Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 8446/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8446/2018 R.G., vertente tra:
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), in qualità di erede del signor (c.f. Parte_3 C.F._3 Controparte_1
), (c.f. ), C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
(c.f. , (c.f. , tutti
[...] C.F._6 Parte_6 C.F._7
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti (c.f. Parte_7
) e (c.f. ), con elezione di C.F._8 Parte_8 C.F._9
domicilio digitale ex art. 16-sexies D.L. nr. 179/2012 (come integrato) , come da procura a margine dell'atto di citazione di primo grado,
Appellanti
e
(c.f. ), nella qualità di erede di Controparte_2 C.F._10 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Testa (c.f. ) presso il cui studio C.F._11
elettivamente domiciliata, come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,
Appellata
e
(c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._12 Controparte_4
) C.F._13
Contumaci
Pagina 1
(p.Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Mandrè (c.f. Controparte_5 P.IVA_1
), presso il cui studio elettivamente domiciliata come da procura in atti, C.F._14
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nr. 10106/2018 pubblicata il 17.05.2018
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione , , (in qualità di erede del Parte_1 Parte_2 Parte_3
sig. ) , , hanno Controparte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
convenuto in giudizio per sentirlo condannare, accertata la responsabilità Persona_1
professionale, al risarcimento dei danni patiti, per un importo riferito alle singole domande di rimborso delle somme versate all'amministrazione finanziaria per un totale di euro 45.673,81, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto e fino all'effettivo soddisfo. Al riguardo gli attori hanno dedotto che:
1) nel maggio 2000, la comunicava ai propri iscritti, Controparte_6
dipendenti del Ministero del Lavoro, la possibilità di ottenere il rimborso delle trattenute Irpef - relative ad alcune indennità corrisposte per l'esercizio dell'attività ispettiva - versate all'Agenzia delle Entrate dalle singole Direzioni Provinciali del Lavoro, che si ritenevano illegittimamente percepite dall'amministrazione finanziaria, affidando l'incarico allo studio del Rag.
[...]
in Roma;
Persona_1
2) gli attori decidevano di partecipare all'iniziativa e inviavano la documentazione richiesta, le deleghe al professionista, per la presentazione dei ricorsi dinanzi alle sedi competenti, oltre importo a titolo di fondo spese;
3) il 17 ottobre 2002, la medesima Organizzazione Sindacale comunicava l'accoglimento del ricorso presentato dal innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Persona_1
sezione 20 per 117 ricorrenti di Roma e Lazio, ed esteso a tutti 284 ricorrenti sul territorio nazionale per effetto di atto di intervento, tempestivamente depositato dal medesimo professionista nell'originario giudizio;
CP_ 4) nel settembre 2003, sempre la informando del passaggio in giudicato della sentenza di cui sopra, richiedeva ai ricorrenti ulteriore documentazione al fine di procedere con le pratiche di rimborso presso l'Agenzia delle Entrate ed un acconto sull'onorario del professionista;
Pagina 2 CP_ 5) nel giugno 2004 la comunicava che nella sentenza non figuravano i nominativi degli intervenuti per carenza tecnica sul file elettronico della sezione 20 della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma e che il aveva attivato la Presidenza della predetta sezione per Persona_1 rettificare la sentenza aggiungendo i nominativi dell'intervento o per farsi rilasciare apposita dichiarazione di inserimento degli stessi;
6) la sentenza nr. 512/20/2002 emessa dalla 20° sezione della Commissione Tributaria
Provinciale resa in favore dei soli 117 originari e non di coloro che avevano proposto l'intervento volontario – tra cui gli odierni attori - veniva dunque integrata con i suddetti nominativi per mezzo di decreto presidenziale, che accoglieva l'istanza del in tal senso. La sentenza così Persona_1
integrata veniva appellata dalla P.A. e la con sentenza nr. Controparte_7
113/33/2005, accogliendo l'appello dichiarava inammissibili gli interventi proposti, mentre valutava il decreto presidenziale, che aveva integrato la sentenza con i nominativi degli intervenuti, come
“del tutto anomalo e lontano da ogni regola dettata dal codice di rito”. Avverso la predetta sentenza il proponeva ricorso per revocazione dinnanzi alla Persona_1 Controparte_7
che con sentenza n. 166/27/06 del 4/12/2006-19/3/2007 dichiarava inammissibile il ricorso.
Tutto questo premesso, gli attori deducevano che il non aveva correttamente Persona_1
espletato il proprio mandato professionale, causando così il mancato ottenimento dei rimborsi delle ritenute Irpef corrisposte dagli attori che pertanto avanzavano richiesta di risarcimento danni nei suoi confronti.
Si è costituito in giudizio il il quale contestando quanto dedotto dagli attori, ha Persona_1 rilevato la correttezza del suo operato, l'adempimento degli obblighi informativi e la mancanza di prova dei danni lamentati;
ha chiesto infine la chiamata in causa la al fine Controparte_5
di essere manlevata in caso di condanna.
Si è costituita la la quale ha eccepito preliminarmente sia Controparte_5
l'inoperatività e/o inammissibilità della garanzia assicurativa sia l'improcedibilità della domanda attorea perché non preceduta dalla mediazione ex art. 5 del D.lgs 28/2010, mentre nel merito ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Nel corso del giudizio il è deceduto e gli attori hanno proceduto con la riassunzione nei Persona_1
confronti degli eredi del convenuto.
Il tribunale, istruita la causa con l'interrogatorio formale del ha rigettato nel merito la Persona_1
domanda proposta dagli attori, condannandoli al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta , in qualità di erede del Controparte_2 Persona_1
Pagina 3 Il tribunale ha ritenuto che nessuna censura potesse essere mossa nei confronti del il Persona_1
quale aveva adempiuto al proprio incarico diligentemente in tutte le fasi processuali del giudizio tributario, rilevando piuttosto come le doglianze degli attori riguardassero principalmente il decreto presidenziale volto ad integrare la sentenza emessa dalla con i nominativi degli CP_7
intervenuti, ed evidenziando come non fosse stata comunque fornita la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio economico arrecato agli attori (mancato accoglimento della domanda proposta) : prova fondamentale per un giudizio di prognosi postuma sugli esiti di una differente condotta processuale.
La sentenza è stata impugnata da , , in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3
di erede del signor , Controparte_1 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, che
[...] hanno chiesto, ritenuta fondata l'impugnazione proposta, l'accoglimento della domanda formulata in primo grado, con condanna delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Deducono in particolare gli appellanti:
a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 c.c., rilevando come il abbia Persona_1 contravvenuto agli obblighi di diligenza richiesta dalla normativa al prestatore d'opera professionale, violando altresì il dovere di informazione, aspetto quest'ultimo non esaminato dal giudice di primo grado;
b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., ritenendo che la prova del danno e del nesso causale sia stata ampiamente fornita dato che dai documenti prodotti emerge chiaramente come i rimborsi Irpef fossero sono stati riconosciuti a tutti quei colleghi i cui nominativi risultavano nella sentenza 512/20/2002.
Si è costituita , la quale sollevando questioni di inammissibilità/improcedibilità Controparte_2
del gravame proposto ha altresì contestato la fondatezza dello stesso chiedendone il rigetto. In via di appello incidentale condizionato – in caso di accoglimento del gravame interposto – ha chiesto di condannare la compagnia assicurativa a manlevare l'appellata.
Si è costituita la la quale in via principale e nel merito ha eccepito Controparte_8
l'infondatezza del gravame proposto e ne ha chiesto il rigetto;
in via gradata – con appello incidentale condizionato all'accoglimento anche parziale del gravame – in riforma del capo della sentenza che ha stabilito l'operatività della polizza, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della relativa domanda di manleva e di dichiararne l'intervenuta prescrizione.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20.03.3024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'appello principale è infondato, restando assorbiti gli appelli incidentali condizionati.
