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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/10/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 545/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel./est dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 545/2025 V.G. promosso da:
(c.f.: nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (c.f.: Parte_2
nata ad [...] il [...], , residente in [...] C.F._2
– fraz. Pescocanale, Via Rianza n.55 A, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella
Terra del Foro di Avezzano e con studio in Avezzano (AQ), alla Via Trento n. 4;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato in data 16.07.2025 chiedono, concordemente, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale per il figlio minore , nato Persona_1
fuori dal matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI “1) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Entrambi i genitori concorderanno congiuntamente l'indirizzo educativo e formativo del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. In linea generale, la soluzione dei vari problemi di natura familiare, patrimoniale e di formazione del figlio, resterà affidata al buon senso e all'accordo ed al rapporto diretto tra i genitori e, quindi, alla loro intelligenza, sensibilità e praticità.
2) il figlio minore avrà residenza abituale e stabile anagraficamente presso la Persona_1 madre, nell'abitazione di quest'ultima, sita in Capistrello (AQ) – fraz. Pescocanale n.55, nella quale resterà in convivenza stabile con la madre, . Il predetto frequenterà a far data dal Parte_2 mese di settembre 2025 la prima elementare della scuola primaria di Avezzano A.E.I.O.U., dal lunedì mattina e fino al venerdì (dalle ore 8,10 sino alle 16,10).
3) il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, Parte_1 durante la settimana, concordando con la madre gli orari e le modalità di frequentazione e visita, compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra-scolastiche del figlio, salvo, comunque, la regolare ed ordinaria frequentazione del figlio con il padre, diretta ad assicurare lo sviluppo di un rapporto equilibrato e continuativo, secondo il seguente calendario di visita:
a) durante l'anno scolastico: nella prima e terza settimana del mese, un giorno a settimana dall'uscita dalla scuola e sino alle ore 20:00, nonché dall'uscita dalla scuola del venerdì e sino al lunedì mattina, con pernotto presso la dimora del padre, salvo diverso accordo con la madre;
nella seconda e quarta settimana del mese, dall'uscita dalla scuola del mercoledì e sino al giovedì mattina, con pernotto presso la dimora del padre, nonché il venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola e sino alle ore 20:00, salvo diverso accordo con la madre;
b) durante le vacanze natalizie e pasquali: il padre starà con il figlio salvo diverso accordo, Per_1 per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale che i genitori possano alternare negli anni le principali festività.
Precisamente: durante le ferie natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche del mese di dicembre di ogni anno e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, il padre avrà il diritto di frequentare, in modo alternato e ad anni alternati, il proprio figlio minore il giorno 23 ed il 24/12 o dal 25 al 30, dal 31 dicembre fino al 6 gennaio, cominciando dalla madre. Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, salva la frequentazione settimanale sopra enunciata, il padre avrà il diritto di frequentare il proprio figlio minore il giorno della Pasqua o della Pasquetta, ad anni alternati in modo avvicendato con la madre.
c) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: il padre trascorrerà con il figlio un periodo di almeno giorni quindici anche non consecutivi, da concordare con la madre entro i primi del mese di maggio di ogni anno;
per il residuo periodo valgono le regole di frequentazione ordinaria;
d) per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: il figlio li trascorrerà, salvo diverso accordo, una volta con un genitore, una volta con l'altro, alternandosi di volta in volta.
e) il figlio , in ogni caso, trascorrerà con la madre la c.d. Festa della Mamma e Persona_1 il di lei compleanno;
se cadranno in week-end o in giorno di competenza paterna, lo stesso potrà recuperare il detto week-end nel fine settimana successivo e il giorno nella stessa settimana;
con il padre la c.d. Festa del Papà e il di lui compleanno;
se cadranno in week-end o in giorno di competenza materna, la stessa potrà recuperare il detto week-end nel fine settimana successivo e il giorno nella stessa settimana;
nell'ipotesi in cui i due genitori non si accordassero per trascorrerlo insieme il giorno del compleanno del figlio verrà trascorso con il padre o con la madre, in modo alternato;
f) Nel periodo di frequentazione esclusiva durante week-end, vacanze, festività e ponti, ciascun genitore curerà almeno due contatti quotidiani con l'altro genitore.
