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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21273 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 19/12/1957), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PISANTE EMANUELA e dell'avv. GAGLIARDO SALVATORE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(BRIATICO (VV), 25/03/1963), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. CANTONI GIOVANNA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1
premesso che con sentenza n. 15945 del 2019 il Tribunale di Roma ha disciplinato le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ponendo, tra l'altro, a carico Controparte_1
dell'istante l'obbligo di corrispondere alla l'assegno mensile di euro CP_1
350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia comune Per_1
(20/03/2006), ha chiesto all'intestato Tribunale di volere dichiarare cessato tale obbligo disponendo che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto di durante i tempi di permanenza della stessa presso Per_1
ognuno ovvero, in subordine, di voler ridurre alla misura ritenuta di giustizia il contributo paterno per prevedendo, altresì, il versamento diretto Per_1
dello stesso in favore della figlia e deducendo a fondamento della domanda che nel tempo era stata ampliata di fatto la permanenza di presso il Per_1
padre, di talché la figlia trascorre un tempo paritario presso ciascun genitore.
Il ricorrente ha ulteriormente dedotto che successivamente al divorzio la sua situazione economica era peggiorata a causa della diagnosticatagli sclerosi multipla per cui era stato riconosciuto invalido al 100% mentre era migliorata la situazione economica della resistente.
Costituitasi in giudizio ha contestato la Controparte_1
fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Sentite le parti, acquisita la documentazione dalle stesse 3
complessivamente prodotta e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, alla prima udienza del 03/02/2025 all'esito della discussione orale il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.
Premesso che, come ammesso dalle parti all'udienza di comparizione,
non ha affatto formulato alcuna richiesta di versamento diretto Per_1
dell'assegno di mantenimento, di talché la relativa domanda non può trovare accoglimento, salvo e impregiudicato ogni eventuale diverso accordo tra le parti e la figlia comune, mette conto evidenziare che dalla lettura e dall'esame della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio si evince che all'epoca il reddito del ricorrente si aggirava intorno ad euro
1.500,00 mensili netti, pari a circa la metà di quello percepito dalla CP_1
Allo stato attuale il ricorrente, come si evince dalle dichiarazioni rese in udienza, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonché dalla documentazione fiscale allegata, è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 2.500,00 su dodici mensilità, derivante da pensione e dalla locazione degli immobili di cui è proprietario in Roma. Lo stesso, inoltre,
abita in un ulteriore immobile di sua esclusiva proprietà.
Dagli estratti conto prodotti emerge, inoltre, che il ha effettuato Pt_1
negli anni diversi bonifici in favore della attuale compagna, Parte_2
anche con la causale “dono” e “donazione”.
[...]
La dal canto suo, è allo stato titolare di un reddito netto CP_1
mensile pari a circa euro 3.600,00 su dodici mensilità da lavoro e dalla locazione di un immobile di sua esclusiva proprietà; la stessa abita in un appartamento in Roma di cui è proprietaria, gravato da mutuo il cui rateo mensile ammonta a circa euro 720,00 ed è titolare di un buono fruttifero di 4
euro 90.000,00.
Dunque entrambe le parti hanno visto migliorare la loro complessiva situazione economico-patrimoniale, il ricorrente in special modo, come sopra evidenziato.
In ordine ai tempi di permanenza di presso ciascun genitore, Per_1
premesso che la ragazza è ormai maggiorenne e si autodetermina, mette conto evidenziare che ambo le parti hanno dichiarato che rispetto a quanto previsto dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ella pernotta un giorno infrasettimanale in più, il giovedì, presso il padre, ciò che tuttavia, tenuto conto del tempo trascorso dalla pronuncia divorzile, delle verosimili accresciute esigenze di , unitamente a quanto sopra Per_1
evidenziato in ordine al complessivo assetto economico-patrimoniale dei genitori, non determina, ad avviso del collegio, uno squilibrio tale da fondare l'accoglimento della richiesta modifica.