Pagina 4 I motivi di gravame sono strettamente connessi e pertanto vengono trattati congiuntamente.
Gli appellanti rilevano come il giudice di primo grado abbia omesso di valutare gli errori procedurali commessi dal nell'esecuzione del mandato conferito, errori che sarebbero Persona_1
stati evidenziati dagli stessi giudici della Commissione Tributaria Regionale di Roma con le sentenze n. 113/33/2005 del 19.05.2005 (resa in seguito all'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate avverso la sentenza nr. 512/20/2002) e n. 166/27/2006 del 04.12.2006 (resa in sede di ricorso per revocazione proposto dal avverso la sentenza nr. 133/33/2005). Persona_1
Nella specie gli appellanti contestano al Persona_1
1) di aver sollecitato un intervento del presidente della commissione tributaria per l'integrazione della sentenza nr. 512/20/02 con i nominativi dei ricorrenti intervenuti in luogo della proposizione di un provvedimento di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 287 c.p.c.;
2) di aver introdotto un giudizio per revocazione dinnanzi alla Controparte_7
avverso la sentenza nr. 166/27/2006 del 04.12.2006, in luogo di un ricorso per revocazione presso la Corte di Cassazione.
Con riferimento al primo aspetto, gli appellanti configurano la responsabilità del Persona_1 richiamando quanto dedotto dalla commissione sul punto, secondo cui il “Provvedimento (decreto presidenziale) recante il n. di prot. 207/S del 25.03.2004 [è] del tutto anomalo e lontano da ogni regola dettata dal codice di rito (…) Né, del resto (…) l'anzidetto decreto può essere assimilato all'istituto della correzione delle sentenze, essendo stato del tutto violato nella specie il principio del contradditorio”. Da ciò gli appellanti ravvisano una responsabilità del professionista sia nell'istanza per la integrazione della sentenza, e successivo errato decreto presidenziale, sia nella mancata proposizione della correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c..
Le censure non sono fondate.
Premesso che l' “anomalia” del decreto presidenziale, che ha corretto la sentenza con il nome degli intervenuti rappresentati dal estendendone gli effetti anche a costoro – ritenuta dalla Persona_1
Commissione tributaria – non può essere evidentemente imputata al si rileva che la Persona_1
Commissione tributaria regionale, oltre a rilevare che nel caso la modifica del provvedimento emesso doveva essere , nel caso, effettuata con il procedimento di correzione di errore materiale, ha rilevato poi che l'intervento era “inammissibile, in quanto carente di ogni presupposto di legge” ( senza peraltro fornire sul punto ulteriore motivazione).
Ne deriva che, anche laddove il avesse introdotto il procedimento di correzione di errore Persona_1 materiale (l'omissione che gli attori gli contestano) , non è comunque consentito a questa Corte il prescritto – ai fini della dedotta responsabilità – giudizio prognostico positivo , atteso che la
Commissione tributaria ha dichiarato comunque inammissibile l'intervento, e gli odierni appellanti
Pagina 5 non hanno provveduto ad allegare fatti e circostanze (né l'atto di intervento) che consentano in questa sede di ritenere la inammissibilità frutto di un errore del professionista.
Ed infatti si rinviene in atti solo una istanza di intervento - prodotta peraltro da parte appellata con la memoria ex art. 183 nr. 2 c.p.c. - che però non è quella oggetto del presente giudizio: detta istanza (vedi all. nr. 2 della memoria ex art. 183 nr. 2 c.p.c. fascicolo di primo grado è Persona_1
identificata con ricevuta n.S-30859/02 del 09.04.2002 e non riguarda gli odierni appellanti bensì i primi 117 ricorrenti, mentre non vi è traccia dell'atto di intervento depositato successivamente ed oggetto del decreto presidenziale contestato).
Tale circostanza rileva anche in merito alla ulteriore censura all'operato del avente ad Persona_1 oggetto l'errata, successiva, proposizione di un ricorso per revocazione avverso detta sentenza della gli appellanti sostengono che il avrebbe depositato un ricorso Controparte_7 Persona_1 introduttivo carente sotto l'aspetto formale e scegliendo un mezzo in impugnazione che andava promosso dinnanzi alla Corte di Cassazione e non alla Controparte_7
Sotto il primo profilo, invero, il ricorso è stato respinto non per valutazioni di ordine formale, sibbene perché la Commissione tributaria non ha ravvisato gli estremi di un errore di fatto, ma una legittima interpretazione di norme di legge, e dunque la prima censura quanto alla scelta dello strumento processuale sotto il profilo formale è del tutto infondata.
Quanto alla censura alla condotta del per non aver proposto ricorso in cassazione – in Persona_1
luogo della revocazione – essa viene fondata dagli appellanti sulla stessa motivazione della sentenza della Commissione tributaria che ha respinto il ricorso, secondo cui le eccezioni indicate nel ricorso per revocazione “non lasciano individuare alcuna fattispecie riconducibile ai suindicati motivi previsti dal richiamato art. 395 c.p.c.. Nulla, invece, lascia escludere che le eccezioni formulate non potessero interessare, semmai, la S.C. di Cassazione”.
Gli appellanti dunque addebitano al anche la mancata proposizione del ricorso in Persona_1
cassazione e i danni asseritamente conseguenti quanto al mancato accoglimento della loro domanda.
La censura è infondata, sia in quanto la proponibilità di un ricorso in cassazione è solo ipotizzata nella citata sentenza della Commissione tributaria (le eccezioni formulate potevano interessare “ semmai “ la S.C.), sia, per le ragioni più sopra indicate, quanto alla mancanza dell'atto di intervento e delle allegazioni circa l'esito positivo del giudizio prognostico sulla fondatezza della questione procedurale della ammissibilità dell'intervento.
Infatti, anche in sede di revocazione la Commissione ha valutato l'intervento dei ricorrenti “non legittimo ed inammissibile” esaurendo di fatto ogni altra questione, e gli appellanti nulla hanno
Pagina 6 dedotto quanto ai motivi – invece - di ammissibilità dell'intervento e quindi al verosimile accoglimento del ricorso in cassazione.
Non merita altresì accoglimento la censura mossa in ordine alla mancata pronuncia del tribunale sulla violazione del dovere di informazione da parte del professionista. La Corte rileva, preliminarmente, che sul punto gli appellanti nel proprio atto di citazione non hanno avanzato alcuna domanda autonoma, anche in via subordinata, di risarcimento danni causati dalla violazione dell'obbligo informativo e non hanno specificato quale informazione preclusa avesse causato quale danno, limitandosi in realtà a contestare le modalità con cui avvenivano le comunicazioni e le rassicurazioni del professionista, non avendo mosso in primo grado neppure la contestazione sollevata in appello in ordine alla mancata comunicazione dell'esito del giudizio di revocazione e dell'opportunità di rivolgersi ad avvocato cassazionista.
Per quanto detto, in ogni caso, resta comunque impregiudicata la questione di fondo della omessa allegazione e prova dell'esito positivo del giudizio prognostico, anche laddove proposto ricorso tempestivo in cassazione (per tutte, Cass. Civ., Sez. 3, Ord. 24007 del 06/09/2024: “La responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare” ; vedi anche Cass. Civ., Sez. 3, Ord. 2109 del 19.01.2024).
L'appello va dunque rigettato e per l'effetto, stante la natura “condizionata” degli appelli incidentali promossi dalla appellata e dalla terza chiamata in causa, gli stessi devono ritenersi assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i minimi tariffari vigenti, in ragione della corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione per il grado di appello della fase di trattazione/istruttoria, in quanto la prima
è consistita in meri rinvii e la seconda non si tenuta affatto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna , , (in qualità di erede del sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3
) , al pagamento Controparte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
delle spese di lite, che liquida in euro 3.473,00 per compensi, nei confronti di ciascuna delle parti costituite, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%,
Pagina 7 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr. 115 del 30.05.2002.
Roma, 20 gennaio 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
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