4) Si pattuisce espressamente che, il sig. in virtù dei propri obblighi e doveri di padre Parte_1 nei confronti del figlio, minorenne non economicamente autosufficiente, corrisponda per il suo mantenimento la somma di €.250,00 (duecentocinquanta euro) mensili, a titolo di contributo economico ordinario per il mantenimento da versare alla madre mediante bonifico su c/c a questa intestato, entro il giorno 10 del mese di riferimento. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat.
5) Per quanto riguarda le spese straordinarie di carattere medico e specialistiche, non altrimenti mutuabili, oltreché ad eventuali spese straordinarie di carattere scolastico, sportivo e ludico, ed altre comunque di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del figlio, si pattuisce espressamente che esse siano ripartite in misura del 50% tra i genitori e che le stesse siano preventivamente concordate tra loro, anche al fine del diritto al rimborso da parte del genitore anticipatario, secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa del Tribunale di Avezzano dell'11 dicembre 2019. La spesa straordinaria sarà rimborsata nella misura del 50% al genitore anticipatario entro una settimana dall'esibizione del documento fiscale attestante la relativa spesa.
6) La sig.ra tratterà nella misura del 100% l'assegno unico INPS per il figlio, già Parte_2 in godimento, attualmente pari ad €. 235,00;
7) Gli istanti si concedono sin d'ora il nulla-osta al rilascio/rinnovo del passaporto per l'estero e degli altri documenti necessari per l'espatrio relativi al figlio minore;
8) Per quanto non espressamente previsto o stabilito nelle condizioni ivi indicate verrà fatto riferimento alle corrispondenti disposizioni in subiecta materia disciplinate dal libro primo del codice civile.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso su domanda congiunta ex art.473 bis.12 C.p.c. depositato dalle parti in data
16.07.2025, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato fuori dal matrimonio, alle condizioni di cui al libello Persona_1 introduttivo, come sopra riportate.
I ricorrenti hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato in Avezzano (AQ) il 24.09.2019, oggi di anni 6 (c.f.: Persona_1
. C.F._3
Venuta meno l'unione spirituale e materiale tra gli stessi, gli odierni ricorrenti hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere un provvedimento che disciplinasse l'affidamento e le modalità di mantenimento del minore.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso (e sopra riportate) siano congrue alla luce della documentazione depositata in atti, non siano contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse del minore e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore delle parti sia disciplinato nei termini concordati dalle parti, alle condizioni sopra riportate e di seguito riportate:
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido ed al collocamento del minore:
1) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Entrambi i genitori concorderanno congiuntamente l'indirizzo educativo e formativo del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. In linea generale, la soluzione dei vari problemi di natura familiare, patrimoniale e di formazione del figlio, resterà affidata al buon senso e all'accordo ed al rapporto diretto tra i genitori e, quindi, alla loro intelligenza, sensibilità e praticità.
2) il figlio minore avrà residenza abituale e stabile anagraficamente presso la Persona_1 madre, nell'abitazione di quest'ultima, sita in Capistrello (AQ) – fraz. Pescocanale n.55, nella quale resterà in convivenza stabile con la madre, Parte_2
-al diritto di visita paterno:
“3) il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, Parte_1 durante la settimana, concordando con la madre gli orari e le modalità di frequentazione e visita, compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra-scolastiche del figlio, salvo, comunque, la regolare ed ordinaria frequentazione del figlio con il padre, diretta ad assicurare lo sviluppo di un rapporto equilibrato e continuativo, secondo il seguente calendario di visita:
a) durante l'anno scolastico: nella prima e terza settimana del mese, un giorno a settimana dall'uscita dalla scuola e sino alle ore 20:00, nonché dall'uscita dalla scuola del venerdì e sino al lunedì mattina, con pernotto presso la dimora del padre, salvo diverso accordo con la madre;
nella seconda e quarta settimana del mese, dall'uscita dalla scuola del mercoledì e sino al giovedì mattina, con pernotto presso la dimora del padre, nonché il venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola e sino alle ore 20:00, salvo diverso accordo con la madre;
b) durante le vacanze natalizie e pasquali: il padre starà con il figlio salvo diverso accordo, Per_1 per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale che i genitori possano alternare negli anni le principali festività.
Precisamente: durante le ferie natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche del mese di dicembre di ogni anno e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, il padre avrà il diritto di frequentare, in modo alternato e ad anni alternati, il proprio figlio minore il giorno 23 ed il 24/12 o dal 25 al 30, dal 31 dicembre fino al 6 gennaio, cominciando dalla madre. Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, salva la frequentazione settimanale sopra enunciata, il padre avrà il diritto di frequentare il proprio figlio minore il giorno della Pasqua o della Pasquetta, ad anni alternati in modo avvicendato con la madre.
c) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: il padre trascorrerà con il figlio un periodo di almeno giorni quindici anche non consecutivi, da concordare con la madre entro i primi del mese di maggio di ogni anno;
per il residuo periodo valgono le regole di frequentazione ordinaria;
d) per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: il figlio li trascorrerà, salvo diverso accordo, una volta con un genitore, una volta con l'altro, alternandosi di volta in volta.
e) il figlio , in ogni caso, trascorrerà con la madre la c.d. Festa della Mamma e Persona_1 il di lei compleanno;
se cadranno in week-end o in giorno di competenza paterna, lo stesso potrà recuperare il detto week-end nel fine settimana successivo e il giorno nella stessa settimana;
con il padre la c.d. Festa del Papà e il di lui compleanno;
se cadranno in week-end o in giorno di competenza materna, la stessa potrà recuperare il detto week-end nel fine settimana successivo e il giorno nella stessa settimana;
nell'ipotesi in cui i due genitori non si accordassero per trascorrerlo insieme il giorno del compleanno del figlio verrà trascorso con il padre o con la madre, in modo alternato;
f) Nel periodo di frequentazione esclusiva durante week-end, vacanze, festività e ponti, ciascun genitore curerà almeno due contatti quotidiani con l'altro genitore;
”
-al contributo di mantenimento per il figlio:
“4) Si pattuisce espressamente che, il sig. in virtù dei propri obblighi e doveri di Parte_1 padre nei confronti del figlio, minorenne non economicamente autosufficiente, corrisponda per il suo mantenimento la somma di €.250,00 (duecentocinquanta euro) mensili, a titolo di contributo economico ordinario per il mantenimento da versare alla madre mediante bonifico su c/c a questa intestato, entro il giorno 10 del mese di riferimento. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat.
5) Per quanto riguarda le spese straordinarie di carattere medico e specialistiche, non altrimenti mutuabili, oltreché ad eventuali spese straordinarie di carattere scolastico, sportivo e ludico, ed altre comunque di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del figlio, si pattuisce espressamente che esse siano ripartite in misura del 50% tra i genitori e che le stesse siano preventivamente concordate tra loro, anche al fine del diritto al rimborso da parte del genitore anticipatario, secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa del Tribunale di Avezzano dell'11 dicembre 2019. La spesa straordinaria sarà rimborsata nella misura del 50% al genitore anticipatario entro una settimana dall'esibizione del documento fiscale attestante la relativa spesa.
