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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
- dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 1303/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025 e promossa DA rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Zaccarini ed elett.te dom.to in Parte_1 Ravenna, Via della Burchiella, 15, presso lo studio dell'Avv. Ermenegildo Andrini. Appellante CONTRO
Controparte_1 Appellata contumace avverso la sentenza n. 178/2023 emessa dal Tribunale di Rimini in data 1.3.2023.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione. Motivi Parte
-In primo grado, da qui ) conveniva in giudizio Parte_1
[...] (da qui chiedendo al Tribunale Controparte_2 CP_1 Parte che fosse accolta la domanda di accertamento della proprietà in capo alla dell'autovettura Skoda Fabia Ambition targata FJ160XN, e che fosse conseguentemente dichiarata l'illegittimità della ritenzione da parte di della stessa automobile presso i propri locali. La CP_1 vettura era stata infatti sottoposta a sequestro amministrativo ad opera della Polizia Locale di Misano Adriatico il giorno 28.1.2019, e affidata in custodia e depositata presso l'officina di senza essere tuttavia oggetto di restituzione a seguito dell'emissione del CP_1 provvedimento di dissequestro in data 20.2.2019. Parte Domandava inoltre la il risarcimento del danno da mancato guadagno, pari ai canoni di noleggio mensile dell'autovettura, ammontanti ad € 435,00 oltre IVA al 22%, dalla data del dissequestro (avvenuto il 20.2.2019), alla data della restituzione effettiva del veicolo.
-Si costituiva la convenuta contestando le domande attoree, e svolgendo altresì domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere il pagamento in proprio favore delle spese di deposito e custodia della vettura ut supra, pari al costo giornaliero del parcheggio di € 4,00, dalla data del sequestro (ovvero, dal giorno 28.1.2019) sino alla data di cessazione del deposito. Asseriva inoltre Parte la convenuta che il mancato pagamento dei costi di deposito da parte della costituisse causa di legittimo esercizio del diritto di ritenzione da parte di CP_1 Domandava, poi, a ulteriore conferma della supposta fondatezza del proprio esercizio del diritto di ritenzione sulla vettura sopramenzionata, che fosse accertato lo svolgimento da parte di CP_1 di attività di riparazione asseritamente mai remunerate su altra vettura (targata FJ162XN)
[...] Parte appartenente alla società , per un valore pari a € 1.595,93, delle quali chiedeva il pagamento in via riconvenzionale.
-Il Tribunale, accertata la titolarità del veicolo Skoda targata FJ160XN in capo alla CP_3 Parte società , ne disponeva la restituzione e la riconsegna da parte di a parte CP_1 attrice, in accordo con quanto disposto dal provvedimento di dissequestro datato 20.2.2019. Accertava inoltre che non stesse legittimamente esercitando il diritto di CP_1 Parte ritenzione richiamandosi a un credito asseritamente vantato nei confronti di per lo svolgimento di lavori di riparazione ammontanti a € 1.595,93, in quanto tali attività di riparazione erano state dichiaratamente compiute su una vettura differente da quella oggetto della disputa, Parte sebbene appartenente alla società . Parte In relazione alla domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno avanzata da , il Giudice provvedeva al rigetto attestando come parte attrice non avesse fornito prove sufficienti a dimostrazione dell'ammontare e della sussistenza di un lucro cessante cagionato dalla circostanza del trattenimento dell'autovettura oggetto del dissequestro da parte di CP_1 Accoglieva invece il Tribunale la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, avente per oggetto la richiesta di pagamento delle spese di deposito e parcheggio della vettura presso i propri locali, condannando parte attrice al pagamento di somma pari a € 96,00 oltre IVA e interessi compensativi calcolati dal giorno del sequestro del mezzo (avvenuto in data 28.1.2019) al giorno del dissequestro, quando la convenuta avrebbe dovuto provvedere alla restituzione del veicolo (in data 20.2.2019). Il Giudice di prime cure poneva infine le spese di lite in compensazione per metà tra parte attrice e convenuta, in ragione della reciproca, seppur parziale, soccombenza.
