Ordinanza collegiale 24 luglio 2025
Accoglimento
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/05/2026, n. 3656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3656 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03656/2026REG.PROV.COLL.
N. 06424/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6424 del 2023, proposto da RA PI, in proprio e in qualità di legale rappresentante del Comitato G.A.E.T.A. O.D.V. (già Comitato Aria Pulita G.A.E.T.A.), FR BU e MA IL, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Ceruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Mantova, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Schivenoglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Arria e Claudio Arria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.T.S. – Agenzia di tutela della salute Val DA e A.R.P.A. – Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente per la AR, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Società agricola Biopig Italia di AS UI & C. s.s., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la AR sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 00439/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova e del Comune di Schivenoglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. RI NO e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. – Con provvedimento del 13 febbraio 2020, la Provincia di Mantova, pronunciandosi sull’istanza presentata dalla società agricola Biopig di AS UI & C. s.s. (di seguito, Biopig) avente ad oggetto la valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. codice dell’ambiente) del progetto di ristrutturazione con adeguamento tecnico di un allevamento di suini da ingrasso ubicato nel Comune di Schivenoglia (MN), ha ritenuto che tale progetto non dovesse essere sottoposto né a valutazione di impatto ambientale (di seguito, VIA) né a verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA), fatta salva l’eventuale sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19, cod. ambiente, nel caso in cui, in sede di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (di seguito, AIA), non fosse risultata rispettata la soglia di 40 quintali di peso vivo di suino allevato per ettaro di terreno asservito all’allevamento, previsto dalla normativa di settore (l.r. n. 5 del 2010, allegato B, punto 1.c).
2. – In particolare, con tale progetto è prevista la demolizione completa di tutte le porcilaie esistenti, dei due lagoni in terra per lo stoccaggio dei liquami, della cucina e del caseificio in disuso, e la riedificazione di tre nuove porcilaie e di due vasche di stoccaggio liquami coperte, con l’obiettivo di risanare il sito, eliminando le criticità igienico-sanitarie, strutturali, di benessere animale e ambientali, oltre ad aumentare l’efficienza produttiva dell’allevamento.
Inoltre, l’intervento comporterebbe l’ampliamento della superficie utile di allevamento (SUA) da 3.592 mq a 4.158 mq, con corrispondente aumento del numero di posti per suini da ingrasso (da 30 a 160 Kg/capo) da 3.592 a 4.158, pari ad un incremento di 666 posti rispetto alla potenzialità esistente.
Con provvedimento n. PD/990 del 26 agosto 2022, la Provincia di Mantova ha rilasciato una AIA alla società agricola Biopig per un impianto di allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da ingrasso in Comune di Schivenoglia.
3. – Con il ricorso di primo grado, integrato da successivi motivi aggiunti, i signori BU FR, IL MA e PI RA, quest’ultima in proprio e in qualità di presidente e legale rappresentante del Comitato Aria Pulita G.A.E.T.A., hanno impugnato tale provvedimento e gli atti presupposti, deducendo, in sintesi, le seguenti censure: a) illegittima esclusione della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA; b) omessa valutazione dei potenziali rischi per la salute umana in sede di VIA, con conseguente illegittimità derivata dell’AIA; c) necessità di sottoposizione del progetto alla verifica di assoggettabilità a VIA, sulla base dei nuovi capi di suini che ammonterebbero a 2.248 e non a 666; d) falsità del presupposto (rispetto degli standard di qualità dell’aria) del provvedimento provinciale di pre-screening di VIA; e) illegittimità del parere comunale di conformità urbanistica, con specifico riferimento alla violazione delle distanze minime in relazione alla “Borgata Malpasso”; f) illegittimità del parere comunale di conformità igienico-sanitaria, con particolare riferimento alla prescrizione del regolamento locale di igiene che consente un ampliamento una tantum del peso animale insediato non superiore al 20%, in quanto il progetto di ampliamento in esame comporterebbe un aumento superiore al 100% del peso animale sia insediato che autorizzato; g) illegittimità dei pareri di AR AR e AT Val DA, con specifico riferimento al profilo delle emissioni.
4. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha respinto il ricorso nel merito prescindendo dalle eccezioni in rito.
5. – Con atto di appello, la parte ricorrente ha impugnato la sentenza.
5.1. – In particolare, con il primo motivo di appello (pag. 9-20), ha reiterato in chiave critica le censure di primo grado (illegittima esclusione della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA), con riguardo all’asserito frazionamento dell’intervento, avendo considerato il solo aumento dei capi allevati (666 capi) senza considerare gli altri criteri ai fini della VIA, oltre a ribadire il difetto di istruttoria con riguardo agli impatti significativi sull’ambiente.
In particolare, ha evidenziato che in presenza di un importante intervento di ristrutturazione, come è quello in esame, ci si troverebbe al cospetto di un “ allevamento completamente diverso e potenziato, ossia in sostanza di un nuovo impianto ” (pag. 19 dell’appello), con conseguente assoggettabilità alla disciplina di VIA per l’intero impianto.
5.2. – Con il secondo motivo di appello (pag. 20-22), ha riproposto la censura relativa all’omessa valutazione dei potenziali rischi per la salute umana in sede di VIA, contestando l’assunto secondo cui tale valutazione sarebbe demandata alla successiva fase di rilascio dell’AIA.
5.3. – Con il terzo motivo di appello (pag. 22-26) ha dedotto un travisamento dei fatti da parte del primo giudice con riguardo alla effettiva potenzialità dell’allevamento che, secondo il parere di AT, risulterebbe di soli 1.910 suini e non di 3.492, con aumento della potenzialità di circa il doppio della capacità (nuovi 2.248 capi e non 666) e conseguente necessità di sottoposizione del progetto alla verifica di assoggettabilità a VIA, non essendo rilevante la soglia dei 3.000 capi.
5.4. – Con il quarto motivo di appello (pag. 26-28) ha dedotto un vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura di falsità del presupposto (rispetto degli standard di qualità dell’aria) del provvedimento provinciale di pre-screening di VIA.
5.5. – Con il quinto motivo di appello (pag. 28-32), ha ribadito le censure di cui al secondo motivo di appello, contestando la tesi espressa dal primo giudice secondo cui sarebbe demandata in sede di AIA la valutazione dei profili di potenziale impatto ambientale e sanitario che la normativa di settore imporrebbe invece nell’ambito delle procedure di VIA (di screening e di pre-screening ).
5.6. – Con il sesto motivo di appello (pag. 33) ha reiterato la censura di illegittimità derivata dell’AIA, alla luce delle precedenti considerazioni.
5.7. – Con il settimo motivo di appello (pag. 33-39) ha ribadito le censure di illegittimità del parere comunale di conformità urbanistica, con specifico riferimento alla violazione delle distanze minime in relazione alla “Borgata Malpasso” che non sarebbe classificata come “case sparse”, bensì come “ ambito residenziale consolidato caratterizzato da conservazione di pesi insediativi ”.
5.8. – Con l’ottavo motivo di appello (pag. 39-47), espressamente graduato come motivo prioritario nell’ordine di esame dei motivi (pag. 9 dell’appello), ha reiterato le censure di illegittimità del parere comunale di conformità igienico-sanitaria, con particolare riferimento alla prescrizione del regolamento locale di igiene che consente un ampliamento una tantum del peso animale insediato non superiore al 20%, in quanto il progetto di ampliamento in esame comporterebbe un aumento superiore al 100% del peso animale sia insediato che autorizzato.
5.9. – Con il nono ed ultimo motivo di appello (pag. 47-54) ha ribadito le censure di illegittimità dei pareri di AR AR e AT Val DA, oltre ad eccepire la nullità per omissione di pronuncia in relazione all’erronea stima ante/post operam del quadro ambientale e sanitario da parte di AT Val DA e ARL, con particolare riferimento alle emissioni di odori, ammoniaca e polveri sottili (PM10 e PM 2,5).
