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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1719/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Valeria Atzeri, avv. Giovanni Pruneddu e avv. Claudia
Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8 luglio 2021, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' e – premesso di aver lavorato in passato come manovale edile, operatore CP_1
antincendio e, dal 1980, come carpentiere e saldatore, sia in forma autonoma che subordinata - ha domandato la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo per il danno biologico causato CP_1
da “lesioni alla colonna cervico-lombare e lesioni osteoarticolari e muscolo tendinee agli arti superiori di origine professionale”, come da domanda amministrativa del 29 ottobre 2020 (dalla documentazione prodotta dall' la data corretta risulta quella del 10 novembre 2020), respinta CP_1
anche in sede di opposizione.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Attraverso l'istruzione probatoria e l'esame testimoniale di alcuni ex colleghi del ricorrente, è risultato che questi abbia svolto, dal 1984 circa, attività di saldatore/carpentiere, addetto a lavori di saldatura di tubazioni e di carpenteria metallica, comportanti l'uso di strumenti quali mola smeriglio, saldatrice industriale, trapano e trapano a percussione, martelli e masse, con posture variabili in base alle lavorazioni stesse (“lavoravamo accovacciati e in ginocchio, ci
pagina 1 di 3 capitava di lavorare anche all'interno di tunnel che erano alte, nel punto più alto circa 1 metro e mezzo [...] a seconda della posizione del punto da saldare operavano, sdraiati, inginocchiati, accovacciati, con la braccia sopra il collo e con il collo sollevato e anche con la testa in giù e operavamo anche su scale e ponteggi e anche in quota imbragati su ponteggi, in quanto operavamo su macchinari che raggiungevano anche i 12 metri di altezza dal suolo”, ha dichiarato il teste all'udienza del 9 giugno 2023; similmente hanno riferito anche i testi Testimone_1
e ); addetto alla movimentazione (a spalla o su un Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
carrello caricato e scaricato manualmente) del materiale e degli strumenti occorrenti per le lavorazioni (es. lamiere, travi in ferro e bulloneria).
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 14 novembre 2024, ha riscontrato che il ricorrente è affetto da
“cervicalgia e rigidità del collo, in rachide artrosico con discopatie e ernie discali plurilivello, lombalgia cronica in esiti di intervento chirurgico;
rigidità dolorosa delle spalle in esiti di tendinopatia calcifica della cuffia dei muscoli rotatori bilaterale, epicondilalgia bilaterale, per entesopatia calcifica dei tendini dei muscoli estensori del carpo e delle dita”.
Lo stesso ausiliario ha escluso l'origine professionale della patologia del rachide cervicale, mentre ha riconosciuto il ruolo concausale dei trascorsi lavorativi del ricorrente nella genesi delle altre malattie.
Alle tecnopatie il consulente ha associato un danno biologico complessivo valutato nella misura del 19 per cento a decorrere dalla domanda amministrativa del 10 novembre 2020 (stimando nella misura del 12 percento il danno biologico per gli esiti della patologia delle spalle e dei gomiti – codici 227, 224 e 232 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000; nella misura dell'8 percento il danno biologico per patologia del rachide lombare, codice 213) e nella misura del 21 percento dal
1° gennaio 2022 (allorquando il danno biologico per le lesioni alla colonna lombare risulta aumentato dall'8 al 10 percento, dopo l'intervento chirurgico documentato in atti, con stabilizzazione dei postumi, per gli esiti cicatriziali e per la presenza dei mezzi di sintesi, considerando altresì il codice 306 di tabella).
Le conclusioni dell'ausiliario devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo in rendita per danno biologico in misura del 19 per cento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 10 novembre 2020, e nella misura del 21 percento con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita spettante e al CP_1
pagina 2 di 3 pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, con decorrenza di legge.
3. In ragione del criterio della prevalente soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve CP_1
essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita Parte_1
commisurato ad un danno biologico in misura del 19 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 10 novembre 2020, e nella misura del 21 percento con decorrenza dal
1° gennaio 2022;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, CP_1
rapportato alla misura del danno biologico come sopra accertata, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 4.975,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
liquidate in separato decreto in data odierna.