Parte
-Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi.
-1) Con il primo motivo lamentava l'appellante che il Giudice avesse errato nel ritenere insufficienti le prove attestanti il danno da mancato guadagno cagionato dalla indebita ritenzione della vettura Skoda Fabia Ambition targata FJ160XN da parte di CP_1 Parte Allegava infatti la di svolgere specificatamente attività prevalente (nonché esclusiva) di noleggio di autovetture e mezzi di sollevamento, e di aver stipulato con la società Controparte_4 un contratto di noleggio della vettura Skoda Fabia Ambition targata FJ160XN, che avrebbe avuto decorrenza fino al giorno 4.7.2020. Sarebbe dunque risultato evidente ictu oculi come, se nella Parte disponibilità dell'autovettura, la avrebbe non solo percepito il canone mensile di € 435,00 perlomeno fino alla conclusione del contratto di noleggio stipulato con la società Controparte_4 ma avrebbe potuto provvedere, peraltro, a noleggiare il mezzo ad altri al momento della conclusione del contratto o in caso di sua risoluzione, o avrebbe potuto disporne la vendita. Domandava quindi l'appellante la condanna di al pagamento di € 20.800,00 a CP_1 titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno, conteggiato in riferimento ai canoni mensili di noleggio dell'autovettura (ammontanti ad € 435,00 oltre IVA al 22%) dal 20.2.2019 al 28.2.2023, o, in subordine, la condanna dell'appellato al pagamento di diversa somma apprezzata equitativamente dalla Corte.
-2) Con il secondo motivo allegava l'appellante che all'accoglimento della propria domanda attinente al profilo relativo al risarcimento del danno da mancato guadagno, dovesse conseguire necessariamente il riconoscimento della soccombenza integrale dell'appellato, con consecutiva attribuzione della totalità delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio a carico di
CP_1
-La parte convenuta, ritualmente citata, non si è costituita nel giudizio di appello, rimanendo contumace.
-L'appello proposto è parzialmente fondato per le ragioni che seguono. -A) In relazione al primo motivo, attinente all'asserita sufficienza di prove a dimostrazione della sussistenza del danno da mancato guadagno addotto dall'appellante, il Giudice di prime cure, ad illustrazione della ratio che ha orientato il proprio esame, ha opportunamente menzionato quanto statuito dalla Suprema Corte (Cassazione, Sezione 6-2, Ordinanza n. 5613 dell'8.3.2018): “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito”. A tal proposito, come correttamente valutato dal Decidente nel primo grado di giudizio, l'appellante non ha allegato in punto di fatto sufficienti prove atte a dimostrare la sussistenza di un lucro cessante radicato su elementi che lascino dedurre la concreta probabilità, e non la mera possibilità, che la società avrebbe maturato un utile patrimonialmente apprezzabile se l'appellato non avesse illegittimamente trattenuto il veicolo presso i propri locali. Parte Di fatto, in assenza di deduzione di qualsivoglia elemento sufficiente a comprovare che la avesse ricevuto specifiche richieste di noleggio riguardanti l'autovettura Skoda Fabia Ambition targata FJ160XN, o che fossero pervenute un numero di domande di noleggio di autovetture Parte superanti lo stoccaggio di mezzi a disposizione della in quanto privata della disponibilità della vettura oggetto della controversia, non paiono sufficienti i soli parametri facenti riferimento al costo mensile del noleggio ai fini di dimostrare la sussistenza del danno complessivamente lamentato dall'appellante. Parte Senonché risulta invece agli atti come la avesse stipulato con la società un Controparte_4 contratto di noleggio avente per oggetto precisamente la vettura Skoda Fabia Ambition targata FJ160XN, che si sarebbe prolungato fino alla data del 4.7.2020. E' dunque invero ragionevole ritenere che, almeno fino a quella data, la RAM avrebbe, secondo un “rigoroso giudizio di probabilità”, percepito un utile dal noleggio della vettura trattenuta da CP_1 Parte Considerando dunque che la avrebbe probabilmente percepito il canone mensile di noleggio per almeno gli altri sedici mesi dedotti contrattualmente, e corrispondenti al periodo compreso tra la data del dissequestro, avvenuto il 20.2.2019, e quella della fine del noleggio, previsto per il giorno Parte 4.7.2020, la Corte dispone il risarcimento del danno da mancato guadagno a favore della conteggiato nella somma pari all'ammontare dei restanti canoni mensili indicati dal contratto stipulato tra l'appellante e la società Controparte_4 Nello specifico, il Collegio delibera il versamento da parte di di € 6.960,00 CP_1 oltre IVA al 22% in favore dell'appellante.
-B) Va respinto il secondo motivo, relativo all'asserita erronea liquidazione delle spese nel giudizio di primo grado. Il Giudice di prime cure ha infatti opportunamente accertato la debenza da parte Parte della delle somme pretese da per le spese di deposito e parcheggio CP_1 dell'autovettura per il periodo dal 28.1.2019 (giorno del sequestro) al 20.2.2019 (data del dissequestro), non contestate da parte attrice né per quanto attiene il profilo dell'an né per quanto concerne quello del quantum, e ha riconosciuto ad consequentiam la reciproca soccombenza delle parti. Considerato il rigetto della pretesa dell'appellante di attribuzione delle spese di primo grado per l'intero a carico dell'appellato, il Collegio conferma la reciproca soccombenza delle parti anche nel secondo grado di giudizio, condannando l'appellato a rifondere all'appellante la metà delle spese del grado, compensata la restante metà, che liquida nel complesso in € 5.809,00.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la Controparte_1 sentenza n. 178/2023 del Tribunale di Rimini, e depositata il 1.3.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) accoglie parzialmente l'appello proposto;
B) condanna l'appellato a rifondere all'appellante la somma pari a € 6.960,00 oltre IVA al 22% a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno;
C) condanna l'appellato a rifondere all'appellante la metà delle spese del grado, compensata la restante metà, che liquida nel complesso in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 16/9/25 IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
- dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 1303/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025 e promossa DA rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Zaccarini ed elett.te dom.to in Parte_1 Ravenna, Via della Burchiella, 15, presso lo studio dell'Avv. Ermenegildo Andrini. Appellante CONTRO
Controparte_1 Appellata contumace avverso la sentenza n. 178/2023 emessa dal Tribunale di Rimini in data 1.3.2023.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione. Motivi Parte
-In primo grado, da qui ) conveniva in giudizio Parte_1
[...] (da qui chiedendo al Tribunale Controparte_2 CP_1 Parte che fosse accolta la domanda di accertamento della proprietà in capo alla dell'autovettura Skoda Fabia Ambition targata FJ160XN, e che fosse conseguentemente dichiarata l'illegittimità della ritenzione da parte di della stessa automobile presso i propri locali. La CP_1 vettura era stata infatti sottoposta a sequestro amministrativo ad opera della Polizia Locale di Misano Adriatico il giorno 28.1.2019, e affidata in custodia e depositata presso l'officina di senza essere tuttavia oggetto di restituzione a seguito dell'emissione del CP_1 provvedimento di dissequestro in data 20.2.2019. Parte Domandava inoltre la il risarcimento del danno da mancato guadagno, pari ai canoni di noleggio mensile dell'autovettura, ammontanti ad € 435,00 oltre IVA al 22%, dalla data del dissequestro (avvenuto il 20.2.2019), alla data della restituzione effettiva del veicolo.
-Si costituiva la convenuta contestando le domande attoree, e svolgendo altresì domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere il pagamento in proprio favore delle spese di deposito e custodia della vettura ut supra, pari al costo giornaliero del parcheggio di € 4,00, dalla data del sequestro (ovvero, dal giorno 28.1.2019) sino alla data di cessazione del deposito. Asseriva inoltre Parte la convenuta che il mancato pagamento dei costi di deposito da parte della costituisse causa di legittimo esercizio del diritto di ritenzione da parte di CP_1 Domandava, poi, a ulteriore conferma della supposta fondatezza del proprio esercizio del diritto di ritenzione sulla vettura sopramenzionata, che fosse accertato lo svolgimento da parte di CP_1 di attività di riparazione asseritamente mai remunerate su altra vettura (targata FJ162XN)
[...] Parte appartenente alla società , per un valore pari a € 1.595,93, delle quali chiedeva il pagamento in via riconvenzionale.