6. – Con apposita memoria, si è costituita la Provincia, chiedendo il rigetto del ricorso, oltre ad eccepire l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti di primo grado in quanto proposto dal Comitato G.A.E.T.A. ODV in luogo del Comitato Aria Pulita G.A.E.T.A., trattandosi di due soggetti diversi tra loro (pag. 11-12 della memoria).
7. – Con apposita memoria, si è costituito anche il Comune di Schivenoglia, chiedendo il rigetto dell’appello.
8. – Con ordinanza del 24 luglio 2025, n. 6591, il Collegio ha disposto un approfondimento istruttorio chiedendo alcuni documentati chiarimenti alla Provincia in ordine al numero di capi effettivamente autorizzati in relazione a ciascun periodo temporale rilevante ai fini della controversia, avuto riguardo alle censure contenuto nell’ottavo motivo di appello.
9. – Con atto depositato in data 19 settembre 2025, la Provincia ha adempiuto al suddetto incombente istruttorio.
10. – All’udienza pubblica del 13 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DI
1. – In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla Provincia di Mantova, riproposta in questa sede in quanto non esaminata in primo grado.
Invero, l’assunto di parte resistente secondo cui il Comitato G.A.E.T.A. ODV ed il Comitato Aria Pulita G.A.E.T.A. sarebbero due soggetti distinti tra loro deve ritenersi infondato.
Dalla documentazione in atti, infatti, risulta che il Comitato G.A.E.T.A. ODV sia stato costituito, in qualità di ente del terzo settore ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017 (codice del terzo settore), come « prosecuzione del comitato precedentemente costituito in associazione denominata “comitato G.A.E.T.A.” » (cfr. doc. 18 depositato in data 23 febbraio 2023 nel fascicolo di primo grado).
Si tratta, quindi, di un mero adeguamento alla normativa di settore da parte del medesimo ente giuridico.
2. – Sempre in via preliminare, il Collegio prende atto della espressa graduazione dei motivi da parte degli appellanti, i quali hanno dichiarato di avere un interesse prioritario all’esame dell’ottavo motivo di appello (cfr. pag. 9 dell’appello).
Secondo quanto statuito dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 5 del 2015, la graduazione dei motivi e delle domande da parte del ricorrente costituisce una deroga al generale obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la materia del contendere.
In particolare, è stato precisato che la graduazione consiste in un ordine dato dalla parte ai vizi – motivi (o alle domande di annullamento), in funzione del proprio interesse, al fine di segnalare che l’esame e l’accoglimento di alcuni motivi (o domande di annullamento) ha, per la parte, un’importanza prioritaria e che i motivi (o le domande) indicati come subordinati o graduati per ultimi, hanno minore importanza e se ne chiede l’esame esclusivamente in caso di mancato accoglimento di quelli prioritari; pertanto, la graduazione impedisce al giudice di passare all’esame dei vizi-motivi subordinati perché tale volizione equivale ad una dichiarazione di carenza di interesse alla loro coltivazione una volta accolta una o più delle preminenti doglianze (Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, punto 8.1 della motivazione).
Pertanto, sulla base di quanto statuito dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Collegio deve procedere ad esaminare prioritariamente l’ottavo motivo di appello, prescindendo dall’ordine logico delle censure, essendo vincolato alla espressa graduazione effettuata dalla parte.
3. – Con tale motivo di appello (pag. 39-47), la parte appellante ha reiterato le censure di illegittimità del parere comunale di conformità igienico-sanitaria (prot. n. 3274 del 12 ottobre 2021), con particolare riferimento alla prescrizione del regolamento locale di igiene che consente un ampliamento una tantum del peso animale insediato non superiore al 20%, in quanto il progetto di ampliamento in esame comporterebbe un aumento superiore al 100% del peso animale sia insediato che autorizzato.
Più precisamente, ha dedotto che: a) la soglia massima del 20% andrebbe riferita al “ peso animale insediato ”, ossia ai capi effettivamente presenti nell’allevamento, laddove invece il parere comunale si riferisce ai “ capi precedentemente autorizzati ”; b) in ogni caso, i “ capi precedentemente autorizzati ” dovrebbero intendersi i 1.973 suini autorizzati in occasione della riduzione della potenzialità dell’allevamento in forza dell’atto del 25 luglio 2013, con conseguente aumento dei capi (di 2.134 suini) oltre la soglia del 20%; c) se è vero che l’AIA prot. n. 13615 del 14 novembre 2007 aveva autorizzato fino a 3.471 suini, tale titolo autorizzatorio sarebbe nel frattempo scaduto e sostituito dalla autorizzazione generale alle emissioni (con relativa domanda di adesione del 25 luglio 2013) che avrebbe ridotto il numero di capi fino a 1.973 al fine di ottenere l’esenzione dall’AIA; d) in ogni caso, non sarebbe ammesso nessun aumento di capi allevati, in considerazione della fascia di rispetto di 600 metri prevista nella Carte dei vincoli (Tavola DP02) del PGT.
3.1. – Il motivo di appello è fondato.
Invero, il regolamento locale di igiene (delibera del D.G. n. 1391 del 20 ottobre 1997) prevede delle distanze minime dal centro abitato per l’ubicazione di allevamenti di nuova costruzione (art. 2.15.2) mentre per gli allevamenti esistenti (art. 2.15.3), posti a distanza inferiore ai suddetti limiti, prevede la possibilità di continuare la propria attività “ a condizione che vengano ristrutturati ” con determinate modalità ivi previste.
Inoltre, lo stesso regolamento precisa che tali allevamenti “ di norma non possono essere ampliati ” aggiungendo poi che “ Può essere previsto un ampliamento “una tantum” del peso animale insediato non superiore al 35% per bovini da latte ed al 20% delle restanti tipologie qualora si verifichino le condizioni previste ai punti a, b, c, d, e l’aumento sia finalizzato al raggiungimento di un modulo produttivo efficiente da un punto di vista tecnico-economico ed igienico-sanitario ” (art. 2.15.3, paragrafo 3).
Ora, dalla lettura complessiva della norma regolamentare, si evince che il limite del 20% (applicabile nel caso di suini, come nella specie) dell’ampliamento del “ peso animale insediato ” trova applicazione solo con riferimento agli allevamenti esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento che non rispettino le distanze previste dallo stesso.
Inoltre, il suddetto ampliamento (nei suddetti limiti percentuali) per gli allevamenti che non rispettano le distanze minime dal centro abitato è subordinato a due condizioni: a) che vi sia una ristrutturazione con le modalità previste dal regolamento; b) che l’aumento sia finalizzato al raggiungimento di una maggiore efficienza di tipo tecnico-economico ed igienico-sanitario.
3.1.1. – Nel caso di specie, ciò che risulta essere controverso tra le parti è la nozione di “ peso animale insediato ” rispetto alla quale calcolare il limite del 20%.
Tale nozione risulta controversa anche alla luce della complessa evoluzione che l’allevamento in questione ha avuto nel corso degli anni.
In particolare, risulta pacifico tra le parti, oltre che documentalmente dimostrato, che tale allevamento di suini era già in esercizio dal 1988, ossia prima dell’entrata in vigore del regolamento locale di igiene (1997), con dodici strutture di stabulazione.
Come indicato nel successivo provvedimento prot. n. 9681 del 20 febbraio 2020, la capacità produttiva al 1988, espressa come suini da ingrasso dal peso superiore a 30 Kg (punto 6.6.b, allegato VIII, parte II, cod. ambiente), era pari a 3.592 posti.
Con la prima autorizzazione integrata ambientale (AIA n. 13615/2007), sono state autorizzate undici strutture di stabulazione (con esclusione della dodicesima: R12) con una specifica capacità produttiva pari a 4.450 posti per suini da ingrasso dal peso superiore a 30 Kg, con una media di capi presenti pari a 3.471 unità.
A seguito di una visita ispettiva dell’AR AR in data 7 marzo 2012, è stata redatta una relazione finale da cui emerge che tre strutture (R02, R07 e R08) sono state dismesse per vetustà, con conseguente riduzione della capacità produttiva.
Come indicato nella relazione di chiarimenti elaborata dalla Provincia, si può quindi sostenere che dal 7 marzo 2012 la capacità produttiva al netto delle tre strutture dismesse si è ridotta a 3.430 posti per suini da ingrasso dal peso superiore a 30 Kg, pur senza una modifica dell’atto autorizzativo.
Tuttavia, a decorrere dall’8 settembre 2013, l’allevamento in questione non risulta essere più autorizzato in regime di AIA, avendo aderito all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (d.g.r. n. 3792/2012 e art. 272, co. 2, cod. ambiente), sulla base di apposita domanda presentata in data 25 luglio 2013.
Pertanto, per effetto di tale cambio di regime autorizzatorio, la capacità produttiva dell’impianto è stata limitata a 1.973 posti per suini da accrescimento/ingrasso (punto nn, parte II, allegato IV, parte II, cod. ambiente), allevati utilizzando solo alcune delle strutture esistenti e precedentemente autorizzate nell’AIA del 2007.
Infine, con l’AIA n. 990 del 26 agosto 2022 rilasciata dalla Provincia di Mantova, la capacità produttiva autorizzata è passata a 4.107 posti per suini da ingrasso dal peso superiore a 30 Kg.
In sintesi, quindi, sulla base della relazione istruttoria depositata dalla Provincia, risulta che la capacità produttiva dell’allevamento nel corso del tempo sia stata pari a:
i ) n. 3.592 posti al momento dell’entrata in vigore del regolamento di igiene (1997);
ii ) n. 4.450 posti dal 14 novembre 2007 (AIA del 2007);
iii) n. 1.973 posti dall’8 settembre 2013 (autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera del 2013);
iv ) n. 4.107 dal 26 agosto 2022 (AIA del 2022).
3.1.2. – Ciò precisato in punto di fatto, ciò che risulta controverso tra le parti è se la nozione di “ peso animale insediato ” prevista dal regolamento locale di igiene, rispetto alla quale calcolare il limite del 20% di aumento, debba essere riferita al numero di “ capi precedentemente autorizzati ” oppure alla capacità insediativa della struttura.
Il parere di conformità igienico-sanitaria del Comune di Schivenoglia del 12 ottobre 2021 ha ritenuto rispettato il limite del 20% con riferimento ai “ capi precedentemente autorizzati ”.
Sul punto, il primo giudice ha evidenziato che “ il progetto autorizzato con l’AIA prevede un ampliamento della potenzialità produttiva dell’azienda di 515 capi (da 3592 a 4.107), inferiore al 20% di quella già autorizzata ” (punto 5.3.2, pag. 24 della sentenza impugnata), precisando che l’espressione “ peso animale insediato ”, utilizzata nell’art. 2.15.3 del regolamento locale di igiene, debba essere riferita “ necessariamente ai capi già “autorizzati” e non a quelli, di numero eventualmente inferiore rispetto alla soglia autorizzata, meramente “insediati” e cioè presenti in allevamento in un determinato momento storico, dal momento che in quest’ultima ipotesi l’aumento dei capi non richiederebbe alcuna autorizzazione, se non per la quota non coperta dalla precedente autorizzazione ” (punto 5.3.2, pag. 25 della sentenza impugnata).
Inoltre, ha ritenuto che nella specie “ documentato che i capi precedentemente autorizzati con l’A.I.A. del 2007 ammontavano a 3.592, mentre non vi è traccia di alcuna “autorizzazione” provinciale (del 2013) a ridurre numero dei capi a 1.973; riduzione che, per quanto è dato comprendere dagli scarni riferimenti documentali in atti, era stata originata da una iniziativa unilaterale del precedente gestore al fine di ottemperare, in via meramente transitoria e temporanea, alle prescrizioni imposte dall’AR – in via alternativa alla chiusura dell’allevamento – a seguito di una visita ispettiva del 2012, in cui erano state accertate le condizioni precarie dell’impianto ” (punto 5.3.2, pag. 25 della sentenza impugnata).
