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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5789 /2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Padova (PD), Piazzale Stazione n. 8, presso e nello studio dell'Avv.
VERZOTTO LUIGI e dell'Avv. VERZOTTO GIORGIO del Foro di Padova, che la rappresentano e difendono in sostituzione del precedente difensore Avv. SCANTABURLO MASSIMO del Foro di Padova, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione del nuovo difensore
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: , società elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Vicenza (VI), Via IV Novembre n. 37, presso e nello studio dell'Avv. RIGO DOMENICO del
Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: condannarsi la venditrice ad adempiere il contratto fornendo gli sfili mancanti, che consentono CP_1 alla gru una lunghezza di m10,90; condannarsi la venditrice a revisionare a sua cura e spese l'autocarro Nissan L 70 targato CP_1
SV426247; condannarsi la venditrice a risarcire all'attrice i danni subiti per avere dovuto ricorrere CP_1
a terzi al fine di ottenere le stesse prestazioni che l'autocarro Nissan L 70 targato SV426247 avrebbe dovuto garantire, nonché per il tentativo di revisione esperito senza buon fine e per l'acquisto della cesta rivelatasi inutilizzabile, il tutto come quantificato nel corso del giudizio, oltre interessi al tasso previsto dall'art.1284, comma 1, c.c. e rivalutazione dalla domanda al saldo;
spese di causa rifuse”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Rigettarsi le domande attoree in quanto infondate, in fatto e in diritto;
spese rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver acquistato da Parte_1 CP_1
l'autocarro usato Nissan L70 al prezzo di € 3.500,00 oltre i.v.a.; che il veicolo, essendo prima privo di batteria, era stato messo in moto solo al momento della consegna, consentendo così all'acquirente di avvedersi che la gru era sprovvista di sfili nonostante quanto poteva essere desunto dall'annuncio di vendita e da un adesivo apposto sul mezzo;
che dunque l'acquirente aveva sostenuto l'esborso di €
250,00 per acquistarli;
che inoltre, nonostante le rassicurazioni della parte venditrice, la revisione del veicolo era risultata scaduta e rinnovabile solo qualora fossero stati reperiti determinati pezzi di ricambio;
che, nonostante l'esborso di € 463,41 ulteriori, la revisione non veniva rinnovata;
che nel frattempo aveva noleggiato un automezzo sostitutivo al costo di € 4.392,00 per poter Parte_1
svolgere senza interruzioni la propria attività imprenditoriale. La società attrice chiedeva quindi che
[...]
CP_ venisse condannata all'esatto adempimento del contratto di compravendita, fornendo gli sfili mancanti e completando la revisione a propria cura e spese, solo in subordine chiedendo che venisse dichiarato l'annullamento del contratto medesimo per dolo, ma in ogni caso chiedendo che la controparte venisse condannata al risarcimento dei danni cagionati, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
pagina 2 di 5 Costituitasi in giudizio, replicava: che l'acquirente sapeva che il mezzo non era revisionato, tanto CP_1
che era stato venduto con una targa-prova; che lo stato degli sfili della gru poteva essere riscontrato immediatamente, con l'effetto che se venisse ravvisato in parte qua un vizio la controparte sarebbe comunque decaduta dalla facoltà di denunciarlo;
che la domanda risarcitoria avversaria era espressa in termini generici. La società convenuta chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa veniva esperito negativamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., mentre all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare la società attrice formulava la domanda ulteriormente subordinata di risoluzione del contratto per parziale inadempimento della controparte, la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale ammessa, nel corso della quale il procuratore attoreo rinunciava al mandato e vi subentravano i nuovi difensori costituiti. Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, ritiene il giudicante di qualificare il contratto intercorso tra le parti alla stregua di una compravendita di bene usato con patto analogo a quello tipicamente portato dalla clausola “visto e piaciuto”: la dicitura “usato come visto, no garanzia” rinvenibile nella scrittura in atti (doc. 1 attoreo) esprime infatti una deroga convenzionale alle obbligazioni di cui all'art. 1490 c.c. e non integra, a parere del giudicante, una clausola inefficace ex art. 1341 c.c. in quanto la contestazione relativa alla doppia sottoscrizione, che non avrebbe portato la debita attenzione dello stipulante sulle specifiche condizioni sottoscritte, non può che riguardare la clausola 1 delle condizioni generali di vendita, di analogo contenuto e tenore, laddove tuttavia l'aver riportato la suddetta dicitura annotata a mano sulla prima facciata del contratto ha senz'altro realizzato l'effetto di rendere congruamente edotti entrambi i contraenti circa questo specifico aspetto della compravendita concordata.
