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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 25.9.2026 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1718 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura generale alle Parte_1 liti a ministero , notaio in Roma, del 7.9.2023 in atti, dagli avvocati Controparte_1
Roberto Pessi e Francesco Giammaria, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
, rappresentato difeso, per procura speciale alle liti già depositata in CP_2 primo grado e valevole anche per il giudizio di appello, dagli avvocati Pier Luigi Panici e
Chiara Panici, con i quale e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 5307/2023, pronunciata dal Tribunale di Roma,
III sezione lavoro e pubblicata in data 23.5.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio appello e come da verbale di udienza del 25.9.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo il ricorso proposto da ha così statuito: «dichiara la sussistenza tra le parti di un CP_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1-10-2004, con
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inquadramento del ricorrente nella 2^ area professionale, 1^ livello retributivo del CCNL
Credito; per l'effetto condanna a corrispondere al ricorrente le retribuzioni CP_3 previste per l'accertato livello d'inquadramento con decorrenza dalla data di notifica del ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge». interpone appello contro detta sentenza, Parte_1 lamentando: (a) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 32 l. 183/2010; (b) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., in relazione alla domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'imputazione ad essa appellante del rapporto di lavoro;
(c) l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto illegittimi o inesistenti i contratti di appalto;
(d) il malgoverno delle risultanze istruttorie in relazione all'accertamento dei compiti del ed al loro corrispondere ai servizi CP_2
«contrattualizzati» e in relazione alla genuinità dell'appalto; (e) l'erroneità dell'inquadramento riconosciuto in sentenza e la mancata valutazione dell'aliunde perceptum. Sulla base di dette considerazioni chiede la riforma della decisione impugnata, nel senso della reiezione dell'originario ricorso. chiede la reiezione dell'appello, argomentando sull'infondatezza dei CP_2 singoli motivi.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di secondo grado ed acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio del giudizio innanzi al Tribunale, all'udienza del
25.9.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. Il primo motivo di appello lamenta la reiezione dell'eccezione di decadenza ex art. 32 d.lgs. 183/2010.
La censura dell'impugnante non ha pregio.
Nel presente giudizio, infatti, il lavoratore ha dedotto la sussistenza di un fenomeno interpositorio, chiedendo l'imputazione dei rispettivi rapporti di lavoro in capo a
[...]
sicché trova applicazione il principio di diritto per cui il Parte_1 termine decadenziale decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro (Cass.
3.5.2024 n.
11901) od anche un atto scritto con il quale il preteso datore di lavoro neghi la titolarità del rapporto di prestazione d'opera (Cass. 17.12.2021 n. 40652; Cass.
8.3.2024 n.
6266).
Tali principi di diritto non sono affatto contraddetti, sicché nessun contrasto esegetico sussiste in senso alla giurisprudenza di legittimità, dalle decisioni invocate
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dall'appellante (Cass. 21.5.2019 n. 13648; Cass. 19.6.2020 n. 12030; Cass.
28.10.2021 n. 30490; Cass. 17.12.2021 n. 40652), che anzi li confermano, né in senso contrario giova all'impugnante invocare Cass. 25.5.2017 n. 13179, che riguarda diversa fattispecie (il cambio di appalto) ed il cui obiter dictum in punto di dies a quo della decadenza nell'ipotesi di interposizione fittizia è stato disatteso e definitivamente superato dai successivi arresti del giudice di legittimità. Allo stesso tempo, non sarebbe utilmente invocabile l'art. 39, comma 2 d.lgs. 81/2015, trattandosi di disposizione espressamente dettata per la diversa ipotesi della somministrazione, che non è applicabile, neanche astrattamente, alla differente fattispecie (che qui rileva) dell'appalto illecito, in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non suscettibili di estensione analogica (Cass. 28.10.2021 n. 30490).
Ne consegue la reiezione del motivo di appello in esame, che si limita ad invocare l'applicazione di principi di diritto diversi da quelli sopra riportati (correttamente applicati dalla sentenza appellata), senza allegare l'esistenza di quell'atto scritto che, secondo l'insegnamento di legittimità in precedenza richiamato, rappresenta il dies a quo del termine decadenziale.
3. Il secondo motivo di impugnazione assume, in dissenso dalla sentenza impugnata, la prescrizione dell'azione volta all'accertamento dell'interposizione illegittima.
La decisione gravata ha condannato al Pt_1 Parte_1 pagamento delle sole differenze retributive maturate successivamente alla notifica del ricorso introduttivo della lite di primo grado ed è ex se evidente che tale pretesa creditoria non possa in alcun modo reputarsi prescritta.
L'appellante, in verità, non assume l'avvenuta estinzione di tali crediti, ma afferma che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare prescritta l'azione diretta «all'accertamento giurisdizionale inerente la genuinità dei diversi contratti di appalto intercorsi nel tempo».
La censura è priva di pregio.
Non vi è dubbio che, come deduce l'appellante, il requisito della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, vada effettivamente verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto stesso, ma fraintende la portata di detto Parte_1 principio, poiché omette di considerare che, con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto di intermediazione ed interposizione di manodopera, tale verifica deve essere effettuata tenendo conto delle concrete modalità, anche soggettive,
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di svolgimento del rapporto con il datore di lavoro formale, senza che assuma rilievo la disciplina che l'avrebbe regolato ove fosse sorto ab initio con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale (Cass. 12.12.2017 n. 29774; Cass.
4.6.2014 n. 12553; Cass., ss..uu., 28.4.2012 n. 4942).
Grava, poi, sul datore di lavoro che eccepisca la prescrizione l'onere di dedurre e, in caso di contestazione, di provare la sussistenza del requisito occupazionale della stabilità reale, ai fini della decorrenza del termine in costanza di rapporto di lavoro
(ex multis Cass. 16.5.2012 n. 7640).
L'applicazione di tali principi determina la reiezione dell'eccezione di prescrizione, poiché nel presente giudizio difetta la prova (e prima ancora la deduzione) delle dimensioni aziendali delle società che avevano (formalmente) assunto il lavoratore, sicché non può affermarsi che la prescrizione è decorsa durante lo svolgersi del rapporto di lavoro, che, per stessa ammissione dell'appellante, era ancora in corso quanto meno alla data dell'aprile 2020 (cfr. pag. 5 memoria di rimo grado), vale a dire appena un anno e mezzo prima della notificazione del ricorso introduttivo della lite di primo grado.
Il secondo motivo d'appello, così corretta la motivazione della decisione gravata, deve essere disatteso.
5. Il terzo e il quarto motivo di appello, sono da trattare congiuntamente siccome interconnessi.
5.1. Il loro esame deve prendere le mossa dalla censura, contenuta nel quarto motivo, con la quale l'appellante assume erronea la decisione gravata nella parte in cui ha identificato nel 1.10.2004 l'inizio della prestazione lavorativa (scilicet, presso
[...]
del lavoratore. CP_3
La doglianza non merita condivisione.
L'estratto conto previdenziale prodotto in primo grado, infatti, dimostra che dal
1.10.2004 l'appellato era stato assunto dalla ossia dalla società alla quale, CP_4 secondo la prospettazione dell'appellante, proprio in quel periodo era stato affidato da a sua volta appaltatrice di il sub appalto dei servizi di igiene CP_5 CP_3
Contr ambientale, manutenzione area verde e facchinaggio (cfr doc. 1 e 1a fasc. I grado .
Allo stesso tempo, dalla deposizione del teste , si ricava la presenza Tes_1 dell'appellato in quanto meno negli anni 2005/2006 (e l'incertezza del CP_3 ricordo del teste rende le sue dichiarazioni non risolutive per escludere l'ottobre 2004 come data di inizio della prestazione), mentre il teste dipendente di Testimone_2 Contr dal 1990 presso la sede di via Veneto - da ritenersi attendibile perché ragioni idonee
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a minarne la credibilità non sono state dedotte né sono state provate né emergono aliunde - ha riferito di aver conosciuto il quando entrambi lavoravano in via CP_2
Veneto, di averlo visto per la prima volta alcuni anni dopo la propria assunzione (in un lasso temporale che il teste ha indicato in termini generici, ma pur sempre compreso tra 5 e 10 anni) e che costui era (rectius, appariva) dipendente di una ditta esterna, così consentendo di retrodatare il rapporto di lavoro a data antecedente al 2005/2006.
