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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 508/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BALDOVINI PAOLA, Giudice
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5966/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5640/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK5CRR500208 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: SI RIPORTANO AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E CONCLUDENDO PER
L'ACCOGLIMENTO DELLE RISPETTIVE RICHIESTE.
APPELLANTE 1. In via principale • riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
APPELLATO nel merito Rigettare l'appello avverso la sentenza n. 5640/12/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 29/04/2024, non notificata poiché infondato sia in fatto che in diritto e conseguentemente confermare la sentenza appellata . Con condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari del presente grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.r.l. impugnava l'atto di recupero n. TK5CRR500208 dell'importo di €.35.837,35, oltre sanzioni ed interessi, notificato dalla Direzione Provinciali II di Roma dell'Agenzia delle Entrate di Roma in data
28/11/2023, per recupero credito d'imposta inesistente, richiedendone l 'annullamento, previa sospensione.
Evidenziava a tal fine che la Guardia di Finanza di Roma procedeva al controllo del credito di imposta per la formazione 4.0 dei dipendenti per gli anni 2019 e 2020. Previo controllo documentale con processo verbale di constatazione redatto in data 15/09/2023, i verificatori disconoscevano il credito di imposta utilizzato.
Evidenziava pertanto la nullità dell'avviso di accertamento per mancata espletazione del corretto contraddittorio con il contribuente, e la mancata disamina della documentazione fornita all'Ufficio; la erronea e contraddittoria identificazione del credito oggetto di indebita compensazione che viene considerato sia inesistente sia non spettante, con evidente riflessi anche sull'applicazione delle sanzioni.
La Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio in data 09/04/2024 eccependo la legittimità dell'operato posto che anche se formalmente la documentazione prodotta da controparte era rispondente a quanto previsto dal legislatore e dai decreti attuativi, tuttavia, essa era carente sotto diversi profili, come ben evidenziato nel PVC e nell'atto di recupero.
La Corte adita, riteneva fondato il ricorso nel merito.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma con il presente atto propone appello per i seguenti MOTIVI:
1. Nullità della sentenza per difetto del contraddittorio ex art. 59 del Dlgs n. 546/92 avendo la Corte di primo grado stralciato gli atti dell'Ufficio.
2. Violazione dell'art. 36 n. 4 del D.lgs. n. 546/92 – Errata istruttoria e valutazione degli atti;
Erroneità della sentenza per carente motivazione oltre alla violazione e falsa applicazione dell'articolo dell'art. 13 del D.lgs
471/1996 vigente pro tempore in merito alla riqualificazione di credito e alle relative sanzioni applicabili.
3. Erroneità della sentenza – assenza dei requisiti e presupposti per il Credito di imposta formazione 4.0
(art. 1 commi 46-56 L. 205/2017 e art. 1 commi 78-81 l. 145/2018)
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 co.
5-bis del Dlgs n. 546/92 La sentenza si concentra sulla nullità processuale (lo stralcio dei documenti) e sulla corretta qualificazione del credito come inesistente per mancanza dei presupposti sostanziali della Formazione 4.0.
Si è costituita l'appellata società chiedendo la conferma della decisione di primo grado ed allegando, con memoria integrativa, ulteriore giurisprudenza su casi analoghi, favorevole. All'odierna udienza, dopo ampia ed articolata discussione nella quale ambo le parti hanno svolto le loro difese, l'appello era trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Questa Corte ha esaminato con attenzione la varia giurisprudenza favorevole allegata ( trattasi di sentenze di merito tra altre parti, non vi sono ancora giudicati sul punto né principi di diritto), ed osserva che quanto ai progetti della Formazione 4.0. ogni azienda che ne ha usufruito ed ogni ente formativo che l'ha somministrata sono realtà a sé stante e pertanto certamente si potranno rinvenire moltissimi casi in cui il progetto è stato realizzato secondo l'intento del Legislatore e con le modalità sue proprie, dando diritto al credito, ed altri in cui per le più varie ragioni, senza potersi generalizzare nell'uno e nell'altro caso, è emersa un'anomalia che l'Ente impositore ha evidenziato.
Nel caso che ci occupa, esaminati gli atti ed i documenti, la Corte decide che l'appello dell'Ufficio è fondato e merita accoglimento.
2. Invero il Collegio osserva che il primo giudice ha accolto il ricorso rilevando la tardiva costituzione dell'Ufficio, ammessa nel termine intervenuto, ma non quanto alle produzioni, ( parere MISE, pvc) perché versate in atti nello stesso termine di 10 giorni liberi prima dell'udienza, in conformità al comma 2 dell'art. 32 in luogo dei 20 giorni liberi. Ne discende per la CGTI Roma l'Ufficio non avrebbe compiutamente dato prova delle violazioni notificate con l'atto di recupero per cui è causa.
Diversamente opinando questa Corte rileva, il PVC (Processo Verbale di Constatazione), documento probatorio fondamentale ai fini del decidere il presente giudizio, era già agli atti in quanto, correttamente, prodotto in all. 6 dalla stessa parte ricorrente, e quindi acquisito al fascicolo e nella disponibilità del giudice, ragion per cui il primo Collegio avrebbe legittimamente potuto leggerlo e tenerne in conto e dalle cui risultanze giungere alle meglio ritenute conclusioni.
Dall'attenta lettura del PVC, questo Collegio ha tratto quanto in appresso, e cioè il convincimento che l'operato dell'Ufficio è corretto e la sentenza di primo grado va riformata.
Quanto al parere MISE prodotto fuori termine in primo grado, questo può essere validamente esamianto in questo grado. La Corte di Cassazione offre infatti importanti chiarimenti sulla produzione tardiva documenti nel contenzioso tributario e ribadisce la centralità del principio di autosufficienza del ricorso: nel processo tributario vige un principio speciale per cui i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza. Di conseguenza, la documentazione prodotta, anche se irritualmente, in primo grado, viene automaticamente e “ritualmente” acquisita nel giudizio di impugnazione. Pertanto, questo giudice d'appello può correttamente utilizzare anche tali documenti per la sua decisione. (v. Ordinanza Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11100 Anno 2025).
3. Nel merito e circa l'inesistenza del credito Formazione 4.0 questa Corte osserva infatti che il credito d'imposta per "Formazione 4.0" è strettamente subordinato alla prova che l'attività formativa riguardi le tecnologie abilitanti indicate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 (es. cloud computing, big data, robotica). Dall'esame del PVC e degli atti di causa emerge che: i corsi svolti riguardavano materie quali "Modello 730",
"Contabilità analitica" e "Servizi di immigrazione" ed altre materie invero su tematiche del tutto basilari e note. Trattasi pertanto di formazione ordinaria, esplicitamente esclusa dal beneficio fiscale come confermato dal parere tecnico del MIMIT (ex MISE) del 20/11/2023.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, invero da tempo, ha avuto modo di precisare che: "In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione." (Cass. 4/10/2017 n. 23228 e già in precedenza , Cass. Sez. 5, Sent.n. 21406 del 30/11/2012, Rv. 624363 - 01).).
Come evidenziato dalla difesa erariale, che qui si richiama e condivide, in uno con il PVC, la documentazione prodotta dalla contribuente appalesa, infatti, numerose incongruenze, tali da evidenziare la totale inidoneità della stessa a dimostrare la sussistenza del credito di imposta.
Ebbene, tornando al caso di specie, si ribadisce che nessuno dei corsi somministrati dalla ditta rientra nel novero di quelli considerati ammissibili ai fini del credito formazione 4.0.
Come si evince chiaramente dagli atti di causa, infatti, la maggior parte dei corsi riguarda nozioni di informatica di base e funzioni aziendali amministrative.
L'attività formativa seguita dai discenti interessati, lungi dall'essere conforme a quegli obiettivi di elevata professionalità individuati dal comma 48 dell'art. 1 della L., si era risolta in insegnamenti informatici di base
(in ordine ad ordinari applicativi, quali word, 205/17 excel, access e posta elettronica, il “galateo” dello smarkworking….!! ) per i quali, quand'anche fosse necessario un apprendimento, come evidenziato dall'appellante, sono usualmente disponibili on line corsi totalmente gratuiti e per cui non è certo richiesta una frequenza corsistica ed onerosa così intensa come quella riportata nel piano a cui si è fatto cenno.
Il livello basilare di detti corsi rende quindi evidente come la quantità di ore indicate esser parte del programma formativo fosse assolutamente sproporzionata alle reali esigenze didattiche ed alla difficoltà intrinseca del programma.
Sul punto, il Collegio ha esaminato compiutamente anche il materiale didattico versato in atti e lo ha rivenuto
( ad esempio le slides) di assoluta modestia e non conforme alle linee guida del MISE. Ex multis, la slide intitolata “Obiettivi” riporta come contenuti:
- “ Spiegare i concetti generali alla base della posta elettronica”
– “imparare ad usare la posta elettronica mediante i servizi Googe” .
Sinanco la grafica è apparsa al Collegio del tutto incompatibile con un corso formativo di livello per adulti, ma piuttosto simile a materiale rinvenibile gratuitamente sul web o destinato ad utenza scolare.
Come peraltro rilevato dall'Ente impositore, alcuni dei corsi indicati dalla contribuente come facenti parte del programma formativo in questione hanno trattato tematiche evidentemente estranee a quelle individuate dalla norma di legge di cui si intende usufruire.
4.Sulla distinzione tra credito "inesistente" e "non spettante" il Collegio osserva ancora che, contrariamente a quanto motivato in primo grado, la fattispecie concreta dedotta in giudizio integra perfettamente la nozione di credito inesistente. Ai sensi dell'art. 13 comma 5 D.Lgs. 471/97 (come interpretato dalle Sezioni Unite
34419/2023 e recepito dal D.Lgs. 87/2024), il credito è inesistente quando manca il presupposto costitutivo
(l'attività 4.0 non è mai avvenuta o non è pertinente) e tale mancanza non è rilevabile con controlli automatizzati. Nel caso di specie, l'Ufficio ha dovuto esperire un'attività ispettiva complessa (accessi, interviste, analisi dei programmi) per rilevare l'assenza del presupposto. La sanzione del 100% è pertanto legittima e deve confermarsi.
5. Quanto al richiamato onere della prova (Art. 7 comma 5-bis cit. ), sebbene l'Amministrazione debba provare la violazione, e ciò ha fatto, ( e questa Corte ritiene come detto assolto l'onere a mezzo del PVC à già acquisito in primo grado dal fascicolo del ricorrente - e del parere MISE -ritualmente acquisito in questo grado-) spetta al contribuente che rivendica un'agevolazione fiscale l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti (Art. 2697 c.c.) come meglio sopra già ricordato secondo gli arresti della Suprema Corte.
Resistente_1 s.r.l. non ha fornito alcuna prova idonea a confutare i rilievi della Guardia di Finanza circa la natura non tecnologica dei corsi e le altre contestazioni.
Assorbiti gli altri motivi.
6. Per tutte le ragioni sono indicate l'appello è accolto e la sentenza di primo grado deve annullarsi con conferma dell'operato dell'Ufficio.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado del Lazio, sezione 2, defintivamente pronunciando,
1. Accoglie l'appello dell'Ufficio e per l'effetto annulla la sentenza di primo grado;
2. Conferma la legittimità dell'atto di recupero n. TK5CRR500208;
3. Condanna la società appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi €. 4.000,00.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
La Presidente Giuliana Passero
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BALDOVINI PAOLA, Giudice
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5966/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5640/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12
e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK5CRR500208 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: SI RIPORTANO AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E CONCLUDENDO PER
L'ACCOGLIMENTO DELLE RISPETTIVE RICHIESTE.
