente emesso…
Quanto all'eccezione di prescrizione, la si ritiene infondata in quanto le irregolarità contributive riguardano il periodo da maggio 2012 a luglio 2016 che non sono prescritte per la circostanza che il verbale di accertamento che contiene la diffida di pagamento è stato notificato a parte ricorrente in data 1.6.2017 ed i contributi devono essere versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello ai quali afferiscono. Ne consegue che è dal 16.6.2012 che decorre il termine quinquennale di prescrizione che nel caso di specie è stato interrotto dalla notificazione del verbale di accertamento.
Non si ritiene parimenti fondata l'eccezione sulla mancata compensazione fra quanto è dovuto in relazione alle risultanze dell'accertamento e quanto già pagato all' in relazione ad i contratti a progetto ritenuto non validi, in quanto difetta la CP_1
prova sul credito opposto in compensazione”.
Avverso tale decisione proponeva appello la società Parte_1
rappresentando che la sentenza emessa dal primo giudice era erronea per molteplici motivi. In primo luogo, come rilevato dal medesimo Tribunale, l'avviso di addebito era stato notificato alla società in data 14/1/2020, pertanto, l'opposizione depositata il
27/2/2020 doveva ritenersi tempestiva sotto tutti i profili ivi fatti valere, anche se non attinenti alla mera “notifica”, a cui si applica il termine più breve dell'opposizione agli atti esecutivi. Sulla natura subordinata dei rapporti a progetto intercorsi con taluni lavoratori il Tribunale aveva travisato ed erroneamente applicato i principi e le norme in materia, incorrendo in violazione degli artt. 61 e segg. d.lgs. n. 276/2003 nella versione vigente ratione temporis, negando ingiustamente la regolarità formale dei contratti e la genuinità del sinallagma anche in executivis; il primo giudice non avrebbe potuto ritenere operante la presunzione ope legis di subordinazione di cui all'art. 69 d.lgs. n. 276/2003, dovendo, invece, consentire alla società di accedere alla prova costituenda e, così, dimostrare l'autonomia dei rapporti come dedotta ed allegata nel ricorso. Le statuizioni del primo giudice, ad avviso dell'appellante, risultavano errate anche in merito alla ritenuta mancata operatività dell'esenzione di cui agli artt. 51, 5° comma, DPR 917/1986
e d.lgs. n. 314/1997 con riferimento alle indennità di trasferta corrisposte agli autisti.
Infatti, attraverso la copiosa documentazione prodotta, la società aveva dimostrato l'effettività delle trasferte in esame. L'appellante lamentava, altresì, l'erroneità dell'inquadramento contrattuale e dei conteggi predisposti dall' e recepiti in CP_1
3 sentenza, in quanto elaborati sulla base del II livello del CCNL Turismo;
tale livello, infatti, previsto per dipendenti dotati di ampia autonomia lavorativa, non corrispondeva alla figura delineata dagli ispettori (e condivisa dal giudicante) assimilabile piuttosto a quella di un commesso e quindi riconducibile al IV Livello CCNL. Infine, sulla eccezione di compensazione - respinta sull'erroneo presupposto della impossibilità di verificare il pagamento dei contributi per il regime di co.co.pro. – la società evidenziava come lo stesso giudice avesse richiamato in sentenza la documentazione versata in atti e volta a dimostrare il versamento dei contributi per il regime di co.co.pro. (in particolare, i modelli
F24 recanti distinti codici relativi ai pagamenti contributivi per i co.co.pro.).
In definitiva, la società concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'avviso di addebito n.
397 2019 00343299 37 000, formato il 09/12/2019, notificato il 14/01/2020, o, comunque, annullarlo, con declaratoria di nullità, illegittimità e/o inefficacia, ovvero annullamento, anche di ogni atto presupposto e/o conseguente;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' di CP_1
agire esecutivamente nei confronti di parte appellante per le somme di cui all'avviso di addebito suddetto e di cui ad ogni atto presupposto e/o conseguente, dichiarare non dovuti i relativi importi e dichiarare inesistente e/o infondata ogni relativa pretesa
(creditoria, sanzionatoria, per spese e/o altro titolo), annullando, per l'effetto, l'intero procedimento e/o ogni relativo atto;
c) in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di impugnazione, rideterminare in senso riduttivo l'ammontare dei contributi e delle sanzioni dovuti dalla parte opponente, previa C.T.U. contabile”.
L'Istituto appellato non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 28 gennaio 2025 nessuno compariva, sicché la causa veniva rinviata ex art. 348 c.p.c.
Anche all'odierna udienza dell'11 febbraio 2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della data di rinvio alla difesa dell'appellante; pertanto, la causa
è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Come noto, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira;
ne consegue che, ai
4 sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Sez. L - , Ordinanza n. 41733 del 28/12/2021; in senso conforme: Cass., Sez.
6 - L 12.02.2015, n. 2816; Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Orbene, posto che la società appellante non è comparsa per due udienze successive, nonostante la ritualità della comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Si tratta di pronuncia che prevale su ogni altra questione.
3. Nulla deve statuirsi in merito alle spese del presente grado di giudizio, svoltosi senza la costituzione della parte appellata.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese del presente grado;
5 - dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott. Alessandro Nunziata
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza dell'11.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2998/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Christiano Giustini e dall'Avv.
Cristina Tamburro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Monte
Zebio n. 32 APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore
APPELLATO NON COSTITUITO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, n. 852/2022 pubblicata il 19/05/2022
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 24.2.2020, la società deduceva: - di aver ricevuto in data Parte_1
1 14.1.2020 la notifica dell'avviso di addebito n. 397/2019/00343299/37000 formato il
9.12.2019, richiesto dall' in relazione a crediti contributivi e correlative sanzioni di CP_1
cui al verbale di accertamento ispettivo prot. . 7004.15/05/2017.0093012 del CP_1
3/5/2017 notificato in data 1/6/2017, per un importo complessivo di €. 222.917,62; - che la pretesa oggetto di opposizione era limitata al periodo dedotto dall' , ossia dal CP_1 maggio 2012 al luglio 2016. Contestava la nullità dell'avviso di addebito per carenza dei requisiti di contenuto e forma e, nel merito, affermava l'operatività dell'esenzione relativa all'indennità di trasferta corrisposta agli autisti e la regolarità dei rapporti di co.co.pro. intercorsi con i lavoratori. Chiedeva, quindi: “a) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'avviso di addebito n. 397 2019 00343299 37 000, formato il 09/12/2019, notificato il 14/01/2020, o, comunque, annullarlo, con declaratoria di nullità, illegittimità e/o inefficacia, ovvero annullamento, anche di ogni atto presupposto
e/o conseguente;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' di agire esecutivamente nei confronti di parte ricorrente per le somme di cui CP_1 all'avviso di addebito suddetto e di cui ad ogni atto presupposto e/o conseguente, dichiarare non dovuti i relativi importi e dichiarare inesistente e/o infondata ogni relativa pretesa (creditoria, sanzionatoria, per spese e/o altro titolo), annullando, per l'effetto,
l'intero procedimento e/o ogni relativo atto;
c) in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di impugnazione, rideterminare in senso riduttivo l'ammontare dei contributi e delle sanzioni dovuti dalla parte opponente, previa C.T.U. contabile”.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo di “rigettare integralmente il ricorso CP_1 avverso e conseguentemente, confermare, in tutto o parzialmente, l'avviso di addebito opposto. In subordine, condannare a pagare all' Parte_1 CP_1
€.222.917,62, per i medesimi titoli e causali analiticamente specificati nell'avviso di addebito opposto, ovvero la diversa somma ritenuta dovuta, oltre ulteriori accessori al soddisfo”.
Con sentenza n. 852/2022 del 19 maggio 2022 il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda ritenendo: “Tutti i rilievi attinenti a vizi formali effettuati dalla parte ricorrente nei confronti dell'avviso di addebito impugnato non possono essere presi in considerazione in quanto vanno qualificati come opposizione agli atti esecutivi e
l'opponente non ha impugnato l'avviso nel termine di 20 giorni dalla sua notifica, avvenuta in data 14.1.2020, in quanto il ricorso introduttivo è stato depositato in data
27.2.2020. Neppure le contestazioni nel merito possono trovare accoglimento, atteso che
2 l'addebito contributivo per il quale è stato redatto verbale unico di accertamento notificato il 3.5.2017 risulta sussistente e quindi l'avviso di addebito impugnato risulta legittimamente emesso…
Quanto all'eccezione di prescrizione, la si ritiene infondata in quanto le irregolarità contributive riguardano il periodo da maggio 2012 a luglio 2016 che non sono prescritte per la circostanza che il verbale di accertamento che contiene la diffida di pagamento è stato notificato a parte ricorrente in data 1.6.2017 ed i contributi devono essere versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello ai quali afferiscono. Ne consegue che è dal 16.6.2012 che decorre il termine quinquennale di prescrizione che nel caso di specie è stato interrotto dalla notificazione del verbale di accertamento.