6) La sig.ra tratterà nella misura del 100% l'assegno unico INPS per il figlio, già Parte_2 in godimento, attualmente pari ad €. 235,00;”
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel./est dott.ssa Ilaria PEPE Giudice dott. Paolo LEPIDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 545/2025 V.G. promosso da:
(c.f.: nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (c.f.: Parte_2
nata ad [...] il [...], , residente in [...] C.F._2
– fraz. Pescocanale, Via Rianza n.55 A, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella
Terra del Foro di Avezzano e con studio in Avezzano (AQ), alla Via Trento n. 4;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato in data 16.07.2025 chiedono, concordemente, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale per il figlio minore , nato Persona_1
fuori dal matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI “1) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Entrambi i genitori concorderanno congiuntamente l'indirizzo educativo e formativo del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. In linea generale, la soluzione dei vari problemi di natura familiare, patrimoniale e di formazione del figlio, resterà affidata al buon senso e all'accordo ed al rapporto diretto tra i genitori e, quindi, alla loro intelligenza, sensibilità e praticità.
2) il figlio minore avrà residenza abituale e stabile anagraficamente presso la Persona_1 madre, nell'abitazione di quest'ultima, sita in Capistrello (AQ) – fraz. Pescocanale n.55, nella quale resterà in convivenza stabile con la madre, . Il predetto frequenterà a far data dal Parte_2 mese di settembre 2025 la prima elementare della scuola primaria di Avezzano A.E.I.O.U., dal lunedì mattina e fino al venerdì (dalle ore 8,10 sino alle 16,10).
3) il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, Parte_1 durante la settimana, concordando con la madre gli orari e le modalità di frequentazione e visita, compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra-scolastiche del figlio, salvo, comunque, la regolare ed ordinaria frequentazione del figlio con il padre, diretta ad assicurare lo sviluppo di un rapporto equilibrato e continuativo, secondo il seguente calendario di visita:
a) durante l'anno scolastico: nella prima e terza settimana del mese, un giorno a settimana dall'uscita dalla scuola e sino alle ore 20:00, nonché dall'uscita dalla scuola del venerdì e sino al lunedì mattina, con pernotto presso la dimora del padre, salvo diverso accordo con la madre;
nella seconda e quarta settimana del mese, dall'uscita dalla scuola del mercoledì e sino al giovedì mattina, con pernotto presso la dimora del padre, nonché il venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola e sino alle ore 20:00, salvo diverso accordo con la madre;
b) durante le vacanze natalizie e pasquali: il padre starà con il figlio salvo diverso accordo, Per_1 per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale che i genitori possano alternare negli anni le principali festività.
Precisamente: durante le ferie natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche del mese di dicembre di ogni anno e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, il padre avrà il diritto di frequentare, in modo alternato e ad anni alternati, il proprio figlio minore il giorno 23 ed il 24/12 o dal 25 al 30, dal 31 dicembre fino al 6 gennaio, cominciando dalla madre. Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, salva la frequentazione settimanale sopra enunciata, il padre avrà il diritto di frequentare il proprio figlio minore il giorno della Pasqua o della Pasquetta, ad anni alternati in modo avvicendato con la madre.
c) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: il padre trascorrerà con il figlio un periodo di almeno giorni quindici anche non consecutivi, da concordare con la madre entro i primi del mese di maggio di ogni anno;
per il residuo periodo valgono le regole di frequentazione ordinaria;
d) per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: il figlio li trascorrerà, salvo diverso accordo, una volta con un genitore, una volta con l'altro, alternandosi di volta in volta.
e) il figlio , in ogni caso, trascorrerà con la madre la c.d. Festa della Mamma e Persona_1 il di lei compleanno;
se cadranno in week-end o in giorno di competenza paterna, lo stesso potrà recuperare il detto week-end nel fine settimana successivo e il giorno nella stessa settimana;
con il padre la c.d. Festa del Papà e il di lui compleanno;
se cadranno in week-end o in giorno di competenza materna, la stessa potrà recuperare il detto week-end nel fine settimana successivo e il giorno nella stessa settimana;
nell'ipotesi in cui i due genitori non si accordassero per trascorrerlo insieme il giorno del compleanno del figlio verrà trascorso con il padre o con la madre, in modo alternato;
f) Nel periodo di frequentazione esclusiva durante week-end, vacanze, festività e ponti, ciascun genitore curerà almeno due contatti quotidiani con l'altro genitore.
4) Si pattuisce espressamente che, il sig. in virtù dei propri obblighi e doveri di padre Parte_1 nei confronti del figlio, minorenne non economicamente autosufficiente, corrisponda per il suo mantenimento la somma di €.250,00 (duecentocinquanta euro) mensili, a titolo di contributo economico ordinario per il mantenimento da versare alla madre mediante bonifico su c/c a questa intestato, entro il giorno 10 del mese di riferimento. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat.
5) Per quanto riguarda le spese straordinarie di carattere medico e specialistiche, non altrimenti mutuabili, oltreché ad eventuali spese straordinarie di carattere scolastico, sportivo e ludico, ed altre comunque di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del figlio, si pattuisce espressamente che esse siano ripartite in misura del 50% tra i genitori e che le stesse siano preventivamente concordate tra loro, anche al fine del diritto al rimborso da parte del genitore anticipatario, secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa del Tribunale di Avezzano dell'11 dicembre 2019. La spesa straordinaria sarà rimborsata nella misura del 50% al genitore anticipatario entro una settimana dall'esibizione del documento fiscale attestante la relativa spesa.
6) La sig.ra tratterà nella misura del 100% l'assegno unico INPS per il figlio, già Parte_2 in godimento, attualmente pari ad €. 235,00;
7) Gli istanti si concedono sin d'ora il nulla-osta al rilascio/rinnovo del passaporto per l'estero e degli altri documenti necessari per l'espatrio relativi al figlio minore;
8) Per quanto non espressamente previsto o stabilito nelle condizioni ivi indicate verrà fatto riferimento alle corrispondenti disposizioni in subiecta materia disciplinate dal libro primo del codice civile.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso su domanda congiunta ex art.473 bis.12 C.p.c. depositato dalle parti in data
16.07.2025, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato fuori dal matrimonio, alle condizioni di cui al libello Persona_1 introduttivo, come sopra riportate.
I ricorrenti hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato in Avezzano (AQ) il 24.09.2019, oggi di anni 6 (c.f.: Persona_1
. C.F._3
Venuta meno l'unione spirituale e materiale tra gli stessi, gli odierni ricorrenti hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere un provvedimento che disciplinasse l'affidamento e le modalità di mantenimento del minore.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso (e sopra riportate) siano congrue alla luce della documentazione depositata in atti, non siano contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse del minore e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore delle parti sia disciplinato nei termini concordati dalle parti, alle condizioni sopra riportate e di seguito riportate:
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido ed al collocamento del minore:
1) il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Entrambi i genitori concorderanno congiuntamente l'indirizzo educativo e formativo del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. In linea generale, la soluzione dei vari problemi di natura familiare, patrimoniale e di formazione del figlio, resterà affidata al buon senso e all'accordo ed al rapporto diretto tra i genitori e, quindi, alla loro intelligenza, sensibilità e praticità.