Per tutti i motivi esposti si impone il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo in ossequio al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21273/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore della resistente, Parte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.200,00 per compenso 5
professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21273 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 19/12/1957), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PISANTE EMANUELA e dell'avv. GAGLIARDO SALVATORE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(BRIATICO (VV), 25/03/1963), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. CANTONI GIOVANNA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1
premesso che con sentenza n. 15945 del 2019 il Tribunale di Roma ha disciplinato le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ponendo, tra l'altro, a carico Controparte_1
dell'istante l'obbligo di corrispondere alla l'assegno mensile di euro CP_1
350,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia comune Per_1
(20/03/2006), ha chiesto all'intestato Tribunale di volere dichiarare cessato tale obbligo disponendo che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto di durante i tempi di permanenza della stessa presso Per_1
ognuno ovvero, in subordine, di voler ridurre alla misura ritenuta di giustizia il contributo paterno per prevedendo, altresì, il versamento diretto Per_1
dello stesso in favore della figlia e deducendo a fondamento della domanda che nel tempo era stata ampliata di fatto la permanenza di presso il Per_1
padre, di talché la figlia trascorre un tempo paritario presso ciascun genitore.
Il ricorrente ha ulteriormente dedotto che successivamente al divorzio la sua situazione economica era peggiorata a causa della diagnosticatagli sclerosi multipla per cui era stato riconosciuto invalido al 100% mentre era migliorata la situazione economica della resistente.
Costituitasi in giudizio ha contestato la Controparte_1
fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Sentite le parti, acquisita la documentazione dalle stesse 3
complessivamente prodotta e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, alla prima udienza del 03/02/2025 all'esito della discussione orale il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.
Premesso che, come ammesso dalle parti all'udienza di comparizione,
non ha affatto formulato alcuna richiesta di versamento diretto Per_1
dell'assegno di mantenimento, di talché la relativa domanda non può trovare accoglimento, salvo e impregiudicato ogni eventuale diverso accordo tra le parti e la figlia comune, mette conto evidenziare che dalla lettura e dall'esame della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio si evince che all'epoca il reddito del ricorrente si aggirava intorno ad euro
1.500,00 mensili netti, pari a circa la metà di quello percepito dalla CP_1
Allo stato attuale il ricorrente, come si evince dalle dichiarazioni rese in udienza, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonché dalla documentazione fiscale allegata, è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 2.500,00 su dodici mensilità, derivante da pensione e dalla locazione degli immobili di cui è proprietario in Roma. Lo stesso, inoltre,
abita in un ulteriore immobile di sua esclusiva proprietà.
Dagli estratti conto prodotti emerge, inoltre, che il ha effettuato Pt_1
negli anni diversi bonifici in favore della attuale compagna, Parte_2
anche con la causale “dono” e “donazione”.
[...]
La dal canto suo, è allo stato titolare di un reddito netto CP_1
mensile pari a circa euro 3.600,00 su dodici mensilità da lavoro e dalla locazione di un immobile di sua esclusiva proprietà; la stessa abita in un appartamento in Roma di cui è proprietaria, gravato da mutuo il cui rateo mensile ammonta a circa euro 720,00 ed è titolare di un buono fruttifero di 4
euro 90.000,00.
Dunque entrambe le parti hanno visto migliorare la loro complessiva situazione economico-patrimoniale, il ricorrente in special modo, come sopra evidenziato.
In ordine ai tempi di permanenza di presso ciascun genitore, Per_1
premesso che la ragazza è ormai maggiorenne e si autodetermina, mette conto evidenziare che ambo le parti hanno dichiarato che rispetto a quanto previsto dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ella pernotta un giorno infrasettimanale in più, il giovedì, presso il padre, ciò che tuttavia, tenuto conto del tempo trascorso dalla pronuncia divorzile, delle verosimili accresciute esigenze di , unitamente a quanto sopra Per_1
evidenziato in ordine al complessivo assetto economico-patrimoniale dei genitori, non determina, ad avviso del collegio, uno squilibrio tale da fondare l'accoglimento della richiesta modifica.
Per tutti i motivi esposti si impone il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo in ossequio al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21273/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore della resistente, Parte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.200,00 per compenso 5
professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi