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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/07/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°2189/2018 R.G. promossa con ricorso depositato il 16/03/2018 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Parte_1
Massimo Osler ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] con gli avv.ti CP_1
Laura Romani e Eleonora Martinelli
resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni congiunte delle parti: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi, e alle seguenti CONDIZIONI: Parte_1 CP_1
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di trasferire altrove la propria residenza, con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicare all'altro coniuge ogni mutamento di residenza.
2. La casa coniugale sita in Tombolo, via G. D'Annunzio, 17, in comproprietà tra coniugi al 50%, viene assegnata al padre affinché vi viva con i figli, che qui manterranno la propria residenza. Si dà atto che la signora si è trasferita a vivere altrove in appartamento condotto in Pt_1 2
locazione. Il signor in qualità di assegnatario dell'immobile, CP_1 provvederà al pagamento integrale dell'IMU.
3. I figli minori e sono affidati in via condivisa Per_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre.
Conseguenza di tale scelta sarà l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale (in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione), che comporterà la condivisione delle scelte di istruzione, educazione e crescita della prole, nonché l'individuazione di ampi e adeguati spazi di frequentazione secondo gli impegni di ciascun genitore.
Salvo variazioni che le parti potranno concordare insieme alla mediatrice, dott.ssa , la madre starà con i figli: Testimone_1
- Weekend alternati con il padre, dal venerdì all'uscita di scuola (ore 14:00) ovvero, ove abbiano dopo scuola, dalle ore 16:00 fino alla domenica sera alle ore 21 quando il padre andrà a prendere i figli.
- Ogni mercoledì dall'uscita di scuola, con pernotto al giorno successivo quando la madre avrà cura di riaccompagnarli a scuola.
- durante le vacanze scolastiche estive e staranno ad anni Per_1 Per_2 alternati i primi quindici giorni di agosto con un genitore e gli ultimi quindici giorni con l'altro genitore. Per il corrente anno (2025), la madre terrà i figli all'1 al 15 agosto e il padre dal 16 al 31 agosto. Il restante periodo seguirà il calendario ordinario.
- Durante le vacanze di Natale, i figli staranno col papà la settimana di
Natale e con la mamma da Capodanno al 6 gennaio. Nelle vacanze di
Pasqua i bambini trascorreranno, ad anni alterni, i primi giorni di vacanza, tra cui il giorno di Pasqua, con un genitore e da Pasquetta fino al rientro a scuola con l'altro genitore. Altri ponti e o festività secondo il principio dell'alternanza.
- Il genitore che non ha con sé il figlio avrà diritto a una telefonata serale ai figli nella fascia oraria dalle 20:00 alle 21:00, per uno scambio veloce e un saluto beneaugurante il loro riposo notturno.
- I genitori confermano la positività e l'utilità dei percorsi di aiuto psicologico individuale dei figli già avviati da diverso tempo sulla base di
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decisione condivisa e si impegnano nel far proseguire ai figli i predetti percorsi.
- I genitori si impegnano a proseguire nel percorso di mediazione familiare fino alla fine del corrente anno e comunque secondo le indicazioni che la dott.ssa vorrà dare, essendo consapevoli dell'importanza di Testimone_1 avviare un dialogo più costruttivo nell'interesse esclusivo dei propri figli. Si impegnano, altresì, in caso di contrasto a rivolgersi alla dott.ssa Tes_1
prima di intraprendere qualsiasi iniziativa giudiziale.
[...]
4. Considerati i tempi di permanenza presso i genitori, questi contribuiranno al mantenimento ordinario dei figli in via diretta. I genitori concordano che il padre continui a percepire integralmente l'assegno unico CP_1 universale. Per quanto riguarda le spese straordinarie, la madre provvederà integralmente al pagamento della psicoterapia per il figlio , il Per_2 padre al pagamento per la psicoterapia del figlio Il sig. Per_1 Pt_1 provvederà inoltre al 100% delle spese straordinarie per i figli, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Padova.
5. Nessun assegno di mantenimento tra coniugi, essendo gli stessi entrambi economicamente autosufficienti.
6. I genitori si danno reciproco assenso e si impegnano alla sottoscrizione dei documenti e a svolgere tutte le formalità necessarie per il rilascio e il rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità dei minori.
7. Con spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.03.2018 parte ricorrente Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con il 23.08.2006 in CP_1
Albania, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Tombolo al n. 18, Parte II, Serie C dell'anno 2016, che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato a [...] il [...]) Per_1
e (nato a [...] il [...]) e che il matrimonio era Per_2 divenuto intollerabile, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, assegnarsi la casa familiare alla stessa, affido esclusivo dei figli e diritto di visita padre-figli da concordarsi, euro
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400,00 mensili per ciascun figlio (tot. 800,00 euro) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario, somma rivalutabile annualmente secondo indici
Istat, oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova, euro 700,00 mensili in proprio favore e a carico del marito a titolo di assegno di mantenimento, con vittoria di spese e compensi di causa.
In data 29.06.2018 si costituiva il resistente che contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva pronunciarsi la separazione dalla moglie con addebito alla stessa, affido esclusivo dei minori e assegnazione al resistente della casa coniugale, dichiararsi l'autosufficienza economica dei coniugi, disporsi nell'interesse dei figli un assegno a carico della madre a titolo di concorso nel mantenimento dei minori di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
All'udienza del 12.07.2018 avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova comparivano personalmente le parti che rendevano le dichiarazioni riportate a verbale e il Giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, verificato che non risultava l'intervento del Pm, rinviava il procedimento, impregiudicata ogni decisione, all'udienza del 25.10.2018 ove si riservava.
Con ordinanza depositata in pari data il Presidente del. incaricava i Servizi sociali dell'Ulss competente del luogo di residenza dei minori di svolgere indagini sulla capacità e sulle risorse genitoriali, sul rapporto dei figli minori con il padre e con la madre, riferendo anche sui rapporti con altre figure di riferimento in ambito familiare eventualmente disponibili e attivabili come risorse e fornendo ogni informazione utile ai fini delle determinazioni sull'affidamento e sui tempi di incontro con il genitore non convivente, e rinviava per l'esame della relazione all'udienza del 10.01.2019. A detta udienza i procuratori delle parti chiedevano un rinvio in attesa del deposito della relazione dei Servizi sociali e il Giudice rinviava il procedimento all'udienza dell'11.04.2019. Successivamente il procedimento veniva rinviato attesa la volontà delle parti di valutare la possibilità di addivenire ad una separazione consensuale. Con ordinanza depositata in data 29.03.2021 a
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seguito dell'udienza cartolare del 25.03.2021, il Giudice rilevato che le parti precisavano conclusioni congiunte, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con ordinanza del 30.04.2021 il Collegio, rilevato che nella relazione 4.7.2019 l'Ulss Parte_2 suggeriva un affido familiare diurno e che le condizioni di visita
[...] con la madre fossero regolate dal Servizio stesso, secondo un criterio di gradualità, rilevato che invece nelle condizioni concordate di separazione era previsto un ampio diritto di visita della madre anche con pernotti ritenuto necessario ricevere informazioni aggiornate da parte del Servizio
Sociale incaricato, rimetteva il procedimento in istruttoria. Successivamente con ordinanza depositata in data 16.11.2021 il Giudice pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi e della prole:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicarsi i cambiamenti, anche temporanei, di dimora;
2) Affida i minori ai Servizi Sociali del Distretto Alta Padovana dell'ULSS 6 per il collocamento in idoneo ambiente extrafamiliare e per la regolamentazione delle visite con i genitori con le modalità ed i tempi ritenuti più opportuni.