Va quindi richiamato il principio di diritto secondo cui: “In tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa
pagina 3 di 5 non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto” (Cass. n.
21204/2016 e, da ultimo, Cass. n. 19061/2024).
Occorre quindi appurare se i due vizi lamentati dalla società attrice fossero “riconoscibili con la normale diligenza” fin dal momento della presa visione del veicolo da cui è scaturito l'accordo negoziale o se siano stati “taciuti in mala fede” dalla parte venditrice (anche in ottemperanza a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1490 c.c. già citato).
In ordine al primo profilo, ritiene il giudicante che la revisione scaduta e la minore lunghezza della gru nella sua massima estensione fossero vizi palesi, in quanto un acquirente che avesse valutato l'affare da concludere secondo la normale diligenza avrebbe dovuto accorgersene subito, da un lato visionando il libretto di circolazione (documento che è normale visionare prima dell'acquisto di un veicolo usato e il cui contenuto è agevolmente comprensibile da qualsiasi soggetto) e dall'altro lato esaminando l'adesivo fotografato e riprodotto in atti dalla stessa parte attrice, dal quale si evince chiaramente che la gru aveva una lunghezza di appunto 7,30 mt e poteva essere caricata fino a 800 Kg: infatti, nella figura stilizzata della gru medesima ivi rappresentata risultano evidenziati solo i primi tre segmenti degli sfili, corrispondenti ai dati sopra riportati (doc. 3 attoreo).
In ordine al secondo profilo, non è emerso - nemmeno dalla prova testimoniale assunta nel corso del giudizio - che la parte venditrice avesse maliziosamente occultato l'assenza della revisione e l'effettiva lunghezza della gru.
L'asserita circostanza secondo la quale in fase di trattative avrebbe confermato la presenza degli CP_1
sfili di cui invece poi ha rilevato la mancanza non può dirsi dimostrata in causa, poiché Parte_1
entrambi i testi attorei, in risposta al capitolo 8 formulato nella seconda memoria attorea, hanno riferito de relato actoris, rendendo dunque dichiarazioni prive di valore probatorio (cfr. verbali di udienza del
12.3.2024 e del 23.4.2024).
L'asserita circostanza secondo la quale, sempre in fase di trattative, avrebbe rassicurato la CP_1
controparte circa la validità attuale della revisione del veicolo per effetto di una proroga legislativa non può parimenti dirsi dimostrata in causa, poiché i due testimoni attorei hanno solo riferito che, successivamente all'acquisto (e dunque non in fase di trattative, nel corso delle quali era lo stesso acquirente che secondo l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto verificare lo stato della revisione), CP_1
- rispondendo alle doglianze dell'acquirente - avrebbe collocato la scadenza dell'ultima revisione in pagina 4 di 5 accordo con le proroghe normative applicabili, senza indicare però se tale scadenza era anteriore o successiva alla data della compravendita e senza poter dunque integrare quella condotta connotata da malizia intesa a ingannare e indurre in errore la controparte contrattuale.
Non sussistono dunque i presupposti né per condannare la società convenuta all'esatto adempimento del contratto per cui è lite, né per pronunciare l'annullamento o la risoluzione di quest'ultimo, né tantomeno per individuare una responsabilità risarcitoria in capo alla parte venditrice.
Le domande attoree vanno dunque rigettate.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno Parte_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 1.100 a € 5.200), con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni in fatto e in diritto dedotte in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € 2.340,00 per Parte_1 CP_1
compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 5 di 5
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Padova (PD), Piazzale Stazione n. 8, presso e nello studio dell'Avv.
VERZOTTO LUIGI e dell'Avv. VERZOTTO GIORGIO del Foro di Padova, che la rappresentano e difendono in sostituzione del precedente difensore Avv. SCANTABURLO MASSIMO del Foro di Padova, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione del nuovo difensore
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: , società elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Vicenza (VI), Via IV Novembre n. 37, presso e nello studio dell'Avv. RIGO DOMENICO del
Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: condannarsi la venditrice ad adempiere il contratto fornendo gli sfili mancanti, che consentono CP_1 alla gru una lunghezza di m10,90; condannarsi la venditrice a revisionare a sua cura e spese l'autocarro Nissan L 70 targato CP_1
SV426247; condannarsi la venditrice a risarcire all'attrice i danni subiti per avere dovuto ricorrere CP_1
a terzi al fine di ottenere le stesse prestazioni che l'autocarro Nissan L 70 targato SV426247 avrebbe dovuto garantire, nonché per il tentativo di revisione esperito senza buon fine e per l'acquisto della cesta rivelatasi inutilizzabile, il tutto come quantificato nel corso del giudizio, oltre interessi al tasso previsto dall'art.1284, comma 1, c.c. e rivalutazione dalla domanda al saldo;
spese di causa rifuse”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Rigettarsi le domande attoree in quanto infondate, in fatto e in diritto;
spese rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver acquistato da Parte_1 CP_1
l'autocarro usato Nissan L70 al prezzo di € 3.500,00 oltre i.v.a.; che il veicolo, essendo prima privo di batteria, era stato messo in moto solo al momento della consegna, consentendo così all'acquirente di avvedersi che la gru era sprovvista di sfili nonostante quanto poteva essere desunto dall'annuncio di vendita e da un adesivo apposto sul mezzo;
che dunque l'acquirente aveva sostenuto l'esborso di €
250,00 per acquistarli;
che inoltre, nonostante le rassicurazioni della parte venditrice, la revisione del veicolo era risultata scaduta e rinnovabile solo qualora fossero stati reperiti determinati pezzi di ricambio;
che, nonostante l'esborso di € 463,41 ulteriori, la revisione non veniva rinnovata;
che nel frattempo aveva noleggiato un automezzo sostitutivo al costo di € 4.392,00 per poter Parte_1
svolgere senza interruzioni la propria attività imprenditoriale. La società attrice chiedeva quindi che
[...]
CP_ venisse condannata all'esatto adempimento del contratto di compravendita, fornendo gli sfili mancanti e completando la revisione a propria cura e spese, solo in subordine chiedendo che venisse dichiarato l'annullamento del contratto medesimo per dolo, ma in ogni caso chiedendo che la controparte venisse condannata al risarcimento dei danni cagionati, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
pagina 2 di 5 Costituitasi in giudizio, replicava: che l'acquirente sapeva che il mezzo non era revisionato, tanto CP_1
che era stato venduto con una targa-prova; che lo stato degli sfili della gru poteva essere riscontrato immediatamente, con l'effetto che se venisse ravvisato in parte qua un vizio la controparte sarebbe comunque decaduta dalla facoltà di denunciarlo;
che la domanda risarcitoria avversaria era espressa in termini generici. La società convenuta chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa veniva esperito negativamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., mentre all'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare la società attrice formulava la domanda ulteriormente subordinata di risoluzione del contratto per parziale inadempimento della controparte, la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale ammessa, nel corso della quale il procuratore attoreo rinunciava al mandato e vi subentravano i nuovi difensori costituiti. Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, ritiene il giudicante di qualificare il contratto intercorso tra le parti alla stregua di una compravendita di bene usato con patto analogo a quello tipicamente portato dalla clausola “visto e piaciuto”: la dicitura “usato come visto, no garanzia” rinvenibile nella scrittura in atti (doc. 1 attoreo) esprime infatti una deroga convenzionale alle obbligazioni di cui all'art. 1490 c.c. e non integra, a parere del giudicante, una clausola inefficace ex art. 1341 c.c. in quanto la contestazione relativa alla doppia sottoscrizione, che non avrebbe portato la debita attenzione dello stipulante sulle specifiche condizioni sottoscritte, non può che riguardare la clausola 1 delle condizioni generali di vendita, di analogo contenuto e tenore, laddove tuttavia l'aver riportato la suddetta dicitura annotata a mano sulla prima facciata del contratto ha senz'altro realizzato l'effetto di rendere congruamente edotti entrambi i contraenti circa questo specifico aspetto della compravendita concordata.
Va quindi richiamato il principio di diritto secondo cui: “In tema di compravendita, la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa
pagina 3 di 5 non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto” (Cass. n.
21204/2016 e, da ultimo, Cass. n. 19061/2024).
Occorre quindi appurare se i due vizi lamentati dalla società attrice fossero “riconoscibili con la normale diligenza” fin dal momento della presa visione del veicolo da cui è scaturito l'accordo negoziale o se siano stati “taciuti in mala fede” dalla parte venditrice (anche in ottemperanza a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1490 c.c. già citato).
In ordine al primo profilo, ritiene il giudicante che la revisione scaduta e la minore lunghezza della gru nella sua massima estensione fossero vizi palesi, in quanto un acquirente che avesse valutato l'affare da concludere secondo la normale diligenza avrebbe dovuto accorgersene subito, da un lato visionando il libretto di circolazione (documento che è normale visionare prima dell'acquisto di un veicolo usato e il cui contenuto è agevolmente comprensibile da qualsiasi soggetto) e dall'altro lato esaminando l'adesivo fotografato e riprodotto in atti dalla stessa parte attrice, dal quale si evince chiaramente che la gru aveva una lunghezza di appunto 7,30 mt e poteva essere caricata fino a 800 Kg: infatti, nella figura stilizzata della gru medesima ivi rappresentata risultano evidenziati solo i primi tre segmenti degli sfili, corrispondenti ai dati sopra riportati (doc. 3 attoreo).
In ordine al secondo profilo, non è emerso - nemmeno dalla prova testimoniale assunta nel corso del giudizio - che la parte venditrice avesse maliziosamente occultato l'assenza della revisione e l'effettiva lunghezza della gru.
L'asserita circostanza secondo la quale in fase di trattative avrebbe confermato la presenza degli CP_1
sfili di cui invece poi ha rilevato la mancanza non può dirsi dimostrata in causa, poiché Parte_1
entrambi i testi attorei, in risposta al capitolo 8 formulato nella seconda memoria attorea, hanno riferito de relato actoris, rendendo dunque dichiarazioni prive di valore probatorio (cfr. verbali di udienza del
12.3.2024 e del 23.4.2024).
L'asserita circostanza secondo la quale, sempre in fase di trattative, avrebbe rassicurato la CP_1
controparte circa la validità attuale della revisione del veicolo per effetto di una proroga legislativa non può parimenti dirsi dimostrata in causa, poiché i due testimoni attorei hanno solo riferito che, successivamente all'acquisto (e dunque non in fase di trattative, nel corso delle quali era lo stesso acquirente che secondo l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto verificare lo stato della revisione), CP_1
- rispondendo alle doglianze dell'acquirente - avrebbe collocato la scadenza dell'ultima revisione in pagina 4 di 5 accordo con le proroghe normative applicabili, senza indicare però se tale scadenza era anteriore o successiva alla data della compravendita e senza poter dunque integrare quella condotta connotata da malizia intesa a ingannare e indurre in errore la controparte contrattuale.
Non sussistono dunque i presupposti né per condannare la società convenuta all'esatto adempimento del contratto per cui è lite, né per pronunciare l'annullamento o la risoluzione di quest'ultimo, né tantomeno per individuare una responsabilità risarcitoria in capo alla parte venditrice.
Le domande attoree vanno dunque rigettate.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno Parte_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 1.100 a € 5.200), con la riduzione ai minimi tariffari per la fase di studio della controversia, stante la semplicità delle questioni in fatto e in diritto dedotte in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € 2.340,00 per Parte_1 CP_1
compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 2 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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