Tali elementi istruttori, valutatati non atomisticamente ma nel loro complesso e tenendo conto che l'appellante non indica una data di inizio della prestazione diversa da quella indicata in ricorso dal lavoratore e ritenuta dal Tribunale, portano a confermare la decisione impugnata nella parte in cui ha individuato nel 1.10.2004 la data di inizio della prestazione lavoartiva del CP_2
5.2. Le residue doglianze del terzo motivo di appello censurano la decisione gravata nella parte in cui ha affermato che: «a fronte della contestazione circa la Contr sussistenza di genuini contratti di appalto tra la e la datrice di lavoro del ricorrente, era onere della convenuta di dimostrare la sussistenza di validi contratti di appalto per tutta la durata del rapporto lavorativo. Tale onere, tuttavia, non risulta adempiuto. La convenuta ha prodotto una serie di contratti di appalto con “Honeywell Technical
Services s.r.l.” (HTS), per il periodo dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2007, con
“Honeywell Technical Services s.r.l.” (HTS), con MCB S.p.A dal 1° marzo 2007; con
“BNP Paribas Real Estate Property Management Italy srl per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 gennaio 2011”; sempre con la stessa “BNP Paribas Real Estate Property
Management” per il successivo periodo dal 1° marzo 2011 al 28 febbraio 2014, (docc.
1-4 fasc. res). Ebbene, tale documentazione non appare idonea a comprovare la sussistenza di validi appalti, per il periodo lavorativo dedotto nell'atto introduttivo.
Difatti, la resistente per il periodo che va dal 2004 al febbraio 2014 ha prodotto contratti di appalto con soggetti giuridici diversi dalla datrice di lavoro del ricorrente. In relazione
a detti contratti, la convenuta ha rilevato la sussistenza di altrettanti contratti di subappalto tra le appaltatrici e i datori di lavoro del ricorrente e inoltre ha dedotto la previsione negli stessi, della possibilità di subappaltare specifici servizi, ma tale deduzione è del tutto carente. La documentazione prodotta in relazione al predetto periodo è del tutto inidonea a dimostrare la sussistenza di un valido titolo di utilizzazione Contr del dipendente per l'intero periodo in cui lo stesso ha lavorato in favore di .
Le censure dell'impugnante non hanno pregio e debbono essere disattese.
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La decisione impugnata è giuridicamente corretta nella parte in cui ha affermato che grava sul beneficiario della prestazione lavorativa (nella specie Parte_1
dimostrare la sussistenza di una fattispecie di legittima dissociazione tra
[...] formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative e, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, sia che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione
(Cass. 18.11.2019 n. 29889).
Allo stesso tempo, è ugualmente corretto in punto di fatto il rilievo della decisione impugnata circa l'avvenuta produzione in giudizio di contratti di appalto conclusi con soggetti che (quanto meno sino al lasso temporale 2004-2014) non erano i datori di lavoro (in senso formale) del lavoratore oggi appellato e la conseguente conclusione dell'inidoneità di siffatta prova documentale ad assolvere il sopra riportato onere probatorio.
L'appellante ha dedotto (e continua a dedurre) la sussistenza di contratti di (sub) appalto tra le formali datrici di lavoro dell'appellato e le proprie appaltatrici.
La sentenza gravata, con accertamento in fatto non contestato, ha ritenuto che alla data dell'ottobre 2004 fosse sussistente un rapporto di appalto tra l'attuale appellante e la peraltro documentalmente Controparte_6
Contr provato (doc. 1 fasc. I grado .
Detto appalto, osserva la Corte, aveva ad oggetto, come si legge nel suo art. 2, manutenzione di impianti tecnologici, igiene ambientale, manutenzione dell'area verde del complesso immobiliare di IC di MA, facchinaggio ed esecuzione di opere civili.