Non si ritiene parimenti fondata l'eccezione sulla mancata compensazione fra quanto è dovuto in relazione alle risultanze dell'accertamento e quanto già pagato all' in relazione ad i contratti a progetto ritenuto non validi, in quanto difetta la CP_1
prova sul credito opposto in compensazione”.
Avverso tale decisione proponeva appello la società Parte_1
rappresentando che la sentenza emessa dal primo giudice era erronea per molteplici motivi. In primo luogo, come rilevato dal medesimo Tribunale, l'avviso di addebito era stato notificato alla società in data 14/1/2020, pertanto, l'opposizione depositata il
27/2/2020 doveva ritenersi tempestiva sotto tutti i profili ivi fatti valere, anche se non attinenti alla mera “notifica”, a cui si applica il termine più breve dell'opposizione agli atti esecutivi. Sulla natura subordinata dei rapporti a progetto intercorsi con taluni lavoratori il Tribunale aveva travisato ed erroneamente applicato i principi e le norme in materia, incorrendo in violazione degli artt. 61 e segg. d.lgs. n. 276/2003 nella versione vigente ratione temporis, negando ingiustamente la regolarità formale dei contratti e la genuinità del sinallagma anche in executivis; il primo giudice non avrebbe potuto ritenere operante la presunzione ope legis di subordinazione di cui all'art. 69 d.lgs. n. 276/2003, dovendo, invece, consentire alla società di accedere alla prova costituenda e, così, dimostrare l'autonomia dei rapporti come dedotta ed allegata nel ricorso. Le statuizioni del primo giudice, ad avviso dell'appellante, risultavano errate anche in merito alla ritenuta mancata operatività dell'esenzione di cui agli artt. 51, 5° comma, DPR 917/1986
e d.lgs. n. 314/1997 con riferimento alle indennità di trasferta corrisposte agli autisti.
Infatti, attraverso la copiosa documentazione prodotta, la società aveva dimostrato l'effettività delle trasferte in esame. L'appellante lamentava, altresì, l'erroneità dell'inquadramento contrattuale e dei conteggi predisposti dall' e recepiti in CP_1
3 sentenza, in quanto elaborati sulla base del II livello del CCNL Turismo;
tale livello, infatti, previsto per dipendenti dotati di ampia autonomia lavorativa, non corrispondeva alla figura delineata dagli ispettori (e condivisa dal giudicante) assimilabile piuttosto a quella di un commesso e quindi riconducibile al IV Livello CCNL. Infine, sulla eccezione di compensazione - respinta sull'erroneo presupposto della impossibilità di verificare il pagamento dei contributi per il regime di co.co.pro. – la società evidenziava come lo stesso giudice avesse richiamato in sentenza la documentazione versata in atti e volta a dimostrare il versamento dei contributi per il regime di co.co.pro. (in particolare, i modelli
F24 recanti distinti codici relativi ai pagamenti contributivi per i co.co.pro.).
In definitiva, la società concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'avviso di addebito n.
397 2019 00343299 37 000, formato il 09/12/2019, notificato il 14/01/2020, o, comunque, annullarlo, con declaratoria di nullità, illegittimità e/o inefficacia, ovvero annullamento, anche di ogni atto presupposto e/o conseguente;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' di CP_1
agire esecutivamente nei confronti di parte appellante per le somme di cui all'avviso di addebito suddetto e di cui ad ogni atto presupposto e/o conseguente, dichiarare non dovuti i relativi importi e dichiarare inesistente e/o infondata ogni relativa pretesa
(creditoria, sanzionatoria, per spese e/o altro titolo), annullando, per l'effetto, l'intero procedimento e/o ogni relativo atto;
c) in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di impugnazione, rideterminare in senso riduttivo l'ammontare dei contributi e delle sanzioni dovuti dalla parte opponente, previa C.T.U. contabile”.
L'Istituto appellato non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 28 gennaio 2025 nessuno compariva, sicché la causa veniva rinviata ex art. 348 c.p.c.
Anche all'odierna udienza dell'11 febbraio 2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della data di rinvio alla difesa dell'appellante; pertanto, la causa
è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Come noto, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira;
ne consegue che, ai
4 sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Sez. L - , Ordinanza n. 41733 del 28/12/2021; in senso conforme: Cass., Sez.
6 - L 12.02.2015, n. 2816; Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Orbene, posto che la società appellante non è comparsa per due udienze successive, nonostante la ritualità della comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Si tratta di pronuncia che prevale su ogni altra questione.
3. Nulla deve statuirsi in merito alle spese del presente grado di giudizio, svoltosi senza la costituzione della parte appellata.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla per le spese del presente grado;
5 - dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott. Alessandro Nunziata
6