Articolo 30 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 29Articolo 31
Versione
31 ottobre 1971
Art. 30.

Sono fatte salve le previsioni dei piani di zona approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsto dal precedente articolo 29 della presente legge.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
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