Risulta, poi, documentalmente (doc. 1a fasc. I grado BNL) che alla CP_4 all'epoca formale datrice di lavoro di furono subappaltati i servizi di CP_2 igiene ambientale, di manutenzione dell'area verde di IC di MA (che qui non interessa, non avendovi mai lavorato l'appellato) e di facchinaggio.
L'attività effettivamente svolta da tuttavia, non è in nessun modo CP_2 riconducibile all'oggetto di siffatto subappalto e neppure al più ampio oggetto dell'appalto intercorso tra e CP_5 CP_3
La sentenza appellata, infatti, ha ritenuto provato, sulla base delle testimonianze di e di , che il lavoratore svolgeva le mansioni di Tes_1 Testimone_2 camminatore addetto al ritiro ed alla consegna dei documenti, «nel senso che egli portava una valigetta con dei documenti, o meglio posta, che dovevano essere distribuiti all'interno dei vari palazzi di cui era composta la sede» (cfr. pag. 16 della sentenza).
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Tali compiti di distribuzione di corrispondenza e documenti non sono riconducibili né all'igiene ambientale (che, ai sensi del menzionato art. 2 del contratto di appalto consiste in pulizia e disinfezione dei locali e nella fornitura di materiale per i servizi igienici) e neppure al facchinaggio, per come definito dal contratto di appalto, dovendo esso consistere in un'attività di trasporto, immagazzinamento e movimentazione con smontaggio e rimontaggio mobilia dei locali (art. 2 del contratto di appalto).
Le mansioni espletate non sono neppure riconducibili agli altri servizi non
(sub)appaltati a ossia alla manutenzione di impianti tecnologici e CP_4 all'esecuzione di opere civili (consistenti, a norma di contratto, in opere edili, di pittura o del vetraio, falegname, fabbro o similari).
La Corte non ignora che nell'ambito del quarto Parte_1 motivo di appello (§ D.2 dell'impugnazione), afferma che i compiti in realtà svolti da sarebbero riconducibili al facchinaggio per come dedotto nel contratto di CP_2 appalto, ma osserva che tale argomentazione non ha pregio, perché: (a) suppone un oggetto dei contratti di appalto (ossia quella riportata a pag. 37 dell'appello) che, da un alto, appare non pienamente sovrapponibile dalla definizione di facchinaggio recepita dall'art. 2 del contratto concluso nel 2004 tra e e che, dall'altro, CP_3 CP_5 non sarebbe comunque sufficiente a ricomprendere anche la mera attività di consegna e smistamento di corrispondenza e documenti;
(b) in ogni caso si fonda sulle deposizioni di due testimoni e ) che hanno comunque riferito su un periodo Tes_3 Tes_4 successivo all'ottobre 2004 (dal 2007 il primo e dal 2018 la seconda); (c) la deposizione della , poi, è assolutamente generica circa l'effettivo contenuto dei compiti Tes_4 affidati al lavoratore, mentre il sul punto non appare attendibile, atteso il Tes_3 contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle concordi (e quindi maggiormente credibili) rese dai testi e Tes_1 Tes_2
La sentenza appellata, dunque, così puntualizzatane la motivazione, è corretta nella parte in cui afferma che la documentazione prodotta non era idonea «a dimostrare la sussistenza di un valido titolo di utilizzazione del dipendente per l'intero periodo in Contr cui lo stesso ha lavorato in favore di , posto che l'attività da questi effettivamente svolta in favore di non trova valida giustificazione e Parte_1 causale in un legittimo rapporto di appalto e subappalto, essendo a tal fine inconferente sia la prova orale della cui mancata ammissione si duole l'appellante, sia le dichiarazioni comunque rese dai testi nel corso del giudizio di primo grado, che per la loro genericità possono al più dimostrare l'esistenza di un subappalto (come detto, già
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documentalmente provato), ma non offrono la diversa e più specifica prova che i compii assegnati all'appellato costituivano oggetto del contratto di appalto (o sub appalto) e che quindi la prestazione del lavoratore è stata resa in attuazione di detti titoli negoziali.
Resta, infine, inconferente il richiamo (operato nel terzo motivo di appello, al §
C.5) ai contratti di appalto che vedevano come committente la Business Partner Italia
S.c.p.A., poiché essi si assumono conclusi con appaltatrici che non risultano né essere state le formali datrici di lavoro dell'appellato né aver mai affidato in subappalto i servizi appaltati alla CP_4
5.3. Le considerazioni che precedono rendono irrilevanti le ulteriori deduzioni difensive, sviluppate nell'ambito del quarto motivo di appello (§§ D.3 – D.10) e dirette a dimostrare la genuinità dei contratti di appalto succedutisi nel tempo, poiché, da un lato, detta ipotetica genuinità e l'esercizio da parte delle formali datrice di lavoro del di poteri gestori del rapporto di lavoro non escluderebbero la pregnanza del CP_2 dato fattuale per cui dall'ottobre 2004 il lavoratore ha svolto, nell'interesse esclusivo di mansioni e compiti totalmente difformi da quelli richiesti dall'adempimento CP_3 dei servizi appaltati e quindi che l'attività lavorativa è stata resa al di fuori di ogni possibile ipotesi di legittima dissociazione tra datore di lavoro formale e utilizzatore della prestazione, dall'altro, in difetto della dimostrazione di validi atti risolutivi del rapporto di lavoro imputabili restano irrilevanti le successive vicende negoziali tra CP_3
l'appellante e le sue appaltatrici e tra queste ultime e le formali datrici di lavoro dell'appellato.
Anche il terzo e il quarto motivo d'appello, così ampliata e meglio puntualizzata la motivazione della sentenza impugnata, devono essere disattesi.
6. Il quinto motivo d'appello, che censura l'inquadramento riconosciuto in sentenza, è anch'esso inammissibile per due distinte ed autonome ragioni
In primo luogo, per difetto di interesse, perché l'appellante stessa afferma che l'accoglimento della propria censura «non impatterebbe sul quantum effettivo della retribuzione, atteso che l'accordo di rinnovo del CCNL di settore del 19 dicembre 2019 ha previsto l'unificazione della 1^ e della 2^ Area Professionale in un'Area unica, con uno stipendio base corrispondente a quello percepito dal personale inquadrato nell'ex
2° Livello della 2^ Area Professionale, ovvero pari a € 2.042,47», sicché non si comprende (né l'impugnante lo spiega) quale interesse possa avere a CP_3 proporre detta censura, atteso che la sentenza gravata l'ha condannata al pagamento
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delle sole differenze retributive maturate dalla notifica del ricorso di primo grado
(successiva all'avvenuta unificazione).
In secondo luogo, perché l'impugnante si limita ad invocare la natura meramente basica ed elementare delle mansioni (a suo dire meritevoli di essere sussunte nella 1°
Area professionale), senza però sottoporre a critica la decisione impugnata nella parte in cui ha riconosciuto l'inquadramento nella 2° Area professionale sul presupposto che i compiti dell'appellato fossero riconducibili al profilo, proprio di detta Area, di addetto alla spedizione.
La conclusione del primo giudice è altresì corretta, posto che la 2° Area professionale ricomprende compiti anch'essi semplici, ma richiedenti un'applicazione intellettuale coincidente con la diligenza nell'esecuzione – requisito quest'ultimo estraneo alla 1° Area - certamente necessaria alla corretta presa in carico e consegna di documenti e corrispondenza.
La residua parte del motivo di appello in esame, laddove si afferma che «la Pt_1 avrebbe potuto essere esclusivamente condannata a versare la differenza tra la retribuzione mensile (pari a € 2.042,47) e quanto eventualmente percepito aliunde dal lavoratore», è anch'essa immeritevole di accoglimento», poiché le somme dovute in forza della sentenza spettano al a titolo di retribuzione e non a titolo di CP_2 risarcimento danni, con conseguente impossibilità di detrazione dell'ipotetico aliunde perceptum.
7. L'appello è interamente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida in € 7.000,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi;
C) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma il 25.9.2025
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Il Consigliere estensore dr. Vito Riccardo Cervelli
La Presidente dr.ssa Vittoria Di Sario
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