Articolo 5 della Legge 13 maggio 1983, n. 213
Articolo 4Articolo 6
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8 giugno 1983
Art. 5.

L' articolo 735 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 735 - (Albi e registro della gente dell'aria). - Il personale di volo delle prime due categorie e' iscritto in albi nazionali; quello della terza categoria e' iscritto in apposito registro.
Il personale addetto al servizio pubblico di informazioni volo non gestito direttamente dall'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 , ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in due distinti albi nazionali".
Entrata in vigore il 8 giugno 1983