Cagliari, 13 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1719/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Valeria Atzeri, avv. Giovanni Pruneddu e avv. Claudia
Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8 luglio 2021, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' e – premesso di aver lavorato in passato come manovale edile, operatore CP_1
antincendio e, dal 1980, come carpentiere e saldatore, sia in forma autonoma che subordinata - ha domandato la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo per il danno biologico causato CP_1
da “lesioni alla colonna cervico-lombare e lesioni osteoarticolari e muscolo tendinee agli arti superiori di origine professionale”, come da domanda amministrativa del 29 ottobre 2020 (dalla documentazione prodotta dall' la data corretta risulta quella del 10 novembre 2020), respinta CP_1
anche in sede di opposizione.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Attraverso l'istruzione probatoria e l'esame testimoniale di alcuni ex colleghi del ricorrente, è risultato che questi abbia svolto, dal 1984 circa, attività di saldatore/carpentiere, addetto a lavori di saldatura di tubazioni e di carpenteria metallica, comportanti l'uso di strumenti quali mola smeriglio, saldatrice industriale, trapano e trapano a percussione, martelli e masse, con posture variabili in base alle lavorazioni stesse (“lavoravamo accovacciati e in ginocchio, ci
pagina 1 di 3 capitava di lavorare anche all'interno di tunnel che erano alte, nel punto più alto circa 1 metro e mezzo [...] a seconda della posizione del punto da saldare operavano, sdraiati, inginocchiati, accovacciati, con la braccia sopra il collo e con il collo sollevato e anche con la testa in giù e operavamo anche su scale e ponteggi e anche in quota imbragati su ponteggi, in quanto operavamo su macchinari che raggiungevano anche i 12 metri di altezza dal suolo”, ha dichiarato il teste all'udienza del 9 giugno 2023; similmente hanno riferito anche i testi Testimone_1
e ); addetto alla movimentazione (a spalla o su un Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
carrello caricato e scaricato manualmente) del materiale e degli strumenti occorrenti per le lavorazioni (es. lamiere, travi in ferro e bulloneria).
2.2. Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 14 novembre 2024, ha riscontrato che il ricorrente è affetto da
“cervicalgia e rigidità del collo, in rachide artrosico con discopatie e ernie discali plurilivello, lombalgia cronica in esiti di intervento chirurgico;
rigidità dolorosa delle spalle in esiti di tendinopatia calcifica della cuffia dei muscoli rotatori bilaterale, epicondilalgia bilaterale, per entesopatia calcifica dei tendini dei muscoli estensori del carpo e delle dita”.
Lo stesso ausiliario ha escluso l'origine professionale della patologia del rachide cervicale, mentre ha riconosciuto il ruolo concausale dei trascorsi lavorativi del ricorrente nella genesi delle altre malattie.
Alle tecnopatie il consulente ha associato un danno biologico complessivo valutato nella misura del 19 per cento a decorrere dalla domanda amministrativa del 10 novembre 2020 (stimando nella misura del 12 percento il danno biologico per gli esiti della patologia delle spalle e dei gomiti – codici 227, 224 e 232 della tabella allegata al d.m. 12 luglio 2000; nella misura dell'8 percento il danno biologico per patologia del rachide lombare, codice 213) e nella misura del 21 percento dal
1° gennaio 2022 (allorquando il danno biologico per le lesioni alla colonna lombare risulta aumentato dall'8 al 10 percento, dopo l'intervento chirurgico documentato in atti, con stabilizzazione dei postumi, per gli esiti cicatriziali e per la presenza dei mezzi di sintesi, considerando altresì il codice 306 di tabella).
Le conclusioni dell'ausiliario devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo in rendita per danno biologico in misura del 19 per cento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 10 novembre 2020, e nella misura del 21 percento con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita spettante e al CP_1
pagina 2 di 3 pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, con decorrenza di legge.
3. In ragione del criterio della prevalente soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve CP_1
essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita Parte_1
commisurato ad un danno biologico in misura del 19 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 10 novembre 2020, e nella misura del 21 percento con decorrenza dal
1° gennaio 2022;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, CP_1
rapportato alla misura del danno biologico come sopra accertata, e al pagamento dei ratei scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla maturazione al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 4.975,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
liquidate in separato decreto in data odierna.
Cagliari, 13 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Riccardo Ponticelli
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