-Il Tribunale, accertata la titolarità del veicolo Skoda targata FJ160XN in capo alla CP_3 Parte società , ne disponeva la restituzione e la riconsegna da parte di a parte CP_1 attrice, in accordo con quanto disposto dal provvedimento di dissequestro datato 20.2.2019. Accertava inoltre che non stesse legittimamente esercitando il diritto di CP_1 Parte ritenzione richiamandosi a un credito asseritamente vantato nei confronti di per lo svolgimento di lavori di riparazione ammontanti a € 1.595,93, in quanto tali attività di riparazione erano state dichiaratamente compiute su una vettura differente da quella oggetto della disputa, Parte sebbene appartenente alla società . Parte In relazione alla domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno avanzata da , il Giudice provvedeva al rigetto attestando come parte attrice non avesse fornito prove sufficienti a dimostrazione dell'ammontare e della sussistenza di un lucro cessante cagionato dalla circostanza del trattenimento dell'autovettura oggetto del dissequestro da parte di CP_1 Accoglieva invece il Tribunale la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, avente per oggetto la richiesta di pagamento delle spese di deposito e parcheggio della vettura presso i propri locali, condannando parte attrice al pagamento di somma pari a € 96,00 oltre IVA e interessi compensativi calcolati dal giorno del sequestro del mezzo (avvenuto in data 28.1.2019) al giorno del dissequestro, quando la convenuta avrebbe dovuto provvedere alla restituzione del veicolo (in data 20.2.2019). Il Giudice di prime cure poneva infine le spese di lite in compensazione per metà tra parte attrice e convenuta, in ragione della reciproca, seppur parziale, soccombenza.
Parte
-Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi.
-1) Con il primo motivo lamentava l'appellante che il Giudice avesse errato nel ritenere insufficienti le prove attestanti il danno da mancato guadagno cagionato dalla indebita ritenzione della vettura Skoda Fabia Ambition targata FJ160XN da parte di CP_1 Parte Allegava infatti la di svolgere specificatamente attività prevalente (nonché esclusiva) di noleggio di autovetture e mezzi di sollevamento, e di aver stipulato con la società Controparte_4 un contratto di noleggio della vettura Skoda Fabia Ambition targata FJ160XN, che avrebbe avuto decorrenza fino al giorno 4.7.2020. Sarebbe dunque risultato evidente ictu oculi come, se nella Parte disponibilità dell'autovettura, la avrebbe non solo percepito il canone mensile di € 435,00 perlomeno fino alla conclusione del contratto di noleggio stipulato con la società Controparte_4 ma avrebbe potuto provvedere, peraltro, a noleggiare il mezzo ad altri al momento della conclusione del contratto o in caso di sua risoluzione, o avrebbe potuto disporne la vendita. Domandava quindi l'appellante la condanna di al pagamento di € 20.800,00 a CP_1 titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno, conteggiato in riferimento ai canoni mensili di noleggio dell'autovettura (ammontanti ad € 435,00 oltre IVA al 22%) dal 20.2.2019 al 28.2.2023, o, in subordine, la condanna dell'appellato al pagamento di diversa somma apprezzata equitativamente dalla Corte.
-2) Con il secondo motivo allegava l'appellante che all'accoglimento della propria domanda attinente al profilo relativo al risarcimento del danno da mancato guadagno, dovesse conseguire necessariamente il riconoscimento della soccombenza integrale dell'appellato, con consecutiva attribuzione della totalità delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio a carico di
CP_1
-La parte convenuta, ritualmente citata, non si è costituita nel giudizio di appello, rimanendo contumace.