Dà incarico inoltre di fornire interventi di sostegno anche psicologici ai minori e di supporto alla genitorialità, in collaborazione con i Servizi specialistici se necessario, al fine di un rientro presso il genitore ritenuto più idoneo, considerate le capacità genitoriali e la relazione con i figli e tenuto conto degli esiti del procedimento penale a carico del padre. Autorizza i
Servizi al cambio della scuola, in assenza del consenso dei genitori;
I
Servizi segnaleranno immediatamente eventuali situazioni che richiedano una modifica del regime provvisoriamente disposto” e, nominatosi Giudice istruttore, fissava udienza al 03.02.2022. Successivamente il Giudice, vista la volontà delle parti di pervenire a eventuali intese concordi, incaricava i
Servizi sociali di depositare una relazione di aggiornamento. Le parti poi non addivenivano ad un accordo e con note scritte per l'udienza del
26.09.2023 chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c. Con ordinanza depositata in data 02.03.2024 il Giudice non ammetteva la prove richieste dalle parti e, rilevato che la causa era matura
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per la decisione e che alla luce della complessità della vicenda in esame e delle vicissitudini che hanno coinvolto i minori appariva necessario mantenere il monitoraggio sul nucleo da parte dei Servizi, disponeva la prosecuzione del monitoraggio, dava termine per il deposito di una relazione di aggiornamento e fissava l'udienza del 26.11.2024 per la precisazione delle conclusioni. Successivamente parte chiedeva l'audizione Parte_1 dei figli minori e il Giudice fissava per l'audizione dei minori e Per_1
. Persona_2
Le parti chiedevano poi un differimento dell'udienza in ragione dell'avvio di un percorso di mediazione e con ordinanza depositata in data 09.06.2025 il Giudice, rilevato che il percorso di mediazione intrapreso dalle parti aveva avuto esito positivo e che le parti avevano formulato conclusioni congiunte, rilevato che poteva essere revocata la disposta audizione dei minori, disponeva la revoca dell'audizione dei minori e fissava udienza di precisazione delle conclusioni con invito alle parti di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con note scritte per l'udienza del 12.06.2025 le parti precisavano conclusioni congiunte e rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
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Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti sono nate in Albania), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto ii) del
Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione alle autorità giurisdizionali dello stato membro nel cui territorio si trova “ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato dalle parti, è in
Italia. In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si
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applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dalla ricorrente in data 16.03.2018.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, pertanto, si applica la legge italiana.
Tanto evidenziato, la domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e i coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del
Regolamento (CE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C512/17 HR). Nel caso di specie, i figli della coppia risiedono in Italia fin dalla nascita;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità
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genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Sussiste, altresì, la giurisdizione italiana per quanto concerne la condizione relativa al mantenimento della prole in quanto l'art. 3, lett. b) del
Regolamento CE n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, dispone che “la competenza, a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli stati membri spetta b) all'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del
23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie i creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli e che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si Per_1 Per_2 applica la legge italiana. In tal senso, anche dalla documentazione allegata, si evince che la residenza abituale delle parti e dei figli, minori e non
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economicamente indipendenti, quali creditori della prestazione del mantenimento richiesta in Italia, è ubicata in Italia.
Tanto evidenziato, i coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare rinunciando alle ulteriori domande formulate.
Dal momento che la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nato il [...]) e (nato il [...]), Per_1 Per_2 minori e non economicamente autosufficienti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Va in particolare rilevato come al termine di un lungo percorso di sostegno e osservazione da parte dei servizi sociali, le parti siano infine addivenute alla consapevolezza circa la necessità di trovare soluzioni condivise e la opportunità di farsi sostenere da una figura professionale di riferimento che possa aiutarli e di far continuare ai figli i percorsi di sostegno in atto. Anche
i servizi sociali nelle ultime relazioni (si veda in particolare la relazione del
26.9.2023) hanno dato atto di come il percorso separativo sia ormai definito e maturo in vista della sua conclusione, pur nel permanere di alcune criticità nei rapporti tra le parti (per le quali appare opportuna la scelta delle parti di continuare nel percorso di mediazione in atto).
Quanto al punto 4. delle conclusioni di cui sopra, limitatamente alla parte in cui “i genitori concordano che il padre continui a percepire CP_1 integralmente l'assegno unico universale”, si dà atto che pur essedo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, e pertanto non necessita di esser recepito dal Tribunale al fine della validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
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1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di TOMBOLO di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio n. 18, Parte II, Serie C dell'anno 2016);
3. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate.
Padova, 10/07/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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