Sul punto, la parte appellante ha dedotto che, ai fini della verifica del superamento della soglia del 20% prevista dal regolamento locale di igiene, il confronto della capacità insediativa andrebbe effettuato tra i 1.973 capi autorizzati nel 2013 e i 4.107 capi autorizzati con l’AIA n. 990/2022 e non invece con i 3.592 capi autorizzati prima dell’entrata in vigore del regolamento.
Secondo la tesi difensiva della Provincia, invece, il dato del 2013 sarebbe irrilevante, in quanto, ai fini del regolamento comunale di igiene, rileverebbe il dato strutturale, riferito agli edifici esistenti destinati all’allevamento zootecnico, per cui gli ampliamenti rilevanti riguarderebbero nuove costruzioni o ampliamenti di costruzioni esistenti, che comportino un aumento dei capi insediati.
Invece, le autorizzazioni successive non sarebbero rilevanti in quanto non prevedevano modifiche strutturali; in altri termini, l’ampliamento nel limite del 20% del peso animale insediato “ deve essere inteso come ampliamento strutturale a cui corrisponda un aumento dei capi allevati ” (pag. 5 della memoria di replica del 23 ottobre 2025).
3.1.3. – Ciò posto, deve innanzitutto evidenziarsi come sia il parere comunale che la sentenza impugnata abbiano fatto riferimento ad una nozione di “ peso animale insediato ” intesa nel senso di “ capi precedentemente autorizzati ”.
Tuttavia, nell’adottare tale nozione, hanno poi errato nella individuazione dell’esatto numero di capi “autorizzati” rispetto al quale calcolare l’aumento del 20%.
In particolare, il primo giudice ha erroneamente escluso ogni rilevanza giuridica alla autorizzazione del 2013 che aveva ridotto a 1.973 il numero dei capi autorizzati (autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera dell’8 settembre 2013).
Sul punto, la sentenza impugnata si è limitata ad evidenziare un asserito carattere provvisorio di tale autorizzazione del 2013, che non avrebbe “ carattere strutturale ” (pag. 16-17 e 24 della sentenza impugnata), senza però approfondire ulteriormente le ragioni per le quali tale titolo dovrebbe essere considerato alla stregua di una autorizzazione provvisoria, sebbene frutto di fattori contingenti e, soprattutto, senza spiegare il motivo per il quale tale tipo di autorizzazione prevista dalla legge non debba essere tenuta in considerazione ai fini che qui rilevano.
Peraltro, a seguito dei chiarimenti, la stessa amministrazione ha ammesso che quella del 2013 era una vera e propria autorizzazione.
Ne consegue, pertanto, la necessità di riformare sul punto la sentenza impugnata, avendo omesso di attribuire giuridica rilevanza all’autorizzazione del 2013 ai fini del computo dei capi autorizzati.
Allo stesso modo, deve essere dichiarata l’illegittimità del parere comunale per difetto di motivazione e di istruttoria, nella parte in cui si limita a fare riferimento ai “ capi precedentemente autorizzati ”, senza ulteriormente specificare le relative modalità di calcolo degli stessi in relazione alla esatta nozione di “ peso animale insediato ” di cui al regolamento.
3.1.4. – A tal proposito, infatti, va anche aggiunto che l’espressione “ peso animale insediato ” utilizzata dal regolamento locale si presta a diverse interpretazioni.
Come detto, secondo il parere comunale tale espressione farebbe riferimento ai “ capi precedentemente autorizzati ”, ma in tal caso il parere sarebbe errato perché quelli precedentemente autorizzati erano 1.973 (autorizzazione 2013) e non 3.592 capi (AIA 2007), con conseguente superamento del limite percentuale (20%).
Né può ritenersi che tale nozione vada riferita al numero di capi di fatto presenti in un dato momento storico, trattandosi di una nozione basata su fattori del tutto casuali.
Piuttosto, deve ritenersi che tale espressione vada riferita alla capacità insediativa della struttura, sebbene per motivi contingenti non venga sempre sfruttata nella sua massima potenzialità nel corso del tempo.
La ratio del regolamento in questione, infatti, è quella di disciplinare le distanze minime dai centri abitati di questi allevamenti, a cui consegue il divieto generale di ampliamento, ad eccezione delle ipotesi previste (ristrutturazione con certe modalità) e nei limiti fissati (20% nel caso in esame).
Pertanto, l’ampliamento del “peso animale insediato” deve essere inteso come ampliamento della struttura dell’allevamento, ossia come aumento della capacità insediativa in base all’elemento sostanziale della struttura e non in base a quello formale dell’autorizzazione, con la conseguenza di dover operare il raffronto non con i capi autorizzati in precedenza ma con la capacità di insediamento originaria della struttura (sebbene di fatto non utilizzata nella sua massima potenzialità).
In tal senso, anche la Provincia, a seguito dei chiarimenti richiesti, ha dedotto che l’ampliamento nel limite del 20% del peso animale insediato “ deve essere inteso come ampliamento strutturale a cui corrisponda un aumento dei capi allevati ” (pag. 5 della memoria di replica del 23 ottobre 2025).
Su tale ultimo profilo, però, non risulta che l’amministrazione comunale abbia effettuato una adeguata istruttoria nel corso del procedimento amministrativo, essendosi limitata a fare riferimento al numero di “ capi precedentemente autorizzati ”, non considerando a tal fine nemmeno la riduzione a 1.973 capi del 2013.
3.1.5. – Infine, l’ulteriore censura contenuta nel medesimo ottavo motivo di appello, relativa al mancato rispetto della distanza minima di 600 metri, deve essere respinta in quanto, come evidenziato dal primo giudice, tale fascia di rispetto degli allevamenti di suini dai centri abitati, prevista dal PGT, riproduce la previsione di cui all’art. 2.15.2. del regolamento comunale di igiene, in ossequio a quanto previsto dall’art. 57 comma 5 delle NTA del PGT secondo cui, negli Ambiti Economici Consolidati (AECOC), in cui rientra l’allevamento in questione, gli insediamenti produttivi già esistenti possono continuare ad operare “ purchè compatibili con le disposizioni impartite sulle distanze dal Regolamento comunale di igiene ”.
Pertanto, nel caso di specie, deve ritenersi inapplicabile tale fascia di rispetto prevista solo per i nuovi allevamenti e non anche per quelli già esistenti, rispetto ai quali valgono le diverse prescrizioni del regolamento locale di igiene sopra richiamate.
3.1.6. – In conclusione, quindi, deve essere accolto l’ottavo motivo di appello e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l’illegittimità per difetto di istruttoria e di motivazione del parere del Comune di Schivenoglia di conformità igienico-sanitaria del 12 ottobre 2021, prot. 3274, e per l’effetto anche dell’AIA n. 990 del 26 agosto 2022, con specifico riferimento alla verifica del rispetto del limite del 20% di ampliamento del peso animale insediato, da intendersi come ampliamento della struttura dell’allevamento, ossia come aumento della capacità insediativa in base all’elemento sostanziale della struttura e non in base a quello formale dell’autorizzazione.
Resta fermo il potere dell’amministrazione di riprovvedere sulla base dell’effetto conformativo derivante dalla presente sentenza.
4. – Dall’accoglimento dell’ottavo motivo di appello, espressamente graduato come prioritario dalla stessa parte appellante, discende l’assorbimento dei restanti motivi di appello, secondo quanto statuito dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato n. 5 del 2015.
5. – La novità e complessità della questione consente di compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, in riforma della sentenza impugnata, annulla il parere del Comune di Schivenoglia di conformità igienico-sanitaria del 12 ottobre 2021, prot. 3274 e, per l’effetto, annulla l’AIA n. 990 del 26 agosto 2022 della Provincia di Mantova nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI NE, Presidente
FR Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
RI NO, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RI NO | VI NE |
IL SEGRETARIO