-L'appello proposto è parzialmente fondato per le ragioni che seguono. -A) In relazione al primo motivo, attinente all'asserita sufficienza di prove a dimostrazione della sussistenza del danno da mancato guadagno addotto dall'appellante, il Giudice di prime cure, ad illustrazione della ratio che ha orientato il proprio esame, ha opportunamente menzionato quanto statuito dalla Suprema Corte (Cassazione, Sezione 6-2, Ordinanza n. 5613 dell'8.3.2018): “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito”. A tal proposito, come correttamente valutato dal Decidente nel primo grado di giudizio, l'appellante non ha allegato in punto di fatto sufficienti prove atte a dimostrare la sussistenza di un lucro cessante radicato su elementi che lascino dedurre la concreta probabilità, e non la mera possibilità, che la società avrebbe maturato un utile patrimonialmente apprezzabile se l'appellato non avesse illegittimamente trattenuto il veicolo presso i propri locali. Parte Di fatto, in assenza di deduzione di qualsivoglia elemento sufficiente a comprovare che la avesse ricevuto specifiche richieste di noleggio riguardanti l'autovettura Skoda Fabia Ambition targata FJ160XN, o che fossero pervenute un numero di domande di noleggio di autovetture Parte superanti lo stoccaggio di mezzi a disposizione della in quanto privata della disponibilità della vettura oggetto della controversia, non paiono sufficienti i soli parametri facenti riferimento al costo mensile del noleggio ai fini di dimostrare la sussistenza del danno complessivamente lamentato dall'appellante. Parte Senonché risulta invece agli atti come la avesse stipulato con la società un Controparte_4 contratto di noleggio avente per oggetto precisamente la vettura Skoda Fabia Ambition targata FJ160XN, che si sarebbe prolungato fino alla data del 4.7.2020. E' dunque invero ragionevole ritenere che, almeno fino a quella data, la RAM avrebbe, secondo un “rigoroso giudizio di probabilità”, percepito un utile dal noleggio della vettura trattenuta da CP_1 Parte Considerando dunque che la avrebbe probabilmente percepito il canone mensile di noleggio per almeno gli altri sedici mesi dedotti contrattualmente, e corrispondenti al periodo compreso tra la data del dissequestro, avvenuto il 20.2.2019, e quella della fine del noleggio, previsto per il giorno Parte 4.7.2020, la Corte dispone il risarcimento del danno da mancato guadagno a favore della conteggiato nella somma pari all'ammontare dei restanti canoni mensili indicati dal contratto stipulato tra l'appellante e la società Controparte_4 Nello specifico, il Collegio delibera il versamento da parte di di € 6.960,00 CP_1 oltre IVA al 22% in favore dell'appellante.
-B) Va respinto il secondo motivo, relativo all'asserita erronea liquidazione delle spese nel giudizio di primo grado. Il Giudice di prime cure ha infatti opportunamente accertato la debenza da parte Parte della delle somme pretese da per le spese di deposito e parcheggio CP_1 dell'autovettura per il periodo dal 28.1.2019 (giorno del sequestro) al 20.2.2019 (data del dissequestro), non contestate da parte attrice né per quanto attiene il profilo dell'an né per quanto concerne quello del quantum, e ha riconosciuto ad consequentiam la reciproca soccombenza delle parti. Considerato il rigetto della pretesa dell'appellante di attribuzione delle spese di primo grado per l'intero a carico dell'appellato, il Collegio conferma la reciproca soccombenza delle parti anche nel secondo grado di giudizio, condannando l'appellato a rifondere all'appellante la metà delle spese del grado, compensata la restante metà, che liquida nel complesso in € 5.809,00.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la Controparte_1 sentenza n. 178/2023 del Tribunale di Rimini, e depositata il 1.3.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) accoglie parzialmente l'appello proposto;
B) condanna l'appellato a rifondere all'appellante la somma pari a € 6.960,00 oltre IVA al 22% a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno;
C) condanna l'appellato a rifondere all'appellante la metà delle spese del grado, compensata la restante metà, che liquida nel complesso in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 16/9/25 IL PRESIDENTE Rel. ed Est. (Giampiero M. Fiore)