APPELLANTE 1. In via principale • riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
APPELLATO nel merito Rigettare l'appello avverso la sentenza n. 5640/12/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 29/04/2024, non notificata poiché infondato sia in fatto che in diritto e conseguentemente confermare la sentenza appellata . Con condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari del presente grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.r.l. impugnava l'atto di recupero n. TK5CRR500208 dell'importo di €.35.837,35, oltre sanzioni ed interessi, notificato dalla Direzione Provinciali II di Roma dell'Agenzia delle Entrate di Roma in data
28/11/2023, per recupero credito d'imposta inesistente, richiedendone l 'annullamento, previa sospensione.
Evidenziava a tal fine che la Guardia di Finanza di Roma procedeva al controllo del credito di imposta per la formazione 4.0 dei dipendenti per gli anni 2019 e 2020. Previo controllo documentale con processo verbale di constatazione redatto in data 15/09/2023, i verificatori disconoscevano il credito di imposta utilizzato.
Evidenziava pertanto la nullità dell'avviso di accertamento per mancata espletazione del corretto contraddittorio con il contribuente, e la mancata disamina della documentazione fornita all'Ufficio; la erronea e contraddittoria identificazione del credito oggetto di indebita compensazione che viene considerato sia inesistente sia non spettante, con evidente riflessi anche sull'applicazione delle sanzioni.
La Direzione Provinciale II di Roma dell'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio in data 09/04/2024 eccependo la legittimità dell'operato posto che anche se formalmente la documentazione prodotta da controparte era rispondente a quanto previsto dal legislatore e dai decreti attuativi, tuttavia, essa era carente sotto diversi profili, come ben evidenziato nel PVC e nell'atto di recupero.
La Corte adita, riteneva fondato il ricorso nel merito.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma con il presente atto propone appello per i seguenti MOTIVI:
1. Nullità della sentenza per difetto del contraddittorio ex art. 59 del Dlgs n. 546/92 avendo la Corte di primo grado stralciato gli atti dell'Ufficio.
2. Violazione dell'art. 36 n. 4 del D.lgs. n. 546/92 – Errata istruttoria e valutazione degli atti;
Erroneità della sentenza per carente motivazione oltre alla violazione e falsa applicazione dell'articolo dell'art. 13 del D.lgs
471/1996 vigente pro tempore in merito alla riqualificazione di credito e alle relative sanzioni applicabili.
3. Erroneità della sentenza – assenza dei requisiti e presupposti per il Credito di imposta formazione 4.0
(art. 1 commi 46-56 L. 205/2017 e art. 1 commi 78-81 l. 145/2018)
4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 co.
5-bis del Dlgs n. 546/92 La sentenza si concentra sulla nullità processuale (lo stralcio dei documenti) e sulla corretta qualificazione del credito come inesistente per mancanza dei presupposti sostanziali della Formazione 4.0.
Si è costituita l'appellata società chiedendo la conferma della decisione di primo grado ed allegando, con memoria integrativa, ulteriore giurisprudenza su casi analoghi, favorevole. All'odierna udienza, dopo ampia ed articolata discussione nella quale ambo le parti hanno svolto le loro difese, l'appello era trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Questa Corte ha esaminato con attenzione la varia giurisprudenza favorevole allegata ( trattasi di sentenze di merito tra altre parti, non vi sono ancora giudicati sul punto né principi di diritto), ed osserva che quanto ai progetti della Formazione 4.0. ogni azienda che ne ha usufruito ed ogni ente formativo che l'ha somministrata sono realtà a sé stante e pertanto certamente si potranno rinvenire moltissimi casi in cui il progetto è stato realizzato secondo l'intento del Legislatore e con le modalità sue proprie, dando diritto al credito, ed altri in cui per le più varie ragioni, senza potersi generalizzare nell'uno e nell'altro caso, è emersa un'anomalia che l'Ente impositore ha evidenziato.
Nel caso che ci occupa, esaminati gli atti ed i documenti, la Corte decide che l'appello dell'Ufficio è fondato e merita accoglimento.
2. Invero il Collegio osserva che il primo giudice ha accolto il ricorso rilevando la tardiva costituzione dell'Ufficio, ammessa nel termine intervenuto, ma non quanto alle produzioni, ( parere MISE, pvc) perché versate in atti nello stesso termine di 10 giorni liberi prima dell'udienza, in conformità al comma 2 dell'art. 32 in luogo dei 20 giorni liberi. Ne discende per la CGTI Roma l'Ufficio non avrebbe compiutamente dato prova delle violazioni notificate con l'atto di recupero per cui è causa.
Diversamente opinando questa Corte rileva, il PVC (Processo Verbale di Constatazione), documento probatorio fondamentale ai fini del decidere il presente giudizio, era già agli atti in quanto, correttamente, prodotto in all. 6 dalla stessa parte ricorrente, e quindi acquisito al fascicolo e nella disponibilità del giudice, ragion per cui il primo Collegio avrebbe legittimamente potuto leggerlo e tenerne in conto e dalle cui risultanze giungere alle meglio ritenute conclusioni.
Dall'attenta lettura del PVC, questo Collegio ha tratto quanto in appresso, e cioè il convincimento che l'operato dell'Ufficio è corretto e la sentenza di primo grado va riformata.
Quanto al parere MISE prodotto fuori termine in primo grado, questo può essere validamente esamianto in questo grado. La Corte di Cassazione offre infatti importanti chiarimenti sulla produzione tardiva documenti nel contenzioso tributario e ribadisce la centralità del principio di autosufficienza del ricorso: nel processo tributario vige un principio speciale per cui i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza. Di conseguenza, la documentazione prodotta, anche se irritualmente, in primo grado, viene automaticamente e “ritualmente” acquisita nel giudizio di impugnazione. Pertanto, questo giudice d'appello può correttamente utilizzare anche tali documenti per la sua decisione. (v. Ordinanza Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11100 Anno 2025).
3. Nel merito e circa l'inesistenza del credito Formazione 4.0 questa Corte osserva infatti che il credito d'imposta per "Formazione 4.0" è strettamente subordinato alla prova che l'attività formativa riguardi le tecnologie abilitanti indicate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 (es. cloud computing, big data, robotica). Dall'esame del PVC e degli atti di causa emerge che: i corsi svolti riguardavano materie quali "Modello 730",
"Contabilità analitica" e "Servizi di immigrazione" ed altre materie invero su tematiche del tutto basilari e note. Trattasi pertanto di formazione ordinaria, esplicitamente esclusa dal beneficio fiscale come confermato dal parere tecnico del MIMIT (ex MISE) del 20/11/2023.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, invero da tempo, ha avuto modo di precisare che: "In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione." (Cass. 4/10/2017 n. 23228 e già in precedenza , Cass. Sez. 5, Sent.n. 21406 del 30/11/2012, Rv. 624363 - 01).).
Come evidenziato dalla difesa erariale, che qui si richiama e condivide, in uno con il PVC, la documentazione prodotta dalla contribuente appalesa, infatti, numerose incongruenze, tali da evidenziare la totale inidoneità della stessa a dimostrare la sussistenza del credito di imposta.
Ebbene, tornando al caso di specie, si ribadisce che nessuno dei corsi somministrati dalla ditta rientra nel novero di quelli considerati ammissibili ai fini del credito formazione 4.0.
Come si evince chiaramente dagli atti di causa, infatti, la maggior parte dei corsi riguarda nozioni di informatica di base e funzioni aziendali amministrative.
L'attività formativa seguita dai discenti interessati, lungi dall'essere conforme a quegli obiettivi di elevata professionalità individuati dal comma 48 dell'art. 1 della L., si era risolta in insegnamenti informatici di base
(in ordine ad ordinari applicativi, quali word, 205/17 excel, access e posta elettronica, il “galateo” dello smarkworking….!! ) per i quali, quand'anche fosse necessario un apprendimento, come evidenziato dall'appellante, sono usualmente disponibili on line corsi totalmente gratuiti e per cui non è certo richiesta una frequenza corsistica ed onerosa così intensa come quella riportata nel piano a cui si è fatto cenno.
Il livello basilare di detti corsi rende quindi evidente come la quantità di ore indicate esser parte del programma formativo fosse assolutamente sproporzionata alle reali esigenze didattiche ed alla difficoltà intrinseca del programma.
Sul punto, il Collegio ha esaminato compiutamente anche il materiale didattico versato in atti e lo ha rivenuto
( ad esempio le slides) di assoluta modestia e non conforme alle linee guida del MISE. Ex multis, la slide intitolata “Obiettivi” riporta come contenuti:
- “ Spiegare i concetti generali alla base della posta elettronica”
– “imparare ad usare la posta elettronica mediante i servizi Googe” .
Sinanco la grafica è apparsa al Collegio del tutto incompatibile con un corso formativo di livello per adulti, ma piuttosto simile a materiale rinvenibile gratuitamente sul web o destinato ad utenza scolare.
Come peraltro rilevato dall'Ente impositore, alcuni dei corsi indicati dalla contribuente come facenti parte del programma formativo in questione hanno trattato tematiche evidentemente estranee a quelle individuate dalla norma di legge di cui si intende usufruire.
4.Sulla distinzione tra credito "inesistente" e "non spettante" il Collegio osserva ancora che, contrariamente a quanto motivato in primo grado, la fattispecie concreta dedotta in giudizio integra perfettamente la nozione di credito inesistente. Ai sensi dell'art. 13 comma 5 D.Lgs. 471/97 (come interpretato dalle Sezioni Unite
34419/2023 e recepito dal D.Lgs. 87/2024), il credito è inesistente quando manca il presupposto costitutivo
(l'attività 4.0 non è mai avvenuta o non è pertinente) e tale mancanza non è rilevabile con controlli automatizzati. Nel caso di specie, l'Ufficio ha dovuto esperire un'attività ispettiva complessa (accessi, interviste, analisi dei programmi) per rilevare l'assenza del presupposto. La sanzione del 100% è pertanto legittima e deve confermarsi.
5. Quanto al richiamato onere della prova (Art. 7 comma 5-bis cit. ), sebbene l'Amministrazione debba provare la violazione, e ciò ha fatto, ( e questa Corte ritiene come detto assolto l'onere a mezzo del PVC à già acquisito in primo grado dal fascicolo del ricorrente - e del parere MISE -ritualmente acquisito in questo grado-) spetta al contribuente che rivendica un'agevolazione fiscale l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti (Art. 2697 c.c.) come meglio sopra già ricordato secondo gli arresti della Suprema Corte.
Resistente_1 s.r.l. non ha fornito alcuna prova idonea a confutare i rilievi della Guardia di Finanza circa la natura non tecnologica dei corsi e le altre contestazioni.
Assorbiti gli altri motivi.
6. Per tutte le ragioni sono indicate l'appello è accolto e la sentenza di primo grado deve annullarsi con conferma dell'operato dell'Ufficio.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado del Lazio, sezione 2, defintivamente pronunciando,
1. Accoglie l'appello dell'Ufficio e per l'effetto annulla la sentenza di primo grado;
2. Conferma la legittimità dell'atto di recupero n. TK5CRR500208;
3. Condanna la società appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi €. 4.000,00.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
La Presidente Giuliana Passero