2) il figlio minore avrà residenza abituale e stabile anagraficamente presso la Persona_1 madre, nell'abitazione di quest'ultima, sita in Capistrello (AQ) – fraz. Pescocanale n.55, nella quale resterà in convivenza stabile con la madre, Parte_2
-al diritto di visita paterno:
“3) il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, Parte_1 durante la settimana, concordando con la madre gli orari e le modalità di frequentazione e visita, compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra-scolastiche del figlio, salvo, comunque, la regolare ed ordinaria frequentazione del figlio con il padre, diretta ad assicurare lo sviluppo di un rapporto equilibrato e continuativo, secondo il seguente calendario di visita:
a) durante l'anno scolastico: nella prima e terza settimana del mese, un giorno a settimana dall'uscita dalla scuola e sino alle ore 20:00, nonché dall'uscita dalla scuola del venerdì e sino al lunedì mattina, con pernotto presso la dimora del padre, salvo diverso accordo con la madre;
nella seconda e quarta settimana del mese, dall'uscita dalla scuola del mercoledì e sino al giovedì mattina, con pernotto presso la dimora del padre, nonché il venerdì pomeriggio dall'uscita dalla scuola e sino alle ore 20:00, salvo diverso accordo con la madre;
b) durante le vacanze natalizie e pasquali: il padre starà con il figlio salvo diverso accordo, Per_1 per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale che i genitori possano alternare negli anni le principali festività.
Precisamente: durante le ferie natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche del mese di dicembre di ogni anno e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, il padre avrà il diritto di frequentare, in modo alternato e ad anni alternati, il proprio figlio minore il giorno 23 ed il 24/12 o dal 25 al 30, dal 31 dicembre fino al 6 gennaio, cominciando dalla madre. Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, salva la frequentazione settimanale sopra enunciata, il padre avrà il diritto di frequentare il proprio figlio minore il giorno della Pasqua o della Pasquetta, ad anni alternati in modo avvicendato con la madre.
c) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: il padre trascorrerà con il figlio un periodo di almeno giorni quindici anche non consecutivi, da concordare con la madre entro i primi del mese di maggio di ogni anno;
per il residuo periodo valgono le regole di frequentazione ordinaria;
d) per i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: il figlio li trascorrerà, salvo diverso accordo, una volta con un genitore, una volta con l'altro, alternandosi di volta in volta.
e) il figlio , in ogni caso, trascorrerà con la madre la c.d. Festa della Mamma e Persona_1 il di lei compleanno;
se cadranno in week-end o in giorno di competenza paterna, lo stesso potrà recuperare il detto week-end nel fine settimana successivo e il giorno nella stessa settimana;
con il padre la c.d. Festa del Papà e il di lui compleanno;
se cadranno in week-end o in giorno di competenza materna, la stessa potrà recuperare il detto week-end nel fine settimana successivo e il giorno nella stessa settimana;
nell'ipotesi in cui i due genitori non si accordassero per trascorrerlo insieme il giorno del compleanno del figlio verrà trascorso con il padre o con la madre, in modo alternato;
f) Nel periodo di frequentazione esclusiva durante week-end, vacanze, festività e ponti, ciascun genitore curerà almeno due contatti quotidiani con l'altro genitore;
”
-al contributo di mantenimento per il figlio:
“4) Si pattuisce espressamente che, il sig. in virtù dei propri obblighi e doveri di Parte_1 padre nei confronti del figlio, minorenne non economicamente autosufficiente, corrisponda per il suo mantenimento la somma di €.250,00 (duecentocinquanta euro) mensili, a titolo di contributo economico ordinario per il mantenimento da versare alla madre mediante bonifico su c/c a questa intestato, entro il giorno 10 del mese di riferimento. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat.
5) Per quanto riguarda le spese straordinarie di carattere medico e specialistiche, non altrimenti mutuabili, oltreché ad eventuali spese straordinarie di carattere scolastico, sportivo e ludico, ed altre comunque di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del figlio, si pattuisce espressamente che esse siano ripartite in misura del 50% tra i genitori e che le stesse siano preventivamente concordate tra loro, anche al fine del diritto al rimborso da parte del genitore anticipatario, secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa del Tribunale di Avezzano dell'11 dicembre 2019. La spesa straordinaria sarà rimborsata nella misura del 50% al genitore anticipatario entro una settimana dall'esibizione del documento fiscale attestante la relativa spesa.
6) La sig.ra tratterà nella misura del 100% l'assegno unico INPS per il figlio, già Parte_2 in godimento, attualmente pari ad €. 235,00;”
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo