Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/05/2025, n. 4634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4634 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 17053/2021, avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo e vertente tra
(C.F. residente in [...]8, rappresentato e difeso dall'avvocato
Filippo Pucino
Attore
e
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
Francesco Napolitano
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1) accertata l'effettività e la validità del contratto di assicurazioni per adesione tra e Mercedes Benz CP_1
Financial, la validità della garanzia assicurativa per il caso furto mediante scheda di adesione al programma assicurativo
“feel star” sottoscritto tra “Mercedes Benz Financial Services
Italia spa” e la compagnia assicurativa “ in Controparte_2 plrpt, a cui ha aderito in virtù di contratto Parte_1 di locazione finanziaria n. 2451969 del veicolo Mercedes Benz
GLA 200D tg FP462VW, e garantire la prestazione descritta in polizza in favore dell'attore;
Italia spa” dell'indennizzo del furto nella somma di €
25.335,49, già richiesta, da corrispondere alla “Mercedes Benz
Financial Services Italia spa” a titolo di indennizzo, quale proprietaria del veicolo e vincolataria e beneficiaria del contratto di assicurazioni su indicato in funzione del contratto di locazione finanziaria del veicolo Mercedes Benz GLA200D tg
FP462VW;
3) Condannare altresì la NI “ in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'istante la somma di € 9.306,54 di cui € 8.199,50 quale quota residua dell'indennizzo dovuto in funzione del contratto di assicurazioni in caso furto, ed € 1.107,04 quale rimborso della metà del premio assicurativo, oltre rivalutazione monetaria con vittorie di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore di parte attrice per averne fatto anticipo;
per la convenuta:
1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
; Parte_1
2) Dichiarare la inoperatività della garanzia per violazione dell'art. 19.2.1 delle CGA;
3) Rigettare la domanda;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda contenere la medesima entro i limiti e gli scoperti indicati in polizza detraendo la franchigia ivi prevista;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio ed ha Parte_1 Controparte_2 dedotto: che l'11/05/2018 aveva stipulato con la Mercedes Benz
Financial Services Italia spa un contratto di locazione finanziaria per il veicolo Mercedes Benz GLA 200D tg FP462VW per l'importo di € 45.400,01 con un piano di ammortamento dall'11/05/2018 con scadenza 11/05/2021 di 37 rate mensili, di cui la prima di € 9.100,00 le restanti di € 586,49, ossia € 381,36 oltre oneri, come da proposta finanziaria n. 1018109678 del
30/03/2018, e l'ultima di € 18.274,72; che, in pari data aveva sottoscritto la scheda di adesione al programma assicurativo “feel star” sottoscritto tra “Mercedes Benz Financial Services Italia spa” e la compagnia assicurativa che, tale Controparte_2 programma assicurativo prevedeva la copertura per incendio e furto del veicolo oggetto della locazione finanziaria per un valore di €
45.399,99 con copertura di 36 mesi dalla data della stipula ed il versamento del premio assicurativo di € 2.214,07; che, tra la notte del 05/11/2019 e il mattino del 06/11/2019 il veicolo
Mercedes Benz GLA 200D tg FP462VW era stato oggetto di furto, come da denuncia orale sporta alla stazione dei C.C. di Secondigliano;
che aveva comunicato il furto alla ed alla Mercedes Benz CP_1
Financial Services Italia con mail del 07/11/2019 e con racc a/r del 26/11/2019; che, con missiva del 17/12/2019, la “Mercedes Benz
Financial Services Italia spa” gli aveva comunicato la richiesta di apertura del sinistro indirizzata alla;
che, alla data CP_1 del furto, aveva versato le prime 18 rate del piano di ammortamento, ossia la prima rata di € 9.100,00 e le successive n.
17 di € 586,49, per un ammontare di € 19.070,33; che, con missive del 17/12/2019, del 14/01/2020, del 14/08/2020 la Mercedes Benz
Financial Services Italia spa gli aveva richiesto la somma di €
25.335,49 a titolo di saldo del contratto di locazione finanziaria n. 2451969; che, con missiva del 12/03/2020 la compagnia
[...] gli aveva comunicato la propria indisponibilità a CP_2 formulare offerta di indennizzo per aver riscontrato a seguito dell'analisi eseguita, delle anomalie sulle chiavi restituite.
si è opposta alla domanda dell'attore eccependo: che CP_1 non era proprietario del veicolo al momento del furto ma mero utilizzatore dello stesso;
che non aveva precisato con la necessaria chiarezza le modalità del furto;
che l'attore non aveva diritto all'indennizzo in quanto una delle due chiavi da lui consegnate alla concedente Mercedes era risultata come associata al veicolo oggetto del furto.
Tutto ciò premesso, la domanda dell'attore non è fondata.
nel ricorso introduttivo ha esposto: di avere Parte_1 stipulato un contratto di locazione finanziaria riferito ad una vettura Mercedes;
che aveva aderito al programma assicurativo denominato feel star sottoscritto dalla Mercedes Benz Financial
Services Italia spa con la che verificatosi Controparte_2
l'evento furto del veicolo aveva chiesto la prestazione in proprio favore, quale utilizzatore designato in polizza, ed in favore della Mercedes Benz Financial Services Italia spa.
A seguito della dichiarazione della nullità del ricorso e della sua rinnovazione l'attore ha aggiunto che in base alla polizza la convenuta avrebbe dovuto versare l'indennizzo alla Mercedes per l'importo richiesto, euro 25335,49 ed in suo favore quello di euro
8199,50, quale differenza tra l'indennizzo complessivamente dovuto e la quota spettante alla Mercedes.
Ciò posto, va escluso la legittimazione dell'attore ad invocare il riconoscimento dell'indennizzo in favore della Mercedes tenuto conto che fatti salvi i casi previsti dalle legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui(art. 81
c.p.c.).
Quanto alla richiesta di ottenere il pagamento della differenza tra quanto l'indennizzo complessivo dovuto e l'importo da versare alla Mercedes non è stato indicato il fondamento legale ovvero contrattuale della pretesa.
Consegue che la domanda dell'attore deve essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della convenuta ogni diversa
[...] CP_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda dell'attore;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese generali sostenute dalla convenuta che liquida in euro 2500,00, oltre rimborso forfettario cpa ed iva.
Napoli, 10.5.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa